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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9803 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15449/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NT TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 15449/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F. nata a San Giorgio a [...] il Parte_1 C.F._1
29/03/1979, residente in [...], elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Via Antonio Gramsci n. 38, presso lo studio degli Avvocati Serena De Sio Cesari e Mario Iuzzolino che la rappresentano e difendono;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino in virtù di CP_2
delibera di G.C. in atti depositata e nonché giusta procura a margine del presente atto, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10;
1 CONVENUTO
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'appellante in data 17.02.2025 e dell'appellata in data 14.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
conseguenza del sinistro verificatosi in data 24 novembre 2022, alle ore 12:00 circa.
In particolare, l'attrice, mentre percorreva il marciapiede posto sul lato sinistro di Via
Alighiero Noschese in direzione di Via San Martino e provenendo da Via Cupa
Rubinacci, giunta all'altezza del palo della pubblica illuminazione, inciampava in un dissesto del manto del marciapiede, adiacente ad un tombino, e cadeva rovinosamente al suolo. Il dissesto, consistito nella mancanza di parte del lastrame, era occultato da sporcizia e fogliame che ne impedivano la percezione anche con l'ordinaria diligenza e, per di più, non risultava in alcun modo segnalato né delimitato.
A seguito della caduta, l'odierna istante riportava una frattura scomposta della rotula destra, venendo trasportata dal 118 presso l'Ospedale del Mare di Napoli, dove veniva ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con cerchiaggio e viti in data 28.11.2022, e successivamente a nuovo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi in data 03.03.2023.
L'attrice si sottoponeva a lunghe e dolorose cure riabilitative, con guarigione avvenuta solo in data 24.10.2023, riportando postumi permanenti da valutarsi in sede medico-legale. Agiva quindi in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria e reietta ogni contraria domanda,
2 eccezione e deduzione, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del p.t. Controparte_1 CP_3
per i danni tutti subiti dall'istante in conseguenza dell'evento dedotto in premessa, e per l'effetto; 2) condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al risarcimento dei danni dedotti, così determinati: − I.T.T. 30 gg. €
1.644,00 − I.T.P. al 75% 90 gg. € 3.699,00 − I.T.P. al 50% 90 gg. € 2.466,00 −
I.T.P. al 25% 90 gg. € 1.233,00 − I.P. 8% € 13.183,23− Danno morale € 3.672,77 −
Spese mediche documentate € 102,00 TOTALE: € 26.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria dall'On.le Magistrato adito;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite, con attribuzione delle somme all'Avv. Serena de Sio Cesari, anticipataria”.
In data 20.12.2024 si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva l'infondatezza della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Perché l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere: In via preliminare: -rigettare la domanda perché non provata ed infondata;
-subordinatamente, salvo comunque gravame, ridurre proporzionalmente il risarcimento per il concorso colposo dell'attore in applicazione all'art. 1227 c.c.; - con vittoria di diritti ed onorari”.
Incardinato il giudizio, con decreto del 12.11.2024 il Giudice rilevava la circostanza secondo cui il procedimento in oggetto è soggetto alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, non attivata da parte attrice, e rinviava all'udienza del
14.01.2025. In tale udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.6.2025.
All'udienza del 27.06.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione in decisione alla udienza del 21.10.25 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda in esame, non avendo parte attrice attivato la procedura di negoziazione assistita.
Invero, l'art. 3, d.l. n. 132 del 2014 sancisce il principio secondo cui “chi intende
3 esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, nella fattispecie, siccome la domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., la stessa rientra nel compasso applicativo di cui al d.l. 132 del
2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui
è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, non eccedente € 50.000,00.
Per tale ragione, a seguito dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, questo Giudice, preso atto che l'invito non risultava effettuato e rilevato che la controversia risulta assoggettata alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, invitava parte attrice a trattare la relativa questione nell'ambito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c confermando l'udienza fissata in citazione del 14.01.2025.
In tali memorie, parte attrice formulava istanza affinché fosse concesso un termine per la comunicazione dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, al fine di consentire l'esperimento della procedura quale condizione di procedibilità dell'azione.
All'udienza del 14.01.2025 parte attrice non presenziava e con note del 21.05.2025 rappresentava di non aver potuto presenziare per mero disguido e, conseguentemente, di non aver potuto insistere oralmente nelle istanze già formulate con memoria ex art. 171-ter c.p.c., tra le quali vi era quella volta a ottenere la concessione dei termini per l'esperimento della negoziazione assistita, che il Giudice aveva invitato a prendere in considerazione.
4 Ella evidenziava, inoltre, che il convenuto non Controparte_1
aveva sollevato alcuna specifica eccezione di improcedibilità nella comparsa di risposta, ma solo nel corso dell'udienza del 14.01.2025, alla quale, come detto, la parte attrice non era presente e non aveva potuto replicare.
Rilevato che, pertanto, le risultava preclusa la possibilità di attivare il tentativo di negoziazione assistita, la difesa dell'attrice aderiva all'eccezione di improcedibilità della domanda, manifestando interesse a che non venisse adottata alcuna pronuncia sul merito.
La domanda va dichiarata improcedibile.
Il rilievo pregiudiziale dell'improcedibilità della domanda osta alla valutazione del merito della controversia.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NT TT, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara la domanda improcedibile;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in € Controparte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf come per legge.
5 Così deciso in Napoli il 29.10.25
Il Giudice
Dott.ssa NT TT
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NT TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 15449/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(C.F. nata a San Giorgio a [...] il Parte_1 C.F._1
29/03/1979, residente in [...], elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano alla Via Antonio Gramsci n. 38, presso lo studio degli Avvocati Serena De Sio Cesari e Mario Iuzzolino che la rappresentano e difendono;
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Carlino in virtù di CP_2
delibera di G.C. in atti depositata e nonché giusta procura a margine del presente atto, con la stessa elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10;
1 CONVENUTO
Conclusioni : come da note scritte depositate dall'appellante in data 17.02.2025 e dell'appellata in data 14.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
conseguenza del sinistro verificatosi in data 24 novembre 2022, alle ore 12:00 circa.
In particolare, l'attrice, mentre percorreva il marciapiede posto sul lato sinistro di Via
Alighiero Noschese in direzione di Via San Martino e provenendo da Via Cupa
Rubinacci, giunta all'altezza del palo della pubblica illuminazione, inciampava in un dissesto del manto del marciapiede, adiacente ad un tombino, e cadeva rovinosamente al suolo. Il dissesto, consistito nella mancanza di parte del lastrame, era occultato da sporcizia e fogliame che ne impedivano la percezione anche con l'ordinaria diligenza e, per di più, non risultava in alcun modo segnalato né delimitato.
A seguito della caduta, l'odierna istante riportava una frattura scomposta della rotula destra, venendo trasportata dal 118 presso l'Ospedale del Mare di Napoli, dove veniva ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con cerchiaggio e viti in data 28.11.2022, e successivamente a nuovo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi in data 03.03.2023.
L'attrice si sottoponeva a lunghe e dolorose cure riabilitative, con guarigione avvenuta solo in data 24.10.2023, riportando postumi permanenti da valutarsi in sede medico-legale. Agiva quindi in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria e reietta ogni contraria domanda,
2 eccezione e deduzione, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del p.t. Controparte_1 CP_3
per i danni tutti subiti dall'istante in conseguenza dell'evento dedotto in premessa, e per l'effetto; 2) condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al risarcimento dei danni dedotti, così determinati: − I.T.T. 30 gg. €
1.644,00 − I.T.P. al 75% 90 gg. € 3.699,00 − I.T.P. al 50% 90 gg. € 2.466,00 −
I.T.P. al 25% 90 gg. € 1.233,00 − I.P. 8% € 13.183,23− Danno morale € 3.672,77 −
Spese mediche documentate € 102,00 TOTALE: € 26.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria dall'On.le Magistrato adito;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite, con attribuzione delle somme all'Avv. Serena de Sio Cesari, anticipataria”.
In data 20.12.2024 si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale preliminarmente eccepiva l'infondatezza della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Perché l'Ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere: In via preliminare: -rigettare la domanda perché non provata ed infondata;
-subordinatamente, salvo comunque gravame, ridurre proporzionalmente il risarcimento per il concorso colposo dell'attore in applicazione all'art. 1227 c.c.; - con vittoria di diritti ed onorari”.
Incardinato il giudizio, con decreto del 12.11.2024 il Giudice rilevava la circostanza secondo cui il procedimento in oggetto è soggetto alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, non attivata da parte attrice, e rinviava all'udienza del
14.01.2025. In tale udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.6.2025.
All'udienza del 27.06.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione in decisione alla udienza del 21.10.25 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.
In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda in esame, non avendo parte attrice attivato la procedura di negoziazione assistita.
Invero, l'art. 3, d.l. n. 132 del 2014 sancisce il principio secondo cui “chi intende
3 esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Orbene, nella fattispecie, siccome la domanda spiegata dall'attrice ha ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., la stessa rientra nel compasso applicativo di cui al d.l. 132 del
2014 che impone l'espletamento della negoziazione assistita anche nei giudizi in cui
è proposta una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, non eccedente € 50.000,00.
Per tale ragione, a seguito dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, questo Giudice, preso atto che l'invito non risultava effettuato e rilevato che la controversia risulta assoggettata alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, invitava parte attrice a trattare la relativa questione nell'ambito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c confermando l'udienza fissata in citazione del 14.01.2025.
In tali memorie, parte attrice formulava istanza affinché fosse concesso un termine per la comunicazione dell'invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita, al fine di consentire l'esperimento della procedura quale condizione di procedibilità dell'azione.
All'udienza del 14.01.2025 parte attrice non presenziava e con note del 21.05.2025 rappresentava di non aver potuto presenziare per mero disguido e, conseguentemente, di non aver potuto insistere oralmente nelle istanze già formulate con memoria ex art. 171-ter c.p.c., tra le quali vi era quella volta a ottenere la concessione dei termini per l'esperimento della negoziazione assistita, che il Giudice aveva invitato a prendere in considerazione.
4 Ella evidenziava, inoltre, che il convenuto non Controparte_1
aveva sollevato alcuna specifica eccezione di improcedibilità nella comparsa di risposta, ma solo nel corso dell'udienza del 14.01.2025, alla quale, come detto, la parte attrice non era presente e non aveva potuto replicare.
Rilevato che, pertanto, le risultava preclusa la possibilità di attivare il tentativo di negoziazione assistita, la difesa dell'attrice aderiva all'eccezione di improcedibilità della domanda, manifestando interesse a che non venisse adottata alcuna pronuncia sul merito.
La domanda va dichiarata improcedibile.
Il rilievo pregiudiziale dell'improcedibilità della domanda osta alla valutazione del merito della controversia.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NT TT, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- dichiara la domanda improcedibile;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., che liquida in € Controparte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb. forf come per legge.
5 Così deciso in Napoli il 29.10.25
Il Giudice
Dott.ssa NT TT
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