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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2425/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 20/05/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Niccolò Savoia, dall'avv. Fabio Ganci, dall'avv. Giovanni Rinaldi e dall'avv. Walter Miceli,
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del Controparte_1 ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa Angela Rosa Mazzeo, dal dott. Vincenzo Precone e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe adiva Codesto
Tribunale esponendo, in estrema sintesi, di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, 2021/22 e 2022/23 in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per i periodi specificamente indicati in ricorso;
di aver maturato nei predetti anni scolastici, tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, giorni di ferie, comprensivi di festività soppresse per ogni anno, analiticamente indicati in ricorso;
che il personale precario della scuola ha diritto alla monetizzazione dei periodi di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso che esso, a differenza del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, non ha la possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico nei periodi di conclusione delle attività didattiche (ossia nei mesi di luglio ed agosto); che tale differenziazione si pone in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate;
che l'art. 5 comma 8 del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
che la normativa italiana si pone, quindi, in contrasto con la disciplina comunitaria nella parte in cui non consente ai docenti precari, che non abbiano ricevuto una informazione adeguata, né siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, di ottenere una indennità sostitutiva;
che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa in data 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, richiamato l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, ha ribadito come spetti al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
di non essere mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute;
ha pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 2.456,71 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,
2021/22 e 2022/23 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.”. Il , nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Letta la memoria costitutiva della resistente nonché la documentazione prodotta, parte ricorrente depositava un nuovo conteggio relativo alla quantificazione della monetizzazione richiesta e finalizzata ad ottenere l'indennità sostitutiva così concludendo “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.081,17 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23, conseguentemente, condannare il
[...]
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o Controparte_1 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.”
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
***
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
È pacifico che la parte attrice abbia lavorato quale docente mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato, per gli aa.ss 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, analiticamente indicati in ricorso ( cfr. all contratti fascicolo ricorrente), rivendicando il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti.
Occorre precisare, tuttavia, come a seguito delle contestazioni sollevate dal CP_1 convenuto, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda articolata in relazione all'a.s.
2021/2022, limitando la stessa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, rispettivamente per - 2,17 giorni per l'anno scolastico 2019/20, 2,92 giorni per l'anno scolastico 2020/21 e 10,46 giorni per l'anno scolastico 2022/23.
Ciò posto, la questione può essere decisa sulla scorta dell'orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da
Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n.
228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n.
16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia;
in particolare, ha osservato che occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009
e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54
a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente
e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n.
95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno
(data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del
1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande EZ (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del
2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento di attività lavorativa, da parte della ricorrente, quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/23 (cfr. contratti di lavoro all fascicolo ricorrente).
A riguardo, in merito ai giorni di ferie in relazione ai quali parte attrice ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione, nulla parte resistente ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente
Scolastico, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Conseguentemente, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna al relativo pagamento.
Venendo alla determinazione del quantum, si rileva che i conteggi effettuati in ricorso risultano analitici e corretti e pari a giorni:
-2,17 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (18,17 giorni di ferie meno 16 giorni di ferie effettivamente fruiti), per un importo di € 150,88 (2,17 x € 69,53)
- 2,92 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (25,92 giorni di ferie meno 23 giorni di ferie effettivamente fruiti), per un importo di € 203,03 (3,33 x € 69,53)
- 10,46 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (29,46 giorni di ferie meno 19 giorni di ferie effettivamente fruiti), per un importo di € 727,26 (10,46 x € 69,53) ( si precisa che il ricorrente per il periodo dall'11.06 2023 al 27.06.202 era in malattia)
Invero, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente, volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, in forza del più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926). Ne deriva, quindi, che anche le giornate di cui all'art. 1 della L. n. 937 del 1977 vanno computate ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva, in misura proporzionale al servizio prestato.
Assumendo, dunque, quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute il valore lordo della retribuzione giornaliera come dichiarata in ricorso pari ad Euro
69,53, non fatta oggetto di contestazione da parte del , ne consegue che spetta alla CP_1 parte ricorrente la somma complessiva di Euro 1.081,17 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ,oltre accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al DM 55/2015 come modificato dal DM 147/2022 ( causa di lavoro, scaglione fino a 1.100,00 euro) restano compensate per un terzo in ragione dell'accoglimento delle eccezioni sollevate dal CP_1 con particolare riferimento all'a.s. 2021/2022 e sono poste a carico del per la CP_1 restante parte, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2425/2023, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2022/23;
- per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente dell'indennità per ferie maturate e non godute per la somma complessiva di euro 1.081,17 oltre accessori di legge;
-condanna il a rifondere le spese di lite che, già Controparte_1 compensate per un terzo, si liquidano nella complessiva somma di Euro 427,33 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Crotone, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei