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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G. 2618/24
CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2618/2024 R.G. riservata in decisione con ordinanza dell'08/05/2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. RESTELLI MARIO, Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Tiziano 21;
RICORRENTE
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. ROGNONI Controparte_1 C.F._2
PIETRO, e con domicilio eletto presso il suo studio in Binasco (MI), Via Filippo Turati n. 43;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni.
“ 1) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile in favore di quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese e mediante bonifico bancario, la somma mensile di € 600,00 (€ SEICENTO/00) per n. 12 (dodici) mensilità;
2) l'importo a titolo di assegno divorzile, di cui alla condizione 1), che precede, per espresso accordo tra i SI.ri e non sarà soggetto a rivalutazione Controparte_1 Parte_1
ISTAT né ad alcuna diversa forma e/o modalità di rivalutazione;
3) il SI. si obbliga a cedere e a trasferire mediante idoneo rogito notarile Parte_1
alla moglie SI.ra , che accetta e si obbliga ad acquistare per il corrispettivo Controparte_1
concordato di € 5.000,00 (€ CINQUEMILA/00), entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della Sentenza con la quale viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, la quota di ½ (un mezzo), di cui il medesimo SI. è titolare, della proprietà Pt_1
superficiaria dell'immobile costituito da un box a uso autorimessa ubicato in Binasco (MI), Via
UG Foscolo n. 5 (identificato al n. 16 dello stabile di Via UG Foscolo n. 5 e censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Binasco al Foglio 5, Particella 355, Subalterno 141, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 12 m², Superficie Catastale Totale 12 m², Rendita Catastale € 26,65,
Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO n. 5, piano S1), libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da oneri di qualsivoglia natura specie;
4) il corrispettivo di cessione e trasferimento della quota immobiliare di cui alla condizione 3), che precede, verrà versato dalla SI.ra in favore del SI. Controparte_1 Parte_1
alla data del rogito notarile. Le spese notarili del rogito di cessione saranno in via esclusiva a carico della SI.ra ; Controparte_1
5) i SI.ri e , in relazione all'attribuzione patrimoniale di Controparte_1 Parte_1
cui alla condizione 3), che precede, dichiarano che la cessione della quota immobiliare ha costituito elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, in ragione di ciò, domanderanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, ricorrendone tutti i presupposti di Legge;
6) fino alla data di stipula del rogito notarile di cui alla condizione 3), che precede, e successivamente all'avvenuta stipula del rogito notarile stesso, il box a uso autorimessa ubicato in Binasco (MI), Via UG Foscolo n. 5 (identificato al n. 16 dello stabile di Via UG
Foscolo n. 5 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Binasco al Foglio 5, Particella 355,
Subalterno 141, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 12 m², Superficie Catastale Totale 12 m²,
Pag. 2 di 4 Rendita Catastale € 26,65, Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO n. 5, piano S1), rimarrà definitivamente assegnato in via esclusiva alla SI.ra e sarà in ogni caso oggetto di Controparte_1
godimento esclusivo da parte della medesima SI.ra ; tutti i beni mobili di Controparte_1
ogni e qualsivoglia tipologia, presenti del predetto box a uso autorimessa, rimarranno definitivamente assegnati alla SI.ra che di detti beni mobili continuerà a Controparte_1
essere unica ed esclusiva proprietaria;
7) l'autovettura “TOYOTA AX1T”, targata FP181PL, telaio NMTKZ3BX10R159731, “ibrido benzina/elettrico”, di esclusiva proprietà del SI. e all'epoca del suo Parte_1 acquisto non oggetto della comunione dei beni in quanto bene di uso strettamente personale del medesimo SI. ex art. 179 (Beni personali), lett. c), cod. civ., rimarrà Parte_1
definitivamente e in via esclusiva intestata e assegnata in favore di quest'ultimo;
8) in ipotesi di accesso al trattamento pensionistico la SI.ra si obbliga a Controparte_1
comunicare al SI. l'avvenuta erogazione del primo rateo di pensione con il Parte_1
relativo importo, e ciò mediante missiva di posta elettronica certificata (p.e.c.) inviata dal proprio legale difensore al legale difensore del SI. , in alternativa, mediante lettera Pt_1 raccomandata r.r. all'indirizzo dell'ultima residenza del medesimo SI. Pt_1
9) la SI.ra e il SI. danno atto di avere tra loro già Controparte_1 Parte_1
definito e regolato ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra gli stessi intercorso e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro, con l'adempimento degli obblighi indicati nei punti precedenti;
10) le spese legali dello scioglimento del matrimonio civile, anche della sua fase di conciliazione, saranno integralmente compensate tra i SI.ri e Controparte_1 Pt_1
, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali difensori ex
[...]
art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, con note congiunte depositate il 9/04/2025, hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 11/11/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la
Pag. 3 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
on ricorso depositato il 02/07/2024:
[...]
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Milano il giorno 10/05/1979 (atto n. 408, parte I, anno 1979); Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
N.R.G. 2618/24
CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2618/2024 R.G. riservata in decisione con ordinanza dell'08/05/2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. RESTELLI MARIO, Parte_1 C.F._1
e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Tiziano 21;
RICORRENTE
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. ROGNONI Controparte_1 C.F._2
PIETRO, e con domicilio eletto presso il suo studio in Binasco (MI), Via Filippo Turati n. 43;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni.
“ 1) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile in favore di quest'ultima, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese e mediante bonifico bancario, la somma mensile di € 600,00 (€ SEICENTO/00) per n. 12 (dodici) mensilità;
2) l'importo a titolo di assegno divorzile, di cui alla condizione 1), che precede, per espresso accordo tra i SI.ri e non sarà soggetto a rivalutazione Controparte_1 Parte_1
ISTAT né ad alcuna diversa forma e/o modalità di rivalutazione;
3) il SI. si obbliga a cedere e a trasferire mediante idoneo rogito notarile Parte_1
alla moglie SI.ra , che accetta e si obbliga ad acquistare per il corrispettivo Controparte_1
concordato di € 5.000,00 (€ CINQUEMILA/00), entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della Sentenza con la quale viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, la quota di ½ (un mezzo), di cui il medesimo SI. è titolare, della proprietà Pt_1
superficiaria dell'immobile costituito da un box a uso autorimessa ubicato in Binasco (MI), Via
UG Foscolo n. 5 (identificato al n. 16 dello stabile di Via UG Foscolo n. 5 e censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Binasco al Foglio 5, Particella 355, Subalterno 141, Categoria C/6,
Classe 3, Consistenza 12 m², Superficie Catastale Totale 12 m², Rendita Catastale € 26,65,
Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO n. 5, piano S1), libera da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da oneri di qualsivoglia natura specie;
4) il corrispettivo di cessione e trasferimento della quota immobiliare di cui alla condizione 3), che precede, verrà versato dalla SI.ra in favore del SI. Controparte_1 Parte_1
alla data del rogito notarile. Le spese notarili del rogito di cessione saranno in via esclusiva a carico della SI.ra ; Controparte_1
5) i SI.ri e , in relazione all'attribuzione patrimoniale di Controparte_1 Parte_1
cui alla condizione 3), che precede, dichiarano che la cessione della quota immobiliare ha costituito elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, in ragione di ciò, domanderanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, ricorrendone tutti i presupposti di Legge;
6) fino alla data di stipula del rogito notarile di cui alla condizione 3), che precede, e successivamente all'avvenuta stipula del rogito notarile stesso, il box a uso autorimessa ubicato in Binasco (MI), Via UG Foscolo n. 5 (identificato al n. 16 dello stabile di Via UG
Foscolo n. 5 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Binasco al Foglio 5, Particella 355,
Subalterno 141, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 12 m², Superficie Catastale Totale 12 m²,
Pag. 2 di 4 Rendita Catastale € 26,65, Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO n. 5, piano S1), rimarrà definitivamente assegnato in via esclusiva alla SI.ra e sarà in ogni caso oggetto di Controparte_1
godimento esclusivo da parte della medesima SI.ra ; tutti i beni mobili di Controparte_1
ogni e qualsivoglia tipologia, presenti del predetto box a uso autorimessa, rimarranno definitivamente assegnati alla SI.ra che di detti beni mobili continuerà a Controparte_1
essere unica ed esclusiva proprietaria;
7) l'autovettura “TOYOTA AX1T”, targata FP181PL, telaio NMTKZ3BX10R159731, “ibrido benzina/elettrico”, di esclusiva proprietà del SI. e all'epoca del suo Parte_1 acquisto non oggetto della comunione dei beni in quanto bene di uso strettamente personale del medesimo SI. ex art. 179 (Beni personali), lett. c), cod. civ., rimarrà Parte_1
definitivamente e in via esclusiva intestata e assegnata in favore di quest'ultimo;
8) in ipotesi di accesso al trattamento pensionistico la SI.ra si obbliga a Controparte_1
comunicare al SI. l'avvenuta erogazione del primo rateo di pensione con il Parte_1
relativo importo, e ciò mediante missiva di posta elettronica certificata (p.e.c.) inviata dal proprio legale difensore al legale difensore del SI. , in alternativa, mediante lettera Pt_1 raccomandata r.r. all'indirizzo dell'ultima residenza del medesimo SI. Pt_1
9) la SI.ra e il SI. danno atto di avere tra loro già Controparte_1 Parte_1
definito e regolato ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra gli stessi intercorso e di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro, con l'adempimento degli obblighi indicati nei punti precedenti;
10) le spese legali dello scioglimento del matrimonio civile, anche della sua fase di conciliazione, saranno integralmente compensate tra i SI.ri e Controparte_1 Pt_1
, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali difensori ex
[...]
art. 13 della Legge Professionale n. 247/2012. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, con note congiunte depositate il 9/04/2025, hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio. La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del
Tribunale di Pavia del 11/11/2020 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la
Pag. 3 di 4 separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
on ricorso depositato il 02/07/2024:
[...]
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Milano il giorno 10/05/1979 (atto n. 408, parte I, anno 1979); Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/06/2025
Il giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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