Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2025, proposto da
RE QU Tigullio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Barabino e Federico Traverso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chiavari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Macaggi 21/8;
per l'annullamento, previa sospensione,
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 89 del 28 agosto 2025 del Sindaco del Comune di Chiavari, notificata in pari data, avente ad oggetto il ripristino integrale sede stradale corso Colombo;
- di ogni altro atto e/o documento allegato, presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, anche non conosciuto, tra cui, ove occorra:
-- della nota prot. n. 34466 del 25 giugno 2025, con cui il Comune di Chiavari ha diffidato RE QU Tigullio S.p.a. al ripristino dell'intera sede stradale di Corso Colombo, tra Piazza Leonardi e Largo Ravenna, al ripristino dell'area parcheggio lato mare e alla riqualificazione della zona motocicli, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa diffida;
-- della relazione tecnica del Comune di Chiavari del 18 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. MA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente in epigrafe, unitamente agli atti presupposti, con cui il Comune ha ingiunto di ripristinare il manto stradale dell’intera carreggiata di un tratto di Corso Colombo, in seguito ai lavori di scavo eseguiti per la posa di condotte fognarie che hanno riguardato solo una parte della carreggiata stessa.
2) Il Regolamento comunale per la manomissione del suolo di cui alla Delibera consiliare n. 54/2018 ( breviter : Regolamento) stabilisce all’art. 16 che, in seguito alla copertura degli scavi effettuati sulle strade “ Il tappeto d'usura sarà esteso a tutta la sede stradale per strade con larghezza inferiore ai 4,00 mt, mentre si estenderà sino a metà carreggiata per strade con larghezza oltre i 4,00 mt ” e che “ gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in contraddittorio con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire …” (comma A.9).
3) Il Comune con il provvedimento di autorizzazione alla manomissione del suolo n. 507 del 12.3.2024, emanato ai sensi del Regolamento suddetto, ha precisato che la ricorrente, una volta terminati i lavori di scavo, avrebbe dovuto effettuare “ il ripristino definitivo della pavimentazione stradale in conglomerato bitumino … per una larghezza di metri 1,00, previa scarificazione preventiva su tutta la lunghezza dello scavo. Nel caso in cui, dopo alcuni mesi dall’intervento di ripristino, si dovessero creare cedimenti dello scavo e del ripristino eseguito, sarà necessario intervenire nuovamente al rifacimento dello stesso ” (terzultimo cpv.).
4) Pertanto con il citato provvedimento n. 507/2025 il Comune non ha imposto l’obbligo di ripristino dell’intera sede stradale, ma solo il ripristino della parte di strada interessata dallo scavo.
5) Terminati i lavori la ricorrente ha effettuato un primo ripristino provvisorio del manto stradale, in attesa di effettuare quello definitivo dopo l’estate.
Gli uffici tecnici del Comune, tuttavia, con relazione del 18.6.2025, hanno rilevato spaccature e cedimenti nel manto di ripristino nonché depressioni che determinano un “ percorso misto, con parecchi saliscendi che … creano un rischio di pubblica incolumità e di caduta, specialmente per i mezzi a due ruote ”, proponendo di imporre alla ricorrente di effettuare l’asfaltatura dell’intera sede stradale ai sensi dell’art. 15 (disposizioni generali) del Regolamento comunale suddetto (norma che, va precisato fin d’ora, a differenza del citato art. 16, non contiene alcuna prescrizione specifica sul punto).
6) Il Comune, con successiva diffida in data 25.6.2025, ha intimato alla ricorrente di effettuare entro 10 giorni la “ asfaltatura completa dell’intero tratto viario interessato dagli scavi”.
7) La ricorrente, effettuate alcune verifiche tecniche, con nota del 28.7.2025 ha controdedotto ai rilievi comunali rilevandone l’erroneità in fatto e diritto.
8) Senonché il Comune, con ordinanza contingibile e urgente adottata in data 28.8.2025 ai sensi dell’art. 50 e 54 del Dlgs. n. 267/2000 (TUEL), richiamando la relazione tecnica del 18.6.2025 e la diffida del 25.6.2025 e ritenendo sussistente l’esigenza di “ ripristinare e garantire la sicurezza della circolazione stradale ” ha ordinato alla ricorrente di “ procedere all’asfaltatura dell’intera sede stradale di Corso Colombo compresa tra Piazza Leonardi (ingresso del porto) e largo Ravenna (statua di Cristoforo Colombo)… ”
9) La ricorrente, con nota del 10.9.2025, ha precisato che avrebbe effettuato unicamente il ripristino all’area interessata dagli scavi.
10) Con il ricorso notificato l’11.9.2025 è stato chiesto l’annullamento della citata ordinanza extra ordinem .
11) Nelle more della decisione la ricorrente ha eseguito i lavori di asfaltatura per la parte ritenuta di propria competenza e il Comune ha affidato i lavori di asfaltatura della restante parte della strada, con riserva di addebitare i relativi costi alla ricorrente.
12) In vista dell’udienza del 20.3.2026, si è costituito in giudizio il Comune con richiesta di rigetto del ricorso.
La ricorrente ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza extra ordinem n. 89/2025 precisando di ritenere che l’asfaltatura da essa effettuata a proprie spese nell’ottobre 2025 nella parte di strada interessata dai precedenti scavi, sia conforme agli “ obblighi derivanti da precedenti rapporti con il Comune di Chiavari (cfr. Provvedimento prot. n. 507/2024 ” (cfr. punto 7 della memoria del 3.2.2026), sicché per tale parte è cessato l’interesse all’annullamento dell’atto gravato, mentre tale interesse permane per la parte di ordinanza impugnata che ha ingiunto l’effettuazione del ripristino del manto stradale per la porzione di carreggiata estranea agli scavi, al fine di evitare l’addebito dei costi sostenuti dal Comune per l’affidamento dei relativi lavori di asfaltatura.
13) Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
14) Con il gravame sono stati dedotti sei motivi che, per ragioni logiche, devono essere scrutinati secondo l’ordine seguente: preliminarmente si dovrà vagliare il secondo motivo relativo alla dedotta incompetenza del Sindaco e, in seguito, i restanti motivi riguardanti il difetto dei presupposti (anche di contingibilità e urgenza), di istruttoria e di motivazione.
15) Con il SECONDO MOTIVO è stata dedotta l’incompetenza del Sindaco per l’adozione dell’ordinanza gravata in quanto, ai sensi degli articoli 15 e 211 del Codice della strada, la competenza apparterrebbe al Prefetto.
Il motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato non ha irrogato una sanzione per violazione di prescrizioni previste dal Codice della strada (se così fosse non sussisterebbe neppure la giurisdizione di questo Giudice), ma costituisce l’esercizio del potere amministrativo nell’ambito del rapporto costituito in forza del provvedimento n. 507/24 che ha autorizzato la ricorrente ad effettuare la manomissione del suolo, disciplinando anche le modalità di ripristino.
Nell’ambito di tale rapporto sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL per l’adozione dell’impugnata ordinanza extra ordinem al fine di fronteggiare asserite esigenze di protezione dell’incolumità pubblica derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nella citata autorizzazione alla manomissione del suolo, talché sussiste la competenza del Sindaco, salva la verifica - di cui si dirà infra - in ordine alla sussistenza dei presupposti sostanziali per la legittima adozione del provvedimento suddetto.
16) Con i RESTANTI MOTIVI n.ri 1, 3, 4, 5 e 6 – da scrutinare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione - è stata dedotta l’illegittimità per violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL, per difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza nonché per difetto di istruttoria e motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
Le censure sono fondate.
16.1) In primo luogo la ricorrente ha rilevato che l’ammaloramento del manto stradale contestato con l’impugnata ordinanza non avrebbe giustificato l’adozione di un atto extra ordinem perché il Comune avrebbe potuto far eseguire, anche in via d’urgenza, i lavori di ripristino a spese della ricorrente, potendosi avvalere della garanzia fidejussoria prestata.
La censura è fondata.
Il Comune avrebbe potuto fronteggiare la situazione di ritenuto pericolo adottando un atto tipico, anche in via d’urgenza, di affidamento dei lavori di ripristino del manto stradale ad un soggetto terzo, non dovendo neppure anticipare i costi necessari, potendo escutere la garanzia rilasciata dalla ricorrente.
Nel caso in esame, invero, tale modus procedendi sarebbe risultato non solo possibile, ma addirittura più agevole per il Comune rispetto all’adozione dell’ordinanza extra ordinem in quanto il bene oggetto di intervento non è nella disponibilità della ricorrente, ma del Comune stesso, talché i relativi uffici sono titolari della potestà di regolare il traffico e possono disporre direttamente e più rapidamente le misure necessarie al fine di regolare l’esecuzione in sicurezza dei lavori richiesti, rispetto alla ricorrente che avrebbe comunque dovuto concordare con il Comune tali misure.
A dimostrazione dell’agevole percorribilità di tale modalità d’intervento il Comune stesso si è, infine, determinato in tal senso affidando i lavori in questione in pochi giorni.
16.2) In secondo luogo la ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento con riguardo alla pretesa di ripristino anche della parte di carreggiata estranea alla rottura del suolo.
La censura è fondata.
L’atto impugnato e la presupposta relazione tecnica hanno rilevato lo stato di ammaloramento del manto stradale anche nella parte carreggiata opposta a quella oggetto di rottura del suolo, ma tale rilevo è avvenuto omettendo di considerare:
- che tale porzione di strada non era stata manomessa dalla ricorrente, talché era improbabile che le condizioni del manto stradale fossero imputabili ad essa;
- che tale porzione di carreggiata – come dimostrato dalla documentazione fotografica versata in atti – risultava deteriorata già anteriormente all’inizio dei lavori.
Ne consegue che l’atto impugnato ha illegittimamente imposto i lavori di ripristino sulla parte di strada in difetto del nesso di causalità con l’attività posta in essere dalla ricorrente.
16.3) È fondata anche la censura relativa al difetto di istruttoria, di motivazione, nonché alla contraddittorietà, illogicità e sproporzione dell’atto gravato in relazione alla ritenuta sussistenza del grave pericolo per la pubblica incolumità che, secondo la richiamata “relazione tecnica” deriverebbe da alcuni “ saliscendi che specialmente nel tratto che interseca la pista ciclabile … creano un rischio per la pubblica incolumità e di caduta specialmente per i mezzi a due ruote ”.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza in situazioni anche più gravi di quella rilevata nel caso in esame “ La presenza di una o più buche sulla sede stradale, per come descritte e documentate, sia pure di non limitate dimensioni, non può, cioè, essere considerata circostanza abnorme, eccezionale ed imprevedibile che richiede una urgenza di intervenire nei lavori di ripristino tale da giustificare il ricorso a misure atipiche e straordinarie ” (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 4.2.2020, n. 540).
In ogni caso, pur e fronte dell’affermata situazione di pericolo, il Comune non ha adottato alcuna misura a tutela della pubblica incolumità, non avendo disposto l’interdizione o la limitazione del transito sul tratto di strada in questione, circostanza che induce a ritenere che la stessa civica amministrazione non abbia ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità che avrebbe giustificato l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente.
16.4) L’atto impugnato, infine, risulta viziato per falsa applicazione del Regolamento comunale n.
54/2018 sulla manomissione del suolo.
L’impugnata ordinanza, infatti, per giustificare l’ordine di asfaltatura dell’intera carreggiata stradale, ha invocato l’applicazione dell’art. 15 del citato Regolamento, che tuttavia nulla dispone sul punto.
Invero la norma pertinente risulta essere il successivo art. 16 del citato Regolamento, rubricato “ Disposizioni per i ripristini di strade in asfalto ”, secondo cui il ripristino dell’asfaltatura in seguito agli scavi nelle strade deve riguardare l’intera carreggiata unicamente “ per strade con larghezza inferiore ai 4,00 mt, mentre si estenderà sino a metà carreggiata per strade con larghezza oltre i 4,00 mt ”, talché l’invocato Regolamento comunale depone nel senso che l’obbligo di ripristino deve riguardare unicamente la parte interessata dai lavori.
Inoltre lo stesso Comune, con il provvedimento di autorizzazione alla manomissione del suolo n. 507 del 12.3.2024, ha precisato che gli obblighi della ricorrente riguardano “ il ripristino definitivo della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso … per una larghezza di metri 1,00, previa scarificazione preventiva su tutta la lunghezza dello scavo. (terzultimo cpv.), dunque non sussistendo obblighi di ripristino delle parti di strada estranee ai lavori di scavo.
17) Conclusivamente il ricorso:
- deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per quanto attiene alla parte dell’impugnata ordinanza che ha intimato il ripristino della porzione di strada oggetto dei lavori di scavo, atteso che per tale parte della carreggiata la stessa ricorrente ha effettuato a proprie spese i lavori di asfaltatura, dichiarando di ritenerli conformi agli “ obblighi derivanti da precedenti rapporti con il Comune di Chiavari (cfr. Provvedimento prot. n. 507/2024 ” (cfr. punto 7 della memoria del 3.2.2026);
- deve essere accolto per quanto attiene alla parte di ordinanza impugnata che ha ingiunto l’effettuazione dei lavori di ripristino del manto stradale per le restanti parti di strada, con conseguente annullamento in parte qua dell’atto gravato.
18) La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AR, Presidente
MA ES, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ES | EP AR |
IL SEGRETARIO