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11 dicembre 2016
11 dicembre 2016
Art. 5.
Nazionalita' italiana delle opere
1. La nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive e' attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
a) nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;
c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
d) riprese effettuate principalmente in Italia;
e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
f) post-produzione svolta principalmente in Italia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalita' italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresi' stabilite la soglia minima di punteggio, nonche' le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera, tenendo conto delle specificita' tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297, S.O.:
"Art. 2. Definizioni
1. In attuazione dell' articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.".
Nazionalita' italiana delle opere
1. La nazionalita' italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive e' attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
a) nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;
c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
d) riprese effettuate principalmente in Italia;
e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
f) post-produzione svolta principalmente in Italia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalita' italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresi' stabilite la soglia minima di punteggio, nonche' le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalita' italiana dell'opera, tenendo conto delle specificita' tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell' articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n. 297, S.O.:
"Art. 2. Definizioni
1. In attuazione dell' articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.".
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 1
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- art. 5 Decreto Ministeriale 343/2017·
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- art. 26 Legge 220/2016·
- annullamento decreto ministeriale·
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