Articolo 2 della Legge 29 novembre 1973, n. 835
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 dicembre 1973
Art. 2.
I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresi' l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1973