Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
n. 2105 del 26.10.2022 Oggetto: ricostruzione della carriera;
retribuzione
N. R.G. 134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a di pubbl i co i m pi ego i n gr ado di appel l o,
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Parte_1
Bufano
Appell ant e e
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore rappresentat o e di feso dall 'Avvocat ura Di strett ual e dello St ato di
Lecce
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[...] rappresent ant e pro t empor e
i n persona del Controparte_4 legal e rappresent ant e pro tempore
Appel lat i
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Taranto il 09.09.2021 Parte_1
, premesso di essere in servizio presso l'Istituto IPPS Lentini -Einstein di
[...] CP_3
- a seguito di concorso per soli titoli, era transitata nei ruoli ATA area B/1, profilo professionale
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2004; - con decreto prot. n.2110 del 08.05.2006 l'Amministrazione scolastica non le aveva riconosciuto tutto il servizio svolto nel precedente ruolo di collaboratrice scolastica, ma solo quello risultante dal sistema della temporizzazione, ex art.6 D.P.R. 25.06.1983 n.345 e art.4 commi 8, 9 e 10
D.P.R. 23.08.1988 n.339, attribuendole così un trattamento economico inferiore, non parametrato all'intera e reale anzianità di servizio, come risultava dal conteggio sviluppato dal dottore commercialista nella relazione tecnica allegata al ricorso;
- a decorrere dal 12.11.2010 le era stata infatti riconosciuta erroneamente un'anzianità di servizio pari ad anni 11, mesi 6 e giorni 28, in luogo di quella maggiore e corretta di anni 15, mesi 4 e giorni 12. Aveva chiesto, quindi, che si dichiarasse il suo diritto all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi di ruolo e di preruolo prestati nel ruolo inferiore rispetto a quello di appartenenza, da calcolarsi per intero mediante il sistema della ricostruzione di carriera anziché mediante quello della temporizzazione;
che si accertasse l'illegittimità del decreto di ricostruzione n.2110 del 08.05.2006; che si dichiarasse il suo diritto a percepire ogni differenza retributiva e contributiva maturata e maturanda;
con conseguente condanna del . CP_1
Costituitosi in giudizio il aveva eccepito la nullità, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e ne aveva chiesto il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Taranto ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la ricostruzione dell'anzianità effettuata con il metodo della temporizzazione. In particolare, richiamata la normativa di cui all'art. 4 del D.P.R. n.399/1988, ha affermato che non vi è un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale e che tanto si desumeva anche dal fatto che tale impostazione era stata confermata dal legislatore anche successivamente al 1988, con la previsione dell'art.569 d.lgs. 297/1994. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso sul punto da Cass.n.8489/2014, secondo cui “il diritto al trattamento più favorevole (…) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” ; ha precisato che tale indirizzo non si sarebbe potuto ritenere contrastante con quello espresso dalla
Suprema Corte nella sentenza n.31150/2019 sulla valutazione del servizio preruolo ai sensi dell'art.569 D.lgs. n.297/1994 e della Clausola 4 dell'Accordo quadro Ces, Unice e Ceep allegato alla Direttiva 1999/70/CE, perché in tal caso si trattava di situazione differente, ossia di parità di mansioni tra servizio preruolo e servizio di ruolo. Il Tribunale ha infine ritenuto che il sistema della temporizzazione risultasse conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art.3 Cost., secondo cui a disparità di condizioni legittimamente corrisponde una disparità di trattamento- poiché esso attua una differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che invece accedono ad essa solo successivamente;
per questi ultimi, che comunque conservano il livello stipendiale posseduto prima del passaggio, ha reputato coerente il fatto che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avesse un valore inferiore. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , la quale ha Parte_1 lamentato: 1) l'omessa valutazione di fatti, atti e prove non contestati da controparte e la mancata applicazione dei commi 4 e 13 dell'art.4 D.P.R. n.399/1988, che prevedono l'applicazione del criterio più favorevole per la parte lavoratrice;
2) il mancato riconoscimento dell'alternatività tra i due criteri della temporizzazione e della ricostruzione di carriera e la mancata valutazione della prodotta pronuncia della Corte dei Conti n. SCCLEG/4/2019/SUCC; 3) l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, la violazione della Clausola 4 dell'accordo quadro Ces,
Unice e Ceep allegato alla Direttiva 1999/70/CE e la violazione del principio di non discriminazione;
4) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha confermato la valutazione del senza riconoscere per intero il servizio pre-ruolo ritenendo invece il principio della CP_1 temporizzazione conforme al principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, ma di fatto in violazione dell'art.45 del d.lgs.165/2001 che impone la parità di trattamento contrattuale.
Ha riproposto, quindi, le domande avanzate in primo grado.
Costituitosi in giudizio, il ha Controparte_5 eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, rilevando che, a fronte dell'alternatività dei due criteri (della progressione di carriera e della temporizzazione) l'Amministrazione aveva proceduto all'applicazione di quello più favorevole per la dipendente sotto l'aspetto giuridico ed economico, che era risultato essere quello della temporizzazione. Ha richiamato all'uopo la normativa di settore e la giurisprudenza, sottolineando la conformità del meccanismo della temporizzazione al principio generale di uguaglianza ex art.3 Cost. stante la differenza tra le mansioni di collaboratore scolastico e quelle di assistente amministrativo, idonea ad escludere la violazione del principio di uguaglianza e della Direttiva 1999/70/CE.
All'udienza del 20.11.2024 la Corte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
I motivi di censura sono esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione logico- giuridica tra gli stessi esistente.
1. L'appellante è stata assunta a tempo indeterminato dal Parte_1
, a decorrere dal 01.09.1995 nell'Area contrattuale del personale Controparte_1 amministrativo, tecnico e ausiliario (cd. ATA) con la qualifica di collaboratore scolastico
(profilo professionale A/2); successivamente, per effetto di una procedura concorsuale, dal
01.09.2004 è transitata nell'Area B, con il superiore profilo professionale di assistente amministrativo. In giudizio ella ha lamentato che il non abbia riconosciuto in suo CP_1 favore, ai fini giuridici ed economici, secondo il criterio della ricostruzione della carriera, l'integrale servizio prestato nella qualifica inferiore di collaboratore scolastico e che, invece, il computo del servizio pregresso sia stato effettuato secondo il criterio della temporizzazione, che nel suo caso aveva prodotto un risultato deteriore, poiché le era stata riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, un'anzianità di servizio pari ad anni 11, mesi 6 e giorni 28, in luogo di quella effettiva di anni 15, mesi 4 e giorni 12, come risultante dall'apposito decreto del Dirigente
Scolastico dell' Istituto I.P.S.S. Einstein di Mottola n.2110 del 08.05.2006.
La sua domanda, riproposta in appello, è quindi diretta a far accertare l'illegittimità del predetto decreto del dirigente scolastico con cui è stata riconosciuta l'anzianità di servizio nel periodo di lavoro con la qualifica di collaboratore scolastico con il metodo della c.d. temporizzazione, piuttosto che con il metodo della ricostruzione della carriera, dalla ricorrente ritenuto più favorevole, secondo i conteggi depositati in atti.
2. Il meccanismo della temporizzazione, introdotto dall'art. 6 D.P.R. n. 354 del 1983, e poi recepito dal D.P.R. n. 399 del 1988, consiste, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico della posizione nel ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel nuovo ruolo acquisito;
esso esprime il recupero, in termini temporali, delle differenze stipendiali (connesse alla posizione stipendiale derivante dalla variazione di qualifica) ai fini dell'ulteriore progressione economica.
La temporizzazione si fonda sul principio, consolidato sulla base di disposizioni legislative e di pronunciamenti giurisprudenziali, secondo cui il personale statale che passa da un ruolo ad un altro non può percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza (Cass. n.20960/2023).
Il menzionato D.P.R. n. 25 giugno 1983, n. 345 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado) ha previsto all'art. 6, che: "Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981,
è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme".
Il successivo D.P.R. n. 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) all'art. 4, commi 8-9, ha stabilito che: "
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica".
In base al comma 10 del predetto art.4 DPR 399/1988, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera.
Il diverso criterio della ricostruzione della carriera è quello che produce gli effetti descritti a pag. 20 dell'atto di appello, ossia quello che, in applicazione dell'art.4, c.3, DPR n.399/1988, fa in modo che l'anzianità che l'Amministrazione ha ritenuto utile ai soli fini economici si ritenga invece interamente valida anche ai fini giuridici ed economici, ossia ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali per compiuta anzianità ex art.4 c.3 del
D.P.R. n.399/1988 (per il personale ATA dal compimento del ventesimo anno di anzianità). L'art.4 comma 3 D.P.R. n.399/1988 prevede infatti che “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.”
3. sostiene di avere il diritto di scegliere il meccanismo a sé più Parte_1 favorevole tra il criterio della temporizzazione e quello della ricostruzione della carriera, in applicazione di un generale principio del “favor prestatoris” (v.pagg.14-15 ricorso introduttivo del giudizio) e a tal fine richiama anche l'art.4 comma 13 del D.P.R. n.399/1988 secondo cui
“13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
L'appellante è consapevole del fatto che la maggiore convenienza, per il dipendente, dell'applicazione di uno dei criteri di computo dell'anzianità in questione rispetto all'applicazione dell'altro può essere eventuale e temporanea (v. pagg.14-15 del ricorso introduttivo) e che, ad un certo punto della carriera, la valutazione conseguente a tale comparazione può modificarsi in quanto, al compimento di alcuni stadi di anzianità, per effetto delle disposizioni contrattuali, può rivelarsi più favorevole il meccanismo che, invece, prima produceva effetti deteriori.
Ma ella ritiene che non vi siano limiti temporali per l'esercizio dell'opzione per il criterio che determina il trattamento più favorevole e che, pertanto, “il personale scolastico a cui è stata applicata la temporizzazione può fruire in alternativa, nel momento in cui la norma diviene più favorevole, della ricostruzione della carriera” (pag.14 cit.).
Nel verbale di udienza del 17.4.2024 l'appellante ha richiamato a sostegno della propria tesi due pronunce di questa Corte (n.1060/2022; n.204/2024), rese in controversie decise rispettivamente il 18.11.2022 e il 08.3.2024.
Tuttavia, all'esito di riflessioni ulteriori rispetto alle precedenti decisioni, riflessioni rese necessarie dagli spunti ermeneutici sopravvenuti nella giurisprudenza della Cassazione sulle norme in questione e sul tema del computo dell'anzianità nel caso di servizio prestato dal dipendente scolastico in un profilo inferiore rispetto al profilo dell'ultima immissione in ruolo, questo Collegio ritiene che l'opzione per il trattamento più favorevole non possa essere esercitata dal dipendente in qualunque momento, ma debba intervenire al momento dell'immissione in ruolo (v. Cass. n.15953/2024, che richiama n.20960/2023), o, al più, prima dell'emissione del decreto con cui l'Amministrazione determina l'attribuzione dell'anzianità utile ai fini giuridici ed economici derivante dal passaggio dalla vecchia alla nuova qualifica.
Premesso che i benefici derivanti dal criterio della temporizzazione non sono cumulabili
(v. art.4 comma 10 DPR n.399/1988) con quelli derivanti dal computo integrale della pregressa anzianità di servizio ossia dal criterio della cd. ricostruzione della carriera e che, quindi, come la stessa appellante riconosce (v. pag.13 ric.1° grado), essi sono alternativi tra loro, si evidenzia che, laddove si ritenesse possibile, per il dipendente, optare senza alcun limite temporale per il criterio della ricostruzione della carriera dopo aver beneficiato dell'applicazione del criterio della temporizzazione, per quello stesso dipendente i benefici derivanti dai due criteri di fatto non sarebbero più alternativi, ma, al contrario, l'uno si aggiungerebbe all'altro nell'arco della carriera.
La Suprema Corte ha significativamente affermato, in materia, che “non è ... possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera" e che, tra i due metodi, si tratta di "scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo" (Cass. n. 20960/2023 cit.).
2.1.2. Ebbene, in tale prospettiva, non merita censura la decisione della Corte territoriale di ritenere corretta e doverosa la scelta della pubblica amministrazione di adottare il metodo che assicurava al lavoratore il vantaggio, immediato e certo, di una maggiore retribuzione iniziale, piuttosto che il vantaggio, di future - e quindi come tali incerte - più rapide progressioni di carriera.
2.1.3. Rimarrebbe da considerare la tesi del ricorrente secondo cui la scelta tra l'uno e
l'altro metodo di valorizzazione del servizio pre - ruolo non avrebbe dovuto essere fatta dal datore di lavoro, perché spetterebbe esclusivamente al lavoratore. Tuttavia, qualora si volesse condividere questa tesi, la conseguenza sarebbe che la scelta del lavoratore avrebbe dovuto essere fatta e comunicata alla pubblica amministrazione in anticipo, al più tardi al momento dell'immissione in ruolo (v. , in tal senso, Cass. n. 20960/2023 cit.). Non è infatti consentito che il lavoratore - una volta subita passivamente la scelta del datore di lavoro e lucrato medio tempore il trattamento economico iniziale più favorevole - presenti la sua richiesta di applicazione del diverso metodo della ricostruzione della carriera solo in un secondo momento, magari dopo avere constatato il concretizzarsi della sua maggiore convenienza in prospettiva futura” (Così, in motivazione, Cass. n.15963 del 7.6.2024).
In sostanza (analogamente a quanto ritenuto da Cass. n.31149/2019 nella diversa questione del computo dell'anzianità pre-ruolo dei docenti) non risulta ammissibile una commistione di regimi, perché la disapplicazione di un criterio di computo non può essere parziale.
Sotto ulteriore profilo occorre considerare anche che, ove invece fosse consentito optare per un diverso criterio di computo dell'anzianità in qualsiasi momento della carriera, si produrrebbe una situazione di potenziale mutevolezza e di prolungata incertezza per l'Amministrazione datrice di lavoro, così da incidere negativamente sulla prevedibilità dell'impegno finanziario pubblico.
Per le varie ragioni fin qui indicate questa Corte reputa non condivisibile, nella parte in cui risulta divergente, la deliberazione della Corte dei Conti SCCLEG/4/2019/SUCC del 15.7.2019, invocata e prodotta in giudizio dall'appellante, nella quale, peraltro, gli aspetti temporali dell'opzione sono stati affrontati soltanto con riferimento al tema della prescrizione.
4. Nel caso di specie, dall'esame del decreto n. 2110 del 08.05.2006 del Dirigente dell'Istituto di appartenenza della ricorrente, con cui è stata determinata l'anzianità tenendo conto del passaggio dal ruolo di collaboratore scolastico a quello di assistente amministrativo, emerge che l'Amministrazione, calcolata l'anzianità di servizio sia con il criterio della temporizzazione, sia con quello della ricostruzione della carriera, ha poi provveduto alla comparazione dei risultati ottenuti;
a tal punto, poiché il trattamento retributivo derivante dalla ricostruzione della carriera non risultava migliorativo rispetto al trattamento derivante dalla temporizzazione, ha provveduto a confermare l'anzianità e l'inquadramento e il trattamento economico computato con tale metodo (v. art.2 del citato decreto n.2110).
L'applicazione del criterio della ricostruzione della carriera risulta essere stato domandato dalla ricorrente con l'istanza amministrativa del 30.11.2019, ovvero diversi anni dopo l'adozione del Decreto del dirigente scolastico n. 2110 dell'08.05.2006.
Pertanto, secondo l'iter argomentativo sopra indicato, poichè l'istanza dell'appellante è sopraggiunta solo successivamente all'emissione del decreto di determinazione dell'anzianità di servizio, alla stessa non può riconoscersi il diritto al computo integrale dell'anzianità di servizio maturata nel precedente e inferiore ruolo di collaboratore scolastico, né le conseguenti differenze retributive.
5. A differenza di quanto sostiene l'appellante tale soluzione non comporta la violazione del principio eurounitario di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, perché viene consentita l'opzione della lavoratrice per la soluzione più favorevole, seppur in tempi compatibili con il principio della prevedibilità finanziaria.
Analoghe considerazioni valgono per escludere la violazione dell'art.45 d.lgs. n.165/2001 (sulla parità di trattamento contrattuale dei dipendenti pubblici) e dell'art.3 Cost. (sul principio di uguaglianza), richiamati dall'appellante.
La temporizzazione non si può ritenere contrastante neppure con i principi espressi dalla
Suprema Corte nella sentenza n.31150/2019 sulla valutazione del servizio preruolo ai sensi dell'art.569 D.lgs. n.297/1994 e della Clausola 4 dell'Accordo quadro Ces, Unice e Ceep allegato alla Direttiva 1999/70/CE, perché nel caso affrontato in tale sentenza si trattava del Parte rapporto tra servizio preruolo e servizio di ruolo entrambi prestati dall' con la medesima qualifica.
Gli argomenti fin qui trattati assorbono ogni altra questione proposta dalle parti.
La sentenza impugnata va quindi confermata, anche se sulla base di motivazione non coincidente con quella adottata dal Tribunale.
6.Le spese di lite sono compensate tra le parti, stante la giurisprudenza non uniforme riscontrabile sul tema, emergente anche dalle produzioni documentali dell'appellante.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art.437c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.03.2023 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_5
26/10/2022 n.ro 2105 del Tribunale di Taranto:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 20.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi