Art. 12. (Indennita' di presenza notturna e festiva) 1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.(2) ((3A)) 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1o maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
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AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00."
Inoltre, nel modificare l' art. 8, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
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AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00."
Inoltre, nel modificare l' art. 8, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.