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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 121 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Vincenzo Basile
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Per come sancito anche dalla Corte di Appello di Catania, che ha riformato la sentenza di questo Tribunale sulla scorta della quale la ricorrente ha promosso il seguente ricorso,
essa, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, va iscritta nell'elenco CD;
e di conseguenza non può essere erogata l'indennità di disoccupazione agricola richiesta
Ai fini del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, infatti, non è richiesto lo svolgimento dell'attività agricola in forma imprenditoriale (v. Cass.15869/2017).
CP_ E' necessario infatti presentare apposita domanda ad e dimostrare la perdita dei requisiti ovvero: la perdita dei terreni o la impossibilità di svolgere personalmente la coltivazione.
Tale circostanza, in base a quanto stabilito dalla Corte di Appello, non è stata provata dalla ricorrente.
CP_ Dalla documentazione prodotta da e da quanto accertato dalla Corte di Appello,
risulta che la parte ricorrente continua ad avere terreni nella propria disponibilità; né la stessa ha allegato alcuna circostanza concreta integrante il successivo venir meno dei requisiti che avevano condotto l'Istituto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli quale, ad esempio, la perdita della disponibilità dei fondi per vendita o affitto oppure un grave stato di malattia che abbia reso impossibile la coltivazione, limitandosi ad invocare la cancellazione dal registro delle imprese e la presentazione della domanda di cancellazione dalla gestione dei lavoratori autonomi agricoli, elementi ritenuti dalla
CP_ Corte di Appello con la sentenza prodotta da irrilevanti ( la cessazione dell'impresa agricola) ovvero privi di rilievo probatorio (la domanda di cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli autonomi).
CP_ Per la ragioni sopra esposte, il diniego da parte di al riconoscimento dell'indennità
di disoccupazione agricola è fondato ed il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in €. 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 18.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 121 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Vincenzo Basile
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Per come sancito anche dalla Corte di Appello di Catania, che ha riformato la sentenza di questo Tribunale sulla scorta della quale la ricorrente ha promosso il seguente ricorso,
essa, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, va iscritta nell'elenco CD;
e di conseguenza non può essere erogata l'indennità di disoccupazione agricola richiesta
Ai fini del riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, infatti, non è richiesto lo svolgimento dell'attività agricola in forma imprenditoriale (v. Cass.15869/2017).
CP_ E' necessario infatti presentare apposita domanda ad e dimostrare la perdita dei requisiti ovvero: la perdita dei terreni o la impossibilità di svolgere personalmente la coltivazione.
Tale circostanza, in base a quanto stabilito dalla Corte di Appello, non è stata provata dalla ricorrente.
CP_ Dalla documentazione prodotta da e da quanto accertato dalla Corte di Appello,
risulta che la parte ricorrente continua ad avere terreni nella propria disponibilità; né la stessa ha allegato alcuna circostanza concreta integrante il successivo venir meno dei requisiti che avevano condotto l'Istituto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli quale, ad esempio, la perdita della disponibilità dei fondi per vendita o affitto oppure un grave stato di malattia che abbia reso impossibile la coltivazione, limitandosi ad invocare la cancellazione dal registro delle imprese e la presentazione della domanda di cancellazione dalla gestione dei lavoratori autonomi agricoli, elementi ritenuti dalla
CP_ Corte di Appello con la sentenza prodotta da irrilevanti ( la cessazione dell'impresa agricola) ovvero privi di rilievo probatorio (la domanda di cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli autonomi).
CP_ Per la ragioni sopra esposte, il diniego da parte di al riconoscimento dell'indennità
di disoccupazione agricola è fondato ed il ricorso non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso in favore di delle spese processuali che liquida in €. 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 18.6.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3