CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca Presidente
2)dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 326/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 199/2023 emessa in data 9 febbraio 2023 dal Tribunale- GL di
Latina e vertente tra
, C.F. Parte_1
– P. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Paola Ciarelli, PEC E
e dall'Avv. Laura Loreni, PEC Email_1
t, in virtù di procura generale alle liti, a rogito Email_3
Notaio in Roma, del 23.01.2023, Rep. n. 37590; Persona_1 [...]
[...]
, P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
LI AN PEC;
-APPELLATA- Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 16 febbraio 2023, l' ha impugnato la sentenza Pt_1
n. 199/2023 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Latina il 9 febbraio 2023. Il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti legittimanti l'iscrizione d'ufficio della lavoratrice quale IAP, ha annullato il verbale unico di Parte_2 accertamento n. 2017020681 del 31.10.2018, notificato il 7 novembre 2018, emesso nei confronti della con il quale era stato Controparte_1 riqualificato dagli Ispettori il rapporto di lavoro della dipendente e Parte_2 disposta l'iscrizione della stessa quale Imprenditore agricolo professionale con il conseguente addebito della contribuzione dovuta per il periodo dal primo ottobre
2013 al 30 settembre 2018.
In motivazione dichiarava l'inammissibilità per difetto di interesse la domanda di costituzione della rendita vitalizia.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' per i motivi di cui si dirà appresso. Pt_1
La , regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita Parte_3 ed ha sollevato questioni preliminari attinenti al contraddittorio in appello ed all'ammissibilità dell'impugnazione, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato, all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina accoglieva la domanda concernente l'opposizione proposta dalla società in riferimento al verbale unico Controparte_1 di accertamento n. 2017020681 del 31 ottobre 2018, con cui (sulla base delle dichiarazioni rese dalla rappresentante legale della società e dei dati documentali) era stato riqualificato il rapporto di lavoro della dipendente e disposta Parte_2
l'iscrizione della stessa quale imprenditore agricolo professionale con il conseguente addebito della contribuzione dovuta dal primo ottobre 2013 al 30 settembre 2018.
Richiamato l'art.1 del D. Lgs. n. 99/2004 contenente la definizione di imprenditore agricolo professionale, il primo giudice negava che fosse stato dimostrato il possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)
Pag. 2 di 10 n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, non potendo tale requisito ritenersi soddisfatto dal mero svolgimento dell'attività di lavoro subordinato con mansioni di operaio agricolo. Escludeva che il ruolo di socio nella società potesse fornire elementi decisivi essendo compatibile con l'attività di lavoro subordinato e che neppure la qualità di consigliera di amministrazione, rivestita da , nella società Parte_2 valesse a sostenere la qualificazione operata dall' in difetto di dimostrazione del Pt_1 potere gestorio.
Evidenziava l'assenza di prova che dedicasse all'attività agricola Parte_2 almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo, non essendo stato provato che almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro derivasse dalle attività agricole. Tali elementi, secondo il Tribunale, non potevano desumersi dalle dichiarazioni di , legale rappresentante della società e sorella di , Tes_1 Pt_2 che aveva genericamente riferito di occuparsi della gestione dell'azienda insieme al padre ed alla sorella, senza tuttavia nulla specificare in merito all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa di quest'ultima, della quale alcuna dichiarazione era stata peraltro assunta dagli ispettori.
Con l'atto di appello l' contrastando le singole assunzioni contenute nella Pt_1 sentenza, evidenzia che :
1) Le conoscenze e le competenze professionali, necessarie ai fini dell'iscrizione di una persona fisica come IAP, erano presenti e potevano derivare anche dall'esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, acquacoltura, allevamento bestiame ed attività connesse e collaterali, considerato che come riconosciuto dalla sentenza aveva lavorato alle dipendenze della a far data dal Parte_2 CP_1
19.04.2011 in virtù di contratto a tempo indeterminato full time con mansioni di operaio agricolo qualificato (raccolti misti livello 2Q) cessato il 12.02.2014, cui ha fatto seguito un successivo contratto a tempo determinato con il medesimo profilo dal 22.02.2014 al 31.12.2014, nonché successivi contratti dal 10.01.2015 fino al
31.12.2017 con mansioni di bracciante agricolo (livello 3Area) e, dal 16.01.2018 al
Pag. 3 di 10 31.12.2018, con mansioni di operaia agricola qualificata e mulettista (livello 3
Area)";
2)Quanto al reddito, nessun dubbio vi sarebbe stato sul fatto che la Parte_4 traesse il proprio reddito unicamente dall'attività agricola a cui dedicava la totalità del suo tempo da lavoratrice, non svolgendo altra attività. Pertanto, sarebbe stata soddisfatta la condizione prevista dalla normativa speciale (DD.LLgs. nn. 99/04 e
101/05), del reddito globale da lavoro (con esclusione, pertanto, dei redditi da pensione, assegni equiparati, emolumenti percepiti per espletamento di cariche pubbliche ecc…).
Con l'impugnazione è stata messa in evidenza anche la composizione della società che prevede la partecipazione di persone appartenenti alla medesima famiglia e la distribuzione delle quote (si legge nell'appello: “a.- La società è stata CP_1 costituita in data 23.11.2006 ed è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di Latina a far data dal 28.11.2006.
b.- La stessa risulta iscritta con qualifica di ES AG (REA 164370-LT).
c.- La compagine sociale della - all'atto dell'accertamento ispettivo - CP_1
è così composta:
1.- , socio al 12,50% del capitale sociale;
Tes_1
2.- , socio al 12% del capitale sociale;
Parte_2
3.- , socio al 20,50% del capitale sociale;
Controparte_2
4.- , socio al 5% del capitale sociale;
Controparte_3
5.- , socio al 25,50% del capitale sociale;
Parte_5
6.- , socio al 12% del capitale sociale. Parte_6
d.- le cariche all'interno della sono così distribuite=== CP_1 Tes_1
Presidente del CdA con nomina del 13.12.2019. Iscritta alla Gestione
[...]
Separata per il compenso di amministratore e IAP a far data dal 10/2009; Pt_1
=== , componente del CdA;
Parte_2
=== , componente del CdA;
Parte_5
e.- tutti i soci di (e ovviamente i componenti del CdA) sono legati tra di loro CP_1 da stretti vincoli di parentela;
in particolare:
Pag. 4 di 10 === è figlia di e , sorella di Tes_1 Parte_5 Controparte_2
, cognata di e nipote di;
Pt_2 CP_4 Controparte_3
=== è figlia di e , sorella di Parte_2 Parte_5 Controparte_2
, moglie di e nipote di ; Pt_2 CP_4 Controparte_3
=== e sono marito e moglie;
Parte_5 Controparte_2
=== e sono sorelle”) e la Controparte_3 Controparte_2 significatività delle dichiarazioni rese da agli ispettori, Tes_1
Con la memoria di costituzione l'appellata eccepisce il difetto di contraddittorio affermando che l' in primo grado si costituiva anche come società di Pt_1 cartolarizzazione spa e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.434 cpc.
Nessuno dei due profili contestati sussiste.
Occorre evidenziare che l'originaria ricorrente evocava in giudizio unicamente l' Pt_1 ma che, tale ente, nel depositare la memoria di costituzione il 28 gennaio 2022, nell'intestazione, riportava di costituirsi anche per (soggetto non evocato in CP_5 giudizio).
Nei successivi atti e scritti difensivi (22 febbraio 2022 e 30 gennaio 2023)
l'intestazione delle difese recava come parte il solo Pt_1
Fatta tale premessa, appare evidente che, per un verso, l'indicazione contenuta nella memoria fosse un mero refuso, rettificato dalla stessa parte che ne era autrice nel corso del primo grado, circostanza di cui mostrava di essere consapevole persino lo stesso Giudice che indicava nella sentenza come parte resistente solo l' senza che Pt_1 di ciò l'ente previdenziale si dolesse in appello, mentre, per altro verso, la CP_6 risultava essere soggetto del tutto estraneo alla domanda proposta dalla società non solo per difetto di domanda nei suoi confronti, ma anche perché non CP_1 si evincevano dagli atti o dagli scritti delle parti elementi per ritenere che la presenza di tale soggetto fosse giustificata da una cartolarizzazione dei crediti. Né tantomeno l'appellante assume che tale partecipazione di al giudizio trovi giustificazione CP_5 nella cartolarizzazione dei crediti.
Sicché nessuna integrazione del contraddittorio va disposta in appello.
Quanto alla rispondenza dell'appello ai requisiti di cui all'art.434 cpc è evidente, per quanto sopra riportato sul contenuto dell'atto e della decisione gravata, che
Pag. 5 di 10 l'impugnazione definisce con chiarezza quale siano gli aspetti dell'accertamento giudiziale che si intende contrastare e le ragioni che sostengono tale prospettazione, nonché la richiesta di integrale riforma della decisione.
Nel merito l'appello è fondato.
Appaiono particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese agli ispettori dalla legale rappresentante e sorella di . La prima, nel descrivere Tes_1 Pt_2
l'organizzazione interna dell'impresa, evidenziava che la gestione della stessa era affidata a lei, alla sorella ed al padre. Pt_2
“Sono socia e legale rappresentante della e mi occupo della gestione CP_1 aziendale insieme a mia sorella e a mio padre dalla Parte_2 Parte_5 data di costituzione,”.
È evidente che tale potere gestorio ammesso da prescinde dalle cariche Tes_1 formalmente conferite nella società a lei (di consigliere di amministrazione oltre che socio) o ad altri, e configura in capo ai soci e la posizione Parte_2 Parte_5 di amministratori di fatto unitamente alla ben potendo, nella Tes_1 compagine societaria, l'amministrazione essere affidata a più persone, con coesistenza di amministratori di diritto e di fatto.
Senza dubbio tale potere risulta, per ammissione della stessa , esercitato Tes_1 costantemente e precisamente “dalla data di costituzione” dell'impresa (con ciò rendendosi evidente la natura simulata della mera posizione di socio dipendente della
), né -significativamente- ella, nel compiere tale dichiarazione, Parte_2 evidenziava, in alcun modo, differenze di contenuti o di competenze nei poteri gestori esercitati da lei, dalla sorella e dal padre.
Rafforza tale convinzione, la circostanza che fornisca informazioni Tes_1 precise anche sul ruolo svolto dagli altri familiari nell'impresa, differenziando il loro contributo da quello reso dalla stessa da e dal padre “presso Tes_1 Pt_2 Pt_5
l'azienda hanno lavorato sia mio marito , sia mio cognato Persona_2 [...] gli stessi hanno cessato di lavorare presso la per lavorare Pt_6 CP_1 altrove. Le altre socie (madre) e (zia) non Controparte_2 Controparte_3 svolgono nessuna attività presso l'azienda. Gli altri soci (che lavorano) non
Pag. 6 di 10 rispettano un preciso orario di lavoro ma prestano la loro attività a seconda delle esigenze aziendali in quanto la è gestita come impresa familiare.” CP_1
descrive poi l'attività di impresa “In quanto rappresentante legale Tes_1 percepisco un compenso come amministratore ed infatti sono iscritta alla gestione separata. L'azienda si occupa della coltivazione di ortaggi sui fondi di proprietà della siti in località Quarto Iannoti su una superficie totale di 21 ha. Le CP_1 colture che persistono sui nostri terreni sono prevalentemente di: pomodori, ravanelli, zucchine e fave precisamente queste ultime sono coltivate su un'estensione di 4 ha a campo aperto. La restante coltivazione avviene in 5 ha adibiti a serra. La vendita di tale produzione avviene direttamente a diversi fornitori che si occupano anche del trasporto con mezzi propri. L'azienda si occupa della coltivazione e preparazione del prodotto in cassetta”.
La dichiarazione non solo appare credibile per la precisione delle informazioni fornite, ma anche particolarmente significativa per la sua provenienza (una dei cogestori) e per il momento in cui era resa, ossia all'atto dell'accesso degli ispettori e nell'immediatezza, il che fa ragionevolmente presumere la genuinità del riferito.
Non si ravvisa neppure alcun ostacolo all'attribuzione della qualifica di imprenditore professionale alla nel tenore dell'art. 1 del Dlgs 99/2004 comma 3 Parte_2 lettera d) che richiede quale condizione (funzionale all'attribuzione alle società di determinate agevolazioni tributarie) per riconoscere la qualifica di imprenditori agricoli professionali alle società (di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) nello specifico caso delle società di capitali che “almeno” un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Trattasi di previsione che non esclude la presenza di più amministratori, anche di fatto (qualità questa da riconoscere alla ), che abbiano tale qualifica. Parte_2
Neppure un ostacolo a tale rappresentazione si ravvisa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, nel comma 3-bis del medesimo articolo che prevede che “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.” Infatti, trattasi di norma che ha lo scopo di evitare che, attraverso l'affidamento anche solo formale della carica di amministratore ad una persona fisica dotata dei relativi requisiti, sia esteso
Pag. 7 di 10 indiscriminatamente (ed ingiustificatamente) a innumerevoli società il regime agevolatorio connesso a tale condizione.
Ancora, senza dubbio, la cogestione esercitata concretamente sin dalla costituzione della società (che, in base alla visura camerale in atti, ha iniziato la sua attività dal dicembre 2006) è espressione del possesso da parte di della Parte_2 competenza professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale di certo al 2013, epoca a partire dalla quale era operata l'iscrizione.
È poi logica conseguenza che la cogestione, affermata dal dichiarante , Tes_1 escluda che fosse assoggettata al potere direttivo dell'amministratrice Parte_2 della società, come sostenuto da parte appellata, rendendosi palese che la configurazione del rapporto come di mera dipendenza corrispondeva ad un dato apparente e fittizio.
Dall'esame degli atti non emerge che possieda altre fonti di reddito al Parte_2 di là di quella ricavata dall'attività svolta all'interno dell'impresa agricola, né la società in primo grado o in appello ha mai indicato la sussistenza di altre fonti di reddito a contrasto di quanto asserito dall' sulla base di quanto emerso nel corso Pt_1 dell'accertamento ispettivo. Va aggiunto che i rapporti di parentela fra i partecipi della società che parte appellante sostiene non siano stati dimostrati dall' sono Pt_1 stati in realtà riferiti dalla stessa . Tes_1
Va rammentato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. n.10634/2025).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal legale rappresentate della società circa la gestione dell'impresa e la sua organizzazione in quanto concernenti fatti sfavorevoli
Pag. 8 di 10 alla stessa parte e resi alla controparte ( la dichiarazione della era Pt_1 Tes_1 resa il 22 novembre 2017 alla presenza degli ispettori dell'Inps Paola Solimene e assumono valore confessorio (art.2735 cc “La confessione Persona_3 stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale” ) e sono insuscettibili di smentita mediante prova contraria.
Non solo, ma per di più nessun elemento di giudizio contrario ha fornito l'appellata, se non facendo affidamento sull'apparenza e rimandando agli aspetti formali del rapporto la cui veridicità è stata smentita dallo stesso legale rappresentante della società.
Estranee al presente giudizio, celebrato dinnanzi al Giudice del Lavoro e concernente l'accertamento della reale configurazione del rapporto della con la Parte_2 società sono le questioni sollevate dall'appellata circa l'assenza di un CP_1 difensore in occasione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, trattandosi di questioni che possono sorgere nel processo penale in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato.
Invero, tali dichiarazioni costituiscono, al pari di tutte quelle eventualmente acquisite dagli ispettori, elementi valutabili dal Giudice del Lavoro per la formazione del suo convincimento.
Pertanto, la sentenza va riformata in parte (ferma restando la declaratoria di inammissibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia spiegata in primo grado dalla società) dovendosi rigettare anche ogni altra domanda originaria.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro-tempore, con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1
Pag. 9 di 10 riferimento alla sentenza n. 199/2023 emessa il 9 febbraio 2023 dal Tribunale-GL di
Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, in parziale riforma la sentenza impugnata, che resta ferma in ordine alla declaratoria di inammissibilità compiuta in motivazione, rigetta l'originaria domanda di accertamento negativo rispetto al verbale unico di accertamento e notificazione n° 2017020681/DDL del 31/10/2018.
2)Condanna l'appellata società alla rifusione delle spese dei due gradi che CP_1 liquida, per il primo grado, in euro 5000,00 oltre spese generali e, per il presente secondo grado, in euro 4000,00, oltre spese generali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1)dott. Donatella Casablanca Presidente
2)dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3)dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 326/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 199/2023 emessa in data 9 febbraio 2023 dal Tribunale- GL di
Latina e vertente tra
, C.F. Parte_1
– P. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Paola Ciarelli, PEC E
e dall'Avv. Laura Loreni, PEC Email_1
t, in virtù di procura generale alle liti, a rogito Email_3
Notaio in Roma, del 23.01.2023, Rep. n. 37590; Persona_1 [...]
[...]
, P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
LI AN PEC;
-APPELLATA- Email_4
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 16 febbraio 2023, l' ha impugnato la sentenza Pt_1
n. 199/2023 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Latina il 9 febbraio 2023. Il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti legittimanti l'iscrizione d'ufficio della lavoratrice quale IAP, ha annullato il verbale unico di Parte_2 accertamento n. 2017020681 del 31.10.2018, notificato il 7 novembre 2018, emesso nei confronti della con il quale era stato Controparte_1 riqualificato dagli Ispettori il rapporto di lavoro della dipendente e Parte_2 disposta l'iscrizione della stessa quale Imprenditore agricolo professionale con il conseguente addebito della contribuzione dovuta per il periodo dal primo ottobre
2013 al 30 settembre 2018.
In motivazione dichiarava l'inammissibilità per difetto di interesse la domanda di costituzione della rendita vitalizia.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' per i motivi di cui si dirà appresso. Pt_1
La , regolarmente convenuta in giudizio, si è costituita Parte_3 ed ha sollevato questioni preliminari attinenti al contraddittorio in appello ed all'ammissibilità dell'impugnazione, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato, all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina accoglieva la domanda concernente l'opposizione proposta dalla società in riferimento al verbale unico Controparte_1 di accertamento n. 2017020681 del 31 ottobre 2018, con cui (sulla base delle dichiarazioni rese dalla rappresentante legale della società e dei dati documentali) era stato riqualificato il rapporto di lavoro della dipendente e disposta Parte_2
l'iscrizione della stessa quale imprenditore agricolo professionale con il conseguente addebito della contribuzione dovuta dal primo ottobre 2013 al 30 settembre 2018.
Richiamato l'art.1 del D. Lgs. n. 99/2004 contenente la definizione di imprenditore agricolo professionale, il primo giudice negava che fosse stato dimostrato il possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)
Pag. 2 di 10 n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, non potendo tale requisito ritenersi soddisfatto dal mero svolgimento dell'attività di lavoro subordinato con mansioni di operaio agricolo. Escludeva che il ruolo di socio nella società potesse fornire elementi decisivi essendo compatibile con l'attività di lavoro subordinato e che neppure la qualità di consigliera di amministrazione, rivestita da , nella società Parte_2 valesse a sostenere la qualificazione operata dall' in difetto di dimostrazione del Pt_1 potere gestorio.
Evidenziava l'assenza di prova che dedicasse all'attività agricola Parte_2 almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo, non essendo stato provato che almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro derivasse dalle attività agricole. Tali elementi, secondo il Tribunale, non potevano desumersi dalle dichiarazioni di , legale rappresentante della società e sorella di , Tes_1 Pt_2 che aveva genericamente riferito di occuparsi della gestione dell'azienda insieme al padre ed alla sorella, senza tuttavia nulla specificare in merito all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa di quest'ultima, della quale alcuna dichiarazione era stata peraltro assunta dagli ispettori.
Con l'atto di appello l' contrastando le singole assunzioni contenute nella Pt_1 sentenza, evidenzia che :
1) Le conoscenze e le competenze professionali, necessarie ai fini dell'iscrizione di una persona fisica come IAP, erano presenti e potevano derivare anche dall'esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, acquacoltura, allevamento bestiame ed attività connesse e collaterali, considerato che come riconosciuto dalla sentenza aveva lavorato alle dipendenze della a far data dal Parte_2 CP_1
19.04.2011 in virtù di contratto a tempo indeterminato full time con mansioni di operaio agricolo qualificato (raccolti misti livello 2Q) cessato il 12.02.2014, cui ha fatto seguito un successivo contratto a tempo determinato con il medesimo profilo dal 22.02.2014 al 31.12.2014, nonché successivi contratti dal 10.01.2015 fino al
31.12.2017 con mansioni di bracciante agricolo (livello 3Area) e, dal 16.01.2018 al
Pag. 3 di 10 31.12.2018, con mansioni di operaia agricola qualificata e mulettista (livello 3
Area)";
2)Quanto al reddito, nessun dubbio vi sarebbe stato sul fatto che la Parte_4 traesse il proprio reddito unicamente dall'attività agricola a cui dedicava la totalità del suo tempo da lavoratrice, non svolgendo altra attività. Pertanto, sarebbe stata soddisfatta la condizione prevista dalla normativa speciale (DD.LLgs. nn. 99/04 e
101/05), del reddito globale da lavoro (con esclusione, pertanto, dei redditi da pensione, assegni equiparati, emolumenti percepiti per espletamento di cariche pubbliche ecc…).
Con l'impugnazione è stata messa in evidenza anche la composizione della società che prevede la partecipazione di persone appartenenti alla medesima famiglia e la distribuzione delle quote (si legge nell'appello: “a.- La società è stata CP_1 costituita in data 23.11.2006 ed è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di Latina a far data dal 28.11.2006.
b.- La stessa risulta iscritta con qualifica di ES AG (REA 164370-LT).
c.- La compagine sociale della - all'atto dell'accertamento ispettivo - CP_1
è così composta:
1.- , socio al 12,50% del capitale sociale;
Tes_1
2.- , socio al 12% del capitale sociale;
Parte_2
3.- , socio al 20,50% del capitale sociale;
Controparte_2
4.- , socio al 5% del capitale sociale;
Controparte_3
5.- , socio al 25,50% del capitale sociale;
Parte_5
6.- , socio al 12% del capitale sociale. Parte_6
d.- le cariche all'interno della sono così distribuite=== CP_1 Tes_1
Presidente del CdA con nomina del 13.12.2019. Iscritta alla Gestione
[...]
Separata per il compenso di amministratore e IAP a far data dal 10/2009; Pt_1
=== , componente del CdA;
Parte_2
=== , componente del CdA;
Parte_5
e.- tutti i soci di (e ovviamente i componenti del CdA) sono legati tra di loro CP_1 da stretti vincoli di parentela;
in particolare:
Pag. 4 di 10 === è figlia di e , sorella di Tes_1 Parte_5 Controparte_2
, cognata di e nipote di;
Pt_2 CP_4 Controparte_3
=== è figlia di e , sorella di Parte_2 Parte_5 Controparte_2
, moglie di e nipote di ; Pt_2 CP_4 Controparte_3
=== e sono marito e moglie;
Parte_5 Controparte_2
=== e sono sorelle”) e la Controparte_3 Controparte_2 significatività delle dichiarazioni rese da agli ispettori, Tes_1
Con la memoria di costituzione l'appellata eccepisce il difetto di contraddittorio affermando che l' in primo grado si costituiva anche come società di Pt_1 cartolarizzazione spa e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.434 cpc.
Nessuno dei due profili contestati sussiste.
Occorre evidenziare che l'originaria ricorrente evocava in giudizio unicamente l' Pt_1 ma che, tale ente, nel depositare la memoria di costituzione il 28 gennaio 2022, nell'intestazione, riportava di costituirsi anche per (soggetto non evocato in CP_5 giudizio).
Nei successivi atti e scritti difensivi (22 febbraio 2022 e 30 gennaio 2023)
l'intestazione delle difese recava come parte il solo Pt_1
Fatta tale premessa, appare evidente che, per un verso, l'indicazione contenuta nella memoria fosse un mero refuso, rettificato dalla stessa parte che ne era autrice nel corso del primo grado, circostanza di cui mostrava di essere consapevole persino lo stesso Giudice che indicava nella sentenza come parte resistente solo l' senza che Pt_1 di ciò l'ente previdenziale si dolesse in appello, mentre, per altro verso, la CP_6 risultava essere soggetto del tutto estraneo alla domanda proposta dalla società non solo per difetto di domanda nei suoi confronti, ma anche perché non CP_1 si evincevano dagli atti o dagli scritti delle parti elementi per ritenere che la presenza di tale soggetto fosse giustificata da una cartolarizzazione dei crediti. Né tantomeno l'appellante assume che tale partecipazione di al giudizio trovi giustificazione CP_5 nella cartolarizzazione dei crediti.
Sicché nessuna integrazione del contraddittorio va disposta in appello.
Quanto alla rispondenza dell'appello ai requisiti di cui all'art.434 cpc è evidente, per quanto sopra riportato sul contenuto dell'atto e della decisione gravata, che
Pag. 5 di 10 l'impugnazione definisce con chiarezza quale siano gli aspetti dell'accertamento giudiziale che si intende contrastare e le ragioni che sostengono tale prospettazione, nonché la richiesta di integrale riforma della decisione.
Nel merito l'appello è fondato.
Appaiono particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese agli ispettori dalla legale rappresentante e sorella di . La prima, nel descrivere Tes_1 Pt_2
l'organizzazione interna dell'impresa, evidenziava che la gestione della stessa era affidata a lei, alla sorella ed al padre. Pt_2
“Sono socia e legale rappresentante della e mi occupo della gestione CP_1 aziendale insieme a mia sorella e a mio padre dalla Parte_2 Parte_5 data di costituzione,”.
È evidente che tale potere gestorio ammesso da prescinde dalle cariche Tes_1 formalmente conferite nella società a lei (di consigliere di amministrazione oltre che socio) o ad altri, e configura in capo ai soci e la posizione Parte_2 Parte_5 di amministratori di fatto unitamente alla ben potendo, nella Tes_1 compagine societaria, l'amministrazione essere affidata a più persone, con coesistenza di amministratori di diritto e di fatto.
Senza dubbio tale potere risulta, per ammissione della stessa , esercitato Tes_1 costantemente e precisamente “dalla data di costituzione” dell'impresa (con ciò rendendosi evidente la natura simulata della mera posizione di socio dipendente della
), né -significativamente- ella, nel compiere tale dichiarazione, Parte_2 evidenziava, in alcun modo, differenze di contenuti o di competenze nei poteri gestori esercitati da lei, dalla sorella e dal padre.
Rafforza tale convinzione, la circostanza che fornisca informazioni Tes_1 precise anche sul ruolo svolto dagli altri familiari nell'impresa, differenziando il loro contributo da quello reso dalla stessa da e dal padre “presso Tes_1 Pt_2 Pt_5
l'azienda hanno lavorato sia mio marito , sia mio cognato Persona_2 [...] gli stessi hanno cessato di lavorare presso la per lavorare Pt_6 CP_1 altrove. Le altre socie (madre) e (zia) non Controparte_2 Controparte_3 svolgono nessuna attività presso l'azienda. Gli altri soci (che lavorano) non
Pag. 6 di 10 rispettano un preciso orario di lavoro ma prestano la loro attività a seconda delle esigenze aziendali in quanto la è gestita come impresa familiare.” CP_1
descrive poi l'attività di impresa “In quanto rappresentante legale Tes_1 percepisco un compenso come amministratore ed infatti sono iscritta alla gestione separata. L'azienda si occupa della coltivazione di ortaggi sui fondi di proprietà della siti in località Quarto Iannoti su una superficie totale di 21 ha. Le CP_1 colture che persistono sui nostri terreni sono prevalentemente di: pomodori, ravanelli, zucchine e fave precisamente queste ultime sono coltivate su un'estensione di 4 ha a campo aperto. La restante coltivazione avviene in 5 ha adibiti a serra. La vendita di tale produzione avviene direttamente a diversi fornitori che si occupano anche del trasporto con mezzi propri. L'azienda si occupa della coltivazione e preparazione del prodotto in cassetta”.
La dichiarazione non solo appare credibile per la precisione delle informazioni fornite, ma anche particolarmente significativa per la sua provenienza (una dei cogestori) e per il momento in cui era resa, ossia all'atto dell'accesso degli ispettori e nell'immediatezza, il che fa ragionevolmente presumere la genuinità del riferito.
Non si ravvisa neppure alcun ostacolo all'attribuzione della qualifica di imprenditore professionale alla nel tenore dell'art. 1 del Dlgs 99/2004 comma 3 Parte_2 lettera d) che richiede quale condizione (funzionale all'attribuzione alle società di determinate agevolazioni tributarie) per riconoscere la qualifica di imprenditori agricoli professionali alle società (di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) nello specifico caso delle società di capitali che “almeno” un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Trattasi di previsione che non esclude la presenza di più amministratori, anche di fatto (qualità questa da riconoscere alla ), che abbiano tale qualifica. Parte_2
Neppure un ostacolo a tale rappresentazione si ravvisa, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, nel comma 3-bis del medesimo articolo che prevede che “La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.” Infatti, trattasi di norma che ha lo scopo di evitare che, attraverso l'affidamento anche solo formale della carica di amministratore ad una persona fisica dotata dei relativi requisiti, sia esteso
Pag. 7 di 10 indiscriminatamente (ed ingiustificatamente) a innumerevoli società il regime agevolatorio connesso a tale condizione.
Ancora, senza dubbio, la cogestione esercitata concretamente sin dalla costituzione della società (che, in base alla visura camerale in atti, ha iniziato la sua attività dal dicembre 2006) è espressione del possesso da parte di della Parte_2 competenza professionale necessaria per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo professionale di certo al 2013, epoca a partire dalla quale era operata l'iscrizione.
È poi logica conseguenza che la cogestione, affermata dal dichiarante , Tes_1 escluda che fosse assoggettata al potere direttivo dell'amministratrice Parte_2 della società, come sostenuto da parte appellata, rendendosi palese che la configurazione del rapporto come di mera dipendenza corrispondeva ad un dato apparente e fittizio.
Dall'esame degli atti non emerge che possieda altre fonti di reddito al Parte_2 di là di quella ricavata dall'attività svolta all'interno dell'impresa agricola, né la società in primo grado o in appello ha mai indicato la sussistenza di altre fonti di reddito a contrasto di quanto asserito dall' sulla base di quanto emerso nel corso Pt_1 dell'accertamento ispettivo. Va aggiunto che i rapporti di parentela fra i partecipi della società che parte appellante sostiene non siano stati dimostrati dall' sono Pt_1 stati in realtà riferiti dalla stessa . Tes_1
Va rammentato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. n.10634/2025).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal legale rappresentate della società circa la gestione dell'impresa e la sua organizzazione in quanto concernenti fatti sfavorevoli
Pag. 8 di 10 alla stessa parte e resi alla controparte ( la dichiarazione della era Pt_1 Tes_1 resa il 22 novembre 2017 alla presenza degli ispettori dell'Inps Paola Solimene e assumono valore confessorio (art.2735 cc “La confessione Persona_3 stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale” ) e sono insuscettibili di smentita mediante prova contraria.
Non solo, ma per di più nessun elemento di giudizio contrario ha fornito l'appellata, se non facendo affidamento sull'apparenza e rimandando agli aspetti formali del rapporto la cui veridicità è stata smentita dallo stesso legale rappresentante della società.
Estranee al presente giudizio, celebrato dinnanzi al Giudice del Lavoro e concernente l'accertamento della reale configurazione del rapporto della con la Parte_2 società sono le questioni sollevate dall'appellata circa l'assenza di un CP_1 difensore in occasione della verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, trattandosi di questioni che possono sorgere nel processo penale in relazione alle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato.
Invero, tali dichiarazioni costituiscono, al pari di tutte quelle eventualmente acquisite dagli ispettori, elementi valutabili dal Giudice del Lavoro per la formazione del suo convincimento.
Pertanto, la sentenza va riformata in parte (ferma restando la declaratoria di inammissibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia spiegata in primo grado dalla società) dovendosi rigettare anche ogni altra domanda originaria.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante Pt_1 pro-tempore, con ricorso depositato il 16 febbraio 2023 nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1
Pag. 9 di 10 riferimento alla sentenza n. 199/2023 emessa il 9 febbraio 2023 dal Tribunale-GL di
Latina, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1)In accoglimento dell'appello, in parziale riforma la sentenza impugnata, che resta ferma in ordine alla declaratoria di inammissibilità compiuta in motivazione, rigetta l'originaria domanda di accertamento negativo rispetto al verbale unico di accertamento e notificazione n° 2017020681/DDL del 31/10/2018.
2)Condanna l'appellata società alla rifusione delle spese dei due gradi che CP_1 liquida, per il primo grado, in euro 5000,00 oltre spese generali e, per il presente secondo grado, in euro 4000,00, oltre spese generali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 10 di 10