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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1912/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.3003/2020, del tribunale di Napoli, sez. IV, depositata il
27.4.2020, notificata il 4.5.2020
TRA
, residente a[...], Parte_1
c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Arino Vincenzo, c.f. C.F._1
, presso il cui studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. C.F._2
12, elett.te domicilia, giusta procura a margine dell'originaria memoria di costituzione in primo grado
Appellante
E
, residente al Vico Storto Pallonetto Santa Lucia n. 34 - Controparte_1
Cod. Fisc. dom.to elett.te in Napoli, alla Via dei Mille n. CodiceFiscale_3
16, presso lo studio degli avv.ti Giulio Amodio, Cod. Fisc. CodiceFiscale_4
ed Alessandro Amodio, Cod. Fisc. , dai quali è CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso giusta mandato a margine del ricorso possessorio
1 Appellato
Conclusioni
All'udienza del 13.2.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) depositava ricorso ex artt. 1168 c.c., assumendo di aver Controparte_1
venduto a , con atto del 9.3.2009 per notar , la proprietà Parte_1 Per_1
dell'immobile terraneo sito in via Gradini Pallonetto a Santa Lucia, contrassegnato dal n. civico 6, essendo egli proprietario anche dei terranei adiacenti, recanti i nn.
Civici 7 e 8; che in data 15.10.2015, la aveva demolito la parete divisoria Pt_1
esistente tra il civico n. 6 ed il civico n. 7 di proprietà di esso , costituita da CP_1
un corridoio, murando l'accesso, costituito da un cancelletto contrassegnato dal n. 7,
asportando gli oggetti che vi erano depositati;
chiedeva, pertanto, di essere reintegrato nel predetto immobile.
Il tribunale adito, escussi gli informatori e disposta c.t.u., rigettava la richiesta.
A.b.) Il istava per la prosecuzione del giudizio di merito, concludendo a) CP_1
per l'accertamento e la declaratoria che il vano con accesso dal civico n. 7 era di sua proprietà; b) per l'accertamento e la declaratoria di aver trasferito alla il Pt_1
solo terraneo con accesso dal civico n. 6, composto da un unico vano;
c) ordinarsi alla la reintegra dell'istante nel possesso del vano in Napoli, Gradini Pt_1
Pallonetto a S. Lucia n. 7, previo ripristino dello stato dei luoghi, d) revocando il decreto emesso in sede possessoria in data 28.9.2016, vinte le spese della fase interdittale, ivi comprese quelle di c.t.u. e del merito.
A.c.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, così statuiva:
2 <<- dichiara inammissibili le domande contenute ai primi due capi delle conclusioni del ricorso di merito possessorio;
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 28/29.9.2016, condanna a reintegrare Parte_1 CP_1
nel possesso del vano corridoio colorato in giallo a pag. 8 della relazione di
[...]
CTU del 10.5.2016 a firma dell'Arch. ; Persona_2
- dichiara integralmente compensate le spese dell'intero giudizio, comprese quelle occorse per la stesura della relazione di CTU.>>.
Il tribunale, a) dopo aver esposto che le prime due domande avanzate nella fase di merito dal , non potevano essere esaminate, attenendo al petitorio, b) ed CP_1
avere riportato gli esiti degli accertamenti svolti dal consulente nominato nella fase interdittale, in particolare alle pagg. 10 e ss. c) evidenziando che l'esame dei titoli poteva essere consentito solo ad colorandam possessionem, cosa che aveva ritenuto non potesse essere fatta nella precedente fase “in ragione della fumosità delle risultanze, che non consentivano una presa di posizione univoca”, impostazione “re
melius perpensa”, che non poteva più essere seguita, d) riesaminava le dichiarazioni degli informatori ascoltati in quella fase nell'interesse del , successivamente CP_1
così testualmente argomentando:
e) <<… tuttavia, come accennato, non può essere sottaciuta la rilevanza dell'ulteriore istruttoria svolta nel prosieguo del giudizio e che consente altresì di valorizzare le dichiarazioni all'epoca rese.
Ed infatti, nella fase di merito, i testi e escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 29.3.2019, hanno sostanzialmente confermato i capi ammessi di parte attrice [b) Vero è che la famiglia ed in particolare il Sig. , CP_1 Controparte_1
utilizza ed ha sempre utilizzato come deposito di masserizie il vano terraneo CP_1
con accesso dal n 7 di Gradini Pallonetto;
c) Vero è che la famiglia ed in CP_1
particolare il Sig. , ha utilizzato come deposito di masserizie il vano Controparte_1
terraneo con accesso dal n 7 di Gradini Pallonetto in data successiva al 18.04.1963; d)
Vero è che la famiglia ed in particolare il Sig. , ha utilizzato CP_1 Controparte_1
come deposito di masserizie il vano terraneo con accesso dal n 7 di Gradini Pallonetto
3 in data successiva al 09.03.2009; e) Vero è che il vano terraneo con accesso dal n 7 di
Gradini Pallonetto era originariamente collegato con il civico n 8 (sempre di proprietà
) a mezzo di una port (porta); f) Vero è che, avendo locato il solo civico 8 e CP_1 volendo conservare l'uso deposito del civico 7 per sé, il Sig. aveva apposto un CP_1
pezzo di compensato a chiusura provvisoria del vano di comunicazione tra il numero 7 ed il numero 8; g) Vero è che quanto sub e) accadeva sia prima del 09.03.2009 che successivamente a detta data; h) Vero è che le chiavi del cancello di accesso del civico
7 sono state sempre e solo in possesso della famiglia ed in particolare del Sig. CP_1
]. Controparte_1
Dunque, in primo luogo, vi è stata conferma di un utilizzo del bene, come deposito, da parte dei testi escussi, e questa volta vi è stata contestualizzazione temporale (utilizzo in data successiva al 09.03.2009, data della stipula;
accadimenti sia prima del
09.03.2009 che successivamente a detta data), mentre, per ciò che concerne il capo j)
(Vero è che il 15.10.2015 la Sig.ra ha abbattuto il muro di separazione tra Pt_1
il civico 6 (di sua proprietà) ed il civico 7 (di proprietà ) murando il Controparte_1
cancelletto di accesso dalla strada e il vano di comunicazione con il numero 8), seppure il teste abbia dichiarato ho visto l'esistenza di questi lavori e Parte_1 quindi desumo che siano stati fatti dalla signora”, l'altra teste ha Testimone_2
effettivamente dichiarato di avere visto il marito della Signora provvedere Pt_1 all'esecuzione dei lavori.
La complessiva valutazione di queste dichiarazioni induce quindi a ritenere provato sia il possesso del piccolo vano in questione, sia l'attività di spoglio posta in essere dalla resistente ed avente ad oggetto il predetto vano.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non appaiono dirimenti.
I testi e , escussi alla medesima udienza, hanno Testimone_3 Testimone_4
confermato, oltre al capo inerente i confini [capo 2); peraltro, da un confronto tra quelli indicati negli atti di vendita e quelli accertati dal CTU si desume una non perfetta corrispondenza], per quel che qui effettivamente interessa, i capi 3) e 4) di parte convenuta (“vero è che la eliminava il cancelletto per motivi Parte_1
igienici- sanitari dovuti alla presenza di scarafaggi e topi?”; “vero è che alcuna parete divisoria vi era all'interno del vano al civico n. 6?”).
Il capo 3) sottintende l'ammissione di attività avente ad oggetto eliminazione del cancelletto, mentre la deduzione della mancanza di parete divisoria appare superata dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni del CTU che, alle pagine 19 e 20 della
4 sua relazione, ha scritto: “la proprietà ha subito anche un'altra modifica, che Pt_1 definisco “secondaria”, con la quale il corridoio contestato è stato annesso alla camera con accesso dal civ.6 e ritengo che tale modifica presenti oggi alcuni elementi di evidenza;
baso tale affermazione sull' esame della finitura delle pareti di tale camera, su due delle quali rilevo i contorni di una finitura diversa dell' intonaco e di una tinteggiatura più chiara, in corrispondenza proprio di quello che in origine doveva essere il corridoio”.
Dunque, la costruzione difensiva della resistente si opina non sufficientemente suffragata.>>.
f) Dopo avere esposto che, come rilevato dal c.t.u., dalle tracce rinvenibili sui muri poteva desumersi che l'accorpamento del corridoio era stato fatto dalla quando era già divenuta proprietaria del civico n. 6, ribadendo che il Pt_1
aveva assolto all'onere di provare di essere nel possesso del predetto CP_1
corridoio anche dopo la vendita, così testualmente argomentava:
g) <<…alla luce del successivo quadro probatorio formatosi, si opina questa volta dover valorizzare il principio prima espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ.,
2004/24026, cit.), atteso che, nell'atto di vendita del 9.3.2009 si legge che la “vendita segue a corpo con tutte le relative accessioni, comunioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, le quote proporzionali di comproprietà di parti comuni del fabbricato di cui la porzione immobiliare è parte;
il tutto quale risultante dal titolo di provenienza di cui infra…il tutto viene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come dal possesso, dallo stato dei luoghi e dai titoli di provenienza, niente escluso od eccettuato… l'immobile oggi alienato è pervenuto al venditore con atto di compravendita a rogito dl Notaio , di Napoli, in data 18 aprile 1963 rep. Persona_3
N. 14.451…” (contrariamente a quanto sembra avere dedotto la resistente con memoria finale, l'indicazione del repertorio appare corretta, ma in ogni caso si tratterebbe di mero errore materiale).
Ebbene, nell'atto predetto si richiamano effettivamente tre differenti civici, e cioè il n. 6 (un vano confinante con gradini Santa lucia, propr. e , 7 e 8 (terranei Per_4 Per_5
civici 7 e 8 di , composto di 3 vani, cucina, piccolo Controparte_2 corridoio con cancelletto in ferro…; ancora, a pag. 3 dell'atto, si legge che CP_1
acquista…terranei n. 7 e n. 8 ai Gradini Pallonetto composti da tre vani,
[...]
5 cucina, e piccolo corridoio, con cancelletto in ferro).
Ed anche il Consulente, alle pagine 18 e 19, in ordine ai cespiti del ricorrente, ha scritto: “L'appartamento si compone di due unità immobiliari il cui titolo di provenienza è unico, l'atto di compravendita del Notaio del 18/4/1963, Persona_3
rep.notarile n.14451, fra i coniugi e , Persona_6 Controparte_1
da cui estraggo la seguente descrizione a pag.2: «1) terranei 7 e 8 di
[...]
composto di 3 vani, cucina, piccolo corridoio, con cancelletto in Controparte_3
ferro, confinante con , col giardino , con altra proprietà Controparte_3 CP_4
; 2) terraneo n.9 di un vano confinante con i gradini S.Lucia e propr. .». Per_4 Per_4
Le sopra descritte unità immobiliari che costituiscono la proprietà , CP_1
attualmente, di fatto, sono fuse in un unico appartamento;
è importante sottolineare che la prima unità era in origine composta fra l'altro anche da un piccolo corridoio con cancelletto in ferro ed aveva accesso dai civici 7 ed 8.
Ne deduco quindi, che l'attuale conformazione planimetrica dell'appartamento
è priva dell'originario vano-corridoio, che aveva un accesso dal civico 7”.>>, CP_1
compensando le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., in considerazione della opinabilità delle questioni esaminate.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello con cui, Parte_1
dopo avere brevemente esposto l'andamento del giudizio, così cesura la decisione:
“L'impugnata decisione si manifesta sicuramente viziata nella parte in cui, a pagina
5, il Giudice di primo grado afferma: “la complessiva valutazione di queste dichiarazioni induce quindi a ritenere provato sia il possesso del piccolo vano in questione, sia l'attività di spoglio posta in essere dal resistente ed avente ad oggetto lo stesso vano” .
Ha, ulteriormente, precisato il Giudice di primo grado che (cfr. pag. 6): “la costruzione difensiva della resistente si opina non sufficientemente suffragata, atteso che il CTU, per le considerazioni svolte a pag. 19 del suo elaborato, ha ritenuto che la modifica, con la quale il corridoio contestato è stato annesso alla camera con annesso civico 6, sia stata eseguito proprio dalla sig.ra . Pt_1
6 In particolare si chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi che alcun spoglio e turbativa è stato realizzato dalla sig.ra in danno Parte_1
del sig. . CP_1
…E' vero invece che, diversamente da quanto si legge nella sentenza gravata, l'atto di acquisto del 09.03.2009, intercorso tra (venditore)e (acquirente) CP_1 Pt_1
non richiama affatto tre differenti civici.
Infatti, nel predetto atto di acquisto (pag.1) si identifica unicamente il bene oggetto di compravendita individuato in quello sito in catastalmente Controparte_2
corrispondente a Vico Storto Pallonetto a Santa Lucia n.
6. In esso non vi è alcun menomo riferimento ai civici 7 e 8 e nemmeno che a pag. 3 dello stesso, come erroneamente indicato nella sentenza, abbia acquistato i terranei 7 e 8 Controparte_1
ai Gradini Pallonetto.
A tanto aggiungasi che il Consulente ha precisato che prima della vendita
(09.03.2009), l'immobile in questione si presentava privo di planimetria catastale e fu Contr presentato all' di Napoli il DOCFA n. 12783.1/2009 per inserimento di planimetria in data 27.02.2009, ossia dieci giorni prima della compravendita.
Risulta quindi di palmare evidenza che l'inserimento della planimetria, commissionata al perito di fiducia sia stata fatta su volontà del sig. . Controparte_1
E', proprio, quindi, l'esame documentale di detto allegato che, al di la delle dichiarazioni testimoniali rese, oltremodo fumose e contraddittorie, riesce ad assumere portata dirimente.
E valga il vero! L'esame della planimetria allegata all'atto di compravendita, redatta in data 27.02.2009 testimonia inequivocabilmente che la sig.ra ebbe ad Pt_1
acquistare dal sig. il vano terraneo comprendente anche quella porzione di CP_1
corridoio, oggi oggetto di lite, che prospetta sulla strada principale dal cancelletto in ferro, poi successivamente murato al suo interno dopo l'avvenuto acquisto.
Dall'esame della certificazione catastale emerge un dato oltremodo interessante.
Premesso che, come si legge nell'atto di acquisto del 09.03.2009, i Gradini
Pallonetto a Santa Lucia corrispondono catastalmente al Vico Storto Pallonetto a Santa
Lucia, il sig. risulta essere intestatario al piano terra della predetta Controparte_1
strada di due immobili, uno quello con rendita catastale di €. 54,66 oggetto della compravendita con la sig.ra e l'altro di più ampia consistenza, classificato Pt_1
C/6, di rendita catastale €.235,50.
7 Fatta questa debita premessa ed alla luce delle piantine catastali riportate, emerge evidente che la seconda e più ampia consistenza (€. 235,50) è quella avente ingresso dai civici n. 8 e 9. Ne discende di tutta evidenza che, ragionando per esclusione, l'altra proprietà al piano terra della predetta via (Gradini Pallonetto a Santa Lucia corrispondente catastalmente a Vico Storto a Santa Lucia) è proprio quella oggetto della compravendita del 09.03.2009, comprendendo per tal guisa anche il corridoio oggetto del presente giudizio.
A tanto aggiungasi che la piantina catastale annessa all'atto di compravendita del
09.03.2009 comprende inequivocabilmente anche quella porzione di corridoio che prospetta su Gradini Pallonetto a Santa Lucia attraverso il cancelletto in ferro.
Se così non fosse si configurerebbero gravi responsabilità della parte venditrice nell'aver sottaciuto alla parte acquirente la reale consistenza del bene oggetto della compravendita, mercè la produzione di una planimetria catastale di diversa consistenza.”.
L'appellante, pertanto, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, così concludeva:
“- in accoglimento del proposto appello, annullare e/o riformare la sentenza n.
3003/2020 resa dal Tribunale di Napoli sez. IV, R.G. n. 34817/16, con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e che qui devolutivamente si ripropongono, con conseguente rigetto di ogni domanda ex adverso formulata, siccome del tutto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto;
- condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone, delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre contributo spese generali studio (15%), c.p.a. (4%) ed iva
(22%).”.
B.b.) Si costituiva , il quale resistendo all'impugnazione, Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
B.c.) Concessa la sospensione ex art. 283 c.p.c. con ordinanza depositata il
9.12.2020, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 8 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 50 + 20.
B.d.) L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto premettere che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis (che, peraltro, non si discosta significativamente da quello recentemente riformato) l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza
nella costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica ed
intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che,
sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione, in particolare, all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla
coerenza tra obiettivi, risultato richiesto e precisa confutazione delle argomentazioni spese dal giudice nella sentenza impugnata.
B.e.) Partendo da tali coordinate, rileva la corte che l'appellante non sembra avere correttamente compreso il percorso motivazionale svolto dal primo giudice,
avendo praticamente incentrato la propria impugnazione su motivazioni che
9 focalizzano l'attenzione in via esclusiva su questioni riguardanti i titoli, mentre nella specie si tratta di giudizio possessorio.
Invero, il tribunale ha chiaramente esposto che l'esame dei titoli veniva fatto solo a corredo delle nuove acquisizioni istruttorie avvenute durante la successiva fase di merito, che avevano permesso di dare per dimostrato che il aveva CP_1
sempre conservato il possesso del corridoio anche dopo la vendita del 9.3.2009 e che, successivamente ad essa, la aveva provveduto a murare sia Pt_1
l'accesso interno dal civico 8 di proprietà del , sia quello esterno, situato CP_1
su Gradini Pallonetto a Santa Lucia.
Il nucleo centrale della decisione risiede, infatti, nel passaggio della motivazione reso a pag. 5, laddove vengono riportati gli esiti delle deposizioni delle testimoni e che da un lato avevano confermato Testimone_1 Tes_2
che anche dopo il 9.3.2009, aveva utilizzato come deposito il Controparte_1
vano terraneo con accesso dal civico n. 7 e che ciò avveniva pure per il tramite di un accesso interno che metteva in collegamento il civico n. 8 con quella porzione,
con forma di corridoio, che, si può aggiungere, originariamente non aveva nessun collegamento con l'interno 6.
Ma soprattutto, alla fine delle valutazioni compiute riguardo a tali dichiarazioni, che aveva confermato che in data 15.10.2015 vi Testimone_1
erano stati lavori con i quali era stato abbattuto il muro di separazione tra il civico
7 ed il civico 6, murato il cancelletto di accesso dalla strada con civico 7 e il varco di collegamento con il civico n. 8, e, mentre detta teste aveva dichiarato di avere “desunto” che questi erano “stati fatti dalla signora”, Testimone_2
aveva anche dichiarato di avere visto “il marito della Signora Pt_1
provvedere all'esecuzione dei lavori”, cosa che, infatti, portava a denunciare
10 l'accaduto all'Ufficio Antiabusivismo, circostanza, deve aggiungersi, certamente singolare ove i fatti si fossero svolti diversi anni addietro.
Da ciò, pertanto, il tribunale ha tratto l'argomentata affermazione secondo la quale era da ritenersi “provato sia il possesso del piccolo vano in questione, sia l'attività di spoglio posta in essere dalla resistente ed avente ad oggetto il predetto vano.”, a fronte di dichiarazioni dei testi addotti dalla che non erano Pt_1
“dirimenti”.
Ha, poi, 'collegato' il risultato offerto dalla prova resa nell'interesse dell'attore, con le acquisizioni della c.t.u., utilizzata non per i titoli, ma in fatto,
terreno sul quale occorreva muoversi, il quale rappresentava che, dalle tracce rinvenibili sui muri – “finitura delle pareti di tale camera, su due delle quali
rilevo i contorni di una finitura diversa dell'intonaco e di una tinteggiatura più
chiara, in corrispondenza di quello che in origine doveva essere il corridoio” – ,
“il corridoio contestato è stato annesso alla camera con accesso dal civ n. 6”,
ritenendo che ciò era avvenuto “in un'epoca in cui tale camera era già di
proprietà della Sig.ra ”. Parte_1
Solo successivamente ad colorandam ha rilevato che, effettivamente, nell'atto originario di acquisto del 18.4.1963, in capo al , relativo ai terranei con CP_1
civ. 7 ed 8, si faceva un chiaro riferimento al “piccolo corridoio, con cancelletto
in ferro”, avente accesso dal civ 8 e dal 7, riferimento che non è in alcun modo contenuto nell'atto di vendita in favore della Pt_1
Pertanto, il nucleo centrale che occorreva censurare doveva, in primis se non in via esclusiva, riferirsi all'attendibilità e alla credibilità delle dichiarazioni delle testi escusse durante il prosieguo, nel merito, del giudizio, mentre, come si è
preavvertito, l'impugnazione – che, per questo si è riportata pressocché
11 integralmente – basata sostanzialmente sulla planimetria, che sarebbe stata commissionata dallo stesso , dedica sul punto un unico riferimento CP_1
affermando, più che argomentando, che essa assumeva portata dirimente, “al di là
delle dichiarazioni testimoniali rese, oltremodo fumose e contraddittorie”.
L'appellante avrebbe dovuto, altresì, esporre, in contrapposizione a dette acquisizioni, gli elementi da cui poteva desumersi che il possesso del corridoio gli era stato ceduto immediatamente dopo la vendita, avendo, invece, affidato tale prova alla planimetria – peraltro mai allegata all'atto di vendita in suo favore,
quest'ultimo contenente il solo richiamo catastale – la quale veniva, al di là delle valutazioni operate dal c.t.u. relativamente ad incongruenze riscontrabili rispetto alla sottoscrizione della pratica da parte del , che potranno essere oggetto CP_1
di controversia avente diverso oggetto, comunque eseguita tramite un'errata pratica di accatastamento, finalizzata incongruamente ad un inserimento di planimetria, quando, invece, si sarebbe dovuto procedere ad un preventivo frazionamento e successiva fusione, tanto da avere portato il c.t.u. ad evidenziare che si ponevano problemi relativi all'oggetto compravenduto e che, in ragione di ciò, a detta pratica non poteva essere assegnato particolare valore probatorio.
Da tanto discende che l'appello, se non ancor più a monte da stimare inammissibile, è infondato nel merito.
D- Le spese
Ad avviso della corte, gli evidenziati aspetti di contraddittorietà in particolare in merito all'accatastamento e i dubbi ravvisabili riguardo all'oggetto delle vendita intercorsa tra le parti, inducono a ritenere esistenti, anche riguardo alle spese del grado, gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente, sussistendo, però,
i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico
12 dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) compensa le spese del grado tra le parti;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 13 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1912/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.3003/2020, del tribunale di Napoli, sez. IV, depositata il
27.4.2020, notificata il 4.5.2020
TRA
, residente a[...], Parte_1
c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Arino Vincenzo, c.f. C.F._1
, presso il cui studio in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. C.F._2
12, elett.te domicilia, giusta procura a margine dell'originaria memoria di costituzione in primo grado
Appellante
E
, residente al Vico Storto Pallonetto Santa Lucia n. 34 - Controparte_1
Cod. Fisc. dom.to elett.te in Napoli, alla Via dei Mille n. CodiceFiscale_3
16, presso lo studio degli avv.ti Giulio Amodio, Cod. Fisc. CodiceFiscale_4
ed Alessandro Amodio, Cod. Fisc. , dai quali è CodiceFiscale_5
rappresentato e difeso giusta mandato a margine del ricorso possessorio
1 Appellato
Conclusioni
All'udienza del 13.2.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) depositava ricorso ex artt. 1168 c.c., assumendo di aver Controparte_1
venduto a , con atto del 9.3.2009 per notar , la proprietà Parte_1 Per_1
dell'immobile terraneo sito in via Gradini Pallonetto a Santa Lucia, contrassegnato dal n. civico 6, essendo egli proprietario anche dei terranei adiacenti, recanti i nn.
Civici 7 e 8; che in data 15.10.2015, la aveva demolito la parete divisoria Pt_1
esistente tra il civico n. 6 ed il civico n. 7 di proprietà di esso , costituita da CP_1
un corridoio, murando l'accesso, costituito da un cancelletto contrassegnato dal n. 7,
asportando gli oggetti che vi erano depositati;
chiedeva, pertanto, di essere reintegrato nel predetto immobile.
Il tribunale adito, escussi gli informatori e disposta c.t.u., rigettava la richiesta.
A.b.) Il istava per la prosecuzione del giudizio di merito, concludendo a) CP_1
per l'accertamento e la declaratoria che il vano con accesso dal civico n. 7 era di sua proprietà; b) per l'accertamento e la declaratoria di aver trasferito alla il Pt_1
solo terraneo con accesso dal civico n. 6, composto da un unico vano;
c) ordinarsi alla la reintegra dell'istante nel possesso del vano in Napoli, Gradini Pt_1
Pallonetto a S. Lucia n. 7, previo ripristino dello stato dei luoghi, d) revocando il decreto emesso in sede possessoria in data 28.9.2016, vinte le spese della fase interdittale, ivi comprese quelle di c.t.u. e del merito.
A.c.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, così statuiva:
2 <<- dichiara inammissibili le domande contenute ai primi due capi delle conclusioni del ricorso di merito possessorio;
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 28/29.9.2016, condanna a reintegrare Parte_1 CP_1
nel possesso del vano corridoio colorato in giallo a pag. 8 della relazione di
[...]
CTU del 10.5.2016 a firma dell'Arch. ; Persona_2
- dichiara integralmente compensate le spese dell'intero giudizio, comprese quelle occorse per la stesura della relazione di CTU.>>.
Il tribunale, a) dopo aver esposto che le prime due domande avanzate nella fase di merito dal , non potevano essere esaminate, attenendo al petitorio, b) ed CP_1
avere riportato gli esiti degli accertamenti svolti dal consulente nominato nella fase interdittale, in particolare alle pagg. 10 e ss. c) evidenziando che l'esame dei titoli poteva essere consentito solo ad colorandam possessionem, cosa che aveva ritenuto non potesse essere fatta nella precedente fase “in ragione della fumosità delle risultanze, che non consentivano una presa di posizione univoca”, impostazione “re
melius perpensa”, che non poteva più essere seguita, d) riesaminava le dichiarazioni degli informatori ascoltati in quella fase nell'interesse del , successivamente CP_1
così testualmente argomentando:
e) <<… tuttavia, come accennato, non può essere sottaciuta la rilevanza dell'ulteriore istruttoria svolta nel prosieguo del giudizio e che consente altresì di valorizzare le dichiarazioni all'epoca rese.
Ed infatti, nella fase di merito, i testi e escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 29.3.2019, hanno sostanzialmente confermato i capi ammessi di parte attrice [b) Vero è che la famiglia ed in particolare il Sig. , CP_1 Controparte_1
utilizza ed ha sempre utilizzato come deposito di masserizie il vano terraneo CP_1
con accesso dal n 7 di Gradini Pallonetto;
c) Vero è che la famiglia ed in CP_1
particolare il Sig. , ha utilizzato come deposito di masserizie il vano Controparte_1
terraneo con accesso dal n 7 di Gradini Pallonetto in data successiva al 18.04.1963; d)
Vero è che la famiglia ed in particolare il Sig. , ha utilizzato CP_1 Controparte_1
come deposito di masserizie il vano terraneo con accesso dal n 7 di Gradini Pallonetto
3 in data successiva al 09.03.2009; e) Vero è che il vano terraneo con accesso dal n 7 di
Gradini Pallonetto era originariamente collegato con il civico n 8 (sempre di proprietà
) a mezzo di una port (porta); f) Vero è che, avendo locato il solo civico 8 e CP_1 volendo conservare l'uso deposito del civico 7 per sé, il Sig. aveva apposto un CP_1
pezzo di compensato a chiusura provvisoria del vano di comunicazione tra il numero 7 ed il numero 8; g) Vero è che quanto sub e) accadeva sia prima del 09.03.2009 che successivamente a detta data; h) Vero è che le chiavi del cancello di accesso del civico
7 sono state sempre e solo in possesso della famiglia ed in particolare del Sig. CP_1
]. Controparte_1
Dunque, in primo luogo, vi è stata conferma di un utilizzo del bene, come deposito, da parte dei testi escussi, e questa volta vi è stata contestualizzazione temporale (utilizzo in data successiva al 09.03.2009, data della stipula;
accadimenti sia prima del
09.03.2009 che successivamente a detta data), mentre, per ciò che concerne il capo j)
(Vero è che il 15.10.2015 la Sig.ra ha abbattuto il muro di separazione tra Pt_1
il civico 6 (di sua proprietà) ed il civico 7 (di proprietà ) murando il Controparte_1
cancelletto di accesso dalla strada e il vano di comunicazione con il numero 8), seppure il teste abbia dichiarato ho visto l'esistenza di questi lavori e Parte_1 quindi desumo che siano stati fatti dalla signora”, l'altra teste ha Testimone_2
effettivamente dichiarato di avere visto il marito della Signora provvedere Pt_1 all'esecuzione dei lavori.
La complessiva valutazione di queste dichiarazioni induce quindi a ritenere provato sia il possesso del piccolo vano in questione, sia l'attività di spoglio posta in essere dalla resistente ed avente ad oggetto il predetto vano.
Di contro, le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non appaiono dirimenti.
I testi e , escussi alla medesima udienza, hanno Testimone_3 Testimone_4
confermato, oltre al capo inerente i confini [capo 2); peraltro, da un confronto tra quelli indicati negli atti di vendita e quelli accertati dal CTU si desume una non perfetta corrispondenza], per quel che qui effettivamente interessa, i capi 3) e 4) di parte convenuta (“vero è che la eliminava il cancelletto per motivi Parte_1
igienici- sanitari dovuti alla presenza di scarafaggi e topi?”; “vero è che alcuna parete divisoria vi era all'interno del vano al civico n. 6?”).
Il capo 3) sottintende l'ammissione di attività avente ad oggetto eliminazione del cancelletto, mentre la deduzione della mancanza di parete divisoria appare superata dalla complessiva valutazione delle dichiarazioni del CTU che, alle pagine 19 e 20 della
4 sua relazione, ha scritto: “la proprietà ha subito anche un'altra modifica, che Pt_1 definisco “secondaria”, con la quale il corridoio contestato è stato annesso alla camera con accesso dal civ.6 e ritengo che tale modifica presenti oggi alcuni elementi di evidenza;
baso tale affermazione sull' esame della finitura delle pareti di tale camera, su due delle quali rilevo i contorni di una finitura diversa dell' intonaco e di una tinteggiatura più chiara, in corrispondenza proprio di quello che in origine doveva essere il corridoio”.
Dunque, la costruzione difensiva della resistente si opina non sufficientemente suffragata.>>.
f) Dopo avere esposto che, come rilevato dal c.t.u., dalle tracce rinvenibili sui muri poteva desumersi che l'accorpamento del corridoio era stato fatto dalla quando era già divenuta proprietaria del civico n. 6, ribadendo che il Pt_1
aveva assolto all'onere di provare di essere nel possesso del predetto CP_1
corridoio anche dopo la vendita, così testualmente argomentava:
g) <<…alla luce del successivo quadro probatorio formatosi, si opina questa volta dover valorizzare il principio prima espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ.,
2004/24026, cit.), atteso che, nell'atto di vendita del 9.3.2009 si legge che la “vendita segue a corpo con tutte le relative accessioni, comunioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, le quote proporzionali di comproprietà di parti comuni del fabbricato di cui la porzione immobiliare è parte;
il tutto quale risultante dal titolo di provenienza di cui infra…il tutto viene compravenduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come dal possesso, dallo stato dei luoghi e dai titoli di provenienza, niente escluso od eccettuato… l'immobile oggi alienato è pervenuto al venditore con atto di compravendita a rogito dl Notaio , di Napoli, in data 18 aprile 1963 rep. Persona_3
N. 14.451…” (contrariamente a quanto sembra avere dedotto la resistente con memoria finale, l'indicazione del repertorio appare corretta, ma in ogni caso si tratterebbe di mero errore materiale).
Ebbene, nell'atto predetto si richiamano effettivamente tre differenti civici, e cioè il n. 6 (un vano confinante con gradini Santa lucia, propr. e , 7 e 8 (terranei Per_4 Per_5
civici 7 e 8 di , composto di 3 vani, cucina, piccolo Controparte_2 corridoio con cancelletto in ferro…; ancora, a pag. 3 dell'atto, si legge che CP_1
acquista…terranei n. 7 e n. 8 ai Gradini Pallonetto composti da tre vani,
[...]
5 cucina, e piccolo corridoio, con cancelletto in ferro).
Ed anche il Consulente, alle pagine 18 e 19, in ordine ai cespiti del ricorrente, ha scritto: “L'appartamento si compone di due unità immobiliari il cui titolo di provenienza è unico, l'atto di compravendita del Notaio del 18/4/1963, Persona_3
rep.notarile n.14451, fra i coniugi e , Persona_6 Controparte_1
da cui estraggo la seguente descrizione a pag.2: «1) terranei 7 e 8 di
[...]
composto di 3 vani, cucina, piccolo corridoio, con cancelletto in Controparte_3
ferro, confinante con , col giardino , con altra proprietà Controparte_3 CP_4
; 2) terraneo n.9 di un vano confinante con i gradini S.Lucia e propr. .». Per_4 Per_4
Le sopra descritte unità immobiliari che costituiscono la proprietà , CP_1
attualmente, di fatto, sono fuse in un unico appartamento;
è importante sottolineare che la prima unità era in origine composta fra l'altro anche da un piccolo corridoio con cancelletto in ferro ed aveva accesso dai civici 7 ed 8.
Ne deduco quindi, che l'attuale conformazione planimetrica dell'appartamento
è priva dell'originario vano-corridoio, che aveva un accesso dal civico 7”.>>, CP_1
compensando le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., in considerazione della opinabilità delle questioni esaminate.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello con cui, Parte_1
dopo avere brevemente esposto l'andamento del giudizio, così cesura la decisione:
“L'impugnata decisione si manifesta sicuramente viziata nella parte in cui, a pagina
5, il Giudice di primo grado afferma: “la complessiva valutazione di queste dichiarazioni induce quindi a ritenere provato sia il possesso del piccolo vano in questione, sia l'attività di spoglio posta in essere dal resistente ed avente ad oggetto lo stesso vano” .
Ha, ulteriormente, precisato il Giudice di primo grado che (cfr. pag. 6): “la costruzione difensiva della resistente si opina non sufficientemente suffragata, atteso che il CTU, per le considerazioni svolte a pag. 19 del suo elaborato, ha ritenuto che la modifica, con la quale il corridoio contestato è stato annesso alla camera con annesso civico 6, sia stata eseguito proprio dalla sig.ra . Pt_1
6 In particolare si chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi che alcun spoglio e turbativa è stato realizzato dalla sig.ra in danno Parte_1
del sig. . CP_1
…E' vero invece che, diversamente da quanto si legge nella sentenza gravata, l'atto di acquisto del 09.03.2009, intercorso tra (venditore)e (acquirente) CP_1 Pt_1
non richiama affatto tre differenti civici.
Infatti, nel predetto atto di acquisto (pag.1) si identifica unicamente il bene oggetto di compravendita individuato in quello sito in catastalmente Controparte_2
corrispondente a Vico Storto Pallonetto a Santa Lucia n.
6. In esso non vi è alcun menomo riferimento ai civici 7 e 8 e nemmeno che a pag. 3 dello stesso, come erroneamente indicato nella sentenza, abbia acquistato i terranei 7 e 8 Controparte_1
ai Gradini Pallonetto.
A tanto aggiungasi che il Consulente ha precisato che prima della vendita
(09.03.2009), l'immobile in questione si presentava privo di planimetria catastale e fu Contr presentato all' di Napoli il DOCFA n. 12783.1/2009 per inserimento di planimetria in data 27.02.2009, ossia dieci giorni prima della compravendita.
Risulta quindi di palmare evidenza che l'inserimento della planimetria, commissionata al perito di fiducia sia stata fatta su volontà del sig. . Controparte_1
E', proprio, quindi, l'esame documentale di detto allegato che, al di la delle dichiarazioni testimoniali rese, oltremodo fumose e contraddittorie, riesce ad assumere portata dirimente.
E valga il vero! L'esame della planimetria allegata all'atto di compravendita, redatta in data 27.02.2009 testimonia inequivocabilmente che la sig.ra ebbe ad Pt_1
acquistare dal sig. il vano terraneo comprendente anche quella porzione di CP_1
corridoio, oggi oggetto di lite, che prospetta sulla strada principale dal cancelletto in ferro, poi successivamente murato al suo interno dopo l'avvenuto acquisto.
Dall'esame della certificazione catastale emerge un dato oltremodo interessante.
Premesso che, come si legge nell'atto di acquisto del 09.03.2009, i Gradini
Pallonetto a Santa Lucia corrispondono catastalmente al Vico Storto Pallonetto a Santa
Lucia, il sig. risulta essere intestatario al piano terra della predetta Controparte_1
strada di due immobili, uno quello con rendita catastale di €. 54,66 oggetto della compravendita con la sig.ra e l'altro di più ampia consistenza, classificato Pt_1
C/6, di rendita catastale €.235,50.
7 Fatta questa debita premessa ed alla luce delle piantine catastali riportate, emerge evidente che la seconda e più ampia consistenza (€. 235,50) è quella avente ingresso dai civici n. 8 e 9. Ne discende di tutta evidenza che, ragionando per esclusione, l'altra proprietà al piano terra della predetta via (Gradini Pallonetto a Santa Lucia corrispondente catastalmente a Vico Storto a Santa Lucia) è proprio quella oggetto della compravendita del 09.03.2009, comprendendo per tal guisa anche il corridoio oggetto del presente giudizio.
A tanto aggiungasi che la piantina catastale annessa all'atto di compravendita del
09.03.2009 comprende inequivocabilmente anche quella porzione di corridoio che prospetta su Gradini Pallonetto a Santa Lucia attraverso il cancelletto in ferro.
Se così non fosse si configurerebbero gravi responsabilità della parte venditrice nell'aver sottaciuto alla parte acquirente la reale consistenza del bene oggetto della compravendita, mercè la produzione di una planimetria catastale di diversa consistenza.”.
L'appellante, pertanto, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, così concludeva:
“- in accoglimento del proposto appello, annullare e/o riformare la sentenza n.
3003/2020 resa dal Tribunale di Napoli sez. IV, R.G. n. 34817/16, con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e che qui devolutivamente si ripropongono, con conseguente rigetto di ogni domanda ex adverso formulata, siccome del tutto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto;
- condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone, delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre contributo spese generali studio (15%), c.p.a. (4%) ed iva
(22%).”.
B.b.) Si costituiva , il quale resistendo all'impugnazione, Controparte_1
concludeva per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
B.c.) Concessa la sospensione ex art. 283 c.p.c. con ordinanza depositata il
9.12.2020, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 8 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 50 + 20.
B.d.) L'appello è infondato.
Occorre, innanzitutto premettere che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis (che, peraltro, non si discosta significativamente da quello recentemente riformato) l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza
nella costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica ed
intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che,
sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione, in particolare, all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla
coerenza tra obiettivi, risultato richiesto e precisa confutazione delle argomentazioni spese dal giudice nella sentenza impugnata.
B.e.) Partendo da tali coordinate, rileva la corte che l'appellante non sembra avere correttamente compreso il percorso motivazionale svolto dal primo giudice,
avendo praticamente incentrato la propria impugnazione su motivazioni che
9 focalizzano l'attenzione in via esclusiva su questioni riguardanti i titoli, mentre nella specie si tratta di giudizio possessorio.
Invero, il tribunale ha chiaramente esposto che l'esame dei titoli veniva fatto solo a corredo delle nuove acquisizioni istruttorie avvenute durante la successiva fase di merito, che avevano permesso di dare per dimostrato che il aveva CP_1
sempre conservato il possesso del corridoio anche dopo la vendita del 9.3.2009 e che, successivamente ad essa, la aveva provveduto a murare sia Pt_1
l'accesso interno dal civico 8 di proprietà del , sia quello esterno, situato CP_1
su Gradini Pallonetto a Santa Lucia.
Il nucleo centrale della decisione risiede, infatti, nel passaggio della motivazione reso a pag. 5, laddove vengono riportati gli esiti delle deposizioni delle testimoni e che da un lato avevano confermato Testimone_1 Tes_2
che anche dopo il 9.3.2009, aveva utilizzato come deposito il Controparte_1
vano terraneo con accesso dal civico n. 7 e che ciò avveniva pure per il tramite di un accesso interno che metteva in collegamento il civico n. 8 con quella porzione,
con forma di corridoio, che, si può aggiungere, originariamente non aveva nessun collegamento con l'interno 6.
Ma soprattutto, alla fine delle valutazioni compiute riguardo a tali dichiarazioni, che aveva confermato che in data 15.10.2015 vi Testimone_1
erano stati lavori con i quali era stato abbattuto il muro di separazione tra il civico
7 ed il civico 6, murato il cancelletto di accesso dalla strada con civico 7 e il varco di collegamento con il civico n. 8, e, mentre detta teste aveva dichiarato di avere “desunto” che questi erano “stati fatti dalla signora”, Testimone_2
aveva anche dichiarato di avere visto “il marito della Signora Pt_1
provvedere all'esecuzione dei lavori”, cosa che, infatti, portava a denunciare
10 l'accaduto all'Ufficio Antiabusivismo, circostanza, deve aggiungersi, certamente singolare ove i fatti si fossero svolti diversi anni addietro.
Da ciò, pertanto, il tribunale ha tratto l'argomentata affermazione secondo la quale era da ritenersi “provato sia il possesso del piccolo vano in questione, sia l'attività di spoglio posta in essere dalla resistente ed avente ad oggetto il predetto vano.”, a fronte di dichiarazioni dei testi addotti dalla che non erano Pt_1
“dirimenti”.
Ha, poi, 'collegato' il risultato offerto dalla prova resa nell'interesse dell'attore, con le acquisizioni della c.t.u., utilizzata non per i titoli, ma in fatto,
terreno sul quale occorreva muoversi, il quale rappresentava che, dalle tracce rinvenibili sui muri – “finitura delle pareti di tale camera, su due delle quali
rilevo i contorni di una finitura diversa dell'intonaco e di una tinteggiatura più
chiara, in corrispondenza di quello che in origine doveva essere il corridoio” – ,
“il corridoio contestato è stato annesso alla camera con accesso dal civ n. 6”,
ritenendo che ciò era avvenuto “in un'epoca in cui tale camera era già di
proprietà della Sig.ra ”. Parte_1
Solo successivamente ad colorandam ha rilevato che, effettivamente, nell'atto originario di acquisto del 18.4.1963, in capo al , relativo ai terranei con CP_1
civ. 7 ed 8, si faceva un chiaro riferimento al “piccolo corridoio, con cancelletto
in ferro”, avente accesso dal civ 8 e dal 7, riferimento che non è in alcun modo contenuto nell'atto di vendita in favore della Pt_1
Pertanto, il nucleo centrale che occorreva censurare doveva, in primis se non in via esclusiva, riferirsi all'attendibilità e alla credibilità delle dichiarazioni delle testi escusse durante il prosieguo, nel merito, del giudizio, mentre, come si è
preavvertito, l'impugnazione – che, per questo si è riportata pressocché
11 integralmente – basata sostanzialmente sulla planimetria, che sarebbe stata commissionata dallo stesso , dedica sul punto un unico riferimento CP_1
affermando, più che argomentando, che essa assumeva portata dirimente, “al di là
delle dichiarazioni testimoniali rese, oltremodo fumose e contraddittorie”.
L'appellante avrebbe dovuto, altresì, esporre, in contrapposizione a dette acquisizioni, gli elementi da cui poteva desumersi che il possesso del corridoio gli era stato ceduto immediatamente dopo la vendita, avendo, invece, affidato tale prova alla planimetria – peraltro mai allegata all'atto di vendita in suo favore,
quest'ultimo contenente il solo richiamo catastale – la quale veniva, al di là delle valutazioni operate dal c.t.u. relativamente ad incongruenze riscontrabili rispetto alla sottoscrizione della pratica da parte del , che potranno essere oggetto CP_1
di controversia avente diverso oggetto, comunque eseguita tramite un'errata pratica di accatastamento, finalizzata incongruamente ad un inserimento di planimetria, quando, invece, si sarebbe dovuto procedere ad un preventivo frazionamento e successiva fusione, tanto da avere portato il c.t.u. ad evidenziare che si ponevano problemi relativi all'oggetto compravenduto e che, in ragione di ciò, a detta pratica non poteva essere assegnato particolare valore probatorio.
Da tanto discende che l'appello, se non ancor più a monte da stimare inammissibile, è infondato nel merito.
D- Le spese
Ad avviso della corte, gli evidenziati aspetti di contraddittorietà in particolare in merito all'accatastamento e i dubbi ravvisabili riguardo all'oggetto delle vendita intercorsa tra le parti, inducono a ritenere esistenti, anche riguardo alle spese del grado, gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente, sussistendo, però,
i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico
12 dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) compensa le spese del grado tra le parti;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 13 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente Dott. ssa Assunta d'Amore
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