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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6131/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6131/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 6, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2 Genova in data 9 agosto 1955 e residente in [...] int. 8 (“IG.re o Pt_1
), entrambe in proprio e nella qualità di eredi universali del IG. , CP_1 Persona_1 deceduto in Genova, in data 6 luglio 1975, e della IG.ra deceduta in Genova, in data Per_2 21 dicembre 1996, rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Francesco Martini (C.F.
– fax 010.5531960 – pec ed CodiceFiscale_3 Email_1 elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata in atti.
Ricorrenti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Resistente non costituito
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, e del (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , P.IVA_3 Email_2 presso i cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati
Resistenti costituiti
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Genova, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la competenza giurisdizionale del Giudice italiano e del Tribunale Civile di Genova nonché l'applicabilità della legge italiana, per tutti i motivi esposti in narrativa. - In via principale, dichiarare che la Repubblica Federale Tedesca e/o il Controparte_4 e/o la - quest'ultimi in funzione anche di quanto disposto
[...] CP_3 Controparte_3 dal Decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79
- sono responsabili civilmente per il danno che il IG. ha subito a causa della sua Persona_1 deportazione e detenzione presso i lager e capi di lavoro del Terzo Reich e, conseguentemente, condannare le convenute, in solido o nella modalità meglio ritenuta, al pagamento di un equo risarcimento in favore delle odierne attrici, eredi universali del IG. e della di lui moglie, per Pt_1 un importo pari ad Euro 60.000,00 come precedentemente quantificato dall'Ill.mo Tribunale adito nella proposta conciliativa rifiutata da controparte o, in alternativa, per un importo di Euro 30.000,00 (per ogni anno di deportazione) e/o per diverso importo, maggiore o minore, da determinarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo. - Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, come da nota spese allegata alle note conclusive. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito ritenesse non provata la circostanza secondo cui le condizioni di vita del IG. nel periodo di prigionia, fossero state alquanto disumane e pregiudizievoli, si Pt_1 insiste affinché venga assunta la testimonianza dei IG.ri e entrambi residenti in [...]
Genova, parenti del IG. i quali potranno confermare, come da dichiarazioni testimoniali già Pt_1 prodotte in atti sub doc 7, che per quest'ultimo l'esperienza di prigionia era stata sconvolgente e drammatica, sui seguenti capitoli di prova: A) Vero che, quando era in vita, il IG. le Persona_1 ha raccontato in più occasioni le esperienze da quest'ultimo vissute durante la prigionia presso i campi nazisti durante la seconda guerra mondiale? B) Vero che tale esperienza è stata definita dal IG. tragica e sconvolgente;
C) Vero che il IG. le ha raccontato che, durante il Persona_1 Pt_1 periodo di prigionia presso i campi di lavoro nazisti, molti suoi compagni e amici erano deceduti a causa della fame e che lui si era salvato grazie al poco cibo che alcuni contadini erano riusciti a fargli avere durante il lavoro forzato”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della per l'effetto disponendone l'estromissione Controparte_3 dal giudizio;
- rigettare l'azione avversaria, perché prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria delle ricorrenti;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da e Parte_1 per i trattamenti disumani e degradanti subiti dal sig. , padre delle Parte_2 Persona_1 ricorrenti di cui sono oggi, alla morte della di loro madre , uniche eredi universali, deportato Per_2 con violenza dalle forze armate naziste presso i campi di lavoro in per il periodo compreso CP_2 tra il 16 giugno 1944 e il 7 giugno 1945.
La domanda, originariamente coltivata nei soli confronti della , è stata Controparte_2 poi estesa, su ordine del precedente giudice istruttore, a Presidenza Ministri e Controparte_3
(cfr. provvedimento reso a verbale del 29.11.2023). Controparte_4
Questi ultimi, nel costituirsi, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...] e della , assumendo che unico soggetto titolare Controparte_3 Controparte_2 del rapporto dedotto, dal lato passivo, sia il , successore ex Controparte_4 lege nel debito risarcitorio imputato allo Stato tedesco;
hanno altresì eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Nel merito, hanno genericamente contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'illecito.
Quanto alla prima questione (legittimazione passiva), gli unici soggetti destinati a subire gli effetti della presente pronuncia sono:
▪ la – nei confronti della quale va accertata la commissione del Controparte_2 fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione del giudice italiano, cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014;
▪ il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. 36, conv con legge Controparte_4
29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Resta invece esclusa la legittimazione della (cfr sul punto Controparte_3 ordinanza Cassazione civile n. 7371/2025).
La questione dei ristori è nota ed è stata ampiamente trattata nella giurisprudenza di merito (si veda in particolare, per la sua chiarezza, sentenza Tribunale di Lecce n. 1751 del 7/05/2024 di cui di seguito di riportano stralci motivazionali).
Nell'immediato dopoguerra, infatti, per garantire adeguato ristoro alle vittime degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due accordi conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica federale tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria, sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Solamente nel 2004, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di insussistenza dell'immunità dello Stato estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo, è stato affermato che « il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana
pagina 3 di 9 uguaglianza” degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali » (Cassazione sez. un. civ., sentenza n. 5044 del 2004).
Si è ritenuto, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro CP_2 l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945.
Per tali pronunce emesse nel solco della sentenza n. 5044 del 2004 la Corte internazionale di giustizia, adita dalla Repubblica tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto. Da qui, si è posta l'esigenza per il giudice italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della onde evitare ulteriori condanne. CP_2
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, « disposizione speciale e radicale » diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale.
La norma istituisce il Fondo per il ristoro delle « vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 » e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della Repubblica federale tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò CP_2 dando luogo a « una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (v. Corte costituzionale, sentenza n. 159 del 2023).
Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul « danno » anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del Terzo Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al CP_5
Ne consegue che, se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il pagina 4 di 9 giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
Detto ciò, occorre passare ed esaminare la seconda questione (prescrizione) sollevata dal
[...]
. Controparte_4
Senza voler entrare nel merito della questione della possibilità per il , in virtù CP_4 dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare seriamente dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), ebbene tale eccezione è in ogni caso da rigettare (si veda ancora, sul punto, sentenza Tribunale Lecce citata).
Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che « i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale » perché si tratta di delitti che « si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale » (Cassazione civile sezioni unite n. 5044 del 2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » contenuto nel 6° comma dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti — ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare con tale inciso l'intera normativa regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento dell'eccezione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo (non identificabile).
Entrando ora nel merito della domanda, la privazione della libertà personale e lo stato di coercizione lavorativa al quale fu sottoposto il sig. è fatto storico comprovato da parte ricorrente Pt_1 documentalmente e del resto mai seriamente contestato.
In particolare:
▪ il IG. fu arrestato in data 16 giugno 1944, ad opera delle truppe nazi fasciste, nello Pt_1 stabilimento “San Giorgio” di Genova Sestri Ponente, per aver manifestato, insieme ad altri pagina 5 di 9 compagni, la sua avversione a collaborare con l'esercito tedesco, mediante scioperi atti a boicottare e rallentare la produzione bellica in corso di lavorazione;
▪ successivamente, lo stesso è stato deportato, con la forza e contro il suo volere, in CP_2 prima presso il campo di sterminio KZ (baracca 23) di Mathausen e, successivamente, a Gmunden (Ebensee), per essere adibito a lavoro coatto;
▪ solo a seguito di un anno di lavori forzati, il IG. è riuscito a tornare in Italia, in data 7 Pt_1 giugno 1945.
Tali circostanze trovano puntuale conferma nella seguente documentazione:
▪ Dichiarazione del Prefetto della Provincia di Genova del 6 settembre 1975, ove viene attestato che il IG. “è da considerarsi civile reduce dalla deportazione per essere stato prelevato Pt_1 il 16 giugno 1944 nello stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente da truppe tedesche e deportato in ove fu adibito a lavoro coatto” (doc. 2 – certificato Prefetto della CP_2 Provincia di Genova del 6 settembre 1975).
▪ Dichiarazione del Prefetto della Provincia di Genova del 13 dicembre 1994, ove viene nuovamente attestato che il IG. “è da considerarsi civile reduce dalla deportazione per Pt_1 essere stato prelevato il 16 giugno 1944 nello stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente da truppe tedesche e deportato in a Mathausen e successivamente trasferito a Gmuden, CP_2 per essere adibito a lavoro coatto, da dove ha fatto ritorno il 7 giugno 1945” (doc. 3 – certificato Prefetto della Provincia di Genova del 13 dicembre 1994);
▪ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in data 23 settembre 1996, presso gli uffici del Comune di Genova, dal IG. il quale conferma di essere stato Parte_3 deportato in insieme al IG. a seguito delle manifestazioni di protesta svolte CP_2 Pt_1 presso lo stabilimento “San Giorgio” (doc. 4 – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà IG. ; - Parte_3
▪ Certificato rilasciato dalla società San Giorgio ove si legge che “Dalle Registrazioni a nostre mani, risulta inoltre che il suddetto operaio (IG. nrd) è stato deportato in il Pt_1 CP_2 16 giugno 1944 da dove è rientrato il 7 giugno 1945” (doc. 5 – dichiarazione società San Giorgio).
▪ Determina del ministero del tesoro del 17 marzo 1999, ove viene riconosciuto alla moglie IG.ra
, erede universale di quest'ultimo, l'assegno vitalizio per i familiari superstiti di coloro Per_2 che sono stati deportati dalle truppe tedesche in durante la seconda guerra mondiale CP_2 (doc. 6 – determina ministero del tesoro del 29 aprile 1999).
Parte convenuta, in punto an, ha svolto solo generiche contestazioni (cfr. pag.11 della comparsa) del tutto inidonee a paralizzare la domanda: lo stato di coercizione lavorativa al quale fu sottoposto il sig.
ridotto in stato di sostanziale schiavitù, è comprovato ed evidenti sono le immani sofferenze Pt_1 che ne possono essere conseguite, potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
pagina 6 di 9 Del resto, che i prigionieri di guerra siano pacificamente equiparati alle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo si veda la giurisprudenza di legittimità che è unanime nell'affermare che « sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale » (v. Cassazione, sentenze n. 5044 del 2004, n. 20442 del 2020).
È inoltre fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di « internati » ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti. Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43.
Quanto al danno concretamente risarcibile, parte ricorrente ha rivendicato un danno non patrimoniale per le privazioni e le atroci sofferenze, maltrattamenti, umiliazioni subite (cfr. pag. 7 del ricorso “il danno di cui si chiede il ristoro è un danno di tipo non patrimoniale motivato dall'ingiusta privazione della libertà personale, all'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, né compenso, al vitto inadeguato, alle privazioni subite”).
Parte ricorrente ha ritenuto, dapprima, in ricorso stimabile il danno in euro 30.000,00 con rivalutazione ed interessi dalla data di rientro in patria (cfr. pag 7 del ricorso “Per quanto riguarda la quantificazione del danno, trattandosi di una valutazione equitativa, si richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno deciso vicende analoghe a quella in oggetto (si veda, in particolare il Tribunale Torino del 19.5.2010 che ha liquidato il danno in Euro 30.000,00, in moneta del 2011, la Corte di Appello di Firenze n. 480/2011 che ha liquidato il danno in Euro 30.000,00, in moneta del 2011; il Tribunale Firenze sez. II, 06/07/2015, n. 2469 ha liquidato in Euro 50.000, in moneta del 2015).
7. Per ogni anno di deportazione, i Tribunali sopra menzionati hanno riconociuto stati riconosciuti circa Euro 30.000,00 di danno non patrimoniale, oltre interessi decorrenti dalla data del ritorno in patria. Proprio in ragione delle predette pronunce, che dettano principi applicabili anche alla vicenda che ci occupa, le chiedono il risarcimento di un danno non patrimoniale pari ad Euro CP_1 30.000,00 e/o alla diversa somma maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere di giustizia, da determinarsi secondo equità.
9. Tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi pari al 4 % annuo (cfr. Tribunale Firenze sez. II, 06/07/2015) e della rivalutazione, da calcolarsi dalla data del 7 giugno 1945, ossia il giorno in cui il IG. è potuto tornare a Genova, finalmente libero”). Pt_1
Quindi, con le conclusioni definitive, ha in via di priorità, domandato il danno in un importo pari a quello proposto a scopo conciliativo dal giudice (euro 60.000,00 a saldo e stralcio, comprensiva quindi di interessi e rivalutazione monetaria), che è somma complessivamente inferiore a quella in precedenza indicata, mostrando di aderire all'impostazione seguita dal giudice con il provvedimento reso in data 11.07.2024 cui si rimanda (“tenuto conto che trattasi di quantificare il danno subìto da ER
, nato nel 1918, deceduto nel 1975, deportato presso i campi di lavoro in per il
[...] CP_2 periodo dal 16.6.1944 al 7.6.1945; ritenuto di quantificare una somma complessiva di € 60.000,00 – importo a saldo e stralcio;
osserva, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c., in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie, sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.; in particolare, l'importo è calcolato tenendo presente il periodo di durata della prigionia pagina 7 di 9 (un anno) e la circostanza della premorienza dell'avente diritto, avvenuta nel 1975, momento in cui si è cristallizzato il credito per il danno non patrimoniale;
che la quantificazione del danno così operata risulta complessivamente equa e satisfattiva – in considerazione del lunghissimo lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti, della cessazione definitiva del danno con la morte dell'avente diritto nel 1975, e della peculiarità assoluta della fattispecie;
a ciò deve conseguire, per la determinazione di effetti economici coerenti con i principi giuridici in materia di liquidazione del danno, che la somma inglobi già in sé quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione e interessi (v. in tale senso Cassazione 20889- 2018). Non si fa pertanto luogo all'applicazione di Cassazione sez. Un. 1995/1712 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi, né la necessità di adeguare l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”).
In stretta aderenza a quanto domandato (art. 112 cpc cfr. sul punto Cassazione civile n. 12159/2021:
“Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”) si ritiene che detto importo possa essere riconosciuto a titolo di danno, essendo del tutto congruo a ristorare le certe sofferenze patite dal sig. durante la sua permanenza in per la compressione dei suoi diritti e delle sue Pt_1 CP_2 libertà fondamentali, nonché per ristorare quelle patite al suo rientro in Italia, allorchè dovette convivere, come è tragicamente noto, con gli psicotraumi legati alla tragica esperienza vissuta ed il giudice può dunque procedere in conformità, in modo aderente alla domanda, tenuto conto anche dei parametri in uso per la liquidazione nei vari Tribunali d'Italia.
Detta somma non può essere compensata, come richiesto dal convenuto, con gli indennizzi CP_4 eventualmente percepiti (l'unico comprovato è l'assegno vitalizio ex legge n. 791/80 di cui, alla morte del ha beneficato la moglie ex legge n. 94/94, cfr. doc. 6) in quanto l'assegno vitalizio Pt_1 reversibile in favore dei familiari superstiti di coloro che sono stati deportati dalle truppe tedesche in Germani durante la seconda guerra mondiale è emolumento avente natura strettamente patrimoniale e per nulla destinato a indennizzare il danno di natura non patrimoniale connesso al dolore e alle sofferenze fisiche, morali e psichiche sopportate (cfr. art. 1 legge n. 791/80 “Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale”).
Sull'importo riconosciuto sono dovuti interessi al tasso legale dalla presente domanda al saldo.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per studio ed introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale) andranno poste a carico del Fondo, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (“E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
p.q.m.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, cos provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
- accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
- liquida in favore delle parti ricorrenti, quali uniche eredi del sig. , a titolo di Persona_1 danno non patrimoniale subito, l'importo di euro 60.000,00 con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15%per rimborso spese generali iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive integrazioni, dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova, 16/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6131/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 6, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2 Genova in data 9 agosto 1955 e residente in [...] int. 8 (“IG.re o Pt_1
), entrambe in proprio e nella qualità di eredi universali del IG. , CP_1 Persona_1 deceduto in Genova, in data 6 luglio 1975, e della IG.ra deceduta in Genova, in data Per_2 21 dicembre 1996, rappresentate, assistite e difese dall'Avv. Francesco Martini (C.F.
– fax 010.5531960 – pec ed CodiceFiscale_3 Email_1 elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata in atti.
Ricorrenti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Resistente non costituito
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, e del (C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. – FAX 010/591613 – PEC , P.IVA_3 Email_2 presso i cui uffici in Viale delle Brigate partigiane, n. 2 sono per legge domiciliati
Resistenti costituiti
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Genova, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la competenza giurisdizionale del Giudice italiano e del Tribunale Civile di Genova nonché l'applicabilità della legge italiana, per tutti i motivi esposti in narrativa. - In via principale, dichiarare che la Repubblica Federale Tedesca e/o il Controparte_4 e/o la - quest'ultimi in funzione anche di quanto disposto
[...] CP_3 Controparte_3 dal Decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79
- sono responsabili civilmente per il danno che il IG. ha subito a causa della sua Persona_1 deportazione e detenzione presso i lager e capi di lavoro del Terzo Reich e, conseguentemente, condannare le convenute, in solido o nella modalità meglio ritenuta, al pagamento di un equo risarcimento in favore delle odierne attrici, eredi universali del IG. e della di lui moglie, per Pt_1 un importo pari ad Euro 60.000,00 come precedentemente quantificato dall'Ill.mo Tribunale adito nella proposta conciliativa rifiutata da controparte o, in alternativa, per un importo di Euro 30.000,00 (per ogni anno di deportazione) e/o per diverso importo, maggiore o minore, da determinarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo. - Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, come da nota spese allegata alle note conclusive. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Giudice adito ritenesse non provata la circostanza secondo cui le condizioni di vita del IG. nel periodo di prigionia, fossero state alquanto disumane e pregiudizievoli, si Pt_1 insiste affinché venga assunta la testimonianza dei IG.ri e entrambi residenti in [...]
Genova, parenti del IG. i quali potranno confermare, come da dichiarazioni testimoniali già Pt_1 prodotte in atti sub doc 7, che per quest'ultimo l'esperienza di prigionia era stata sconvolgente e drammatica, sui seguenti capitoli di prova: A) Vero che, quando era in vita, il IG. le Persona_1 ha raccontato in più occasioni le esperienze da quest'ultimo vissute durante la prigionia presso i campi nazisti durante la seconda guerra mondiale? B) Vero che tale esperienza è stata definita dal IG. tragica e sconvolgente;
C) Vero che il IG. le ha raccontato che, durante il Persona_1 Pt_1 periodo di prigionia presso i campi di lavoro nazisti, molti suoi compagni e amici erano deceduti a causa della fame e che lui si era salvato grazie al poco cibo che alcuni contadini erano riusciti a fargli avere durante il lavoro forzato”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva (ovvero comunque l'estraneità alla materia del contendere) della per l'effetto disponendone l'estromissione Controparte_3 dal giudizio;
- rigettare l'azione avversaria, perché prescritta e, comunque, infondata;
- procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili nella misura minima compatibile rispetto agli esiti del giudizio, nonché in relazione alla quota ereditaria delle ricorrenti;
- decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo in ragione della compensatio lucri cum damno ovvero, comunque, quelle che ex art. 1227, comma 2, cod. civ. avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da e Parte_1 per i trattamenti disumani e degradanti subiti dal sig. , padre delle Parte_2 Persona_1 ricorrenti di cui sono oggi, alla morte della di loro madre , uniche eredi universali, deportato Per_2 con violenza dalle forze armate naziste presso i campi di lavoro in per il periodo compreso CP_2 tra il 16 giugno 1944 e il 7 giugno 1945.
La domanda, originariamente coltivata nei soli confronti della , è stata Controparte_2 poi estesa, su ordine del precedente giudice istruttore, a Presidenza Ministri e Controparte_3
(cfr. provvedimento reso a verbale del 29.11.2023). Controparte_4
Questi ultimi, nel costituirsi, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...] e della , assumendo che unico soggetto titolare Controparte_3 Controparte_2 del rapporto dedotto, dal lato passivo, sia il , successore ex Controparte_4 lege nel debito risarcitorio imputato allo Stato tedesco;
hanno altresì eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Nel merito, hanno genericamente contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'illecito.
Quanto alla prima questione (legittimazione passiva), gli unici soggetti destinati a subire gli effetti della presente pronuncia sono:
▪ la – nei confronti della quale va accertata la commissione del Controparte_2 fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione del giudice italiano, cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014;
▪ il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. 36, conv con legge Controparte_4
29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Resta invece esclusa la legittimazione della (cfr sul punto Controparte_3 ordinanza Cassazione civile n. 7371/2025).
La questione dei ristori è nota ed è stata ampiamente trattata nella giurisprudenza di merito (si veda in particolare, per la sua chiarezza, sentenza Tribunale di Lecce n. 1751 del 7/05/2024 di cui di seguito di riportano stralci motivazionali).
Nell'immediato dopoguerra, infatti, per garantire adeguato ristoro alle vittime degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due accordi conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica federale tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria, sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Solamente nel 2004, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di insussistenza dell'immunità dello Stato estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo, è stato affermato che « il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana
pagina 3 di 9 uguaglianza” degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali » (Cassazione sez. un. civ., sentenza n. 5044 del 2004).
Si è ritenuto, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro CP_2 l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945.
Per tali pronunce emesse nel solco della sentenza n. 5044 del 2004 la Corte internazionale di giustizia, adita dalla Repubblica tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto. Da qui, si è posta l'esigenza per il giudice italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della onde evitare ulteriori condanne. CP_2
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, « disposizione speciale e radicale » diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale.
La norma istituisce il Fondo per il ristoro delle « vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 » e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della Repubblica federale tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della dalla giurisdizione esecutiva, con ciò CP_2 dando luogo a « una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (v. Corte costituzionale, sentenza n. 159 del 2023).
Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul « danno » anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del Terzo Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al CP_5
Ne consegue che, se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il pagina 4 di 9 giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
Detto ciò, occorre passare ed esaminare la seconda questione (prescrizione) sollevata dal
[...]
. Controparte_4
Senza voler entrare nel merito della questione della possibilità per il , in virtù CP_4 dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare seriamente dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), ebbene tale eccezione è in ogni caso da rigettare (si veda ancora, sul punto, sentenza Tribunale Lecce citata).
Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che « i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale » perché si tratta di delitti che « si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale » (Cassazione civile sezioni unite n. 5044 del 2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » contenuto nel 6° comma dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti — ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare con tale inciso l'intera normativa regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento dell'eccezione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo (non identificabile).
Entrando ora nel merito della domanda, la privazione della libertà personale e lo stato di coercizione lavorativa al quale fu sottoposto il sig. è fatto storico comprovato da parte ricorrente Pt_1 documentalmente e del resto mai seriamente contestato.
In particolare:
▪ il IG. fu arrestato in data 16 giugno 1944, ad opera delle truppe nazi fasciste, nello Pt_1 stabilimento “San Giorgio” di Genova Sestri Ponente, per aver manifestato, insieme ad altri pagina 5 di 9 compagni, la sua avversione a collaborare con l'esercito tedesco, mediante scioperi atti a boicottare e rallentare la produzione bellica in corso di lavorazione;
▪ successivamente, lo stesso è stato deportato, con la forza e contro il suo volere, in CP_2 prima presso il campo di sterminio KZ (baracca 23) di Mathausen e, successivamente, a Gmunden (Ebensee), per essere adibito a lavoro coatto;
▪ solo a seguito di un anno di lavori forzati, il IG. è riuscito a tornare in Italia, in data 7 Pt_1 giugno 1945.
Tali circostanze trovano puntuale conferma nella seguente documentazione:
▪ Dichiarazione del Prefetto della Provincia di Genova del 6 settembre 1975, ove viene attestato che il IG. “è da considerarsi civile reduce dalla deportazione per essere stato prelevato Pt_1 il 16 giugno 1944 nello stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente da truppe tedesche e deportato in ove fu adibito a lavoro coatto” (doc. 2 – certificato Prefetto della CP_2 Provincia di Genova del 6 settembre 1975).
▪ Dichiarazione del Prefetto della Provincia di Genova del 13 dicembre 1994, ove viene nuovamente attestato che il IG. “è da considerarsi civile reduce dalla deportazione per Pt_1 essere stato prelevato il 16 giugno 1944 nello stabilimento San Giorgio di Sestri Ponente da truppe tedesche e deportato in a Mathausen e successivamente trasferito a Gmuden, CP_2 per essere adibito a lavoro coatto, da dove ha fatto ritorno il 7 giugno 1945” (doc. 3 – certificato Prefetto della Provincia di Genova del 13 dicembre 1994);
▪ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in data 23 settembre 1996, presso gli uffici del Comune di Genova, dal IG. il quale conferma di essere stato Parte_3 deportato in insieme al IG. a seguito delle manifestazioni di protesta svolte CP_2 Pt_1 presso lo stabilimento “San Giorgio” (doc. 4 – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà IG. ; - Parte_3
▪ Certificato rilasciato dalla società San Giorgio ove si legge che “Dalle Registrazioni a nostre mani, risulta inoltre che il suddetto operaio (IG. nrd) è stato deportato in il Pt_1 CP_2 16 giugno 1944 da dove è rientrato il 7 giugno 1945” (doc. 5 – dichiarazione società San Giorgio).
▪ Determina del ministero del tesoro del 17 marzo 1999, ove viene riconosciuto alla moglie IG.ra
, erede universale di quest'ultimo, l'assegno vitalizio per i familiari superstiti di coloro Per_2 che sono stati deportati dalle truppe tedesche in durante la seconda guerra mondiale CP_2 (doc. 6 – determina ministero del tesoro del 29 aprile 1999).
Parte convenuta, in punto an, ha svolto solo generiche contestazioni (cfr. pag.11 della comparsa) del tutto inidonee a paralizzare la domanda: lo stato di coercizione lavorativa al quale fu sottoposto il sig.
ridotto in stato di sostanziale schiavitù, è comprovato ed evidenti sono le immani sofferenze Pt_1 che ne possono essere conseguite, potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
pagina 6 di 9 Del resto, che i prigionieri di guerra siano pacificamente equiparati alle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo si veda la giurisprudenza di legittimità che è unanime nell'affermare che « sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale » (v. Cassazione, sentenze n. 5044 del 2004, n. 20442 del 2020).
È inoltre fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di « internati » ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti. Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43.
Quanto al danno concretamente risarcibile, parte ricorrente ha rivendicato un danno non patrimoniale per le privazioni e le atroci sofferenze, maltrattamenti, umiliazioni subite (cfr. pag. 7 del ricorso “il danno di cui si chiede il ristoro è un danno di tipo non patrimoniale motivato dall'ingiusta privazione della libertà personale, all'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, né compenso, al vitto inadeguato, alle privazioni subite”).
Parte ricorrente ha ritenuto, dapprima, in ricorso stimabile il danno in euro 30.000,00 con rivalutazione ed interessi dalla data di rientro in patria (cfr. pag 7 del ricorso “Per quanto riguarda la quantificazione del danno, trattandosi di una valutazione equitativa, si richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno deciso vicende analoghe a quella in oggetto (si veda, in particolare il Tribunale Torino del 19.5.2010 che ha liquidato il danno in Euro 30.000,00, in moneta del 2011, la Corte di Appello di Firenze n. 480/2011 che ha liquidato il danno in Euro 30.000,00, in moneta del 2011; il Tribunale Firenze sez. II, 06/07/2015, n. 2469 ha liquidato in Euro 50.000, in moneta del 2015).
7. Per ogni anno di deportazione, i Tribunali sopra menzionati hanno riconociuto stati riconosciuti circa Euro 30.000,00 di danno non patrimoniale, oltre interessi decorrenti dalla data del ritorno in patria. Proprio in ragione delle predette pronunce, che dettano principi applicabili anche alla vicenda che ci occupa, le chiedono il risarcimento di un danno non patrimoniale pari ad Euro CP_1 30.000,00 e/o alla diversa somma maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere di giustizia, da determinarsi secondo equità.
9. Tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi pari al 4 % annuo (cfr. Tribunale Firenze sez. II, 06/07/2015) e della rivalutazione, da calcolarsi dalla data del 7 giugno 1945, ossia il giorno in cui il IG. è potuto tornare a Genova, finalmente libero”). Pt_1
Quindi, con le conclusioni definitive, ha in via di priorità, domandato il danno in un importo pari a quello proposto a scopo conciliativo dal giudice (euro 60.000,00 a saldo e stralcio, comprensiva quindi di interessi e rivalutazione monetaria), che è somma complessivamente inferiore a quella in precedenza indicata, mostrando di aderire all'impostazione seguita dal giudice con il provvedimento reso in data 11.07.2024 cui si rimanda (“tenuto conto che trattasi di quantificare il danno subìto da ER
, nato nel 1918, deceduto nel 1975, deportato presso i campi di lavoro in per il
[...] CP_2 periodo dal 16.6.1944 al 7.6.1945; ritenuto di quantificare una somma complessiva di € 60.000,00 – importo a saldo e stralcio;
osserva, in punto rivalutazione e interessi, sia in ottica conciliativa, che nella prospettiva della eventuale successiva decisione di merito, che in via equitativa è ammissibile inglobare in un'unica somma valutata a saldo e stralcio ex art. 1226 c.c., in ragione della peculiarità e specificità della fattispecie, sia la prestazione principale dovuta a titolo risarcitorio/indennitario, sia interessi e rivalutazione monetaria, in quanto anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c.; in particolare, l'importo è calcolato tenendo presente il periodo di durata della prigionia pagina 7 di 9 (un anno) e la circostanza della premorienza dell'avente diritto, avvenuta nel 1975, momento in cui si è cristallizzato il credito per il danno non patrimoniale;
che la quantificazione del danno così operata risulta complessivamente equa e satisfattiva – in considerazione del lunghissimo lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti, della cessazione definitiva del danno con la morte dell'avente diritto nel 1975, e della peculiarità assoluta della fattispecie;
a ciò deve conseguire, per la determinazione di effetti economici coerenti con i principi giuridici in materia di liquidazione del danno, che la somma inglobi già in sé quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione e interessi (v. in tale senso Cassazione 20889- 2018). Non si fa pertanto luogo all'applicazione di Cassazione sez. Un. 1995/1712 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi, né la necessità di adeguare l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”).
In stretta aderenza a quanto domandato (art. 112 cpc cfr. sul punto Cassazione civile n. 12159/2021:
“Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative”) si ritiene che detto importo possa essere riconosciuto a titolo di danno, essendo del tutto congruo a ristorare le certe sofferenze patite dal sig. durante la sua permanenza in per la compressione dei suoi diritti e delle sue Pt_1 CP_2 libertà fondamentali, nonché per ristorare quelle patite al suo rientro in Italia, allorchè dovette convivere, come è tragicamente noto, con gli psicotraumi legati alla tragica esperienza vissuta ed il giudice può dunque procedere in conformità, in modo aderente alla domanda, tenuto conto anche dei parametri in uso per la liquidazione nei vari Tribunali d'Italia.
Detta somma non può essere compensata, come richiesto dal convenuto, con gli indennizzi CP_4 eventualmente percepiti (l'unico comprovato è l'assegno vitalizio ex legge n. 791/80 di cui, alla morte del ha beneficato la moglie ex legge n. 94/94, cfr. doc. 6) in quanto l'assegno vitalizio Pt_1 reversibile in favore dei familiari superstiti di coloro che sono stati deportati dalle truppe tedesche in Germani durante la seconda guerra mondiale è emolumento avente natura strettamente patrimoniale e per nulla destinato a indennizzare il danno di natura non patrimoniale connesso al dolore e alle sofferenze fisiche, morali e psichiche sopportate (cfr. art. 1 legge n. 791/80 “Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., e' assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale”).
Sull'importo riconosciuto sono dovuti interessi al tasso legale dalla presente domanda al saldo.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per studio ed introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale) andranno poste a carico del Fondo, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (“E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
p.q.m.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, cos provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
- accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
- liquida in favore delle parti ricorrenti, quali uniche eredi del sig. , a titolo di Persona_1 danno non patrimoniale subito, l'importo di euro 60.000,00 con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15%per rimborso spese generali iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive integrazioni, dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova, 16/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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