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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2710/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9038/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240015954176000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2906/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: presente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13.5.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020240015954176000 emessa con riferimento agli importi dovuti per tassa auto anno 2018.
Il ricorrente eccepiva: prescrizione.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tanto premesso, preliminarmente questa Corte osserva che una delle maggiori novità introdotte con la riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992) è rappresentata dal modo con cui si instaura il contenzioso tributario. In particolare, l'art. 21 ha imposto, come requisito di ammissibilità per la proposizione del ricorso, che tale comunicazione debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente deve, quindi, indicare la data di ricezione dell'atto impugnato: tale adempimento risponde anche all'esigenza di consentire all'A.G. la verifica del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso stesso.
Nel caso di specie, il ricorrente asserisce di avere ricevuto l'atto impugnato il 16.5.2024, per poi procedere alla notifica del ricorso il 15.4.2025.
Tale circostanza determina che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente medesimo rispettato il termine perentorio di sessante giorni previsto dal citato art. 21 D.Lgs. n.
546/1992.
Ma vi è di più in quanto, nel caso di specie il contribuente a supporto della richiesta avanzata produceva una diversa cartella di pagamento ricevuta per altra annualità.
Anche tale circostanza determina che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente medesimo ottemperato all'obbligo previsto dal citato art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto risulta assolutamente incerto l'atto impugnato e l'oggetto della domanda.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In assenza di costituzione di parte resistente non si dispone alcunché per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9038/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240015954176000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2906/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: presente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13.5.2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020240015954176000 emessa con riferimento agli importi dovuti per tassa auto anno 2018.
Il ricorrente eccepiva: prescrizione.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tanto premesso, preliminarmente questa Corte osserva che una delle maggiori novità introdotte con la riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992) è rappresentata dal modo con cui si instaura il contenzioso tributario. In particolare, l'art. 21 ha imposto, come requisito di ammissibilità per la proposizione del ricorso, che tale comunicazione debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente deve, quindi, indicare la data di ricezione dell'atto impugnato: tale adempimento risponde anche all'esigenza di consentire all'A.G. la verifica del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso stesso.
Nel caso di specie, il ricorrente asserisce di avere ricevuto l'atto impugnato il 16.5.2024, per poi procedere alla notifica del ricorso il 15.4.2025.
Tale circostanza determina che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente medesimo rispettato il termine perentorio di sessante giorni previsto dal citato art. 21 D.Lgs. n.
546/1992.
Ma vi è di più in quanto, nel caso di specie il contribuente a supporto della richiesta avanzata produceva una diversa cartella di pagamento ricevuta per altra annualità.
Anche tale circostanza determina che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente medesimo ottemperato all'obbligo previsto dal citato art. 18 D.Lgs. n. 546/1992, in quanto risulta assolutamente incerto l'atto impugnato e l'oggetto della domanda.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In assenza di costituzione di parte resistente non si dispone alcunché per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.