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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. MORENA DAIANO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.NUCCIARONE UGO, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui è domiciliato ex lege
– C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha premesso: Parte_1 di aver proposto domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza nell'anno 2021, domanda che veniva accolta e, successivamente, revocata sul presupposto che nel nucleo familiare dell'istante, in Campobasso, alla Contrada Macchie n. 70/D, risultavano presenti anche la sorella, e il cognato , con redditi pari ad Euro Persona_1 Persona_2
60.103,79 nell'anno 2019 e 49.499,15 nell'anno 2020; per tale ragione, egli era anche pagina 1 di 5 sottoposto a procedimento penale n. 635/2022 RGNR, 1528/2022 RG GIP, svolto dinanzi al
Tribunale Penale di Campobasso, per il reato di cui all'art. 81, 7 comma 1, del D.L.
28.01.2019 n. 4, processo dal quale, in data 25.01.2024, l'odierno ricorrente veniva assolto;
nella sentenza, l'Autorità Giudiziaria evidenziava che “risulta anche dalla informativa della
Guardia di Finanza che l'imputato abitava da solo al secondo piano dell'immobile al cui primo piano era ubicato l'appartamento della sorella”; sosteneva il ricorrente, quindi, l'illegittimità della revoca, dato che era acclarato che egli fosse l'unico componente del proprio nucleo familiare;
chiedeva di accertare il proprio diritto alla corresponsione dei ratei non erogati, pari ad euro 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda;
riferiva che, a seguito di controlli CP_1
eseguiti dalla Guardia di Finanza di Campobasso, era risultata la presenza in domanda
(acclusa alla comunicazione della GdF) di dichiarazione non corrispondente al vero sulla composizione del nucleo familiare.
In particolare, dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di
Campobasso, era emerso che al medesimo indirizzo di residenza del richiedente, in
Campobasso, alla C.da Macchie n.70/D, risultavano risiedere, oltre al , Parte_1
anche i sig.ri e , rispettivamente cognato e sorella del Persona_2 Persona_1
ricorrente, i loro figli e e la madre del , Persona_3 Per_4 Persona_2 Per_5
.
[...]
Osservava l che i predetti costituivano un unico nucleo familiare, come attestato dalla CP_1 certificazione dello stato di famiglia acquisita presso l'ufficio anagrafe del Comune di
Campobasso e che e risultavano, inoltre, titolari di Persona_2 Persona_1
redditi incompatibili con la prestazione richiesta;
contestava quanto riferito dal ricorrente, circa una diversa ripartizione dello stabile situato in c.da Macchie n.70/D in Campobasso e circa il fatto che tale indicazione sarebbe suffragata dalla sentenza di assoluzione n.11/24 emessa dal GUP di Campobasso, dato che tale prospettazione era sconfessata dalle risultanze dell'Anagrafe Comunale (laddove era attestata non solo l'identità di residenza del ricorrente con i sig.ri e , oltre gli altri componenti del nucleo, ma Persona_6 Persona_1 anche l'appartenenza ad un unico nucleo familiare); evidenziava l che le risultanze CP_2 dell'Anagrafe costituivano piena prova dell'unicità del nucleo familiare, fino a querela di falso e, comunque, non erano state inficiate dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio. Inoltre, l evidenziava che l'assoluzione del GUP era intervenuta per errore CP_1 sul fatto ex art. 47 c.p. e, quindi, per difetto dell'elemento soggettivo.
pagina 2 di 5 La causa, in mancanza di richieste istruttorie orali, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_____
La domanda è infondata e va rigettata.
Prevede l'art. 5 comma 5 del Dl 4/2019 che requisiti diversi da quelli economici “si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”, secondo il quale “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Con specifico riferimento alla composizione del nucleo familiare l'art. 2, comma 5, d.l.
4/2019, come modificato dalla Legge di conversione n. 26/2019, stabilisce che “Ai fini del
Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”.
Ai sensi del predetto art. 3, “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Nel caso in esame, la Guardia di Finanzia di Campobasso, nell'informativa del 24.02.2022, in atti, ha accertato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa, nel nucleo familiare del ricorrente, in Campobasso, alla C.da Macchie n.70/D, erano inseriti, oltre al anche i sig.ri e Parte_1 Persona_2 Persona_1
rispettivamente cognato e sorella del ricorrente, nonché i loro figli e Persona_3 Per_4
e la madre del , , come emergente della certificazione dello Persona_2 Persona_5
stato di famiglia acquisita e depositata in atti, da cui si evince che i predetti costituivano un unico nucleo familiare;
inoltre, la GdF ha pure accertato che e Persona_2 Per_1
risultavano titolari di redditi incompatibili con la prestazione richiesta.
[...]
pagina 3 di 5 In conseguenza di tanto, acclarata la mancata coincidenza tra nucleo DSU
e famiglia anagrafica, si è verificata una situazione che implicava e giustificava la revoca ex lege della prestazione.
Pertanto, il ricorso non risulta fondato.
Deve in ogni caso puntualizzarsi, per completezza espositiva, che il fatto che il ricorrente sia stato assolto dal processo penale non ha dirette ripercussioni sull'odierno processo, dato che in quella sede il Tribunale ha assolto l'imputato con formula perché il fatto non costituisce reato, ossia per difetto dell'elemento soggettivo, dando tuttavia espressamente atto, e confermando, che egli avesse reso delle dichiarazioni non veritiere e che, tuttavia, vi potesse essere un dubbio sul fatto che avesse agito in mala fede o che fosse incorso in un errore sul fatto.
Deve altresì osservarsi che, nella presente sede, il ricorrente non ha provato, né chiesto di provare, di risiedere in un appartamento distinto e separato da quello della sorella (anche perché nella informativa della GdF depositata in atti tale elemento non risulta indicato).
In ogni caso, si ribadisce ciò che rileva è il dato formale dell'inserimento dei soggetti sopra elencati nello stesso nucleo familiare che, come sopra visto, fa fede sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica (peraltro, ai fini della decisione rileva la situazione alla data di presentazione della domanda amministrativa, non quella successiva o quella attuale) ed, anzi, dalla lettura della sentenza penale (in assenza di altra documentazione prodotta dal ricorrente per corroborare un diverso esito delle pratiche amministrative) emergerebbe che il ricorrente avesse richiesto
(non è dato sapere quando) la scissione formale dal nucleo familiare della sorella, che gli sarebbe stata, tuttavia, negata dal Comune, dato che comprova, ancora una volta, la legittimità del provvedimento di revoca.
Le spese di lite (liquidate in base al valore della controversia, tenuto conto della assenza di istruttoria orale) seguono la soccombenza, non essendo applicabile l'art.152 disp. att. Cpc al caso in esame, come da orientamento espresso in pregresse -analoghe- decisioni del
Tribunale di Campobasso, sulla scorta di quanto indicato dalla sentenza della S.C. di
Cassazione n. 16676/20.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 4 di 5 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell , CP_1
spese che liquida in euro 852,00 oltre iva, cpa come legge, rimborso forfettario del
15%.
Campobasso, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. MORENA DAIANO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.NUCCIARONE UGO, presso il cui studio è CP_1
elettivamente domiciliato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui è domiciliato ex lege
– C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha premesso: Parte_1 di aver proposto domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza nell'anno 2021, domanda che veniva accolta e, successivamente, revocata sul presupposto che nel nucleo familiare dell'istante, in Campobasso, alla Contrada Macchie n. 70/D, risultavano presenti anche la sorella, e il cognato , con redditi pari ad Euro Persona_1 Persona_2
60.103,79 nell'anno 2019 e 49.499,15 nell'anno 2020; per tale ragione, egli era anche pagina 1 di 5 sottoposto a procedimento penale n. 635/2022 RGNR, 1528/2022 RG GIP, svolto dinanzi al
Tribunale Penale di Campobasso, per il reato di cui all'art. 81, 7 comma 1, del D.L.
28.01.2019 n. 4, processo dal quale, in data 25.01.2024, l'odierno ricorrente veniva assolto;
nella sentenza, l'Autorità Giudiziaria evidenziava che “risulta anche dalla informativa della
Guardia di Finanza che l'imputato abitava da solo al secondo piano dell'immobile al cui primo piano era ubicato l'appartamento della sorella”; sosteneva il ricorrente, quindi, l'illegittimità della revoca, dato che era acclarato che egli fosse l'unico componente del proprio nucleo familiare;
chiedeva di accertare il proprio diritto alla corresponsione dei ratei non erogati, pari ad euro 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l , chiedendo il rigetto della domanda;
riferiva che, a seguito di controlli CP_1
eseguiti dalla Guardia di Finanza di Campobasso, era risultata la presenza in domanda
(acclusa alla comunicazione della GdF) di dichiarazione non corrispondente al vero sulla composizione del nucleo familiare.
In particolare, dagli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di
Campobasso, era emerso che al medesimo indirizzo di residenza del richiedente, in
Campobasso, alla C.da Macchie n.70/D, risultavano risiedere, oltre al , Parte_1
anche i sig.ri e , rispettivamente cognato e sorella del Persona_2 Persona_1
ricorrente, i loro figli e e la madre del , Persona_3 Per_4 Persona_2 Per_5
.
[...]
Osservava l che i predetti costituivano un unico nucleo familiare, come attestato dalla CP_1 certificazione dello stato di famiglia acquisita presso l'ufficio anagrafe del Comune di
Campobasso e che e risultavano, inoltre, titolari di Persona_2 Persona_1
redditi incompatibili con la prestazione richiesta;
contestava quanto riferito dal ricorrente, circa una diversa ripartizione dello stabile situato in c.da Macchie n.70/D in Campobasso e circa il fatto che tale indicazione sarebbe suffragata dalla sentenza di assoluzione n.11/24 emessa dal GUP di Campobasso, dato che tale prospettazione era sconfessata dalle risultanze dell'Anagrafe Comunale (laddove era attestata non solo l'identità di residenza del ricorrente con i sig.ri e , oltre gli altri componenti del nucleo, ma Persona_6 Persona_1 anche l'appartenenza ad un unico nucleo familiare); evidenziava l che le risultanze CP_2 dell'Anagrafe costituivano piena prova dell'unicità del nucleo familiare, fino a querela di falso e, comunque, non erano state inficiate dal ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio. Inoltre, l evidenziava che l'assoluzione del GUP era intervenuta per errore CP_1 sul fatto ex art. 47 c.p. e, quindi, per difetto dell'elemento soggettivo.
pagina 2 di 5 La causa, in mancanza di richieste istruttorie orali, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_____
La domanda è infondata e va rigettata.
Prevede l'art. 5 comma 5 del Dl 4/2019 che requisiti diversi da quelli economici “si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”, secondo il quale “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Con specifico riferimento alla composizione del nucleo familiare l'art. 2, comma 5, d.l.
4/2019, come modificato dalla Legge di conversione n. 26/2019, stabilisce che “Ai fini del
Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013”.
Ai sensi del predetto art. 3, “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Nel caso in esame, la Guardia di Finanzia di Campobasso, nell'informativa del 24.02.2022, in atti, ha accertato che, al momento della presentazione della domanda amministrativa, nel nucleo familiare del ricorrente, in Campobasso, alla C.da Macchie n.70/D, erano inseriti, oltre al anche i sig.ri e Parte_1 Persona_2 Persona_1
rispettivamente cognato e sorella del ricorrente, nonché i loro figli e Persona_3 Per_4
e la madre del , , come emergente della certificazione dello Persona_2 Persona_5
stato di famiglia acquisita e depositata in atti, da cui si evince che i predetti costituivano un unico nucleo familiare;
inoltre, la GdF ha pure accertato che e Persona_2 Per_1
risultavano titolari di redditi incompatibili con la prestazione richiesta.
[...]
pagina 3 di 5 In conseguenza di tanto, acclarata la mancata coincidenza tra nucleo DSU
e famiglia anagrafica, si è verificata una situazione che implicava e giustificava la revoca ex lege della prestazione.
Pertanto, il ricorso non risulta fondato.
Deve in ogni caso puntualizzarsi, per completezza espositiva, che il fatto che il ricorrente sia stato assolto dal processo penale non ha dirette ripercussioni sull'odierno processo, dato che in quella sede il Tribunale ha assolto l'imputato con formula perché il fatto non costituisce reato, ossia per difetto dell'elemento soggettivo, dando tuttavia espressamente atto, e confermando, che egli avesse reso delle dichiarazioni non veritiere e che, tuttavia, vi potesse essere un dubbio sul fatto che avesse agito in mala fede o che fosse incorso in un errore sul fatto.
Deve altresì osservarsi che, nella presente sede, il ricorrente non ha provato, né chiesto di provare, di risiedere in un appartamento distinto e separato da quello della sorella (anche perché nella informativa della GdF depositata in atti tale elemento non risulta indicato).
In ogni caso, si ribadisce ciò che rileva è il dato formale dell'inserimento dei soggetti sopra elencati nello stesso nucleo familiare che, come sopra visto, fa fede sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica (peraltro, ai fini della decisione rileva la situazione alla data di presentazione della domanda amministrativa, non quella successiva o quella attuale) ed, anzi, dalla lettura della sentenza penale (in assenza di altra documentazione prodotta dal ricorrente per corroborare un diverso esito delle pratiche amministrative) emergerebbe che il ricorrente avesse richiesto
(non è dato sapere quando) la scissione formale dal nucleo familiare della sorella, che gli sarebbe stata, tuttavia, negata dal Comune, dato che comprova, ancora una volta, la legittimità del provvedimento di revoca.
Le spese di lite (liquidate in base al valore della controversia, tenuto conto della assenza di istruttoria orale) seguono la soccombenza, non essendo applicabile l'art.152 disp. att. Cpc al caso in esame, come da orientamento espresso in pregresse -analoghe- decisioni del
Tribunale di Campobasso, sulla scorta di quanto indicato dalla sentenza della S.C. di
Cassazione n. 16676/20.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 4 di 5 1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell , CP_1
spese che liquida in euro 852,00 oltre iva, cpa come legge, rimborso forfettario del
15%.
Campobasso, 28 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5