Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01774/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14945 del 2025, proposto da ES AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Danilo Granata e Alessandro Rosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) dell’esito della prova scritta svolta il 21.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02) per come pubblicato il 28.10.2025 nelle parti ritenute lesive;
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 28.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 22.10.2025 Sono stati pubblicati sulla piattaforma “concorsismart” gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 02. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28.10.2025 limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025 ove rilevante per la presente causa; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025 ove rilevante; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025 ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n). le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025 ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; o) ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, il quale risulti collegato alla formazione o all’esecuzione degli atti impugnati.
per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale o, in estremo subordine, in caso di non accoglimento delle precedenti richieste, alla ripetizione della prova unicamente per i quesiti qui contestati e nella medesima materia;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. RI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- il ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidoneo, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 19,5 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, il candidato contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 13 e n. 24, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam e del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva sia della Commissione Ripam, in quanto soggetto che ha adottato gli atti della procedura concorsuale, che del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento;
- quanto al quiz n. 13 ("Fluttuazione" è un contrario di: a) oscillazione ; b) invariabilità ; c) marea ), la risposta esatta è, indubbiamente, invariabilità (come ritenuto dalla commissione), giacché, in ogni contesto, il termine fluttuazione sta ad indicare il contrario di fissità (si pensi alla fluttuazione di un tasso di interesse o ad ipotesi in cui vi è addirittura un rapporto di sinonimia, come nel caso, ad esempio, della fluttuazione/oscillazione di un’imbarcazione);
- pertanto, la risposta fornita dal candidato ( oscillazione ) è errata;
- per quanto concerne il quiz n. 24 (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y ; a) X = CE DI, Y = AM b) X = nave, Y = dirigibile c) X = film, Y = commedia ), va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dal candidato, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;
- per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato, con spese a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LO | IT RI |
IL SEGRETARIO