Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4375/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4375/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: autista reddito: euro 2.600,00 circa al mese
e
2) Parte_2 nata ad [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: collaboratrice familiare e addetta alle pulizie a chiamata reddito: euro 590,00 circa al mese entrambi con l'Avv. Paola Moschini presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad Adria il 9-12-2006 (anno 2006, Numero 26, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
Per_ e dalla cui unione è nato il figlio il 10-3-2008.
1
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali vivranno separati nel reciproco rispetto;
[...]
- ordinare al Comune di Adria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente , con collocamento prevalente presso la madre, e con la residenza ad Adria (Ro) in Via Carbonara Vecchia n. 24; le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione , alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2. Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé nei tempi e con le modalità di seguito indicate: weekend alternati, dal sabato pomeriggio dopo la scuola, fino alla domenica sera con libertà di orario da concordare con la madre in relazione agli impegni reciproci;
per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio i giorni di festa e di vacanza concordando di volta in volta con la madre e con il figlio i giorni disponibili per entrambi.
3. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo di mantenimento del figlio la somma di € 500,00= /mensili da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat oltre alla contribuzione del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio in conformità al Protocollo di Intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017;
4. la sig.ra percepirà l'Assegno Unico della somma di € 199,00= Parte_2 salva diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
5. invariato per il resto.
6. spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la Per_ regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio siano rispondenti all'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4375/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio ad Adria (RO) il 9- Parte_2
12-2006, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adria (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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