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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/12/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000535/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000535/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla VIA DELEDDA N. 49 09127 CAGLIARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti RENATO LAI (C.F. e MARIA ELISABETTA PORCU (C.F. C.F._1
) C.F._2
OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
1 elettivamente domicil. alla VIA ACQUAVIVA D'ARAGONA N. 3 70014
CONVERSANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. MARCO GRATTAGLIANO (C.F.
C.F._3
OPPOSTA
All'udienza del 9.12.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita in data 24.7.2013, la
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
164/2013 emesso, ad istanza della dal Tribunale di Bari – sezione Controparte_1
distaccata di Monopoli in data 7.6.2013 (e notificato in data 11.6.2013), con il quale le è stato ingiunto di pagare l'importo di € 44.495,00, oltre ad interessi commerciali ex d.lgs.
n. 231/2002, nonché spese e compensi del procedimento monitorio.
L'opponente ha esposto che:
- l'emissione del decreto ingiuntivo era stata chiesta dall'opposta sostenendo il mancato pagamento dello spazio pubblicitario (1 pagina + 2 in omaggio) acquistato nel numero di luglio 2010 sulla rivista “Class and Luxury”, distribuita su tutto il territorio nazionale in virtù di contratto n. 1173 del 18.6.2010;
- il “prezzo di listino” era di € 38.400,00 (iva inclusa) a cui era stato applicato lo “sconto” di € 31.230,00 (iva esclusa), pertanto la stessa avrebbe dovuto corrispondere la complessiva somma, cioè il prezzo reale, di € 8.844,00 (spese imponibili ed iva comprese) suddivisi in quattro rate di € 2.211,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente il 30.7.2010,
15.10.2011, 15.11.2011 e 15.12.2011;
2 - la società venditrice aveva dedotto che la stessa aveva corrisposto solamente la prima rata di € 2.211,00 rendendosi morosa nel pagamento delle successive tre rate, richiedendo, pertanto, il pagamento della complessiva somma di € 44.495,00 oltre a interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002 e spese e compensi del procedimento monitorio, asserendo non più applicabili come da contratto lo sconto e la dilazione di pagamento;
- il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta era stato predisposto unilateralmente da questa utilizzando i cd. “mediante moduli o formulari” o “per adesione”; in realtà, era stato confezionato con l'unico fine evidente di tentare di aggirare il potere di natura inderogabile del Giudice, sancito dall'art. 1384 c.c., di ridurre la penale nell'ipotesi di prestazione eseguita in parte o manifestamente eccessiva;
- nel caso di specie, la stessa aveva eseguito una parte della prestazione provvedendo al versamento della somma di € 2.211,00, omettendo di corrispondere la somma residua di €
6.633,00, stante la grave inadempienza della Controparte_1
- l'artificio usato dall'opposta era stato quello di giocare sulla terminologia confondendo volutamente il termine “prezzo”, inteso come corrispettivo indicato e concordato dalle parti e pari ad € 8.844,00, iva e spese compresi, col “prezzo di listino”;
- alcun dubbio sussisteva sulla circostanza che per “prezzo” del contratto doveva intendersi quello concordato di € 8.844,00 e non il “prezzo di listino” di € 46.706,00; all'uopo soccorreva anche la definizione di “prezzo” stabilita nelle stesse condizioni generali di contratto, pur unilateralmente predisposte dall'opposta, ove all'art.
8.1 si precisa che “Il prezzo (...) è calcolato (...) al netto degli sconti concessi (...)”;
- all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, invocato in sede monitoria a giustificazione della spropositata somma richiesta, veniva specificato che, in caso di mancato pagamento nei termini delle rate, la concessionaria avrebbe potuto pretendere l'intero pagamento del
3 prezzo di listino;
- nel caso di specie l'ammontare della penale doveva essere ridotto a zero euro in considerazione della circostanza che sulla parte di prezzo non corrisposto erano dovuti interessi moratori di importo assai elevato, quali quelli ex d.lgs. n. 231/2002, interessi che coprivano qualsiasi pregiudizio del creditore in caso di inadempimento;
- le condizioni generali di contratto avevano carattere vessatorio ed erano nulle e/o inefficaci per due ordini di motivi;
infatti, che la sottoscrizione della clausola in discorso era avvenuta cumulativamente mediante richiamo sia di clausole del contratto non aventi carattere vessatorio, ad es. quella dell'art. 8, che di altre condizioni generali di carattere vessatorio;
- l'opposta non aveva adempiuto alla propria prestazione: in occasione della sottoscrizione del contratto era stata espressamente concordata la pubblicazione nella rivista di luglio
2010, come riconosciuto dall'opposta nel ricorso per ingiunzione;
ciò in considerazione della circostanza che l'esponente aveva un punto vendita in Sardegna, nella località turistica balneare di Porto Cervo frequentata da molti lettori della rivista "Class and
Luxury”; per tali esclusive ragioni la stessa si era convinta a sottoscrivere il contratto stante l'espressa assicurazione dell'agente e la pattuizione contrattuale;
ciò nonostante la pubblicazione promessa non c'era stata: la stessa era avvenuta nel mese di settembre, come indicato nel lato sinistro della copertina, periodo in cui la stagione era ormai terminata, con grave danno per la stessa che, a fronte di un importante investimento avvenuto a scapito di altre iniziative analoghe, aveva subito un rilevante mancato guadagno e perdita di posizione nei confronti della concorrenza e immagine;
tale fatto ha costituito un grave inadempimento dell'opposta;
- la pubblicazione recante il titolo "Una spa naturale" era stata effettuata, con grave ritardo in un periodo del tutto inutile, con modalità del tutto erronee: infatti, anziché nella sezione
4 "Beauty", trattandosi di prodotti di bellezza, la pubblicazione era stata fatta del tutto inopinatamente nella sezione "Sardinian Style", così andando ulteriormente a ridurre l'impatto mediatico;
più precisamente, nel suddetto articolo era stato dedicato alla stessa società uno spazio di appena tre righe (pag. 187) con una frase di senso compiuto troncata prima della conclusione;
inoltre, il secondo dei due articoli “Naturalmente Belli” non era stato neppure inserito nell'indice; oltretutto, contrariamente agli accordi contrattuali, la non aveva provveduto ad effettuare il servizio fotografico da pubblicare Controparte_1
a corredo dell'articolo pubblicitario.
L'opponente ha concluso rilevando che, stante la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto, in particolare, dell'art.1, il contratto non si è mai perfezionato poiché privo della sottoscrizione della stessa.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.3.2014, si è costituita in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecutività al Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, di rigettare l'avversa opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto in fatto che:
- la giusta ordine n. 1173 del 18.6.2010 aveva Parte_1
acquistato dalla stessa uno spazio pubblicitario (1 pagina + 2 pagine omaggio) sulla rivista
“Class & Luxury”;
- al prezzo di listino di € 38.400,00 (iva esclusa) aveva applicato lo sconto di € 31.230,00
(iva esclusa) sicché il servizio era stato fornito all'odierna opponente per l'importo finale di € 8.844,00 (spese imponibili ed iva comprese);
5 - le parti avevano concordato che il pagamento di detto importo sarebbe avvenuto in quattro rate, dell'importo di € 2.211,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente il 30.7.2010, il
15.10.2011, il 15.11.2011 ed il 15.12.2011;
- dopo il regolare pagamento della sola prima rata, la Parte_1
si era resa morosa del pagamento delle successive tre rate;
pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto sottoscritte, decaduta dal beneficio dello sconto e della dilazione di pagamento, l'opponente si era resa debitrice nei confronti della stessa, per sorte capitale, del saldo di 44.495,00 (spese imponibili ed iva comprese) oltre interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002;
- detta somma era stata così calcolata: € 38.400,00 (prezzo di listino) + € 200,00 (spese imponibili) + 21% iva = € 46.706,00 – 2.211,00 (pagamento prima rata) = € 44.495,00;
- la lettera raccomandata a/r n. 144547504037 del 25.10.2011 e la n. 1456328873432 del
24.10.2012 erano rimaste prive di esito positivo;
- all'art. 15 delle condizioni generali di contratto sottoscritte era stato stabilito il Foro esclusivo di Monopoli (Ba) per le controversie insorte.
L'opposta ha evidenziato in diritto che:
- in merito all'erronea qualificazione del prezzo originario quale penale, la società opponente conosceva il prezzo di listino relativo alla prestazione di pubblicazione ordinata, obbligandosi, in caso di inadempimento o di ritardo nei pagamenti dilazionati, ex art. 9 delle condizioni generali di contratto sottoscritte, alla corresponsione del prezzo integrale di listino già indicato nell'ordine stesso sottoscritto dalla società opponente il 18.6.2010;
- in merito all'avversa eccezione di vessatorietà delle condizioni contrattuali, era evidente la chiarezza e trasparenza delle stesse clausole, per le quali era intervenuta altresì la duplice sottoscrizione ex artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., priva di qualsivoglia fondamento ogni avversa deduzione ed eccezione;
6 - quanto all'eccezione per inadempimento, l'art. 2, comma 2, delle condizioni generali di contratto sottoscritte dalla società opponente stabiliva che “il committente riconosce che il periodo di pubblicazione dell'inserzione, indicato nell'ordine, ha natura puramente indicativa. La concessionaria e/o l'editore potranno, nell'ambito della loro insindacabile politica aziendale, anticipare o posticipare per un periodo massimo di 12 mesi la pubblicazione dell'inserzione...”;
- in merito all'avversa richiesta di restituzione dell'acconto versato e di risarcimento del danno, le stesse erano infondate in diritto e in fatto e, pertanto, da rigettarsi.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante prova per testi, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza dell'8.4.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
La causa, con ordinanza del 9.9.2025, è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire sull'<eventuale nullità del contratto tra le stesse intervenuto per indeterminatezza dell'oggetto >>.
La causa è stata posta nuovamente in decisione a seguito dell'udienza del 9.12.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) NULLITA' DEL CONTRATTO INTERVENUTO TRA LE PARTI
Va rilevata d'ufficio la nullità del contratto intervenuto tra le parti in causa per indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 cc, e, precisamente, del contratto di cui all'ordine n. 1173 del 18.6.2010 con cui ha acquistato Parte_1
dalla convenuta uno spazio pubblicitario (1 pagina + 2 pagine Controparte_1
7 omaggio) sulla rivista “Class & Luxury”.
Invero, com'è noto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc, il contratto è nullo se l'oggetto dello stesso non è determinato ovvero determinabile.
E l'oggetto è determinato quando la prestazione è specificata in tutti i suoi elementi essenziali, in modo che le parti possano conoscere con esattezza i rispettivi impegni;
è determinabile quando, pur non essendo compiutamente specificato, il contratto indica i criteri per la sua successiva e inequivocabile identificazione, senza necessità di un nuovo accordo tra le parti.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il potere di identificare una prestazione contrattuale, non altrimenti definita, implica, come conseguenza, l'inaccettabile soggezione di una delle parti all'arbitrio dell'altra: e tale possibilità non è consentita dalla legge, la quale ammette, con l'art. 1349 c.c., che la determinazione dell'oggetto del contratto sia rimessa non già ai contraenti, ma al terzo.
Vero è che quello della successiva integrazione del contratto attraverso la determinazione del suo oggetto da parte dei contraenti non costituisce un divieto assoluto, tant'è che l'art.
1286 c.c., conferisce a una delle parti il potere di individuare il preciso oggetto dell'obbligazione alternativa: ma è significativo che pure in quest'ultima ipotesi il potere di determinazione dell'oggetto dell'obbligazione operi all'interno di elementi predeterminati legalmente o convenzionalmente, talchè, in definitiva, la parte cui non compete il potere di scelta risulta essere tutelata contro il pericolo degli abusi dell'altra
(rischio invece sempre presente allorquando il contratto o una sua disposizione siano del tutto indeterminati nell'oggetto, come nel caso in esame) >> (Cass., 2019/24599 ).
Ciò premesso, si osserva che al contratto erano allegate, come parte integrante dello stesso, condizioni generali che rimettevano la decisione di elementi essenziali della prestazione alla volontà unilaterale e discrezionale della (la . CP_2 Controparte_1
8 In particolare, l'art. 2 delle condizioni generali prevede quanto segue: << … 2.2 Il
Committente prende atto che la Concessionaria potrà, nell'ambito della sua insindacabile politica aziendale, ritardare di un periodo massimo di 12 (dodici) mesi la pubblicazione della Presentazione, nonché effettuarla su una Testata differente o su supporti multimediali alternativi ed idonei, purché la di riferimento abbia contenuto simile. Il CP_3
Committente riconosce che, in ogni caso, il periodo di pubblicazione della Presentazione ha natura indicativa. La Concessionaria avrà diritto di anticipare oppure posticipare tale periodo, realizzando la pubblicazione in tempi brevi o successivi, nei limiti degli spazi disponibili.
2.3 Il Committente prende atto e riconosce che la Concessionaria non garantisce la tiratura delle di riferimento;
prende atto che la diffusione delle di riferimento CP_3 CP_3
avviene secondo le cadenze e con le modalità stabilite dall . CP_4
2.4 Il Committente prende atto e riconosce che nell'ipotesi in cui sia attribuita alla Testata di riferimento, nell'apposito spazio dell'Ordine - voce "area di veicolazione" - la dicitura
"a livello nazionale", con tale dicitura si intende che la di riferimento verrà CP_3
distribuita in tutte le edicole italiane, secondo le scelte operate dall'editore. Il Committente prende atto e riconosce che la di riferimento potrà essere distribuita anche solo in CP_3
alcune delle regioni italiane, ad insindacabile giudizio dell'editore e/o della Concessionaria, nelle ipotesi in cui si ritenga l'esclusione di alcune regioni più idonea per il perseguimento dello scopo pubblicitario cui la di riferimento stessa è finalizzata. Il numero CP_3
massimo di regioni escluse non potrà essere superiore a 7 (sette).
2.5 Il Committente, nei casi previsti ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, non avrà diritto di agire per la risoluzione del Contratto né di pretendere il risarcimento di alcun danno, indennità, rimborso sia dalla Concessionaria sia dall'editore della di CP_3
riferimento.
9 2.6 Nell'ipotesi in cui il Committente chieda per iscritto alla Concessionaria di sospendere la Presentazione e detta sospensione sia autorizzata per iscritto da quest'ultima, il
Committente sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo indicato nell'Ordine.
2.7 Allo stesso modo il Committente prende atto espressamente di non avere alcun diritto di scegliere la collocazione della Presentazione nella Testata di riferimento. In particolare, il Committente dichiara di conoscere effettivamente la di riferimento ed il suo CP_3
contenuto, la sua periodicità, anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni normative, e prende atto che l'editore della stessa è assolutamente autonomo nella Presentazione, nella scelta del contenuto. Il Committente prende atto e riconosce che l'editore della di riferimento è libero di comporre CP_3
graficamente e/o scrivere e/o variare la Presentazione della stessa, così come apportare qualsivoglia modifica alla di riferimento, in qualsiasi momento, a proprio CP_3
insindacabile giudizio>>.
In sostanza, l'acquirente decise di acquistare uno spazio pubblicitario per un determinato mese (nel caso in esame, luglio 2010) su una determinata rivista a tiratura nazionale, ma il contratto prevedeva la possibilità per la - a suo insindacabile giudizio e Controparte_1
quindi anche a prescindere dalle esigenze, imprenditoriali e commerciali della controparte, che avevano determinato la sottoscrizione del contratto - di ritardare la pubblicazione fino a 12 mesi << curando la pubblicazione in tempi e date successivi nei limiti degli spazi disponibili >> (precisando << che, in ogni caso, il periodo di pubblicazione della
Presentazione ha natura indicativa >>), di modificare la testata su cui pubblicare lo spazio acquistato e di modificare il nome dell'iniziativa editoriale.
Inoltre, le condizioni generali di contratto consentivano alla opposta di non garantire la tiratura della testata di riferimento (precedentemente indicata come nazionale), di non distribuirla in tutte le regioni e di consegnarla esclusivamente a edicole di sua scelta.
10 Come già osservato da questo decidente in altra sentenza che ha esaminato condizioni generali di contratto pressoché identiche a quelle oggi in esame (v. Tribunale Bari, n.
1474/2025), il regolamento contrattuale de quo non consente di determinare l'oggetto dell'accordo non essendo stabiliti i tempi, il contenuto e i modi della prestazione concordata a carico della rimessi alla esclusiva discrezionalità di Controparte_1
quest'ultima.
Dalla lettura del regolamento contrattuale, emerge, infatti, l'indeterminatezza della prestazione da eseguire e, quindi, l'incertezza della sua effettiva esecuzione (prevista, peraltro, solo << nei limiti degli spazi disponibili >>), avulsa da ogni puntualizzazione idonea a dare concretezza e certezza alle obbligazioni assunte dall'opposta e rimessa unicamente alla valutazione discrezionale di quest'ultima attraverso scelte non prevedibili.
Detto regolamento rende, pertanto, incerta la portata effettiva della campagna pubblicitaria, ledendo l'interesse della committente che si era determinata ad acquistare il servizio per raggiungere un determinato pubblico. Infatti, come sopra detto, la tiratura e la copertura geografica erano rimesse a scelte discrezionali della parte convenuta alla quale era attribuito anche un potere assoluto sulla composizione e il posizionamento dell'annuncio.
La combinazione di queste clausole rende l'oggetto del contratto indeterminato, poiché gli elementi qualificanti della prestazione (quando, dove e come la pubblicità sarebbe stata eseguita) non erano definiti né erano oggettivamente determinabili, ma dipendevano dalla mera volontà di una delle parti.
E, ciò, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto detto oggetto possa essere in concreto definito con riferimento ad elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione di esso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine, così che
11 dallo stesso contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto stesso, onde non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del rapporto, come il comportamento successivo delle parti (v. Cass., 2007, n. 6519; Cass. 1987, n. 2007; 1983, n. 5421; 1979, n. 534; 1976, n.
743).
In conclusione, le clausole di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto, attribuendo alla convenuta un potere unilaterale e insindacabile di definire tempi, modalità, supporto e diffusione della prestazione pubblicitaria, rendono l'oggetto del contratto non sufficientemente determinato e, quindi, nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.
B) RESTITUZIONI
Stante l'accertata nullità del contratto intervenuto tra le parti, va accolta la domanda, avanzata dalla parte attrice, di condanna della controparte a restituirle la somma a quest'ultima versata in esecuzione del contratto, pari ad € 2.211,00, domanda formulata nell'atto di opposizione come conseguenza della chiesta risoluzione per inadempimento.
Sul punto si osserva che non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebito
(Cass., n. 715 del 15/01/2018).
Alla luce di quanto sopra, la va condannata a restituire alla Controparte_1 [...]
la somma di € 2.211,00. Parte_1
Su detta somma non vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda ovvero dal pagamento
12 ai sensi dell'art. 2033 cc (ma solo dal passaggio in giudicato del presente provvedimento) in quanto non richiesti.
Invero, in tema di indebito oggettivo, gli interessi dei quali l'art. 2033 cod. civ. impone la corresponsione, unitamente all'importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto (Cass., 1995/2814).
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 26.000,01 a €
52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato (Cass.
n. 23318/2017) in relazione alle fasi espletate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2013 emesso, ad istanza della
[...]
dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Monopoli;
CP_1
dichiara nullo il contratto n. 1173 intervenuto tra la Parte_1
e la in data 18.6.2010;
[...] Controparte_1
condanna la a restituire alla Controparte_1 Parte_1
la somma di € 2.211,00, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato del presente provvedimento al soddisfo;
13 condanna, altresì, la a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 11.425,00 per le fasi di
[...]
studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore degli Avv. Renato Lai e Maria Elisabetta
Porcu.
Così deciso il 24/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000535/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla VIA DELEDDA N. 49 09127 CAGLIARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti RENATO LAI (C.F. e MARIA ELISABETTA PORCU (C.F. C.F._1
) C.F._2
OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
1 elettivamente domicil. alla VIA ACQUAVIVA D'ARAGONA N. 3 70014
CONVERSANO (BA); rappres. e dif. dall'Avv. MARCO GRATTAGLIANO (C.F.
C.F._3
OPPOSTA
All'udienza del 9.12.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo raccomandata spedita in data 24.7.2013, la
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
164/2013 emesso, ad istanza della dal Tribunale di Bari – sezione Controparte_1
distaccata di Monopoli in data 7.6.2013 (e notificato in data 11.6.2013), con il quale le è stato ingiunto di pagare l'importo di € 44.495,00, oltre ad interessi commerciali ex d.lgs.
n. 231/2002, nonché spese e compensi del procedimento monitorio.
L'opponente ha esposto che:
- l'emissione del decreto ingiuntivo era stata chiesta dall'opposta sostenendo il mancato pagamento dello spazio pubblicitario (1 pagina + 2 in omaggio) acquistato nel numero di luglio 2010 sulla rivista “Class and Luxury”, distribuita su tutto il territorio nazionale in virtù di contratto n. 1173 del 18.6.2010;
- il “prezzo di listino” era di € 38.400,00 (iva inclusa) a cui era stato applicato lo “sconto” di € 31.230,00 (iva esclusa), pertanto la stessa avrebbe dovuto corrispondere la complessiva somma, cioè il prezzo reale, di € 8.844,00 (spese imponibili ed iva comprese) suddivisi in quattro rate di € 2.211,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente il 30.7.2010,
15.10.2011, 15.11.2011 e 15.12.2011;
2 - la società venditrice aveva dedotto che la stessa aveva corrisposto solamente la prima rata di € 2.211,00 rendendosi morosa nel pagamento delle successive tre rate, richiedendo, pertanto, il pagamento della complessiva somma di € 44.495,00 oltre a interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002 e spese e compensi del procedimento monitorio, asserendo non più applicabili come da contratto lo sconto e la dilazione di pagamento;
- il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta era stato predisposto unilateralmente da questa utilizzando i cd. “mediante moduli o formulari” o “per adesione”; in realtà, era stato confezionato con l'unico fine evidente di tentare di aggirare il potere di natura inderogabile del Giudice, sancito dall'art. 1384 c.c., di ridurre la penale nell'ipotesi di prestazione eseguita in parte o manifestamente eccessiva;
- nel caso di specie, la stessa aveva eseguito una parte della prestazione provvedendo al versamento della somma di € 2.211,00, omettendo di corrispondere la somma residua di €
6.633,00, stante la grave inadempienza della Controparte_1
- l'artificio usato dall'opposta era stato quello di giocare sulla terminologia confondendo volutamente il termine “prezzo”, inteso come corrispettivo indicato e concordato dalle parti e pari ad € 8.844,00, iva e spese compresi, col “prezzo di listino”;
- alcun dubbio sussisteva sulla circostanza che per “prezzo” del contratto doveva intendersi quello concordato di € 8.844,00 e non il “prezzo di listino” di € 46.706,00; all'uopo soccorreva anche la definizione di “prezzo” stabilita nelle stesse condizioni generali di contratto, pur unilateralmente predisposte dall'opposta, ove all'art.
8.1 si precisa che “Il prezzo (...) è calcolato (...) al netto degli sconti concessi (...)”;
- all'art. 9 delle condizioni generali di contratto, invocato in sede monitoria a giustificazione della spropositata somma richiesta, veniva specificato che, in caso di mancato pagamento nei termini delle rate, la concessionaria avrebbe potuto pretendere l'intero pagamento del
3 prezzo di listino;
- nel caso di specie l'ammontare della penale doveva essere ridotto a zero euro in considerazione della circostanza che sulla parte di prezzo non corrisposto erano dovuti interessi moratori di importo assai elevato, quali quelli ex d.lgs. n. 231/2002, interessi che coprivano qualsiasi pregiudizio del creditore in caso di inadempimento;
- le condizioni generali di contratto avevano carattere vessatorio ed erano nulle e/o inefficaci per due ordini di motivi;
infatti, che la sottoscrizione della clausola in discorso era avvenuta cumulativamente mediante richiamo sia di clausole del contratto non aventi carattere vessatorio, ad es. quella dell'art. 8, che di altre condizioni generali di carattere vessatorio;
- l'opposta non aveva adempiuto alla propria prestazione: in occasione della sottoscrizione del contratto era stata espressamente concordata la pubblicazione nella rivista di luglio
2010, come riconosciuto dall'opposta nel ricorso per ingiunzione;
ciò in considerazione della circostanza che l'esponente aveva un punto vendita in Sardegna, nella località turistica balneare di Porto Cervo frequentata da molti lettori della rivista "Class and
Luxury”; per tali esclusive ragioni la stessa si era convinta a sottoscrivere il contratto stante l'espressa assicurazione dell'agente e la pattuizione contrattuale;
ciò nonostante la pubblicazione promessa non c'era stata: la stessa era avvenuta nel mese di settembre, come indicato nel lato sinistro della copertina, periodo in cui la stagione era ormai terminata, con grave danno per la stessa che, a fronte di un importante investimento avvenuto a scapito di altre iniziative analoghe, aveva subito un rilevante mancato guadagno e perdita di posizione nei confronti della concorrenza e immagine;
tale fatto ha costituito un grave inadempimento dell'opposta;
- la pubblicazione recante il titolo "Una spa naturale" era stata effettuata, con grave ritardo in un periodo del tutto inutile, con modalità del tutto erronee: infatti, anziché nella sezione
4 "Beauty", trattandosi di prodotti di bellezza, la pubblicazione era stata fatta del tutto inopinatamente nella sezione "Sardinian Style", così andando ulteriormente a ridurre l'impatto mediatico;
più precisamente, nel suddetto articolo era stato dedicato alla stessa società uno spazio di appena tre righe (pag. 187) con una frase di senso compiuto troncata prima della conclusione;
inoltre, il secondo dei due articoli “Naturalmente Belli” non era stato neppure inserito nell'indice; oltretutto, contrariamente agli accordi contrattuali, la non aveva provveduto ad effettuare il servizio fotografico da pubblicare Controparte_1
a corredo dell'articolo pubblicitario.
L'opponente ha concluso rilevando che, stante la nullità delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto, in particolare, dell'art.1, il contratto non si è mai perfezionato poiché privo della sottoscrizione della stessa.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 26.3.2014, si è costituita in giudizio la chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecutività al Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, di rigettare l'avversa opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi del giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposta ha dedotto in fatto che:
- la giusta ordine n. 1173 del 18.6.2010 aveva Parte_1
acquistato dalla stessa uno spazio pubblicitario (1 pagina + 2 pagine omaggio) sulla rivista
“Class & Luxury”;
- al prezzo di listino di € 38.400,00 (iva esclusa) aveva applicato lo sconto di € 31.230,00
(iva esclusa) sicché il servizio era stato fornito all'odierna opponente per l'importo finale di € 8.844,00 (spese imponibili ed iva comprese);
5 - le parti avevano concordato che il pagamento di detto importo sarebbe avvenuto in quattro rate, dell'importo di € 2.211,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente il 30.7.2010, il
15.10.2011, il 15.11.2011 ed il 15.12.2011;
- dopo il regolare pagamento della sola prima rata, la Parte_1
si era resa morosa del pagamento delle successive tre rate;
pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto sottoscritte, decaduta dal beneficio dello sconto e della dilazione di pagamento, l'opponente si era resa debitrice nei confronti della stessa, per sorte capitale, del saldo di 44.495,00 (spese imponibili ed iva comprese) oltre interessi commerciali ex d.lgs. n. 231/2002;
- detta somma era stata così calcolata: € 38.400,00 (prezzo di listino) + € 200,00 (spese imponibili) + 21% iva = € 46.706,00 – 2.211,00 (pagamento prima rata) = € 44.495,00;
- la lettera raccomandata a/r n. 144547504037 del 25.10.2011 e la n. 1456328873432 del
24.10.2012 erano rimaste prive di esito positivo;
- all'art. 15 delle condizioni generali di contratto sottoscritte era stato stabilito il Foro esclusivo di Monopoli (Ba) per le controversie insorte.
L'opposta ha evidenziato in diritto che:
- in merito all'erronea qualificazione del prezzo originario quale penale, la società opponente conosceva il prezzo di listino relativo alla prestazione di pubblicazione ordinata, obbligandosi, in caso di inadempimento o di ritardo nei pagamenti dilazionati, ex art. 9 delle condizioni generali di contratto sottoscritte, alla corresponsione del prezzo integrale di listino già indicato nell'ordine stesso sottoscritto dalla società opponente il 18.6.2010;
- in merito all'avversa eccezione di vessatorietà delle condizioni contrattuali, era evidente la chiarezza e trasparenza delle stesse clausole, per le quali era intervenuta altresì la duplice sottoscrizione ex artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., priva di qualsivoglia fondamento ogni avversa deduzione ed eccezione;
6 - quanto all'eccezione per inadempimento, l'art. 2, comma 2, delle condizioni generali di contratto sottoscritte dalla società opponente stabiliva che “il committente riconosce che il periodo di pubblicazione dell'inserzione, indicato nell'ordine, ha natura puramente indicativa. La concessionaria e/o l'editore potranno, nell'ambito della loro insindacabile politica aziendale, anticipare o posticipare per un periodo massimo di 12 mesi la pubblicazione dell'inserzione...”;
- in merito all'avversa richiesta di restituzione dell'acconto versato e di risarcimento del danno, le stesse erano infondate in diritto e in fatto e, pertanto, da rigettarsi.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante prova per testi, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza dell'8.4.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
La causa, con ordinanza del 9.9.2025, è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire sull'<eventuale nullità del contratto tra le stesse intervenuto per indeterminatezza dell'oggetto >>.
La causa è stata posta nuovamente in decisione a seguito dell'udienza del 9.12.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) NULLITA' DEL CONTRATTO INTERVENUTO TRA LE PARTI
Va rilevata d'ufficio la nullità del contratto intervenuto tra le parti in causa per indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 cc, e, precisamente, del contratto di cui all'ordine n. 1173 del 18.6.2010 con cui ha acquistato Parte_1
dalla convenuta uno spazio pubblicitario (1 pagina + 2 pagine Controparte_1
7 omaggio) sulla rivista “Class & Luxury”.
Invero, com'è noto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc, il contratto è nullo se l'oggetto dello stesso non è determinato ovvero determinabile.
E l'oggetto è determinato quando la prestazione è specificata in tutti i suoi elementi essenziali, in modo che le parti possano conoscere con esattezza i rispettivi impegni;
è determinabile quando, pur non essendo compiutamente specificato, il contratto indica i criteri per la sua successiva e inequivocabile identificazione, senza necessità di un nuovo accordo tra le parti.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che il potere di identificare una prestazione contrattuale, non altrimenti definita, implica, come conseguenza, l'inaccettabile soggezione di una delle parti all'arbitrio dell'altra: e tale possibilità non è consentita dalla legge, la quale ammette, con l'art. 1349 c.c., che la determinazione dell'oggetto del contratto sia rimessa non già ai contraenti, ma al terzo.
Vero è che quello della successiva integrazione del contratto attraverso la determinazione del suo oggetto da parte dei contraenti non costituisce un divieto assoluto, tant'è che l'art.
1286 c.c., conferisce a una delle parti il potere di individuare il preciso oggetto dell'obbligazione alternativa: ma è significativo che pure in quest'ultima ipotesi il potere di determinazione dell'oggetto dell'obbligazione operi all'interno di elementi predeterminati legalmente o convenzionalmente, talchè, in definitiva, la parte cui non compete il potere di scelta risulta essere tutelata contro il pericolo degli abusi dell'altra
(rischio invece sempre presente allorquando il contratto o una sua disposizione siano del tutto indeterminati nell'oggetto, come nel caso in esame) >> (Cass., 2019/24599 ).
Ciò premesso, si osserva che al contratto erano allegate, come parte integrante dello stesso, condizioni generali che rimettevano la decisione di elementi essenziali della prestazione alla volontà unilaterale e discrezionale della (la . CP_2 Controparte_1
8 In particolare, l'art. 2 delle condizioni generali prevede quanto segue: << … 2.2 Il
Committente prende atto che la Concessionaria potrà, nell'ambito della sua insindacabile politica aziendale, ritardare di un periodo massimo di 12 (dodici) mesi la pubblicazione della Presentazione, nonché effettuarla su una Testata differente o su supporti multimediali alternativi ed idonei, purché la di riferimento abbia contenuto simile. Il CP_3
Committente riconosce che, in ogni caso, il periodo di pubblicazione della Presentazione ha natura indicativa. La Concessionaria avrà diritto di anticipare oppure posticipare tale periodo, realizzando la pubblicazione in tempi brevi o successivi, nei limiti degli spazi disponibili.
2.3 Il Committente prende atto e riconosce che la Concessionaria non garantisce la tiratura delle di riferimento;
prende atto che la diffusione delle di riferimento CP_3 CP_3
avviene secondo le cadenze e con le modalità stabilite dall . CP_4
2.4 Il Committente prende atto e riconosce che nell'ipotesi in cui sia attribuita alla Testata di riferimento, nell'apposito spazio dell'Ordine - voce "area di veicolazione" - la dicitura
"a livello nazionale", con tale dicitura si intende che la di riferimento verrà CP_3
distribuita in tutte le edicole italiane, secondo le scelte operate dall'editore. Il Committente prende atto e riconosce che la di riferimento potrà essere distribuita anche solo in CP_3
alcune delle regioni italiane, ad insindacabile giudizio dell'editore e/o della Concessionaria, nelle ipotesi in cui si ritenga l'esclusione di alcune regioni più idonea per il perseguimento dello scopo pubblicitario cui la di riferimento stessa è finalizzata. Il numero CP_3
massimo di regioni escluse non potrà essere superiore a 7 (sette).
2.5 Il Committente, nei casi previsti ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, non avrà diritto di agire per la risoluzione del Contratto né di pretendere il risarcimento di alcun danno, indennità, rimborso sia dalla Concessionaria sia dall'editore della di CP_3
riferimento.
9 2.6 Nell'ipotesi in cui il Committente chieda per iscritto alla Concessionaria di sospendere la Presentazione e detta sospensione sia autorizzata per iscritto da quest'ultima, il
Committente sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo indicato nell'Ordine.
2.7 Allo stesso modo il Committente prende atto espressamente di non avere alcun diritto di scegliere la collocazione della Presentazione nella Testata di riferimento. In particolare, il Committente dichiara di conoscere effettivamente la di riferimento ed il suo CP_3
contenuto, la sua periodicità, anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, inclusa la sopravvenienza di nuove disposizioni normative, e prende atto che l'editore della stessa è assolutamente autonomo nella Presentazione, nella scelta del contenuto. Il Committente prende atto e riconosce che l'editore della di riferimento è libero di comporre CP_3
graficamente e/o scrivere e/o variare la Presentazione della stessa, così come apportare qualsivoglia modifica alla di riferimento, in qualsiasi momento, a proprio CP_3
insindacabile giudizio>>.
In sostanza, l'acquirente decise di acquistare uno spazio pubblicitario per un determinato mese (nel caso in esame, luglio 2010) su una determinata rivista a tiratura nazionale, ma il contratto prevedeva la possibilità per la - a suo insindacabile giudizio e Controparte_1
quindi anche a prescindere dalle esigenze, imprenditoriali e commerciali della controparte, che avevano determinato la sottoscrizione del contratto - di ritardare la pubblicazione fino a 12 mesi << curando la pubblicazione in tempi e date successivi nei limiti degli spazi disponibili >> (precisando << che, in ogni caso, il periodo di pubblicazione della
Presentazione ha natura indicativa >>), di modificare la testata su cui pubblicare lo spazio acquistato e di modificare il nome dell'iniziativa editoriale.
Inoltre, le condizioni generali di contratto consentivano alla opposta di non garantire la tiratura della testata di riferimento (precedentemente indicata come nazionale), di non distribuirla in tutte le regioni e di consegnarla esclusivamente a edicole di sua scelta.
10 Come già osservato da questo decidente in altra sentenza che ha esaminato condizioni generali di contratto pressoché identiche a quelle oggi in esame (v. Tribunale Bari, n.
1474/2025), il regolamento contrattuale de quo non consente di determinare l'oggetto dell'accordo non essendo stabiliti i tempi, il contenuto e i modi della prestazione concordata a carico della rimessi alla esclusiva discrezionalità di Controparte_1
quest'ultima.
Dalla lettura del regolamento contrattuale, emerge, infatti, l'indeterminatezza della prestazione da eseguire e, quindi, l'incertezza della sua effettiva esecuzione (prevista, peraltro, solo << nei limiti degli spazi disponibili >>), avulsa da ogni puntualizzazione idonea a dare concretezza e certezza alle obbligazioni assunte dall'opposta e rimessa unicamente alla valutazione discrezionale di quest'ultima attraverso scelte non prevedibili.
Detto regolamento rende, pertanto, incerta la portata effettiva della campagna pubblicitaria, ledendo l'interesse della committente che si era determinata ad acquistare il servizio per raggiungere un determinato pubblico. Infatti, come sopra detto, la tiratura e la copertura geografica erano rimesse a scelte discrezionali della parte convenuta alla quale era attribuito anche un potere assoluto sulla composizione e il posizionamento dell'annuncio.
La combinazione di queste clausole rende l'oggetto del contratto indeterminato, poiché gli elementi qualificanti della prestazione (quando, dove e come la pubblicità sarebbe stata eseguita) non erano definiti né erano oggettivamente determinabili, ma dipendevano dalla mera volontà di una delle parti.
E, ciò, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto detto oggetto possa essere in concreto definito con riferimento ad elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione di esso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine, così che
11 dallo stesso contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto stesso, onde non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del rapporto, come il comportamento successivo delle parti (v. Cass., 2007, n. 6519; Cass. 1987, n. 2007; 1983, n. 5421; 1979, n. 534; 1976, n.
743).
In conclusione, le clausole di cui all'art. 2 delle condizioni generali di contratto, attribuendo alla convenuta un potere unilaterale e insindacabile di definire tempi, modalità, supporto e diffusione della prestazione pubblicitaria, rendono l'oggetto del contratto non sufficientemente determinato e, quindi, nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.
B) RESTITUZIONI
Stante l'accertata nullità del contratto intervenuto tra le parti, va accolta la domanda, avanzata dalla parte attrice, di condanna della controparte a restituirle la somma a quest'ultima versata in esecuzione del contratto, pari ad € 2.211,00, domanda formulata nell'atto di opposizione come conseguenza della chiesta risoluzione per inadempimento.
Sul punto si osserva che non viola il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato il giudice che accolga le richieste restitutorie in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione ed una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebito
(Cass., n. 715 del 15/01/2018).
Alla luce di quanto sopra, la va condannata a restituire alla Controparte_1 [...]
la somma di € 2.211,00. Parte_1
Su detta somma non vanno riconosciuti gli interessi dalla domanda ovvero dal pagamento
12 ai sensi dell'art. 2033 cc (ma solo dal passaggio in giudicato del presente provvedimento) in quanto non richiesti.
Invero, in tema di indebito oggettivo, gli interessi dei quali l'art. 2033 cod. civ. impone la corresponsione, unitamente all'importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto (Cass., 1995/2814).
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 26.000,01 a €
52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato (Cass.
n. 23318/2017) in relazione alle fasi espletate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 164/2013 emesso, ad istanza della
[...]
dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Monopoli;
CP_1
dichiara nullo il contratto n. 1173 intervenuto tra la Parte_1
e la in data 18.6.2010;
[...] Controparte_1
condanna la a restituire alla Controparte_1 Parte_1
la somma di € 2.211,00, oltre agli interessi legali dal passaggio in giudicato del presente provvedimento al soddisfo;
13 condanna, altresì, la a rimborsare alla Controparte_1 Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 11.425,00 per le fasi di
[...]
studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore degli Avv. Renato Lai e Maria Elisabetta
Porcu.
Così deciso il 24/12/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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