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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 169/2024
Il IC del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
07.05.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ilaria Ottolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo IC CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa: - accertare l'esistenza, a carico del sig. delle spondilodiscopatie Parte_1
lombari con focalità erniaria L1-L2, riconducibile in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla Parte_1 tecnopatia descritta in narrativa, nella misura dell'8%, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, l'
[...]
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13,
D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. IC Monocratico del Lavoro, CP_1
contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “spondilodiscopatie lombari con focalità erniaria L1-
L2”, di cui il risultava affetto, aveva origine dall'attività professionale Pt_1
svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività di magazziniere presso la ditta di autoricambi da ottobre 1980 al 15.11.2001, nei primi Persona_1
anni come unico dipendente, successivamente insieme ad altri due dipendenti. Il spiegava che, nella gestione del magazzino, sollevava e movimentava Pt_1 carichi quali fusti di olio di circa 25 lt l'uno, batterie di peso variabile dai 30 ai 50 kg l'una, marmitte del peso fino a 50 kg, con carico e scarico dei beni suddetti e vendita diretta degli stessi al dettaglio e alle varie officine della zona. Inoltre, due volte al giorno, mattina e pomeriggio, arrivavano presso il magazzino i camion che trasportavano cartoni del peso dai 5 ai 60 kg con dentro materiale vario. Il ricorrente aggiungeva che, all'arrivo dei camion, sollevava a mano il materiale, lo
Pag. 2 di 5 scaricava dal mezzo, lo metteva sui pancali e lo portava nel magazzino lo sistemava. La movimentazione avveniva anche in caso di vendita ai clienti, provvedendo a caricare il materiale sui camion che li portavano via.
3. La tesi del ricorrente era che le movimentazioni dei pesi sopra descritte determinavano l'insorgenza della malattia oggetto del presente procedimento.
4. In data 14.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La resistente, in particolare, sosteneva il difetto di nesso causale fra l'attività lavorativa svolta dal e la malattia professionale di cui si chiedeva il Pt_1
riconoscimento, trattandosi di malattia ad eziologia multifattoriale.
6. In data 06.09.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2
il suo elaborato peritale in data 31.01.2025.
7. In data 05.02.2025 questo ufficio, accogliendo l'istanza di parte ricorrente, rimetteva in termini per le osservazioni all'elaborato peritale da parte del CPT di parte ricorrente, dott. assegnando termine fino al 31.03.2025 e Persona_3
termine al CTU dott. per la sintetica valutazione sulle stesse entro il Per_2
20.04.2025.
8. Il dott. depositava nuovamente la consulenza tecnica in data 20.04.2025. Per_2
9. All'udienza del 07.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale (“spondilodiscopatie lombari con focalità erniaria L1-L2”) lamentata dal ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1
lavorativa svolta. Sul punto, il CTU nominato ha confermato le valutazioni dell'ente previdenziale, negando l'esistenza del collegamento eziologico fra la malattia suddetta e le mansioni lavorative del ricorrente, affermando nelle
Pag. 3 di 5 conclusioni del suo elaborato peritale che: “A mio parere, dalla valutazione della documentazione medica agli atti non si ritiene supportato il nesso di causa
(criterio di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica con ricorso ad accertamenti e cure) relativamente al periodo lavorativo 01-10-1980/15-11-2001.
Analoga considerazione si pone per il successivo arco temporale in base al
“Questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi” compilato in data 14-07-2021 e al “Documento Valutazione del Rischio” – Area di Servizio Win “Il Quadrifoglio” allegati al fascicolo che non consentono CP_1
di rilevare un effettivo nesso causale fra la patologia denunciata dal ricorrente ed una reale esposizione a rischio lavorativo specifico (sollecitazioni meccaniche, movimentazioni manuali di carichi compiute con movimenti ripetuti ed in maniera non occasionale, mantenimento di posture fisse prolungate con atteggiamento in posizione non fisiologica). La patologia artrodegenerativa vertebrale denunciata, documentata radiograficamente può ritenersi “patologia comune” (quantomeno rientra nelle percentuali statistiche riscontrabili in letteratura rapportabili all'età ed al sesso)”; “Sulla base dei quesiti posti dal GN IC (se il ricorrente sia affetto da malattia professionale), in ragione dei riscontri clinico-funzionali evidenziati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che le manifestazioni degenerativo-artrosiche a carico del rachide lombare da cui il
GN è affetto non siano ricollegabili all'attività professionale Parte_1
ed alle mansioni da questi esercitate. Non è infatti provato con criterio di certezza o di elevata probabilità il nesso causale o concausale fra la patologia denunciata e l'esposizione professionale a rischio specifico”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, non danno conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dalla e l'insorgenza della malattia Parte_2
professionale di cui si tratta.
14. Le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione dell'autocertificazione depositata dalla parte ricorrente, vengono compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Pisa, 07.05.2025
Il IC del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 169/2024
Il IC del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
07.05.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ilaria Ottolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo IC CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni Parte_1
contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa: - accertare l'esistenza, a carico del sig. delle spondilodiscopatie Parte_1
lombari con focalità erniaria L1-L2, riconducibile in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla Parte_1 tecnopatia descritta in narrativa, nella misura dell'8%, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, l'
[...]
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13,
D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. IC Monocratico del Lavoro, CP_1
contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 26.01.2024, il ricorrente chiedeva di accertare che la malattia professionale “spondilodiscopatie lombari con focalità erniaria L1-
L2”, di cui il risultava affetto, aveva origine dall'attività professionale Pt_1
svolta e conseguentemente domandava di valutare i postumi invalidanti.
2. In particolare, il ricorrente riferiva di avere svolto attività di magazziniere presso la ditta di autoricambi da ottobre 1980 al 15.11.2001, nei primi Persona_1
anni come unico dipendente, successivamente insieme ad altri due dipendenti. Il spiegava che, nella gestione del magazzino, sollevava e movimentava Pt_1 carichi quali fusti di olio di circa 25 lt l'uno, batterie di peso variabile dai 30 ai 50 kg l'una, marmitte del peso fino a 50 kg, con carico e scarico dei beni suddetti e vendita diretta degli stessi al dettaglio e alle varie officine della zona. Inoltre, due volte al giorno, mattina e pomeriggio, arrivavano presso il magazzino i camion che trasportavano cartoni del peso dai 5 ai 60 kg con dentro materiale vario. Il ricorrente aggiungeva che, all'arrivo dei camion, sollevava a mano il materiale, lo
Pag. 2 di 5 scaricava dal mezzo, lo metteva sui pancali e lo portava nel magazzino lo sistemava. La movimentazione avveniva anche in caso di vendita ai clienti, provvedendo a caricare il materiale sui camion che li portavano via.
3. La tesi del ricorrente era che le movimentazioni dei pesi sopra descritte determinavano l'insorgenza della malattia oggetto del presente procedimento.
4. In data 14.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
5. La resistente, in particolare, sosteneva il difetto di nesso causale fra l'attività lavorativa svolta dal e la malattia professionale di cui si chiedeva il Pt_1
riconoscimento, trattandosi di malattia ad eziologia multifattoriale.
6. In data 06.09.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2
il suo elaborato peritale in data 31.01.2025.
7. In data 05.02.2025 questo ufficio, accogliendo l'istanza di parte ricorrente, rimetteva in termini per le osservazioni all'elaborato peritale da parte del CPT di parte ricorrente, dott. assegnando termine fino al 31.03.2025 e Persona_3
termine al CTU dott. per la sintetica valutazione sulle stesse entro il Per_2
20.04.2025.
8. Il dott. depositava nuovamente la consulenza tecnica in data 20.04.2025. Per_2
9. All'udienza del 07.05.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
10. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza della malattia professionale (“spondilodiscopatie lombari con focalità erniaria L1-L2”) lamentata dal ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1
lavorativa svolta. Sul punto, il CTU nominato ha confermato le valutazioni dell'ente previdenziale, negando l'esistenza del collegamento eziologico fra la malattia suddetta e le mansioni lavorative del ricorrente, affermando nelle
Pag. 3 di 5 conclusioni del suo elaborato peritale che: “A mio parere, dalla valutazione della documentazione medica agli atti non si ritiene supportato il nesso di causa
(criterio di efficienza lesiva, di continuità fenomenologica con ricorso ad accertamenti e cure) relativamente al periodo lavorativo 01-10-1980/15-11-2001.
Analoga considerazione si pone per il successivo arco temporale in base al
“Questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi” compilato in data 14-07-2021 e al “Documento Valutazione del Rischio” – Area di Servizio Win “Il Quadrifoglio” allegati al fascicolo che non consentono CP_1
di rilevare un effettivo nesso causale fra la patologia denunciata dal ricorrente ed una reale esposizione a rischio lavorativo specifico (sollecitazioni meccaniche, movimentazioni manuali di carichi compiute con movimenti ripetuti ed in maniera non occasionale, mantenimento di posture fisse prolungate con atteggiamento in posizione non fisiologica). La patologia artrodegenerativa vertebrale denunciata, documentata radiograficamente può ritenersi “patologia comune” (quantomeno rientra nelle percentuali statistiche riscontrabili in letteratura rapportabili all'età ed al sesso)”; “Sulla base dei quesiti posti dal GN IC (se il ricorrente sia affetto da malattia professionale), in ragione dei riscontri clinico-funzionali evidenziati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che le manifestazioni degenerativo-artrosiche a carico del rachide lombare da cui il
GN è affetto non siano ricollegabili all'attività professionale Parte_1
ed alle mansioni da questi esercitate. Non è infatti provato con criterio di certezza o di elevata probabilità il nesso causale o concausale fra la patologia denunciata e l'esposizione professionale a rischio specifico”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, non danno conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dalla e l'insorgenza della malattia Parte_2
professionale di cui si tratta.
14. Le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione dell'autocertificazione depositata dalla parte ricorrente, vengono compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Pisa, 07.05.2025
Il IC del Lavoro
Salvatore Ferraro
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