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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/09/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 712/2020 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Augusto SABATINI Presidente dr.ssa Maria SALVO Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712/2020 R. G., vertente tra nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosaria Composto (Tel./Fax 090-9222544 e- mail: pec: Fis. Email_1 Email_2
- P.I. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 P.IVA_1 essina studio Materia) è elettivamente domiciliata;
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...] delle Grazie n.49 int.27 C.F. , nella qualità di socio accomandatario C.F._3
e rappresentante legale della “ con sede in Parte_3
Milazzo via G. Rizzo n. 59, ed elettivamente domiciliata in via G. La Scala 40 – 98040 Olivarella San Filippo del Mela (ME) presso e nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto,
tel/fax 090930546 che la CodiceFiscale_4 Email_3 rappresentata e difende per procura in calce rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'art. 83 comma 3 c.p.c.;
-APPELLATA- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 501/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 23.06.2020, nel proc. n. 15728/2011 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 14/10/2011 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/11 del Tribunale di Barcellona P.G. sez. Milazzo col quale le veniva ingiunto il pagamento della somma la somma di € 5.489,07, oltre interessi legali di legge e spese della procedura, in favore di nella qualità di Parte_2 socio accomandatario e rappresentante legale della . Parte_3
1 L'opponente, premesso che con scrittura privata dal 23/12/2010 aveva acquistato dalla
[...]
c.” l'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di cartoleria Parte_3 ed altro, corrente in Milazzo, contestava la sussistenza del credito dichiarando che non si era verificata la condizione posta in una seconda scrittura privata (quella sottesa al decreto ingiuntivo) con le quali le parti avevano previsto il pagamento dell'ulteriore somma di €. 20.000,00 subordinandola alla fruizione del servizio Sisal da parte della cessionaria prima del 30/05/2011. Sosteneva, peraltro, che la somma di €. 14.510,93, versata in data 30/05/2011, imputata dall'opposta a titolo di parziale pagamento della somma dovuta, era in realtà da imputare al pagamento della cessione d'azienda di cui al contratto principale (concluso per il corrispettivo di
€. 70.000,00). Spiegava, altresì, “domanda riconvenzionale” invocando il risarcimento dei danni subiti dall'opponente a causa del comportamento dell'opposta, violativo del disposto di cui all'art. 1175 c.c. Si costituiva la società opposta, la quale precisava che il credito fondato sulla citata scrittura privata era esigibile atteso che si era verificata la condizione posta delle parti, essendo stata rilasciata l'autorizzazione da parte della prima del 30/05/2011. L'importo ingiunto, Parte_4 quindi, corrispondeva alla differenza tra € 20.000,00 dovute per scrittura privata sottesa al decreto ingiuntivo e quanto volontariamente versato dalla parte che aveva effettuato un pagamento parziale di € 14.510.93 in data 30/05/2011. Con l'impugnata sentenza (n. 501/2020) il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Rilevava, invero, il giudicante che dalla documentazione acquisita agli atti emergeva che “l'opponente stipulò, con la Sisa S.P.A. “Contratto per punto di vendita fisico giochi numerici a totalizzatore nazionale”, in data 10.02.2011, quindi ben prima della fissata scadenza del 30.05.2011, di cui alla scrittura privata versata in atti”, venendosi così a verificare la condizione di cui alla scrittura privata.
Con atto di appello notificato in data 28.10.2020 e depositato telematicamente in data 04.11.2020, impugnava la suddetta pronuncia, per i motivi che verranno meglio specificati infra. Parte_1
Con comparsa depositata in data 08.02.2021, si costituiva nella qualità di Parte_2 socio accomandatario e legale rappresentante della “ la Parte_3 quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e/ ne dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione di specifici motivi. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., all'udienza del 05.03.2021 svoltasi da remoto, mediante deposito di note di trattazione scritta, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 27.03.2023. Disposta la surroga del relatore, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti alla data del 19.06.2023 ed in esito a tale udienza (svoltasi a trattazione scritta) la Corte, preso atto che la difesa di , già socio accomandatario e rappresentante legale della Parte_2 [...]
aveva dichiarato l'avvenuto fallimento del socio accomandatario e pur Parte_5 tuttavia ritenuto che tale evento non costituiva causa di interruzione del giudizio, disponeva il rinvio alla data del 12 febbraio 2024, onde consentire la sostituzione della fallita nella carica di socio accomandatario e legale rappresentante della società appellata, entro il termine di sei mesi concesso per la ricostituzione della pluralità di soci dall'art. 2272 n. 4) c.c..
2 Dopo ulteriori rinvii di ufficio, a causa dell'impedimento del consigliere designato, con decreto n. 6/2025 veniva disposta la surroga del relatore, indi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, con il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), all'esito della stessa, la Corte assumeva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va ribadito che, pur non avendo la società appellata provveduto alla sostituzione della socia accomandataria fallita con conseguente scioglimento della società stessa ex art. 2272 c.c., ciò non costituisce causa di estinzione del giudizio, diversamente da quanto invocato dalla medesima parte, né integra una causa di interruzione dello stesso. Invero, in tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore (Cass. 26059/2022). Ne deriva che la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione della società ma ne comporta soltanto lo scioglimento ex art. 2323 c.c., con apertura della fase liquidatoria. Va, invero, considerato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'estinzione della società, che continua ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione di prima, ma comporta un restringimento della sua capacità, derivante dalla modificazione dello scopo, che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi (Cass. 3221/1999).
La S.C. di cassazione ha risposto negativamente al quesito di diritto formulato ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ragione temporis) in seno al ricorso da una società in accomandita semplice (che lo aveva formulato nei seguenti termini:
«nell'ipotesi di morte del legale rappresentante, unico socio accomandatario, di società in accomandata semplice, successivamente alla sua costituzione in giudizio: a seguito della dichiarazione di tale evento in udienza da parte del difensore della s.a.s. e dal momento di tale dichiarazione, il processo è interrotto ex art. 300 c.p.c. (salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'art. 299 c.p.c.) ed il giudice è tenuto a dichiarare tale interruzione, onde consentire la costituzione del nuovo legale rappresentante della società (volontaria o a seguito di citazione in riassunzione ad opera dell'altra parte)?», sostenendo che, nel caso di morte dell'unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice (evento cui va assimilato l'intervenuto fallimento del socio accomandatario - quale socio illimitatamente responsabile di altra società in accomandita semplice- come avvenuto nel caso di specie), non si verifica alcun effetto interruttivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. Più specificatamente, ha affermato la S.C. in tale pronuncia che: «l'art. 299 c.p.c. si riferisce al rappresentante legale non a quello volontario. I "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass. n. 15735/04; in senso conforme, Cass. nn. 8584/94 e 2148/83 con riferimento a società munite di personalità giuridica). In questo come in ogni altro caso di rappresentanza
3 volontaria, il processo non s'interrompe per la morte del rappresentante, che il soggetto interessato come ha il potere ha anche l'onere di provvedere alla relativa sostituzione. Le coordinate giuridiche di tale principio non mutano nel caso di rappresentanza organica di società di persone, che è pur sempre volontaria e non già legale. Il fatto che le società di persone non siano munite di personalità giuridica non osta minimamente a che gli effetti giuridici dell'attività processuale siano deviati dalla sfera del socio rappresentante a quella della società, che è dotata di un patrimonio autonomo. Nè è lecito supporre (come mostra, invece, di opinare parte ricorrente) che nel caso di rappresentanza di società di persone si assista ad una scissione fra la titolarità delle situazioni giuridiche, attribuita al rappresentante, e la soggezione ai relativi effetti, imputati alla società, atteso che quest'ultima è soggetto di diritto pieno iure, distinto dai soci che la compongono o la rappresentano (come del resto dimostra l'art. 2659 c.c., dettato in tema di nota di trascrizione). Del pari irrilevante è la circostanza che, trattandosi di società in accomandita semplice, il rappresentante deceduto fosse in ipotesi il solo socio accomandatario. Tale evento costituisce causa di scioglimento della società se non sia ricostituita la categoria degli accomandatari entro il termine di cui all'art. 2332 c.c., comma 2 ma non equivale certo estinzione della società stessa, che si verifica solo una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione (art. 2312 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice per effetto del rinvio di cui all'art. 2315 c.c.)» – Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 7503 del 09.01.2014, dep. 31.03.2014-.
§ 2. Nel merito, con il primo motivo d'appello l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il giudicante tenuto conto di quanto evidenziato dalla documentazione versata in atti. Sostiene l'appellante che la scrittura privata del 23.12.2010 prevedeva che le parti concordavano anche la cessione dell'esercizio dell'attività Sisal all'epoca sospesa in quanto esistevano pendenze economiche nei confronti della Sisal da parte della società cedente e che “la parte acquirente pagherà la restante parte di €. 20.000,00 quando verrà rilasciata la autorizzazione di che trattasi alla sigra . Pt_1
Assume l'appellante che la cessione dell'autorizzazione alla non dipendeva dalla volontà Pt_1 della ma dalla Sisal e pertanto l'efficacia della scrittura era subordinata ad una clausola Pt_2 impossibile da eseguire da parte della . Deduce, quindi, che “se l'attività Sisal prescinde Pt_2 dall'azienda in quanto può essere rilasciata alla persona e pertanto è personale, non si può richiedere alla sig.ra il pagamento di una somma per un elemento dell'azienda che non esiste in quanto non cedibile”. Pt_1
Precisa l'appellante che nel corso della causa è stata depositata l'autorizzazione Sisal e che dal documento si evincerebbe che la richiesta Sisal è stata avanzata dalla e pertanto nessuna Pt_1 cessione della predetta è stata eseguita dalla Parte_6
Per tale ragione, la non aveva versato la somma di € 20.000,00 di cui alla scrittura Parte_1 privata né si ritiene in qualche modo debitrice nei confronti della Parte_3 [...]
. Parte_3
Pur riconoscendo di aver ottenuto dalla Sisal l'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività, affermava che ciò era avvenuto su richiesta della stessa senza alcun subentro Pt_1 nella posizione della . Pt_2
Nessun trasferimento, quindi, sarebbe stato realizzato perché impossibile, dipendendo esso dalla volontà discrezionale della Sisal e non dal comportamento della cedente, n.q. Pt_2
Con il secondo motivo d'appello la impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 che correttamente era stato imputato il pagamento della somma di €. 14.510,93 a titolo di parziale pagamento della somma di €. 20.000,00, convenuta per la “cessione Sisal”, anziché a saldo del prezzo di vendita di cui al contratto di cessione d'azienda che prevedeva il pagamento dell'ultima tranche entro il 30.5.2011. Ribadisce sul punto quanto argomentato nel giudizio di primo grado, ossia che il pagamento era stato trasmesso, con assicurata del 30.5.2011, a saldo del prezzo di vendita di cui al contratto di
4 cessione d'azienda che prevedeva il pagamento (di €.17.688,93) entro il 30.5.2011 e a cui sono stati detratti i mesi di locazione versati direttamente dalla fino a pervenire alla suindicata Pt_1 somma di €. 14.510,93.
Con un terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la propria deduzione secondo cui il pagamento della suindicata somma di €. 14.510,93 era da imputare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., al saldo dovuto dalla per la cessione d'azienda. Parte_1
§ 3. L'appello non merita accoglimento per le motivazioni di cui appresso. I motivi di appello, stante la loro intrinseca connessione, vanno trattati unitariamente. Va premesso che, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna questione è stata sollevata dall'opponente - oggi appellante - entro le tempistiche assertive di cui all'art. 183 c.p.c., in ordine alla invalidità della clausola contrattuale aggiuntiva relativa alla cessione dell'attività “SISAL”, avendo anzi in quella sede la lamentato l'insussistenza del credito per mancato Parte_1 avveramento della condizione contrattuale prevista dalle parti;
deduzione che, all'evidenza, presupponeva la ritenuta validità degli accordi pattizi. Deve, pertanto, ritenersi che ogni argomentare da parte dell'appellante sulla impossibilità della condizione posta alla base della clausola si scontra con il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., a mente del quale “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili” e “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. Trattandosi di un'allegazione mancante in primo grado, la sua ammissione in secondo grado confliggerebbe con la struttura del giudizio d'appello di “revisio prioris instantiae”, piuttosto che
“novum iudicium”, che costituisce un modello estraneo al vigente ordinamento processuale. Vale sul punto richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste (così da ultimo Cass. civ. nn. 24801/2023; 34311/2012; 17216/2020; 20317/2019; 27405/2018; 12353/2010; Sezioni Unite Civili n. 1099/1998). Orbene, appare utile, per una migliore comprensione degli accordi intercorsi tra le parti, richiamare quanto dalle stesse espressamente pattuito nella citata scrittura privata integrativa, sulla quale si fonda l'opposto decreto ingiuntivo:
“stante che nella cessione deve rientrare anche l'esercizio dell'attività “SISAL” in atto sospesa in quanto esistono pendenze economiche nei confronti della da parte della società cedente. Pertanto, si conviene Parte_4 espressamente che la parte acquirente signora intanto pagherà la restante somma a saldo di euro Parte_1
20.000,00 nei confronti della società cedente, in quanto verrà rilasciata la relativa autorizzazione da parte della all'attuale proprietaria Conseguentemente si conviene espressamente, che nel caso in cui Parte_4 Parte_1 iata l'autorizzazione d a signora resta obbligata a pagare la citata somma di € Pt_1
5 20.000,00 entro e non oltre il 30/05/2011; nel caso in cui invece per qualsiasi motivo ed entro e non oltre il 30/05/2011 non dovesse essere rilasciata la nominata autorizzazione da parte della la signora Parte_4 non dovrà corrispondere somma alcuna ad alcun titolo o causale alla società cedente, stante che, come Parte_1 sopra detto, è venuta a mancare l'attività Sisal che giustificava il prezzo concordato di euro 90.000,00; in questa ipotesi, pertanto, la cessione di azienda è da considerarsi avvenuta per il prezzo di euro 70.000,00= così come previsto nell'atto di cessione, e le modalità di pagamento del saldo restano quelle previste nel citato atto di cessione”. Ciò precisato, non è in contestazione tra le parti, emergendo la relativa circostanza pacificamente dalla documentazione acquisita agli atti, che la entro il termine fissato nella scrittura Parte_1 privata, ossia il 31.05.2011, abbia ottenuto dalla l'autorizzazione all'esercizio Parte_4 dell'attività di ricevitoria e che quindi la condizione pattizia si sia verificata. Secondo quanto indicato dalle parti nella scrittura integrativa del 23.12.2010, l'esercizio di tale attività era in quel momento sospesa a causa delle pendenze economiche nei confronti della Pt_4 da parte della società cedente, per cui deve ritenersi che quest'ultima abbia posto in essere
[...] le condizioni, attraverso il ripianamento della situazione debitoria e la mancata riattivazione dell'autorizzazione sospesa, affinché si perfezionasse il passaggio di consegne. Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, si è venuta a determinare la condizione di cui alla scrittura privata che prevedeva nel caso di esito positivo della richiesta autorizzazione nei termini fissati negli accordi contrattuali, il sorgere, in capo all'opponente, dell'obbligo di versare la somma di €. 20.000,00, in favore della società opposta.
Non vi è dubbio, poi, non avendo l'opponente-oggi appellante fornito prova diversa, che la stessa sia rimasta inadempiente rispetto agli accordi siglati, non avendo provveduto al versamento integrale delle somme pattuite. A tali conclusioni si perviene a prescindere da ogni questione relativa alla corretta o meno imputazione del pagamento di €. 14.510,93, effettuato dall'opponente entro il termine del 30.05.2011, data in cui era previsto sia il versamento del saldo dovuto per la cessione dell'azienda (più esattamente nel contratto di cessione azienda del 23.12.2010, registrato il 29.12.2010, era previsto quanto segue: “-quanto ad euro 17.688,93= a completo saldo, con la corrispondente provvista del mutuo che la parte cessionaria ha in corso di perfezionamento con la filiale di Controparte_1
Messina;- il saldo prezzo, in ogni caso, dovrà essere pagato entro e non oltre il 30/maggio/2011, senza che, per patto espresso, venga conteggiato interesse alcuno”), sia il versamento della quota aggiuntiva (di €. 20.000,00) quale corrispettivo della cessione dell'esercizio dell'attività SISAL, giusta scrittura privata integrativa per cui è causa.
Ininfluenti ai fini del decidere appaiono quindi gli ulteriori motivi di appello, afferenti all'imputazione del suindicato pagamento, atteso che la pretesa della società opposta- oggi appellata, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è limitata alla residua somma di €. 5.489,07, certamente mai corrisposta, per cui nessuna utilità specifica può ricavare l'appellante dalla diversa imputazione, oggi invocata, venendo così meno l'interesse (né la sussistenza di esso è stato in alcun modo articolato o esplicitato dalla parte) alla relativa pronuncia.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
6 Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate e l'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
§ 5. Revoca ammissione gratuito patrocinio di . Parte_2
Dagli atti si ricava che è stata ammessa -in via anticipata e provvisoria- al Parte_2 gratuito patrocinio a sp a delibera del COA di Messina del 29.12.2020.
Va, tuttavia, rilevato che, come emerge dall'intestazione della presente sentenza, la Parte_2
è stata convenuta (appellata) nel presente giudizio non in proprio, ma nella sua qualità
[...] di socio accomandatario e rappresentante legale della Parte_3
, e pertanto, la stessa non poteva essere ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento in
[...] esame, in quanto non ricopriva la veste di “parte processuale” in proprio.
Anche qualora la stessa avesse proposto istanza nella sua veste di rappresentante legale della suddetta società (pur non evincendosi dal provvedimento di ammissione prodotto in atti che la abbia speso tale qualità nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio), analogamente Pt_2
l'istanza sarebbe stata inammissibile, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 119 del DPR 115/2002 che prevede l'estensione del beneficio in esame, solo agli “enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
Tali caratteristiche (assenza di fine di lucro e mancato esercizio di attività economica), invero, mal si attagliano alla società in esame, come si ricava dalle stesse vicende processuali, sorte a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo della cessione d'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività economica di cartoleria ed altro.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 136, comma 2 e 3, DPR 115/2002, va disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio di Di conseguenza non trova Parte_2 applicazione nella fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 133 del citato DPR 115/02.
7 § A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, avuto riguardo alla posizione dell'appellante, le cui istanze sono state totalmente disattese, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 501/2020 del Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 23.06.2020 (nel proc. n. 15728/2011 R.G), disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Parte_1 presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi €. 2.906,00 (ripartiti come sopra), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia;
- visto l'art. 136 DPR 115/02 revoca l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposta - in via anticipata e provvisoria – in favore di , giusta delibera Parte_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 29.12.2020, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compreso il recupero di somme eventualmente prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Augusto Sabatini
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Augusto SABATINI Presidente dr.ssa Maria SALVO Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712/2020 R. G., vertente tra nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosaria Composto (Tel./Fax 090-9222544 e- mail: pec: Fis. Email_1 Email_2
- P.I. ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 P.IVA_1 essina studio Materia) è elettivamente domiciliata;
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...] delle Grazie n.49 int.27 C.F. , nella qualità di socio accomandatario C.F._3
e rappresentante legale della “ con sede in Parte_3
Milazzo via G. Rizzo n. 59, ed elettivamente domiciliata in via G. La Scala 40 – 98040 Olivarella San Filippo del Mela (ME) presso e nello studio dell'avv. Giuseppa Gatto,
tel/fax 090930546 che la CodiceFiscale_4 Email_3 rappresentata e difende per procura in calce rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'art. 83 comma 3 c.p.c.;
-APPELLATA- Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 501/2020 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 23.06.2020, nel proc. n. 15728/2011 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 14/10/2011 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/11 del Tribunale di Barcellona P.G. sez. Milazzo col quale le veniva ingiunto il pagamento della somma la somma di € 5.489,07, oltre interessi legali di legge e spese della procedura, in favore di nella qualità di Parte_2 socio accomandatario e rappresentante legale della . Parte_3
1 L'opponente, premesso che con scrittura privata dal 23/12/2010 aveva acquistato dalla
[...]
c.” l'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di cartoleria Parte_3 ed altro, corrente in Milazzo, contestava la sussistenza del credito dichiarando che non si era verificata la condizione posta in una seconda scrittura privata (quella sottesa al decreto ingiuntivo) con le quali le parti avevano previsto il pagamento dell'ulteriore somma di €. 20.000,00 subordinandola alla fruizione del servizio Sisal da parte della cessionaria prima del 30/05/2011. Sosteneva, peraltro, che la somma di €. 14.510,93, versata in data 30/05/2011, imputata dall'opposta a titolo di parziale pagamento della somma dovuta, era in realtà da imputare al pagamento della cessione d'azienda di cui al contratto principale (concluso per il corrispettivo di
€. 70.000,00). Spiegava, altresì, “domanda riconvenzionale” invocando il risarcimento dei danni subiti dall'opponente a causa del comportamento dell'opposta, violativo del disposto di cui all'art. 1175 c.c. Si costituiva la società opposta, la quale precisava che il credito fondato sulla citata scrittura privata era esigibile atteso che si era verificata la condizione posta delle parti, essendo stata rilasciata l'autorizzazione da parte della prima del 30/05/2011. L'importo ingiunto, Parte_4 quindi, corrispondeva alla differenza tra € 20.000,00 dovute per scrittura privata sottesa al decreto ingiuntivo e quanto volontariamente versato dalla parte che aveva effettuato un pagamento parziale di € 14.510.93 in data 30/05/2011. Con l'impugnata sentenza (n. 501/2020) il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Rilevava, invero, il giudicante che dalla documentazione acquisita agli atti emergeva che “l'opponente stipulò, con la Sisa S.P.A. “Contratto per punto di vendita fisico giochi numerici a totalizzatore nazionale”, in data 10.02.2011, quindi ben prima della fissata scadenza del 30.05.2011, di cui alla scrittura privata versata in atti”, venendosi così a verificare la condizione di cui alla scrittura privata.
Con atto di appello notificato in data 28.10.2020 e depositato telematicamente in data 04.11.2020, impugnava la suddetta pronuncia, per i motivi che verranno meglio specificati infra. Parte_1
Con comparsa depositata in data 08.02.2021, si costituiva nella qualità di Parte_2 socio accomandatario e legale rappresentante della “ la Parte_3 quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e/ ne dell'art. 342 c.p.c. per mancata indicazione di specifici motivi. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., all'udienza del 05.03.2021 svoltasi da remoto, mediante deposito di note di trattazione scritta, previo rigetto dell'istanza di inibitoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 27.03.2023. Disposta la surroga del relatore, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti alla data del 19.06.2023 ed in esito a tale udienza (svoltasi a trattazione scritta) la Corte, preso atto che la difesa di , già socio accomandatario e rappresentante legale della Parte_2 [...]
aveva dichiarato l'avvenuto fallimento del socio accomandatario e pur Parte_5 tuttavia ritenuto che tale evento non costituiva causa di interruzione del giudizio, disponeva il rinvio alla data del 12 febbraio 2024, onde consentire la sostituzione della fallita nella carica di socio accomandatario e legale rappresentante della società appellata, entro il termine di sei mesi concesso per la ricostituzione della pluralità di soci dall'art. 2272 n. 4) c.c..
2 Dopo ulteriori rinvii di ufficio, a causa dell'impedimento del consigliere designato, con decreto n. 6/2025 veniva disposta la surroga del relatore, indi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, con il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), all'esito della stessa, la Corte assumeva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va ribadito che, pur non avendo la società appellata provveduto alla sostituzione della socia accomandataria fallita con conseguente scioglimento della società stessa ex art. 2272 c.c., ciò non costituisce causa di estinzione del giudizio, diversamente da quanto invocato dalla medesima parte, né integra una causa di interruzione dello stesso. Invero, in tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore (Cass. 26059/2022). Ne deriva che la mancata ricostituzione della pluralità di soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione della società ma ne comporta soltanto lo scioglimento ex art. 2323 c.c., con apertura della fase liquidatoria. Va, invero, considerato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'estinzione della società, che continua ad esistere con la stessa individualità, struttura ed organizzazione di prima, ma comporta un restringimento della sua capacità, derivante dalla modificazione dello scopo, che non è più quello dell'esercizio dell'impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi (Cass. 3221/1999).
La S.C. di cassazione ha risposto negativamente al quesito di diritto formulato ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ragione temporis) in seno al ricorso da una società in accomandita semplice (che lo aveva formulato nei seguenti termini:
«nell'ipotesi di morte del legale rappresentante, unico socio accomandatario, di società in accomandata semplice, successivamente alla sua costituzione in giudizio: a seguito della dichiarazione di tale evento in udienza da parte del difensore della s.a.s. e dal momento di tale dichiarazione, il processo è interrotto ex art. 300 c.p.c. (salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'art. 299 c.p.c.) ed il giudice è tenuto a dichiarare tale interruzione, onde consentire la costituzione del nuovo legale rappresentante della società (volontaria o a seguito di citazione in riassunzione ad opera dell'altra parte)?», sostenendo che, nel caso di morte dell'unico socio accomandatario di una società in accomandita semplice (evento cui va assimilato l'intervenuto fallimento del socio accomandatario - quale socio illimitatamente responsabile di altra società in accomandita semplice- come avvenuto nel caso di specie), non si verifica alcun effetto interruttivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. Più specificatamente, ha affermato la S.C. in tale pronuncia che: «l'art. 299 c.p.c. si riferisce al rappresentante legale non a quello volontario. I "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass. n. 15735/04; in senso conforme, Cass. nn. 8584/94 e 2148/83 con riferimento a società munite di personalità giuridica). In questo come in ogni altro caso di rappresentanza
3 volontaria, il processo non s'interrompe per la morte del rappresentante, che il soggetto interessato come ha il potere ha anche l'onere di provvedere alla relativa sostituzione. Le coordinate giuridiche di tale principio non mutano nel caso di rappresentanza organica di società di persone, che è pur sempre volontaria e non già legale. Il fatto che le società di persone non siano munite di personalità giuridica non osta minimamente a che gli effetti giuridici dell'attività processuale siano deviati dalla sfera del socio rappresentante a quella della società, che è dotata di un patrimonio autonomo. Nè è lecito supporre (come mostra, invece, di opinare parte ricorrente) che nel caso di rappresentanza di società di persone si assista ad una scissione fra la titolarità delle situazioni giuridiche, attribuita al rappresentante, e la soggezione ai relativi effetti, imputati alla società, atteso che quest'ultima è soggetto di diritto pieno iure, distinto dai soci che la compongono o la rappresentano (come del resto dimostra l'art. 2659 c.c., dettato in tema di nota di trascrizione). Del pari irrilevante è la circostanza che, trattandosi di società in accomandita semplice, il rappresentante deceduto fosse in ipotesi il solo socio accomandatario. Tale evento costituisce causa di scioglimento della società se non sia ricostituita la categoria degli accomandatari entro il termine di cui all'art. 2332 c.c., comma 2 ma non equivale certo estinzione della società stessa, che si verifica solo una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione (art. 2312 c.c., applicabile alle società in accomandita semplice per effetto del rinvio di cui all'art. 2315 c.c.)» – Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 7503 del 09.01.2014, dep. 31.03.2014-.
§ 2. Nel merito, con il primo motivo d'appello l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere il giudicante tenuto conto di quanto evidenziato dalla documentazione versata in atti. Sostiene l'appellante che la scrittura privata del 23.12.2010 prevedeva che le parti concordavano anche la cessione dell'esercizio dell'attività Sisal all'epoca sospesa in quanto esistevano pendenze economiche nei confronti della Sisal da parte della società cedente e che “la parte acquirente pagherà la restante parte di €. 20.000,00 quando verrà rilasciata la autorizzazione di che trattasi alla sigra . Pt_1
Assume l'appellante che la cessione dell'autorizzazione alla non dipendeva dalla volontà Pt_1 della ma dalla Sisal e pertanto l'efficacia della scrittura era subordinata ad una clausola Pt_2 impossibile da eseguire da parte della . Deduce, quindi, che “se l'attività Sisal prescinde Pt_2 dall'azienda in quanto può essere rilasciata alla persona e pertanto è personale, non si può richiedere alla sig.ra il pagamento di una somma per un elemento dell'azienda che non esiste in quanto non cedibile”. Pt_1
Precisa l'appellante che nel corso della causa è stata depositata l'autorizzazione Sisal e che dal documento si evincerebbe che la richiesta Sisal è stata avanzata dalla e pertanto nessuna Pt_1 cessione della predetta è stata eseguita dalla Parte_6
Per tale ragione, la non aveva versato la somma di € 20.000,00 di cui alla scrittura Parte_1 privata né si ritiene in qualche modo debitrice nei confronti della Parte_3 [...]
. Parte_3
Pur riconoscendo di aver ottenuto dalla Sisal l'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività, affermava che ciò era avvenuto su richiesta della stessa senza alcun subentro Pt_1 nella posizione della . Pt_2
Nessun trasferimento, quindi, sarebbe stato realizzato perché impossibile, dipendendo esso dalla volontà discrezionale della Sisal e non dal comportamento della cedente, n.q. Pt_2
Con il secondo motivo d'appello la impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Pt_1 che correttamente era stato imputato il pagamento della somma di €. 14.510,93 a titolo di parziale pagamento della somma di €. 20.000,00, convenuta per la “cessione Sisal”, anziché a saldo del prezzo di vendita di cui al contratto di cessione d'azienda che prevedeva il pagamento dell'ultima tranche entro il 30.5.2011. Ribadisce sul punto quanto argomentato nel giudizio di primo grado, ossia che il pagamento era stato trasmesso, con assicurata del 30.5.2011, a saldo del prezzo di vendita di cui al contratto di
4 cessione d'azienda che prevedeva il pagamento (di €.17.688,93) entro il 30.5.2011 e a cui sono stati detratti i mesi di locazione versati direttamente dalla fino a pervenire alla suindicata Pt_1 somma di €. 14.510,93.
Con un terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la propria deduzione secondo cui il pagamento della suindicata somma di €. 14.510,93 era da imputare, ai sensi dell'art. 1193 c.c., al saldo dovuto dalla per la cessione d'azienda. Parte_1
§ 3. L'appello non merita accoglimento per le motivazioni di cui appresso. I motivi di appello, stante la loro intrinseca connessione, vanno trattati unitariamente. Va premesso che, nel corso del giudizio di primo grado, nessuna questione è stata sollevata dall'opponente - oggi appellante - entro le tempistiche assertive di cui all'art. 183 c.p.c., in ordine alla invalidità della clausola contrattuale aggiuntiva relativa alla cessione dell'attività “SISAL”, avendo anzi in quella sede la lamentato l'insussistenza del credito per mancato Parte_1 avveramento della condizione contrattuale prevista dalle parti;
deduzione che, all'evidenza, presupponeva la ritenuta validità degli accordi pattizi. Deve, pertanto, ritenersi che ogni argomentare da parte dell'appellante sulla impossibilità della condizione posta alla base della clausola si scontra con il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., a mente del quale “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili” e “non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio”. Trattandosi di un'allegazione mancante in primo grado, la sua ammissione in secondo grado confliggerebbe con la struttura del giudizio d'appello di “revisio prioris instantiae”, piuttosto che
“novum iudicium”, che costituisce un modello estraneo al vigente ordinamento processuale. Vale sul punto richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste (così da ultimo Cass. civ. nn. 24801/2023; 34311/2012; 17216/2020; 20317/2019; 27405/2018; 12353/2010; Sezioni Unite Civili n. 1099/1998). Orbene, appare utile, per una migliore comprensione degli accordi intercorsi tra le parti, richiamare quanto dalle stesse espressamente pattuito nella citata scrittura privata integrativa, sulla quale si fonda l'opposto decreto ingiuntivo:
“stante che nella cessione deve rientrare anche l'esercizio dell'attività “SISAL” in atto sospesa in quanto esistono pendenze economiche nei confronti della da parte della società cedente. Pertanto, si conviene Parte_4 espressamente che la parte acquirente signora intanto pagherà la restante somma a saldo di euro Parte_1
20.000,00 nei confronti della società cedente, in quanto verrà rilasciata la relativa autorizzazione da parte della all'attuale proprietaria Conseguentemente si conviene espressamente, che nel caso in cui Parte_4 Parte_1 iata l'autorizzazione d a signora resta obbligata a pagare la citata somma di € Pt_1
5 20.000,00 entro e non oltre il 30/05/2011; nel caso in cui invece per qualsiasi motivo ed entro e non oltre il 30/05/2011 non dovesse essere rilasciata la nominata autorizzazione da parte della la signora Parte_4 non dovrà corrispondere somma alcuna ad alcun titolo o causale alla società cedente, stante che, come Parte_1 sopra detto, è venuta a mancare l'attività Sisal che giustificava il prezzo concordato di euro 90.000,00; in questa ipotesi, pertanto, la cessione di azienda è da considerarsi avvenuta per il prezzo di euro 70.000,00= così come previsto nell'atto di cessione, e le modalità di pagamento del saldo restano quelle previste nel citato atto di cessione”. Ciò precisato, non è in contestazione tra le parti, emergendo la relativa circostanza pacificamente dalla documentazione acquisita agli atti, che la entro il termine fissato nella scrittura Parte_1 privata, ossia il 31.05.2011, abbia ottenuto dalla l'autorizzazione all'esercizio Parte_4 dell'attività di ricevitoria e che quindi la condizione pattizia si sia verificata. Secondo quanto indicato dalle parti nella scrittura integrativa del 23.12.2010, l'esercizio di tale attività era in quel momento sospesa a causa delle pendenze economiche nei confronti della Pt_4 da parte della società cedente, per cui deve ritenersi che quest'ultima abbia posto in essere
[...] le condizioni, attraverso il ripianamento della situazione debitoria e la mancata riattivazione dell'autorizzazione sospesa, affinché si perfezionasse il passaggio di consegne. Ne deriva che, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, si è venuta a determinare la condizione di cui alla scrittura privata che prevedeva nel caso di esito positivo della richiesta autorizzazione nei termini fissati negli accordi contrattuali, il sorgere, in capo all'opponente, dell'obbligo di versare la somma di €. 20.000,00, in favore della società opposta.
Non vi è dubbio, poi, non avendo l'opponente-oggi appellante fornito prova diversa, che la stessa sia rimasta inadempiente rispetto agli accordi siglati, non avendo provveduto al versamento integrale delle somme pattuite. A tali conclusioni si perviene a prescindere da ogni questione relativa alla corretta o meno imputazione del pagamento di €. 14.510,93, effettuato dall'opponente entro il termine del 30.05.2011, data in cui era previsto sia il versamento del saldo dovuto per la cessione dell'azienda (più esattamente nel contratto di cessione azienda del 23.12.2010, registrato il 29.12.2010, era previsto quanto segue: “-quanto ad euro 17.688,93= a completo saldo, con la corrispondente provvista del mutuo che la parte cessionaria ha in corso di perfezionamento con la filiale di Controparte_1
Messina;- il saldo prezzo, in ogni caso, dovrà essere pagato entro e non oltre il 30/maggio/2011, senza che, per patto espresso, venga conteggiato interesse alcuno”), sia il versamento della quota aggiuntiva (di €. 20.000,00) quale corrispettivo della cessione dell'esercizio dell'attività SISAL, giusta scrittura privata integrativa per cui è causa.
Ininfluenti ai fini del decidere appaiono quindi gli ulteriori motivi di appello, afferenti all'imputazione del suindicato pagamento, atteso che la pretesa della società opposta- oggi appellata, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è limitata alla residua somma di €. 5.489,07, certamente mai corrisposta, per cui nessuna utilità specifica può ricavare l'appellante dalla diversa imputazione, oggi invocata, venendo così meno l'interesse (né la sussistenza di esso è stato in alcun modo articolato o esplicitato dalla parte) alla relativa pronuncia.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
6 Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate e l'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
§ 5. Revoca ammissione gratuito patrocinio di . Parte_2
Dagli atti si ricava che è stata ammessa -in via anticipata e provvisoria- al Parte_2 gratuito patrocinio a sp a delibera del COA di Messina del 29.12.2020.
Va, tuttavia, rilevato che, come emerge dall'intestazione della presente sentenza, la Parte_2
è stata convenuta (appellata) nel presente giudizio non in proprio, ma nella sua qualità
[...] di socio accomandatario e rappresentante legale della Parte_3
, e pertanto, la stessa non poteva essere ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento in
[...] esame, in quanto non ricopriva la veste di “parte processuale” in proprio.
Anche qualora la stessa avesse proposto istanza nella sua veste di rappresentante legale della suddetta società (pur non evincendosi dal provvedimento di ammissione prodotto in atti che la abbia speso tale qualità nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio), analogamente Pt_2
l'istanza sarebbe stata inammissibile, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 119 del DPR 115/2002 che prevede l'estensione del beneficio in esame, solo agli “enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
Tali caratteristiche (assenza di fine di lucro e mancato esercizio di attività economica), invero, mal si attagliano alla società in esame, come si ricava dalle stesse vicende processuali, sorte a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo della cessione d'azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività economica di cartoleria ed altro.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 136, comma 2 e 3, DPR 115/2002, va disposta la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio di Di conseguenza non trova Parte_2 applicazione nella fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 133 del citato DPR 115/02.
7 § A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, avuto riguardo alla posizione dell'appellante, le cui istanze sono state totalmente disattese, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 501/2020 del Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 23.06.2020 (nel proc. n. 15728/2011 R.G), disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del Parte_1 presente giudizio di appello, che si liquidano in complessivi €. 2.906,00 (ripartiti come sopra), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia;
- visto l'art. 136 DPR 115/02 revoca l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposta - in via anticipata e provvisoria – in favore di , giusta delibera Parte_2 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 29.12.2020, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compreso il recupero di somme eventualmente prenotate a debito.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 09 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Augusto Sabatini
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