Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3136/2021 R.G. , avente ad oggetto: “Mansioni superiori- differenze retributive”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Alessandro D'Arrigo;
- Ricorrente -
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Di Re, giusta procura in atti;
- Resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.7.2021, esponeva: di aver Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
” svolgendo varie mansioni, dal Controparte_1
06.01.2018 al 18.05.2020; il detto rapporto professionale veniva regolarizzato con contratto di lavoro part time (4 ore giornaliere) solo nei periodi dal 13.07.2018 al
31.07.2018, dal 06.04.2019 al 14.08.2019, dal 29.10.2019 al 31.12.2019, dall'1.01.2020 al 30.04.2020, dal 26.05.2020 al 31.05.2020, con la qualifica di apprendista panettiere, con inquadramento al livello A3 C.C.N.L. Federpanificatori;
il rapporto di lavoro si concludeva in data 18.05.2020, giusta risoluzione da parte della resistente;
percepiva dal 06.01.2018 al 13.07.2018 la somma settimanale di
1
2020 la somma di € 367,00, per i mesi di Aprile 2020 e Maggio 2020 non percepiva alcuna retribuzione;
per tutta la durata del rapporto di lavoro lavorava per 6 giorni la settimana, alternativamente dalle ore 07.30 alle ore 15:30 o dalle ore 15:30 fino alla chiusura del locale che coincideva con l'ora 01:00 circa del giorno seguente, senza fruire di ferie e permessi, svolgendo le mansioni di banconista e di servizio ai tavoli, oltre che addetta alle vendite con relativi conteggi di quanto dovuto dal cliente ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio commerciale e con relativa consegna e sistemazione merci.
Tenuto conto delle mansioni effettivamente prestate e dell'orario di lavoro svolto, affermava il proprio diritto al pagamento di € 38.841,77, per differenze retributive, €
3.748,22 per ferie e permessi non goduti, € 3.719,37 per TFR.
Rilevava di aver richiesto il pagamento di quanto dovutole a mezzo diffida inoltrata alla resistente tramite il proprio legale di fiducia, che veniva, tuttavia, integralmente contestata da Controparte_1
Chiedeva pertanto: “1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, come meglio specificato in narrativa, il giusto e corretto inquadramento professionale, le effettive ore di lavoro prestate, la giusta corresponsione a titolo di differenze retributive, TFR, ferie e permessi non goduti, nonché per quant'altro spettante per legge;
2) conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle stesse che, come da relazione tecnica di parte possono quantificarsi in Euro 46.309,36, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (ex art. 432 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. In via subordinata 3) nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui ai punti 1) e 2), accertare e dichiarare il mancato pagamento delle mensilità di Aprile e Maggio 2020 e, conseguentemente, condannare parte resistente al pagamento delle stesse così come risultano quantificate nelle buste paga depositate, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (ex art. 432 c.p.c.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”. Instava per le spese e i compensi di giudizio.
2.- La in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 7.2.2022, contestando la fondatezza del ricorso.
2 Eccepiva, in particolare, l'inammissibilità del ricorso per la mancata produzione del
CCNL applicabile e per l'indeterminatezza della domanda.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario.
3.- In data 21.9.2021 la ricorrente faceva istanza di integrazione del contraddittorio
CP_ con l' tenuto conto delle presunte omissioni contributive, che, tuttavia, veniva rigettata con provvedimento del 17.2.2022 “ritenuto che non essendo proposta alcuna domanda di versamento dei contributi previdenziali, ma solo di pagamento di differenze retributive” non occorresse l'integrazione del contraddittorio nei confronti CP_ dell'
4.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale.
5.- L'udienza del 17.6.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
6.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità e nullità del ricorso per la mancata produzione del CCNL invocato.
L'eccezione va rigettata.
Infatti, nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio non è nullo per mancata allegazione del CCNL di riferimento.
Inoltre, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa
(così Cass. 22 gennaio 2009, n. 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile, nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889).
7.- Nel merito la domanda della ricorrente è volta, innanzitutto, al riconoscimento del rapporto di lavoro anche nei periodi non coperti da formale contratto.
La ricorrente invoca, altresì, l'esatto inquadramento nel livello B2 del Ccnl applicabile e le relative differenze retributive.
Per quanto riguarda la domanda volta all'esatto inquadramento, va rilevato, innanzitutto che la ricorrente nell'atto introduttivo ha omesso di fare espresso
3 riferimento al livello cui aspira desumibile, tuttavia, dalla relazione di parte in atti che quantifica le differenze retributive facendo espresso riferimento al livello B2 del
Ccnl panificatori.
Occorre premettere sul piano generale che, per valutare se un lavoratore abbia svolto mansioni diverse e superiori rispetto a quelle applicate, “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. 12.12.2019, n.
32707; Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass.
30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180). Si rileva inoltre che “il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti da un lato le mansioni della superiore qualifica rivendicata, e dall'altro lato della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore” (Cass. civ., 21.5.2003, n.
8025).
Avuto riguardo al caso di specie, le documentazioni prodotte ed ammissibili a fini probatori, nonché le prove testimoniali assunte in corso di causa, non hanno consentito di ritenere provato lo svolgimento di mansioni superiori da parte della ricorrente né che la stessa abbia subito un inquadramento inferiore.
Orbene, la parte resistente non ha mai negato l'inquadramento della ricorrente al suddetto livello, peraltro espressamente richiamato nelle buste paga allegate in atti, e manca l'evidenza dei contratti con cui a fasi alterne è stato regolarizzato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti da cui possa desumersi un inquadramento inferiore.
Pacifiche tra le parti risultano, altresì, le mansioni svolte dalla ricorrente la quale ha affermato di svolgere “mansioni di banconista e di servizio ai tavoli, oltre che addetta alle vendite con relativi conteggi di quanto dovuto dal cliente ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio commerciale e con relativa consegna
e sistemazione merci”, corrispondenti al livello B2.
La domanda di un superiore inquadramento, pertanto, non può essere accolta.
4 8.- Per quanto concerne la richiesta delle differenze retributive, scaturite dalle maggiori ore di lavoro supplementare e straordinario prestato, non può trovare accoglimento, in quanto non risulta provato che la ricorrente abbia svolto la propria attività secondo le modalità asserite.
All'uopo occorre dare conto dell'attività istruttoria svolta in corso di causa. Co Il teste padre di e dipendente della Testimone_1 Controparte_1
dal 2012/2013 circa sino al 2020, Controparte_1 CP_1
confermava le circostanze di cui alla memoria di costituzione ed in particolare che la ricorrente ha lavorato unicamente nei periodi dal 13.07.2018 al 31.07.2018, dal
06.04.2019 al 14.08.2019 ed infine, con contratto di apprendistato professionalizzante part time, dal 29.10.2019 al 28.05.2020; che svolgeva la sua attività, alternativamente la mattina o il pomeriggio, per 4 ore giornaliere per sei giorni alla settimana e che i turni venivano decisi in base agli impegni di studio della stessa.
Anche il secondo teste, , zia del Sig. e Testimone_2 Controparte_1
dipendente della società resistente dal 2018 come addetta alla vendita e alla cassa, confermava le suddette circostanze, pur riferendo che “la ricorrente ha lavorato per la società resistente ma non ricordo i periodi di lavoro.”
Il teste , riferiva che “In merito al punto A) dei capitolati di prova del Testimone_3 ricorso introduttivo (“Vero o no che la Sig.ra prestava attività Parte_1
Co lavorativa alle dipendenze della società Controparte_1
sita in Via XXVII Luglio, 83/85, dal 06.01.2018 al
[...]
18.05.2020, per 6 giorni la settimana, alternativamente dalle ore 07.30 alle ore
15:30 o dalle ore 15:30 fino alla chiusura del locale che coincideva con l'ora 01:00 circa del giorno seguente?”) posso dire che sono a conoscenza della circostanza in quanto ero dipendente della società resistente dal gennaio 2018 sino giugno 2019 aiutando a fare la preparazione delle focacce, e posso dire che per il periodo in cui ho lavorato per la società resistente, la ricorrente ha lavorato per la società resistente come addetta al banco ed ai tavoli e anche alla cassa, e lavorava il pomeriggio dalle ore 15,30 sino a chiusura del locale alle ore 01,00 circa ed alcune volte più tardi, per quanto riguarda la mattina, pur non lavorando, ero a conoscenza che le ragazze addette al banco ed ai tavoli iniziavano a lavorare alle ore 07,00 e finivano alle ore 15,30; preciso che vedevo la ricorrente tutti i giorni iniziando io lavorare alle ore 14,00”. Sub B) lettomi (“Vero o no che la Sig.ra Parte_1
svolgeva le mansioni di banconista e di servizio ai tavoli, oltre che addetta
[...]
5 alle vendite con relativi conteggi di quanto dovuto dal cliente ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio commerciale e con relativa consegna e sistemazione merci?”) confermo la circostanza, preciso che faceva anche le pulizie del locale”.
Il teste riferisce genericamente e de relato che il turno antimeridiano iniziava alle
7.30, senza precisare, tuttavia, quante volte, durante la settimana, vedeva la ricorrente svolgere il turno mattutino o pomeridiano. Inoltre riferisce per un periodo parziale e circoscritto fino al mese di giugno 2019.
Il quarto testimone, , dichiarava “In merito al punto A) dei capitolati di Testimone_4
prova del ricorso introduttivo lettomi ADR sono a conoscenza della circostanza in quanto lavoravo in nero per la resistente dal settembre 2013 sino al giugno CP_3
2017,mentre dal giugno 2017 sino a gennaio 2018 sono stato regolarizzato dal punto di vista lavorativo, svolgendo l'attività di fornaio, e posso dire che per il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente, la ricorrente lavorava per la società resistente come addetta ai tavoli ed al banco con orari di lavoro che la mattina erano dalle ore 07,30 sino a pranzo ed al pomeriggio dalle 15,30 sino alla chiusura alle ore 24,00 circa ,d'estate si chiudeva anche alle ore 01,00, e vedevo la ricorrente lavorare, quando io iniziavo a lavorare alle ore 14,00, preciso che la stessa mi riferiva sugli orari di lavoro di mattina;
In merito al punto B) lettomi ADR confermo la circostanza, preciso che vedevo la ricorrente quando passavo dal banco vendita per tagliare la focaccia.”
Anche le dichiarazioni dell'ultimo teste non risultano conducenti ai fini di causa in quanto lo stesso riferisce di aver lavorato presso la società resistente fino al mese di gennaio 2018, ossia quando il rapporto di lavoro in nero tra la ricorrente e la resistente era appena iniziato.
Orbene, dalle risultanze istruttorie, sebbene possa considerarsi parzialmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, nel periodo compreso almeno tra il 6.1.2018 fino a giugno 2019, quindi anche in periodi non coperti da formale contratto, tuttavia gli assunti della ricorrente in merito allo svolgimento dell'attività nei termini dedotti in ricorso e, quindi, le relative pretese economiche, sono rimasti privi di adeguato supporto probatorio.
9.- Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di ferie e permessi non goduti, va rilevato, sul piano generale, che alla cessazione del rapporto di lavoro, se il dipendente dimostra di non aver usufruito delle ferie, spetterà al datore di lavoro l'onere di provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di
6 esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 14 giugno 2024, n. 16603.
Nella sentenza in esame, la Corte di legittimità esamina attentamente il regime dell'onere della prova in relazione al diritto del lavoratore a un'indennità sostitutiva per le ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro.
La Corte sottolinea che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, richiede in giudizio l'indennità sostitutiva per le ferie non godute, ha l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie. Questo perché l'effettuazione di lavoro straordinario rispetto alla normale durata del periodo lavorativo annuale costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'indennità. (v. Cass. 9791/2020).
La Cassazione conclude che, una volta cessato il rapporto di lavoro e dimostrato dal lavoratore il mancato godimento delle ferie, spetta al datore di lavoro provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di usufruire effettivamente delle ferie annuali retribuite, informandolo adeguatamente della perdita del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva in caso contrario.
Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio circa il mancato godimento delle ferie e dei permessi, ragion per cui anche la relativa domanda va rigettata.
10.- Per quanto concerne la domanda volta al pagamento delle mensilità di aprile e maggio 2020, la stessa non può trovare accoglimento, atteso che il datore di lavoro ha dimostrato il pagamento di quella di maggio e ha riferito il mancato svolgimento dell'attività lavorativa nel mese di aprile, stante l'emergenza Covid, circostanza non contestata dalla ricorrente che nel corso del giudizio ha omesso di rinnovare la suddetta domanda.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
10.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Antonella Di Re, sussistendo le dichiarazioni di rito, con riguardo a un quarto delle spese della fase di istruzione/trattazione e alle spese della fase decisionale, essendosi il suddetto procuratore costituito in corso di causa – in data 12.02.2025- in sostituzione del precedente procuratore non distrattario.
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 9.257,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, di cui € 3.400,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. Antonella
Di Re.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Messina, il 18.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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