Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 14265 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso De Fusco, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p. t., e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti: 1) il provvedimento reso con nota n. 333/SAA/II/314471, prot. 0068553 del 21.10.2025, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti, comunicato il 22.10.2025, di diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001; 2) la precedente nota, del pari resa dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza prot. n. 0055477 del 26 agosto 2025, comunicata il 28.08.2025, recante preavviso di diniego alla richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; 3) il parere negativo del Questore di -OMISSIS- del 05.07.2025, mai notificato né comunicato, conosciuto in quanto richiamato nel provvedimento di diniego di cui al numero 1) che precede; 4) per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S. e Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AZ CI, e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di -OMISSIS- (XII distretto “-OMISSIS-”), genitore di una figlia nata il -OMISSIS-, proponeva, in data 12 luglio 2025, domanda di assegnazione temporanea, ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presso la Questura di -OMISSIS- (Na); a sostegno dell’istanza, evidenziava la necessità di accudire la propria figlia neonata, facendo fronte alle incombenze familiari dei primi anni di vita.
Con nota ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, l’Amministrazione preannunciava un provvedimento di diniego dell’istanza, a motivo di asserite esigenze funzionali e di servizio dei reparti interessati dall’aggregazione.
Con apposita memoria difensiva, il ricorrente osservava che la distanza chilometrica tra la sua dimora e la sede di servizio (circa 250 km) fosse impedimento all’accudimento della figlia minore; le sedi di servizio richieste dal ricorrente, a suo dire, sarebbero in sottorganico e le mansioni svolte dal medesimo nell’attuale sede si presterebbero a elevata sostituibilità.
L’Amministrazione, valutate le osservazioni del ricorrente, rigettava l’istanza di assegnazione, “ ritenuto che nella valutazione delle richieste di assegnazione temporanea in argomento debbano essere bilanciate le esigenze familiari del dipendente con quelle di mantenimento della piena funzionalità dell’amministrazione di appartenenza; considerato che la concessione del beneficio invocato determinerebbe una vacanza nell’organico della questura di -OMISSIS- non ripianabile, dal momento che, per espressa previsione normativa, il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione; tenuto conto che il citato ufficio opera in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di innumerevoli obiettivi sensibili, necessitando dell'apporto di tutto il personale a disposizione per la corretta esecuzione dei gravosi compiti istituzionali; valutato, inoltre, che il Giubileo universale della Chiesa cattolica, attualmente in corso, sta richiamando nella capitale milioni di turisti da tutto il mondo, richiedendo il potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza già in atto, nonché l’approntamento di misure straordinarie a tutela degli obiettivi religiosi, politici, economici culturali maggiormente rilevanti; considerato, altresì, che la questura di -OMISSIS-, per quanto riguarda l'organico (complessivo soffre di una carenza di 978 unità, che aumenta ulteriormente se si considerano i numerosi dipendenti assenti poiché aggregati a vario titolo e per altri istituti; ritenuta inopportuna, pertanto, la sottrazione di operatori all'ufficio in argomento per il lungo lasso di tempo (tre anni) previsto dalla norma invocata, anche in considerazione del parere contrario espresso in merito dal questore di -OMISSIS- in data 05.07.2025; rilevato, inoltre, che il dipendente, proprio in occasione della nascita della figlia, è stato assegnato temporaneamente alla questura di -OMISSIS-, ai sensi 6 dell'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dal 24.12.2024 al 23.04.2025 (periodo più ristretto rispetto ai tre anni previsti dall’art. 42-bis); considerato che nel caso di specie, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'interessato, le necessità funzionali dell’amministrazione non consentono l’accoglimento dell'istanza, al fine di non pregiudicare le attività istituzionali connesse al contesto territoriale in cui è incardinato l'ufficio di appartenenza del dipendente; ritenuto, quindi, che nell’attuale bilanciamento degli interessi in esame sia prevalente quello pubblico al buon andamento dell’amministrazione e alla regolarità del servizio istituzionale, per la realizzazione dei preminenti interessi collettivi ”.
Insorge il ricorrente, con il ricorso notificato l’08.11.2025 e depositato il 20.11.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) motivazione illegittima, violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001; eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost., carenza di istruttoria, disparità di trattamento, violazione degli artt. 29, 30 e 31 Cost., violazione ed erronea applicazione dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017; confutazione della specifica motivazione afferente alla carenza di organico, nonché alle mansioni del ricorrente ed alla sostituibilità in relazione alle esigenze di servizio; 2) motivazione errata, violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001; eccesso di potere, violazione degli articoli artt. 29, 30 e 31 Cost., violazione della convenzione firmata a New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991 n. 176; violazione dell'art. 24 della Carta di Nizza; violazione d.lgs. 30 giugno 2022 n. 105; 3) violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, carenza di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria; 4) violazione dell'art. 3, comma 2, legge n. 241/1990; violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento; 5) violazione dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, violazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio.
Nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito con sentenza breve.
II – Il provvedimento impugnato - nella sua motivazione incentrata sul bilanciamento dei contrapposti interessi dell’Amministrazione e del ricorrente - non regge alle censure del ricorso.
III - Preliminarmente, occorre evidenziare che le esigenze della minore, figlia del ricorrente, trovano esplicita tutela non solo a livello costituzionale (si veda l’art. 31 della Costituzione), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza, precisamente all’art. 24), e la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, art. 3).
Va, altresì, soggiunto che l’istituto del trasferimento temporaneo disciplinato dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, ha la funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia, e quindi protegge i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione, per cui “ È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli ”, e dal successivo art. 31, per cui “ La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 15.3. Nello stesso senso, sono poi le norme di trattati internazionali ai quali l’Italia aderisce, in primo luogo l’art. 24 della Carta di Nizza, per cui “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere... In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente... ”. Contenuto analogo ha l’art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite 5 settembre 1991 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176, per cui " In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati ” (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1418/2021).
Nella materia è recentemente intervenuta anche la Corte costituzionale, che con sentenza n. 99/2024, in esito a questione di legittimità sollevata dalla Sezione riguardante l’accesso al beneficio per i dipendenti residenti in regione o provincia diversa da quella ove lavorano, ha affermato che: « 4.4. Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli. Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la “funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia”, proteggendo quindi “i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione… e dal successivo art. 31” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418) ».
IV – Alla luce di quanto detto, il Collegio ritiene fondato il gravame in tutti i suoi motivi, non essendo le argomentazioni dell’Amministrazione idonee a supportare il provvedimento adottato.
La norma di cui all’art. 42-bis citato riconosce un interesse legittimo dell’istante (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 28 aprile 2017 n. 1802; id. sez. IV, 23 maggio 2016 n. 2113; Sez. III, 3 agosto 2015 n. 3805; Sez. III, 5 dicembre 2014 n. 6031), demandando all’Amministrazione di accordare la fruizione del beneficio, purché non vi ostino “ casi o esigenze eccezionali ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 961 del 2020, cit.) per gli appartenenti alle Forze di Polizia; in altri termini, il beneficio può essere negato soltanto " per motivate esigenze organiche o di servizio ".
Nella specie, la motivazione del diniego, resa nel provvedimento impugnato, è incentrata su generiche esigenze di servizio e sofferenze dell'organico, ma non accenna a specifiche esigenze di urgenza, complessità, impossibilità di soluzioni alternative, tali da giustificare il sacrificio del beneficio (temporaneo) chiesto dall’interessato; pertanto, essa da sola non può integrare valido motivo ostativo al riconoscimento di una provvidenza introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenerissima età.
Le carenze di organico complessivo indicate dall’Amministrazione (978 unità) non riguardano l’Ufficio del ricorrente (distretto di polizia “-OMISSIS-”), ma l’intera Questura di -OMISSIS- che consta di 15 distretti di pubblica sicurezza e 24 commissariati. Non si tiene conto alcuno delle mansioni svolte dal ricorrente e della relativa sostituibilità in relazione alle esigenze di servizio, né si considera che l'interesse del minore all'unità e alla vicinanza del nucleo familiare trovi tutela costituzionale nell'art. 31 Cost. e in fonti sovranazionali che, nel bilanciamento con le esigenze di servizio, devono essere adeguatamente valorizzate.
Il provvedimento nulla dice circa le deduzioni partecipative del ricorrente in ordine a: a) distanza chilometrica e tempi necessari per rientrare nella propria abitazione (circa 250 km e tre ore di viaggio per andata o ritorno); b) sottorganico della sede di servizio richiesta (Questura di -OMISSIS-); c) elevato grado di sostituibilità delle mansioni svolte dal ricorrente presso il distretto “-OMISSIS-”; d) la circostanza che l'Amministrazione abbia concesso al ricorrente una precedente assegnazione temporanea, sia pure per un periodo limitato, quando la situazione di servizio era pressoché la medesima; e) il Giubileo 2025, inteso quale ostacolo principale alla concessione dell'assegnazione temporanea, al momento del diniego, volgeva al termine ed ora è già concluso (dal 6 gennaio 2026); f) è già operativa l’assunzione di 500 nuovi agenti della Polizia di Stato.
Il difetto istruttorio e di motivazione inficia la legittimità del provvedimento di diniego che, pertanto, deve essere annullato.
V - In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, stante la brevità dell’ iter di decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS-, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ CI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.