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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2439/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Totaro Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Totaro CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 07/05/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio in data 19/08/2016 in Mosca (FEDERAZIONE RUSSA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria (PA) al n. 88, parte II, serie C, anno 2016; dalla loro unione è nato il [...] in [...]; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 26.11.2024 le parti hanno confermato la loro volontà di separarsi e le condizioni della separazione, così come parzialmente modificate nel verbale della predetta udienza.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1
, nata il [...] in [...] che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 19/08/2016 in Mosca (FEDERAZIONE RUSSA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagheria (PA) al n. 88, parte II, serie C, anno 2016 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come parzialmente modificate nel verbale dell'udienza presidenziale del
26.11.2024.
Il ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi, è depositato nei registri informatici il 07/05/2024 e iscritto al n. r.g. 2439/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 14/01/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo