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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 1677/2024 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall' Avv. Elisabetta Ganetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loc. Salceto 91, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Patrizia Giraldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza San Felice n.4, Firenze
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M. (comunicazione del 12.09.2024)
1 OGGETTO: separazione giudiziale (con minori)
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente: “I) Piaccia al Tribunale di Siena dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale di proprietà del Sig. Controparte_1 sita in San Gimignano, Via Don Dino Carrara, n.2 alla Sig.ra Pt_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
[...]
3. affidare i figli minori e in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la ricorrente nell'abitazione familiare e la madre, e con concessione di potestà ordinaria disgiunta, con facoltà del padre di vederle e tenerli con sé secondo il seguente schema di pernotto e cena con il padre già condiviso ed esecutivo tra le parti, con ulteriore pernotto presso il padre il giovedì di visita:
2
4. Nei giorni infrasettimanali in cui il Sig. avrà i figli a Controparte_1 cena e a dormire presso di lui, li preleverà dalla madre al rientro dal lavoro, alle ore 18 circa. Se i bambini si tratterranno solo a cena, il Sig. li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 22. Quando i figli CP_1 pernotteranno presso il padre durante la settimana, il Sig. li CP_1 accompagnerà a scuola la mattina seguente, oppure, durante le vacanze, presso l'abitazione materna entro la mattina alle 10.
5. Anche per i fine settimana verrà il suddetto schema. Quando i figli trascorreranno con il padre il fine settimana, lo stesso preleverà i figli al rientro dal lavoro il venerdì e li accompagnerà a scuola il lunedì successivo (o all'abitazione materna entro le 10 di mattina, durante le vacanze).
6. Inoltre, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando, negli anni, il periodo dal 25 al 28 dicembre con il periodo dal 31 al 2 gennaio;
per le vacanze di Pasqua,
3 ad anni alterni;
per 15 giorni consecutivi o spezzati durante le ferie da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. Porre a carico del Sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 350,00 euro per ciascun figlio, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla metà delle spese straordinarie previamente concordate (quali scolastiche, di dotazione scolastica, mediche non coperte dal SSN, e sportive). Detto importo sarà rivalutato annualmente, secondo l'indice ISTAT e dovrà essere corrisposto dalla data dell'allontanamento da casa del Sig. CP_1
(giugno 2023) con condanna dello stesso a restituire alla Sig.ra Pt_1 quanto non corrisposto fino ad oggi.
II) Con vittoria di diritti ed onorari di causa.”
Parte resistente: “Voglia l'Ecc,mo Tribunale di Siena:
Nel MERITO: Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Assegnare la casa in San Gimignano, Via Don Carrara n. 2 di esclusiva proprietà del resistente, al Sig. disponendo la Controparte_1 ricorrente di una abitazione di sua esclusiva proprietà, di Parte_1
7 vani per totali mq 123, arredata in ogni sua parte ma libera da persone, e quindi immediatamente fruibile, fornita di tutti i servizi in
Loc. Montauto, denominata La Castellaccia.
Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, consentendo l'esercizio della potestà ordinaria in maniera disgiunta, consentendo al padre di vederli liberamente, nel rispetto dei loro impegni scolastici e di tenerli con sé secondo quanto descritto al precedente paragrafo “Figli” e auspicato per il giovedì sera e cioè: la prima e terza settimana del mese il padre li tiene con sé nel pomeriggio del mercoledì e del giovedì, per cena, con pernottamento, riportandoli a scuola il mattino seguente e provvedendo direttamente a tutto quanto necessiti (in punto di cena, colazioni, merende, vestiario,
4 riposo, ricreazione, compiti ove necessario, e quant'altro convenga loro) La seconda e quarta settimana del mese il padre li tiene il lunedì dall'uscita delle attività sportive, a cena e per la notte accompagnandoli
a scuola il mattino seguente, provvedendo a quanto occorra, nonché il venerdì all'uscita dagli loro impegni scolastici o sportivi, con cene e pernottamenti fino al lunedì successivo in cui li accompagnerà a scuola, dispensando loro quanto occorra a seconda delle necessità dei medesimi
Per le Festività: i figli trascorreranno, durante le festività natalizie una settimana con la Madre ed una con il Padre, alternandole annualmente, individuate dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio;
per le vacanze Pasquali si alterneranno il giorno di sabato e la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro, mentre per le vacanze estive trascorreranno con il padre 15 giorni (consecutivi o frazionati) previo accordo tra i genitori da stabilirsi entra la fine del mese di maggio di ogni anno.
Stabilire a carico del Padre un contributo di mantenimento mensile, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, di euro 150,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, e quelle ludiche, sportive preventivamente concordate tra i genitori.
Si chiede la censura e la cancellazione delle frasi offensive indicate nella parte espositiva del presente atto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. ha domandato pronunciarsi la separazione giudiziale dal Parte_1 coniuge disciplinarsi la responsabilità genitoriale dei Controparte_1 figli minori e per i quali ha chiesto il contributo al Per_1 Per_2 mantenimento pari ad € 350,00 per ciascun figlio.
5 A fondamento delle domande ha dedotto che: - ha contratto matrimonio con il 25.06.2011 nel Comune di Controparte_1
Montespertoli (FI), trascritto nel Registro degli atti del predetto
Comune per l'anno 2011, Parte I, n. 45; - dall'unione sono nati i figli
(16.12.2012) e (11.10.2016); i coniugi avevano fissato Per_1 Per_2 la residenza coniugale in San Gimignano (SI), Loc. Montauto – La
Castellaccia; - successivamente, considerate le esigenze lavorative dei coniugi e la distanza della casa familiare da San Gimignano (SI), ove ubicate le scuole e le attività ricreative dei minori, si erano trasferiti nell'abitazione, sita nel centro abitato di San Gimignano (SI) in Via Don
Carrara n.2, e posta nelle vicinanze delle case dei nonni materni e paterni;
- in tale occasione, i coniugi scioglievano la comunione dei beni, la moglie acquistava l'intera proprietà dell'abitazione posta in Loc.
La Castellaccia e il marito acquistava la proprietà sita in Via Don
Carrara n. 2, che diventava l'abitazione familiare;
- nel 2023 si deteriorava il rapporto coniugale e il 29 giugno il marito, che aveva in programma un incontro di lavoro fuori sede, non rientrava nell'abitazione familiare;
- da allora il marito non è più rientrato nella casa coniugale e ha smesso di contribuire al mantenimento dei figli;
- la ricorrente è titolare della ditta individuale Enjoy di AR IC, operante nel settore della ristorazione e socia al 25% della ditta Hotel
Ristorante da Graziano di ZI LA &C S.n.c., svolge l'attività lavorativa unicamente presso la ditta Enjoy e partecipa al 51% degli utili societari ma al 100% delle passività e a fronte delle difficoltà finanziarie è stata costretta ad accedere al prestito bancario;
- il proprio reddito medio netto degli ultimi tre anni ammonta a €
12.481,00; - l'abitazione di sua proprietà posta in Loc. Montauto – La
Castellaccia è stata data in gestione all'Agenzia We Tuscany per affitti brevi ad uso turistico con un ricavo annuo di circa € 10.000,00; - in occasione dell'acquisto dell'abitazione posta in Via Don Carrara è stato
6 estinto il precedente mutuo (acceso per l'acquisto della casa posta in
Loc. Montauto – La Castellaccia) e accesso un unico mutuo, la cui quota parte spettante alla moglie è di circa € 615,00 mensili;
- è proprietaria dell'autoveicolo Reanault Captur Van targatoGS930ZD; - il marito è ingegnere ambientale e lavora quale dipendente a tempo indeterminato presso la Soc. .p.a. presso la sede di Pontedera, CP_2 con reddito medio annuo di € 40.000,00 e l'utilizzo di un auto aziendale.
Si è costituto contestando le avverse deduzioni, Controparte_1 deducendo nello specifico che: - dopo la fine del matrimonio si è preoccupato di rimanere vicino ai figli, ha trovato una sistemazione al piano superiore dell'abitazione dei nonni paterni per la quale corrisponde un canone di locazione ai genitori, e provvede al mantenimento giornaliero e alle spese straordinarie dei figli;
- percepisce uno stipendio mensile netto di € 2.300,00, oltre alla tredicesima, quattordicesima e un premio di produzione;
- ha spese fisse mensili di € 1.710,00 quale rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa posta in Via Don Carrara e € 450,00 per il canone di locazione.
Dettati i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione e fissata udienza di discussione, le parti hanno concluso come in epigrafe.
1. La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.p.c. per pronunciare la separazione, emerge in particolar modo dal contenuto del ricorso, ovvero dall'accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi protrattasi almeno a far data dal giugno 2023, oltre che dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
7 2.1. Quanto al regime di affidamento dei figli minori e , Per_1 Per_2 rileva il Collegio che, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il conflitto fra gli stessi non è di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. 6535/2019, Cass. 1777/2012).
Pertanto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. Civ. n. 19323/2020; Cass. Civ.
n. 14728/2016).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. Civ. n.
6535/ 2019) onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. Civ. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass. 5108/2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass.
977/2017).
8 In applicazione di detti principi, nella presente fattispecie si ritiene che non sussistano ragioni ostative per disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, considerando altresì che entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso e che non sono stati allegati elementi di segno contrario tali da far determinare la deroga al regime condiviso.
2.2. Quanto al collocamento si ritiene che debba essere disposto il collocamento prevalente presso la madre e che il padre possa tenere con sé i figli, così come concordato tra le parti nell'udienza di comparizione, ovvero una settimana il lunedì e sempre nella stessa settimana dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina;
la settimana successiva il mercoledì sera fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. In ordine all'assegnazione della casa familiare, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel
9 quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. tra le altre, Cass. 25604/2018). Pertanto, tenuto conto del collocamento prevalente dei minori presso la madre, considerato altresì che il trasferimento dall'abitazione, di proprietà della ricorrente, sita in Loc.
Montauto -La Castellaccia all'odierna casa familiare si è reso necessario per facilitare ai figli la frequentazione della scuola e per ricorrere all'aiuto dei nonni, si assegna la casa familiare sita in San Gimignano,
Via Don Dino Carrara n. 2, alla ricorrente.
4. In ordine al mantenimento dei minori, occorre rammentare il principio secondo cui l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elide l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, e non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr. Cass. 26060/2014); ciò posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare (Cass. n. 24316 del 28/10/2013; Cass. n. 25300 del
11/11/2013).
Invero, “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare
10 il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza." (Cass.
16739/2020).
Occorre, inoltre, rammentare che la misura dell'assegno di mantenimento dei figli minori, in forza del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c., deve essere calibrata dal giudice tenendo conto dei parametri specifici indicati dalla norma richiamata, costituiti in particolare dalle attuali esigenze delle figlie, dal tenore di vita goduto, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici da quest'ultimi assunti e dalle risorse economiche degli stessi.
Riguardo ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è tendenzialmente indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che “La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, a differenza di quanto avviene delle determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, e pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore” (Cass. 3926/2018; Cass.
18538/2013).
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente è titolare della ditta individuale Enjoy di AR IC, operante nel settore della ristorazione, e socia al 25% della ditta Hotel Ristorante da Graziano di
11 ZI LA &C S.n.c. con utile di esercizio di € 10.055,35 nel
2023, € 2.951,09 nel 2022 e € 3.607,65 nel 2021 (docc. 24-26, memoria integrativa 17.12.2025, fasc. ricorrente), ha dichiarato un reddito complessivo di € 22.526,00 nel 2023, € 8.951,00 nel 2022, €
197,00 nel 2021, è proprietaria esclusiva dell'abitazione posta in Loc.
Montauto -La Castellaccia, ha un'autovettura di proprietà e sostiene spese fisse mensili di € 600,00 quale quota rata mensile di propria competenza del mutuo acceso per l'acquisto della suddetta proprietà
(docc. 3 e 7, ricorso introduttivo, fasc. ricorrente).
Parte resistente ha, invece, allegato di avere un reddito netto mensile di circa € 2.300,00, oltre alla tredicesima, quattordicesima e premio produzione, con un reddito annuo complessivo nel 2023 pari a €
45.572,00, nel 2022 pari a € 40.361,00 e nel 2021 pari a 40.361,00
(docc. 13- 15 comparsa di costituzione, fasc. resistente); sostiene spese fisse mensili per € 1.710,00 quale quota rata mensile di propria competenza del mutuo acceso per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in San Gimignano, Via Don Dino Carrara, di cui è proprietario esclusivo, ed € 450,00 a titolo di locazione dell'immobile posto al piano superiore della casa familiare dei propri genitori (docc. 16, 17 e 20, comparsa di costituzione, fasc. resistente).
Ebbene, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniale di entrambi i coniugi, ed in particolar modo del pagamento da parte del resistente della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, il Tribunale ritiene di confermare in € 250,00 ciascuno il contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui concreta individuazione si fa espresso rimando all'all. B) al Protocollo in materia di famiglia sottoscritto da questo Tribunale.
12 Circa la decorrenza della corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del resistente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 17570/2023, Cass. Civ. n. 32680/2023,
Cass. Civ. n. 3348/2015 e Cass. Civ. n. 8816/2020).
Tale retroattività si giustifica non solo in virtù del principio generale secondo cui il tempo per far valere un diritto in giudizio non può andare in danno della parte che ha ragione, con conseguente ed inevitabile retroattività del diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore, fin dalla data del ricorso al giudice di primo grado, ma anche per effetto dell'art. 148 c.c. che pone una obbligazione solidale a carico di entrambi i genitori in ordine al mantenimento dei figli sin dalla loro nascita, così che i relativi obblighi, scaturenti dal mero status genitoriale, devono essere adempiuti sin dal momento in cui il figlio è venuto ad esistenza, con la conseguenza che se un coniuge si sottrae a tale obbligo previsto ex lege, l'altro potrà agire nei suoi confronti chiedendo il mantenimento dovuto con effetti retroattivi a decorre dalla proposizione della domanda, proprio perché l'obbligo di mantenimento preesiste alla sentenza, meramente dichiarativa, che ne quantifica l'ammontare.
Appurato, quindi, che la decisione relativa al mantenimento retroagisce alla data della proposizione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “L'obbligazione di mantenimento ex art. 148
c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già̀ dalla proposizione della
13 domanda giudiziale, bensì̀ dalla effettiva cessazione della coabitazione
(cfr. Cass. Civ. n. 3302/2017). Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica”.
Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì̀ una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (Cass. 7905/2012).
Nell'ipotesi inversa, qual è quella di specie, il limite alla retroattività̀ della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi dei figli), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore
(Cass. 7960/2017).
Pertanto, in tema di filiazione, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione (Cass. 8816/2020).
Ciò detto, si ritiene che la decisione relativa al mantenimento debba retroagire alla data della proposizione giudiziale e non anche alla data di allontanamento dalla casa familiare.
5. Per quanto attiene alla domanda con cui parte resistente ha chiesto la cancellazione delle frasi offensive riportate nella memoria integrativa ex art. 473-bis.17 c.p.c. (del 17.12.2024) di parte ricorrente, si ritiene che, al di là della genericità della domanda formulata, la stessa non debba essere accolta.
14 A tal proposito, si rileva che l'art. 89 c.p.c. prevede un abuso del diritto di difesa ed è posto a tutela della correttezza formale del contraddittorio e che, secondo la Suprema Corte, la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 c.p.c., va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. 20.01.2004, n. 805; Cass. 6.07.2004, n. 12309;
Cass. 5.05.2009, n. 10288; Cass. 12.09.2013, n. 20891).
Nel caso di specie, si ritiene che la memoria integrativa di parte ricorrente, ed in particolare la pagina 8, come evidenziato dal resistente, letta nel contesto del procedimento e degli atti cui si riferiscono, non possa essere qualificata come offensiva dell'altrui reputazione e lesiva della dignità umana;
difatti, le espressioni utilizzate sono in correlazione con le difese svolte ed hanno un'attinenza con le questioni dibattute in giudizio, in quanto finalizzate ad evidenziare l'infondatezza della pretesa avversaria.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore causa indeterminabile- complessità bassa) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante l'attività concretamente svolta, considerata la prevalente soccombenza del resistente, sono poste a suo carico.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 473- bis.22 e ss. c.p.c. e 151 e ss.
c.p.c.,
- pronuncia la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1 che si sono uniti in matrimonio in data 25.06.2011 nel
[...]
Comune di Montespertoli (FI), trascritto nel Registro degli atti del
Comune di San Gimignano (SI) per l'anno 2011, Parte II, Serie B, n.1, alle seguenti condizioni:
- dispone l'affido condiviso dei minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre: i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone che potrà tenere con sé i figli, salvo diverso Controparte_1 accordo tra le parti: una settimana il lunedì e sempre nella stessa settimana dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina;
la settimana successiva il mercoledì sera fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in San Gimignano, Via
Don Dino Carrara n. 2;
16 - dispone che corrisponda a per ciascun Controparte_1 Parte_1 figlio la somma di € 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come stabilite dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
- rigetta la domanda di parte resistente in ordine alla cancellazione delle frasi offensive presenti nella memoria integrativa ex art. 473bis.
17 c.p.c. di parte ricorrente;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del
Comune di San Gimignano (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Siena, 09/07/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice o.p.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 1677/2024 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall' Avv. Elisabetta Ganetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loc. Salceto 91, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso giusta procura in atti dall'Avv. Patrizia Giraldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza San Felice n.4, Firenze
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL P.M. (comunicazione del 12.09.2024)
1 OGGETTO: separazione giudiziale (con minori)
Conclusioni delle parti: Parte ricorrente: “I) Piaccia al Tribunale di Siena dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale di proprietà del Sig. Controparte_1 sita in San Gimignano, Via Don Dino Carrara, n.2 alla Sig.ra Pt_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
[...]
3. affidare i figli minori e in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la ricorrente nell'abitazione familiare e la madre, e con concessione di potestà ordinaria disgiunta, con facoltà del padre di vederle e tenerli con sé secondo il seguente schema di pernotto e cena con il padre già condiviso ed esecutivo tra le parti, con ulteriore pernotto presso il padre il giovedì di visita:
2
4. Nei giorni infrasettimanali in cui il Sig. avrà i figli a Controparte_1 cena e a dormire presso di lui, li preleverà dalla madre al rientro dal lavoro, alle ore 18 circa. Se i bambini si tratterranno solo a cena, il Sig. li riaccompagnerà dalla madre entro le ore 22. Quando i figli CP_1 pernotteranno presso il padre durante la settimana, il Sig. li CP_1 accompagnerà a scuola la mattina seguente, oppure, durante le vacanze, presso l'abitazione materna entro la mattina alle 10.
5. Anche per i fine settimana verrà il suddetto schema. Quando i figli trascorreranno con il padre il fine settimana, lo stesso preleverà i figli al rientro dal lavoro il venerdì e li accompagnerà a scuola il lunedì successivo (o all'abitazione materna entro le 10 di mattina, durante le vacanze).
6. Inoltre, i figli trascorreranno tre giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando, negli anni, il periodo dal 25 al 28 dicembre con il periodo dal 31 al 2 gennaio;
per le vacanze di Pasqua,
3 ad anni alterni;
per 15 giorni consecutivi o spezzati durante le ferie da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. Porre a carico del Sig. un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 350,00 euro per ciascun figlio, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla metà delle spese straordinarie previamente concordate (quali scolastiche, di dotazione scolastica, mediche non coperte dal SSN, e sportive). Detto importo sarà rivalutato annualmente, secondo l'indice ISTAT e dovrà essere corrisposto dalla data dell'allontanamento da casa del Sig. CP_1
(giugno 2023) con condanna dello stesso a restituire alla Sig.ra Pt_1 quanto non corrisposto fino ad oggi.
II) Con vittoria di diritti ed onorari di causa.”
Parte resistente: “Voglia l'Ecc,mo Tribunale di Siena:
Nel MERITO: Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Assegnare la casa in San Gimignano, Via Don Carrara n. 2 di esclusiva proprietà del resistente, al Sig. disponendo la Controparte_1 ricorrente di una abitazione di sua esclusiva proprietà, di Parte_1
7 vani per totali mq 123, arredata in ogni sua parte ma libera da persone, e quindi immediatamente fruibile, fornita di tutti i servizi in
Loc. Montauto, denominata La Castellaccia.
Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, consentendo l'esercizio della potestà ordinaria in maniera disgiunta, consentendo al padre di vederli liberamente, nel rispetto dei loro impegni scolastici e di tenerli con sé secondo quanto descritto al precedente paragrafo “Figli” e auspicato per il giovedì sera e cioè: la prima e terza settimana del mese il padre li tiene con sé nel pomeriggio del mercoledì e del giovedì, per cena, con pernottamento, riportandoli a scuola il mattino seguente e provvedendo direttamente a tutto quanto necessiti (in punto di cena, colazioni, merende, vestiario,
4 riposo, ricreazione, compiti ove necessario, e quant'altro convenga loro) La seconda e quarta settimana del mese il padre li tiene il lunedì dall'uscita delle attività sportive, a cena e per la notte accompagnandoli
a scuola il mattino seguente, provvedendo a quanto occorra, nonché il venerdì all'uscita dagli loro impegni scolastici o sportivi, con cene e pernottamenti fino al lunedì successivo in cui li accompagnerà a scuola, dispensando loro quanto occorra a seconda delle necessità dei medesimi
Per le Festività: i figli trascorreranno, durante le festività natalizie una settimana con la Madre ed una con il Padre, alternandole annualmente, individuate dal 24 al 31 dicembre e dal 01 al 06 gennaio;
per le vacanze Pasquali si alterneranno il giorno di sabato e la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo ed il martedì con l'altro, mentre per le vacanze estive trascorreranno con il padre 15 giorni (consecutivi o frazionati) previo accordo tra i genitori da stabilirsi entra la fine del mese di maggio di ogni anno.
Stabilire a carico del Padre un contributo di mantenimento mensile, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, di euro 150,00 a figlio oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, e quelle ludiche, sportive preventivamente concordate tra i genitori.
Si chiede la censura e la cancellazione delle frasi offensive indicate nella parte espositiva del presente atto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. ha domandato pronunciarsi la separazione giudiziale dal Parte_1 coniuge disciplinarsi la responsabilità genitoriale dei Controparte_1 figli minori e per i quali ha chiesto il contributo al Per_1 Per_2 mantenimento pari ad € 350,00 per ciascun figlio.
5 A fondamento delle domande ha dedotto che: - ha contratto matrimonio con il 25.06.2011 nel Comune di Controparte_1
Montespertoli (FI), trascritto nel Registro degli atti del predetto
Comune per l'anno 2011, Parte I, n. 45; - dall'unione sono nati i figli
(16.12.2012) e (11.10.2016); i coniugi avevano fissato Per_1 Per_2 la residenza coniugale in San Gimignano (SI), Loc. Montauto – La
Castellaccia; - successivamente, considerate le esigenze lavorative dei coniugi e la distanza della casa familiare da San Gimignano (SI), ove ubicate le scuole e le attività ricreative dei minori, si erano trasferiti nell'abitazione, sita nel centro abitato di San Gimignano (SI) in Via Don
Carrara n.2, e posta nelle vicinanze delle case dei nonni materni e paterni;
- in tale occasione, i coniugi scioglievano la comunione dei beni, la moglie acquistava l'intera proprietà dell'abitazione posta in Loc.
La Castellaccia e il marito acquistava la proprietà sita in Via Don
Carrara n. 2, che diventava l'abitazione familiare;
- nel 2023 si deteriorava il rapporto coniugale e il 29 giugno il marito, che aveva in programma un incontro di lavoro fuori sede, non rientrava nell'abitazione familiare;
- da allora il marito non è più rientrato nella casa coniugale e ha smesso di contribuire al mantenimento dei figli;
- la ricorrente è titolare della ditta individuale Enjoy di AR IC, operante nel settore della ristorazione e socia al 25% della ditta Hotel
Ristorante da Graziano di ZI LA &C S.n.c., svolge l'attività lavorativa unicamente presso la ditta Enjoy e partecipa al 51% degli utili societari ma al 100% delle passività e a fronte delle difficoltà finanziarie è stata costretta ad accedere al prestito bancario;
- il proprio reddito medio netto degli ultimi tre anni ammonta a €
12.481,00; - l'abitazione di sua proprietà posta in Loc. Montauto – La
Castellaccia è stata data in gestione all'Agenzia We Tuscany per affitti brevi ad uso turistico con un ricavo annuo di circa € 10.000,00; - in occasione dell'acquisto dell'abitazione posta in Via Don Carrara è stato
6 estinto il precedente mutuo (acceso per l'acquisto della casa posta in
Loc. Montauto – La Castellaccia) e accesso un unico mutuo, la cui quota parte spettante alla moglie è di circa € 615,00 mensili;
- è proprietaria dell'autoveicolo Reanault Captur Van targatoGS930ZD; - il marito è ingegnere ambientale e lavora quale dipendente a tempo indeterminato presso la Soc. .p.a. presso la sede di Pontedera, CP_2 con reddito medio annuo di € 40.000,00 e l'utilizzo di un auto aziendale.
Si è costituto contestando le avverse deduzioni, Controparte_1 deducendo nello specifico che: - dopo la fine del matrimonio si è preoccupato di rimanere vicino ai figli, ha trovato una sistemazione al piano superiore dell'abitazione dei nonni paterni per la quale corrisponde un canone di locazione ai genitori, e provvede al mantenimento giornaliero e alle spese straordinarie dei figli;
- percepisce uno stipendio mensile netto di € 2.300,00, oltre alla tredicesima, quattordicesima e un premio di produzione;
- ha spese fisse mensili di € 1.710,00 quale rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa posta in Via Don Carrara e € 450,00 per il canone di locazione.
Dettati i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione e fissata udienza di discussione, le parti hanno concluso come in epigrafe.
1. La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.p.c. per pronunciare la separazione, emerge in particolar modo dal contenuto del ricorso, ovvero dall'accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi protrattasi almeno a far data dal giugno 2023, oltre che dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
7 2.1. Quanto al regime di affidamento dei figli minori e , Per_1 Per_2 rileva il Collegio che, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il conflitto fra gli stessi non è di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. 6535/2019, Cass. 1777/2012).
Pertanto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. Civ. n. 19323/2020; Cass. Civ.
n. 14728/2016).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. Civ. n.
6535/ 2019) onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (cfr. Cass. Civ. n. 1777 del 2012), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass. 5108/2012), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass.
977/2017).
8 In applicazione di detti principi, nella presente fattispecie si ritiene che non sussistano ragioni ostative per disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, considerando altresì che entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso e che non sono stati allegati elementi di segno contrario tali da far determinare la deroga al regime condiviso.
2.2. Quanto al collocamento si ritiene che debba essere disposto il collocamento prevalente presso la madre e che il padre possa tenere con sé i figli, così come concordato tra le parti nell'udienza di comparizione, ovvero una settimana il lunedì e sempre nella stessa settimana dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina;
la settimana successiva il mercoledì sera fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3. In ordine all'assegnazione della casa familiare, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel
9 quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. tra le altre, Cass. 25604/2018). Pertanto, tenuto conto del collocamento prevalente dei minori presso la madre, considerato altresì che il trasferimento dall'abitazione, di proprietà della ricorrente, sita in Loc.
Montauto -La Castellaccia all'odierna casa familiare si è reso necessario per facilitare ai figli la frequentazione della scuola e per ricorrere all'aiuto dei nonni, si assegna la casa familiare sita in San Gimignano,
Via Don Dino Carrara n. 2, alla ricorrente.
4. In ordine al mantenimento dei minori, occorre rammentare il principio secondo cui l'affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elide l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, e non implica, come sua conseguenza "automatica", che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (cfr. Cass. 26060/2014); ciò posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare (Cass. n. 24316 del 28/10/2013; Cass. n. 25300 del
11/11/2013).
Invero, “L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare
10 il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza." (Cass.
16739/2020).
Occorre, inoltre, rammentare che la misura dell'assegno di mantenimento dei figli minori, in forza del principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c., deve essere calibrata dal giudice tenendo conto dei parametri specifici indicati dalla norma richiamata, costituiti in particolare dalle attuali esigenze delle figlie, dal tenore di vita goduto, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici da quest'ultimi assunti e dalle risorse economiche degli stessi.
Riguardo ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è tendenzialmente indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è solita affermare che “La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato, a differenza di quanto avviene delle determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, e pertanto le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore” (Cass. 3926/2018; Cass.
18538/2013).
Dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente è titolare della ditta individuale Enjoy di AR IC, operante nel settore della ristorazione, e socia al 25% della ditta Hotel Ristorante da Graziano di
11 ZI LA &C S.n.c. con utile di esercizio di € 10.055,35 nel
2023, € 2.951,09 nel 2022 e € 3.607,65 nel 2021 (docc. 24-26, memoria integrativa 17.12.2025, fasc. ricorrente), ha dichiarato un reddito complessivo di € 22.526,00 nel 2023, € 8.951,00 nel 2022, €
197,00 nel 2021, è proprietaria esclusiva dell'abitazione posta in Loc.
Montauto -La Castellaccia, ha un'autovettura di proprietà e sostiene spese fisse mensili di € 600,00 quale quota rata mensile di propria competenza del mutuo acceso per l'acquisto della suddetta proprietà
(docc. 3 e 7, ricorso introduttivo, fasc. ricorrente).
Parte resistente ha, invece, allegato di avere un reddito netto mensile di circa € 2.300,00, oltre alla tredicesima, quattordicesima e premio produzione, con un reddito annuo complessivo nel 2023 pari a €
45.572,00, nel 2022 pari a € 40.361,00 e nel 2021 pari a 40.361,00
(docc. 13- 15 comparsa di costituzione, fasc. resistente); sostiene spese fisse mensili per € 1.710,00 quale quota rata mensile di propria competenza del mutuo acceso per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in San Gimignano, Via Don Dino Carrara, di cui è proprietario esclusivo, ed € 450,00 a titolo di locazione dell'immobile posto al piano superiore della casa familiare dei propri genitori (docc. 16, 17 e 20, comparsa di costituzione, fasc. resistente).
Ebbene, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniale di entrambi i coniugi, ed in particolar modo del pagamento da parte del resistente della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, il Tribunale ritiene di confermare in € 250,00 ciascuno il contributo a carico del resistente per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui concreta individuazione si fa espresso rimando all'all. B) al Protocollo in materia di famiglia sottoscritto da questo Tribunale.
12 Circa la decorrenza della corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del resistente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 17570/2023, Cass. Civ. n. 32680/2023,
Cass. Civ. n. 3348/2015 e Cass. Civ. n. 8816/2020).
Tale retroattività si giustifica non solo in virtù del principio generale secondo cui il tempo per far valere un diritto in giudizio non può andare in danno della parte che ha ragione, con conseguente ed inevitabile retroattività del diritto alla percezione del mantenimento per il figlio minore, fin dalla data del ricorso al giudice di primo grado, ma anche per effetto dell'art. 148 c.c. che pone una obbligazione solidale a carico di entrambi i genitori in ordine al mantenimento dei figli sin dalla loro nascita, così che i relativi obblighi, scaturenti dal mero status genitoriale, devono essere adempiuti sin dal momento in cui il figlio è venuto ad esistenza, con la conseguenza che se un coniuge si sottrae a tale obbligo previsto ex lege, l'altro potrà agire nei suoi confronti chiedendo il mantenimento dovuto con effetti retroattivi a decorre dalla proposizione della domanda, proprio perché l'obbligo di mantenimento preesiste alla sentenza, meramente dichiarativa, che ne quantifica l'ammontare.
Appurato, quindi, che la decisione relativa al mantenimento retroagisce alla data della proposizione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “L'obbligazione di mantenimento ex art. 148
c.c. si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio. Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre non già̀ dalla proposizione della
13 domanda giudiziale, bensì̀ dalla effettiva cessazione della coabitazione
(cfr. Cass. Civ. n. 3302/2017). Infatti, solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica”.
Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, necessario al momento dell'introduzione del giudizio, bensì̀ una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa (Cass. 7905/2012).
Nell'ipotesi inversa, qual è quella di specie, il limite alla retroattività̀ della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi dei figli), ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore
(Cass. 7960/2017).
Pertanto, in tema di filiazione, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione (Cass. 8816/2020).
Ciò detto, si ritiene che la decisione relativa al mantenimento debba retroagire alla data della proposizione giudiziale e non anche alla data di allontanamento dalla casa familiare.
5. Per quanto attiene alla domanda con cui parte resistente ha chiesto la cancellazione delle frasi offensive riportate nella memoria integrativa ex art. 473-bis.17 c.p.c. (del 17.12.2024) di parte ricorrente, si ritiene che, al di là della genericità della domanda formulata, la stessa non debba essere accolta.
14 A tal proposito, si rileva che l'art. 89 c.p.c. prevede un abuso del diritto di difesa ed è posto a tutela della correttezza formale del contraddittorio e che, secondo la Suprema Corte, la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 c.p.c., va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. 20.01.2004, n. 805; Cass. 6.07.2004, n. 12309;
Cass. 5.05.2009, n. 10288; Cass. 12.09.2013, n. 20891).
Nel caso di specie, si ritiene che la memoria integrativa di parte ricorrente, ed in particolare la pagina 8, come evidenziato dal resistente, letta nel contesto del procedimento e degli atti cui si riferiscono, non possa essere qualificata come offensiva dell'altrui reputazione e lesiva della dignità umana;
difatti, le espressioni utilizzate sono in correlazione con le difese svolte ed hanno un'attinenza con le questioni dibattute in giudizio, in quanto finalizzate ad evidenziare l'infondatezza della pretesa avversaria.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore causa indeterminabile- complessità bassa) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e nei minimi per le restanti fasi stante l'attività concretamente svolta, considerata la prevalente soccombenza del resistente, sono poste a suo carico.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 473- bis.22 e ss. c.p.c. e 151 e ss.
c.p.c.,
- pronuncia la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1 che si sono uniti in matrimonio in data 25.06.2011 nel
[...]
Comune di Montespertoli (FI), trascritto nel Registro degli atti del
Comune di San Gimignano (SI) per l'anno 2011, Parte II, Serie B, n.1, alle seguenti condizioni:
- dispone l'affido condiviso dei minori e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre: i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone che potrà tenere con sé i figli, salvo diverso Controparte_1 accordo tra le parti: una settimana il lunedì e sempre nella stessa settimana dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina;
la settimana successiva il mercoledì sera fino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in San Gimignano, Via
Don Dino Carrara n. 2;
16 - dispone che corrisponda a per ciascun Controparte_1 Parte_1 figlio la somma di € 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come stabilite dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
- rigetta la domanda di parte resistente in ordine alla cancellazione delle frasi offensive presenti nella memoria integrativa ex art. 473bis.
17 c.p.c. di parte ricorrente;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del
Comune di San Gimignano (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Siena, 09/07/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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