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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9176 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22824/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Successivamente all'udienza del 18.06.2025 nella causa tra e la Parte_1 parte convenuta
[...]
Controparte_1
tempestivamente costituita.
[...]
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione decreto sanzionatorio n. 403178/A del 25 aprile 2024 - OSA antiriciclaggio.
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal notaio non è fondata e dev'esser Parte_1 rigettata.
Va rammentato come – con l'opposizione di cui è causa – il notaio Parte_1 abbia promosso opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 403178/A del 25 aprile
2024 emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze a carico del professionista, esercente l'attività notarile in Latina, incolpato di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
violazione sanzionata dall'art. 56 del d. lgs. n. 231/2007, ritenuta nell'ambito della minore gravità e non qualificata ( art 56 comma 1 D.lgs 231/2007).
pagina1 di 3 La contestazione trae origine da un'attività di controllo antiriciclaggio, condotta dal
Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Latina della Guardia di Finanza nei confronti del ricorrente, soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, relativamente alle prestazioni rese nell'anno 2021 e per quelle il cui incarico era ancora in corso di svolgimento alla data dell'accesso.
Nell'ambito dell'accesso – tra i 113 atti tra vivi repertati – sono stati sottoposti a campione n. 143 pratiche da sottoporre a controllo: tra queste, in n. 5 casi l'attività di adeguata verifica non sarebbe stata assolta in maniera conforme al dettato normativo (in 4 prestazioni il cliente non aveva provveduto alla sottoscrizione delle informazioni fornite sotto la propria responsabilità) in 1 prestazione le informazioni risultavano sottoscritte ma prive di data); in tutti i casi il professionista non aveva fornito documentazione in merito alle procedure seguite inerenti i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Gli addebiti elevati dall'opponente alla sanzione afferiscono alla violazione del diritto di difesa;
all'erronea interpretazione della prescrizione ( nel dettato normativo non si ravviserebbe alcun obbligo di sottoscrizione delle informazioni fornite da parte del cliente); al difetto di motivazione.
Quanto alla violazione del diritto di difesa, pare – in realtà – che l'addebito ( mancata redazione di alcun documento in merito alle procedure seguite inerenti i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) sia stato esplicitamente contestato nel verbale di contestazione ( pagine 4 e 5).
Quanto al difetto di sottoscrizione, essendo connaturato all'obbligo di profilazione l'acquisizione della dichiarazione da parte del cliente, consustanziale ad esso è
l'obbligatoria sottoscrizione delle dette affermazioni, in modo da consentire l'accertamento della riferibilità delle stesse al profilato: ed a tal fine le disposizioni in materia vengono integrate dalla disciplina di cui al D.p.R. 2000 n.445 che impone la sottoscrizione delle dichiarazioni in modo da farne derivare la riferibilità al dichiarante del loro contenuto.
Correlato a questo profilo è l'obbligo di datazione di dette dichiarazioni, non consentendo, il loro difetto, possibilità per gli organi di individuare il momento in cui le stesse sono state fornite, con ogni conseguenza in ordine alla capacità investigativa. Sul punto lo scrivente ha già redatto provvedimento (sentenza n. 4252/2024) ed alle relative argomentazioni si opera richiamo.
In ordine al difetto (illogicità/contraddittorietà) di motivazione del decreto sanzionatorio non sarebbe il caso di rammentare le precisazioni sul punto svolte dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 1786/2010 circa l'obbligo di motivazione e la strumentalità della sua previsione nella misura in cui le stesse argomentazioni non affliggano la legittimità del provvedimento.
Quanto evidenziato comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, già ridotte ai sensi dell'articolo 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
22824/2024: a) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 sanzionatorio n. 403178/A del 25 aprile 2024. b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 609,00.
Così deciso in Roma lì 18/06/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
Successivamente all'udienza del 18.06.2025 nella causa tra e la Parte_1 parte convenuta
[...]
Controparte_1
tempestivamente costituita.
[...]
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione decreto sanzionatorio n. 403178/A del 25 aprile 2024 - OSA antiriciclaggio.
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal notaio non è fondata e dev'esser Parte_1 rigettata.
Va rammentato come – con l'opposizione di cui è causa – il notaio Parte_1 abbia promosso opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 403178/A del 25 aprile
2024 emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze a carico del professionista, esercente l'attività notarile in Latina, incolpato di violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
violazione sanzionata dall'art. 56 del d. lgs. n. 231/2007, ritenuta nell'ambito della minore gravità e non qualificata ( art 56 comma 1 D.lgs 231/2007).
pagina1 di 3 La contestazione trae origine da un'attività di controllo antiriciclaggio, condotta dal
Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Latina della Guardia di Finanza nei confronti del ricorrente, soggetto obbligato ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, relativamente alle prestazioni rese nell'anno 2021 e per quelle il cui incarico era ancora in corso di svolgimento alla data dell'accesso.
Nell'ambito dell'accesso – tra i 113 atti tra vivi repertati – sono stati sottoposti a campione n. 143 pratiche da sottoporre a controllo: tra queste, in n. 5 casi l'attività di adeguata verifica non sarebbe stata assolta in maniera conforme al dettato normativo (in 4 prestazioni il cliente non aveva provveduto alla sottoscrizione delle informazioni fornite sotto la propria responsabilità) in 1 prestazione le informazioni risultavano sottoscritte ma prive di data); in tutti i casi il professionista non aveva fornito documentazione in merito alle procedure seguite inerenti i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Gli addebiti elevati dall'opponente alla sanzione afferiscono alla violazione del diritto di difesa;
all'erronea interpretazione della prescrizione ( nel dettato normativo non si ravviserebbe alcun obbligo di sottoscrizione delle informazioni fornite da parte del cliente); al difetto di motivazione.
Quanto alla violazione del diritto di difesa, pare – in realtà – che l'addebito ( mancata redazione di alcun documento in merito alle procedure seguite inerenti i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) sia stato esplicitamente contestato nel verbale di contestazione ( pagine 4 e 5).
Quanto al difetto di sottoscrizione, essendo connaturato all'obbligo di profilazione l'acquisizione della dichiarazione da parte del cliente, consustanziale ad esso è
l'obbligatoria sottoscrizione delle dette affermazioni, in modo da consentire l'accertamento della riferibilità delle stesse al profilato: ed a tal fine le disposizioni in materia vengono integrate dalla disciplina di cui al D.p.R. 2000 n.445 che impone la sottoscrizione delle dichiarazioni in modo da farne derivare la riferibilità al dichiarante del loro contenuto.
Correlato a questo profilo è l'obbligo di datazione di dette dichiarazioni, non consentendo, il loro difetto, possibilità per gli organi di individuare il momento in cui le stesse sono state fornite, con ogni conseguenza in ordine alla capacità investigativa. Sul punto lo scrivente ha già redatto provvedimento (sentenza n. 4252/2024) ed alle relative argomentazioni si opera richiamo.
In ordine al difetto (illogicità/contraddittorietà) di motivazione del decreto sanzionatorio non sarebbe il caso di rammentare le precisazioni sul punto svolte dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 1786/2010 circa l'obbligo di motivazione e la strumentalità della sua previsione nella misura in cui le stesse argomentazioni non affliggano la legittimità del provvedimento.
Quanto evidenziato comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, già ridotte ai sensi dell'articolo 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
22824/2024: a) Rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 sanzionatorio n. 403178/A del 25 aprile 2024. b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 609,00.
Così deciso in Roma lì 18/06/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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