CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa AR Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa AR Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1188/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3658/2024, pubblicata il 11.07.2024 tra
, assistito e difeso dall'Avv. Gaetano Buonocore Parte_1
Appellante
e
in persona del legale Controparte_1 rapp.te. p.t., assistita e difesa dall'Avv. Antonio Iovene
Appellata – Appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,
[...] Parte_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 94.465,86
[...] oltre IVA ed interessi, quale residuo corrispettivo asseritamente dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sull'immobile sito in
1 Amalfi, in via Leone Comite Orso n. 4, destinato ad attività di affittacamere di cui il convenuto risultava comproprietario.
Esponeva di aver stipulato con l' in data 10 settembre 2012, un Pt_1 contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di adeguamento dell'immobile ai fini dell'attività ricettiva, per un corrispettivo complessivamente pattuito in euro 167.000,00 oltre IVA.
Rappresentava che, nel corso dell'esecuzione del contratto, alcune lavorazioni erano state detratte dal progetto originariamente convenuto – in particolare,
l'impianto elettrico, la pitturazione dei locali e la fornitura delle parti interne – mentre altre avevano subito delle modifiche, quali la sostituzione e lo spostamento dei sanitari. Precisava, altresì, che il committente aveva richiesto, anche per il tramite del direttore dei lavori, numerose variazioni ed opere aggiuntive rispetto al progetto iniziale, impartendole in via meramente verbale.
Assumeva che, nonostante l'ultimazione delle opere e l'utilizzazione dell'immobile quale struttura ricettiva sin dal giugno 2013, il convenuto aveva corrisposto alla società attrice la sola somma di euro 90.000,00, rifiutando il pagamento del residuo importo in ragione della mancanza di autorizzazione scritta relativamente ad alcune lavorazioni.
Affermava, infine, di avere previamente esperito una procedura di mediazione innanzi alla Camera di Commercio, conclusasi con esito negativo a causa della mancata adesione della parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando integralmente le deduzioni attoree ed eccependo
[...]
l'infondatezza della pretesa creditoria così azionata.
Sosteneva, in particolare, di avere integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, procedendo al pagamento del corrispettivo sia mediante assegni bancari, sia attraverso versamenti in contanti effettuati in più soluzioni.
Assumeva, inoltre, che talune delle opere previste nel contratto erano state da lui direttamente eseguite, con conseguente assunzione delle relative spese, segnatamente, opere consistite nella realizzazione dell'impianto elettrico, nella sostituzione delle porte e nella pitturazione dell'immobile, per un importo complessivo pari ad euro 36.142,80.
2 Rappresentava, altresì, che dal corrispettivo convenuto avrebbe dovuto essere detratto il valore di mobili e suppellettili di pregio, da lui consegnati all'impresa appaltatrice in conto pagamento.
Negava, infine, di avere richiesto opere extra o difformi rispetto al progetto originario, osservando che qualsiasi variazione avrebbe dovuto essere previamente autorizzata in forma scritta.
Nell'ambito del giudizio di primo grado il Tribunale, con ordinanza del 27 aprile
2022, nominava, quale consulente tecnico d'ufficio, l'ing. , Persona_1 conferendogli l'incarico di verificare la congruità dei corrispettivi richiesti per le opere oggetto di contestazione, avuto riguardo ai prezzi pattuiti in contratto ed ai prezziari locali per le lavorazioni extra-contrattuali, nonché di procedere alla ricostruzione contabile del rapporto, determinando il saldo finale alla luce dei pagamenti documentalmente provati.
Acquisite anche le prove testimoniali, con sentenza n. 3658/2024, pubblicata l'11.07.2024, il Tribunale di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condannava al Parte_1 pagamento, quale residuo del corrispettivo dovuto, dell'importo di euro
75.634,08, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva dimostrata la sussistenza del credito azionato dalla sulla base della documentazione Controparte_1 prodotta, delle deposizioni testimoniali acquisite e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, includendo nel corrispettivo dovuto anche le opere eseguite in variazione e le lavorazioni extra-contratto richieste dal committente.
Disattendeva, altresì, l'eccezione formulata dal convenuto in ordine alla necessità della forma scritta per le variazioni contrattuali, ravvisando, al contrario, una rinuncia tacita al vincolo formale, desumibile dai comportamenti concludenti assunti dalle parti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Quanto alla quantificazione economica delle opere eseguite, il Tribunale riteneva corretta la valutazione effettuata dal CTU, il quale aveva proceduto alla stima delle lavorazioni sulla base dei parametri tecnici e dei prezzari indicati
3 nell'ordinanza di nomina, determinato il residuo dovuto nella misura di euro
75.634,08 oltre IVA.
Escludeva, infine, la sussistenza di prova idonea a dimostrare la dedotta pattuizione riguardante la detrazione del valore dei beni mobili e delle suppellettili asseritamente consegnati all'impresa appaltatrice, rigettando, quindi, la richiesta riduzione dell'importo finale.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi Parte_1 di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del presente gravame:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Salerno, n. 3658/2024, emessa all'esito del procedimento portante r.g. n.
8061/2014, e pubblicata in data 11 luglio 2024, per sussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. connessi all'insolvenza della
[...]
meglio sopra argomentata;
CP_1
- In via principale e nel merito,
Respinta ogni contraria istanza, accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall' nel giudizio di primo grado e quindi “Rigettare la Pt_1 domanda di parte attrice di cui alle conclusioni del proprio atto introduttivo perché infondata in fatto e in diritto” – in particolare:
- “Dichiarare che i lavori edili aggiuntivi eseguiti dalla rispetto Controparte_1 al contratto d'appalto intercorrente con il convenuto del 10 settembre Pt_1 del 2012, sono da ritenersi di natura extracontrattuale”;
- “Di conseguenza e come da ordinanze della Cassazione civile sopra richiamate, dichiarare che i lavori di natura extracontrattuale eseguiti rispetto al contratto
d'appalto principale, sono soggetti alla forma scritta ab substantiam”;
- “Per l'effetto, e stante l'assenza della forma scritta per la loro autorizzazione, dichiarare che il convenuto, nulla deve alla in p.lr.p.t., Controparte_1 soprattutto per quanto concerne i lavori extra contratto di appalto del
4 10/09/2012 eseguiti sull'immobile di proprietà dell' e come individuati Pt_1 dal CTU Ing. nel suo elaborato peritale”; Persona_1
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Salerno per i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, se del caso, altra CTU per le motivazioni innanzi specificate.
Con vittoria di spese di lite, comprensive di rsg, c.p.a. e i.v.a nonché competenze legali per entrambi i gradi di giudizio, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando puntualmente le censure formulate dall'appellante; ha, inoltre, spiegato appello incidentale, così concludendo: “
1. In via preliminare: rigettare
l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanzata dal signor in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per tutto quanto argomentato, da intendersi qui integralmente riportato, confermato e trascritto, adottando i provvedimenti di cui il III comma dell'art. 283 c.p.c.; 2. In via principale: dichiarare l'appello spiegato dal signor inammissibile per carenza dei requisiti di Parte_1 cui l'art. 342 c.p.c. e/o infondato in fatto e in diritto per tutto quanto in atti argomentato, da intendersi qui integralmente riportato, confermato e trascritto
e, per l'effetto, rigettare tutte le conclusioni nonché le istanze istruttorie;
3. In accoglimento dell'appello incidentale, per quanto in atti argomentato e dedotto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione dell'importo relativo ai lavori extra contrattuali, rideterminandolo in Euro 43.008,46, oltre IVA e accertando, di conseguenza, il credito complessivo
a favore della nella misura di Euro 86.880,51, oltre IVA e Controparte_1 interessi dalla data della domanda ovvero nella diversa somma che si accerterà in accoglimento dei su esposti motivi e, in ogni caso, in misura non inferiore a quanto statuito dal Tribunale e per, l'effetto, condannare il signor Pt_1 al pagamento delle somme che verranno accertate, oltre IVA e
[...]
5 interessi a far data dalla domanda;
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
Con ordinanza del 24 aprile 2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo insussistenti i presupposti normativamente richiesti per la sua concessione.
Dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società convenuta, secondo cui le contestazioni avanzate dall'odierno appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., come da ultimo interpretato dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità e, dunque, risulta pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'appellante, con i motivi di impugnazione articolati, sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, rispettando, così, le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
6 Ciò premesso, la Corte ritiene che sia l'appello principale che quello incidentale siano infondati e che, quindi, vadano rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Procedendo alla disamina dell'impugnazione principale, Parte_1 contesta, in primo luogo, la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto valide le variazioni e le lavorazioni extra-contratto, sebbene non concordate per iscritto, sulla base dei comportamenti concludenti tenuti dalle parti nel corso del rapporto negoziale, i quali avrebbero determinato una rinuncia tacita all'obbligo della forma scritta precedentemente pattuito.
Evidenzia al riguardo che il contratto di appalto, stipulato in forma scritta il 10 settembre 2012, dispone espressamente che “l'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A, né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante”. Da tale previsione, ad avviso dell'appellante, emergerebbe, in modo inequivocabile, la volontà delle parti di escludere, fin dall'origine, la possibilità di introdurre oralmente qualsiasi variante o lavoro extra-contratto, con conseguente nullità delle modifiche non autorizzate per iscritto.
Con il secondo motivo, l'odierno appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, pur qualificando le nuove opere quali “lavori extra-contratto” e, quindi, come oggetto di un autonomo contratto di appalto, ha escluso la necessità di una preventiva autorizzazione scritta.
Lamenta, in particolare, che soltanto un nuovo accordo formalizzato per iscritto e previamente autorizzato potrebbe legittimare la società appaltatrice all'esecuzione di lavorazioni diverse ed ulteriori e, conseguentemente, alla richiesta del relativo corrispettivo, sostenendo che, in assenza di tale requisito formale, non potrebbe sorgere alcuna pretesa creditoria in favore della stessa.
Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., Parte_1 sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente determinato l'importo dovuto a titolo di corrispettivo residuo.
L'appellante osserva che, mentre nell'atto di citazione la CP_1 CP_1 aveva richiesto la condanna al pagamento della somma di “euro 94.465,86
[...] oltre IVA”, il Tribunale, nella parte narrativa della sentenza, avrebbe indicato un
7 importo differente, pari ad “€ 96.365,86 oltre Iva”, corrispondente anche a quanto riportato nella relazione peritale redatta dal CTU.
I primi due motivi, all'evidenza tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
In punto di diritto, osserva la Corte, che la giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nel senso che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (Cass. n. 40122/2021; Cass. n.
19099/2011; Cass. n. 208/2006; Cass. n. 8528/2003; Cass. n. 6398/2003;
Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 3040/1995).
Ciò, anche a prescindere da una specifica previsione contrattuale (Cass. n.
18971/2022; Cass. n. 7108/2020), è inderogabilmente prescritto dall'art. 1659
c.c. il quale, al primo comma, stabilisce un generale divieto per l'appaltatore di effettuare variazioni rispetto al progetto originario;
si tratta di un principio posto a tutela della parte committente a garanzia che non siano apportate variazioni all'opera su iniziativa autonoma dell'appaltatore.
In tale ipotesi, dunque, anche laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche apportate dall'appaltatore, il requisito della forma scritta prevista nel contratto d'appalto non può essere superato per facta concludentia.
Nell'ipotesi in cui la loro esecuzione sia invece riconducibile all'iniziativa del committente e, dunque, rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1661 c.c., secondo la
Cassazione (v. sent. n.24246/2023), tale regola non vale, tanto che è consentito all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente
(Cass. n. 24246/2023; Cass. 40122/2021); infatti, nel contratto d'appalto, qualora il committente richieda variazioni al progetto il cui ammontare ecceda il sesto del prezzo complessivo pattuito, l'appaltatore non è tenuto ad eseguirle, ma ove abbia accettato di compierle si realizza un'ipotesi di concordata modifica dei patti originari, e l'appaltatore ha diritto soltanto al maggior compenso per gli ulteriori lavori eseguiti (Cass n. 3967/1980).
8 In sintesi, allorquando le variazioni in corso d'opera siano state, di fatto, autorizzate dal committente, può certamente affermarsi che tale condotta possa implicare, per facta concludentia, il superamento del patto contrattuale della forma scritta.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, vero è, come documentalmente accertato, che il contratto di appalto intercorso tra le parti prevedeva che l'impresa appaltatrice non potesse apportare modifiche alle opere pattuite né alle relative modalità esecutive “salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante”, e prevedeva, inoltre, che ogni variazione richiesta dal committente dovesse essere formalizzata mediante “una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore” (v. all. 1, produzione di primo grado della Controparte_1
.
[...]
Nondimeno, la condotta successiva delle parti, tenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto, si è rivelata difforme rispetto al regime formale originariamente stabilito.
Ed invero, dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado è emerso che le variazioni dell'opera all'originario progetto sono state apportate su iniziativa della committenza, avendo l' richiesto modifiche alle opere Pt_1 pattuite ed ulteriori lavorazioni senza formulare alcuna istanza scritta e che l'impresa appaltatrice aveva eseguito tali richieste senza pretendere il rispetto della forma convenuta.
Al riguardo il Tribunale ha correttamente valorizzato, innanzitutto, le risultanze documentali.
In particolare, ha richiamato la richiesta di agibilità sottoscritta dall' Pt_1 recante espresso riferimento al progetto in variante, nel quale sono specificate sia le modifiche al contratto originario, sia le opere aggiuntive, nonché le numerose fatture delle ditte fornitrici (Ditta Apicella s.a.s., Real Metal s.n.c.,
SP RI, CLAV ditta ), prodotte Controparte_2 Parte_2 dall'appaltatrice e contenenti puntuali indicazioni sulle forniture destinate al cantiere interessato.
9 Ha inoltre attribuito particolare rilievo alla deposizione di , Testimone_1 geometra e direttore dei lavori, munito, pertanto, di conoscenza diretta dell'andamento del cantiere. Egli, infatti, ha confermato non solo la regolare e tempestiva esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, ma anche di avere personalmente assistito all'affidamento delle varianti e delle nuove lavorazioni, nonché di averne ricevuto comunicazione dal committente.
In termini convergenti, gli ulteriori testi escussi - SP RI e
[...]
idraulici operanti nel cantiere, e dipendente Testimone_2 Tes_3 della - hanno attestato l'effettiva realizzazione di tutte Controparte_1 le opere per le quali la società appaltatrice aveva richiesto il corrispettivo.
Tali comportamenti, convergenti ed univocamente diretti all'esecuzione delle variazioni e delle nuove opere in difformità rispetto alla prescrizione formale pattuita, integrano una rinuncia tacita dell'appaltatrice all'osservanza di quest'ultima; si osserva che la clausola secondo cui la variazione richiesta dal committente dovesse essere formalizzata mediante “una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore” è stata posta all'evidenza a salvaguardia della posizione dell'appaltatore e non del committente.
Alla luce delle risultanze sopra esposte deve ritenersi provato che il committente, attraverso interlocuzioni costanti con il direttore dei lavori e una assidua presenza in cantiere, abbia dato incarico all'appaltatrice, seppur in forma orale, di eseguire variazioni alle opere previste nel progetto originario, sicché
l'esecuzione delle stesse da parte dell'appellata integra una rinunzia tacita al vincolo della forma scritta in quanto rivela inequivocabilmente una tacita rinuncia delle parti al patto di forma scritta essendo tale condotta incompatibile con il suo mantenimento (cfr. Cass. n. 20052/2024; Cass. n. 9174/2024; Cass. n.
8979/2024; Cass. n. 2400/2022; Cass. n. 4539/ 2019).
Quanto alle opere extra-contratto, la cui esecuzione ha trovato riscontro sia nell'indagine compiuta dal CTU nonché, come visto, nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, si osserva, come correttamente rilevato dal Tribunale, che, non rientrando nell'ambito applicativo del predetto patto di forma, esse non
10 richiedevano alcuna specifica formalità ai fini della loro validità, essendo quello di appalto un contratto a forma libera.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha evidenziato come i comportamenti assunti dalle parti – desumibili dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali – attestino in modo chiaro ed univoco l'avvenuta conclusione di un nuovo accordo, dal quale è sorto il diritto della a Controparte_1 percepire il corrispettivo relativo alle opere aggiuntive eseguite.
Alla luce di quanto innanzi, il giudice di prime cure è giunto correttamente ad escludere la necessità di una pattuizione scritta per l'esecuzione delle opere extra-contratto, mentre le doglianze sollevate dall'appellante non appaiono idonee a sovvertire tale conclusione.
Sul punto va chiarito che, nel contesto del contratto di appalto, le nuove opere richieste dal committente assumono natura di varianti quando, pur non previste nel progetto originario, risultino necessarie per una migliore esecuzione dell'opera, per garantirne la realizzazione a regola d'arte o, comunque, rientrino nel disegno complessivo dell'intervento.
Diversamente sono qualificabili come lavori extra-contratto le opere dotate di autonoma individualità rispetto all'appalto originario, sebbene ad esso collegate, ovvero quelle che comportino una modificazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge. In tali casi, le prestazioni non rientrano nell'ambito del contratto principale e richiedono la stipulazione di un nuovo rapporto negoziale (cfr. ex multis Cass. n. 16222/2023; Cass. n. 727/2020; Cass. n.
9767/2016).
La regolamentazione delle opere extra-contratto configura, quindi, un autonomo accordo avente ad oggetto prestazioni ulteriori, non costituenti un semplice completamento o sviluppo dell'appalto originario, ma riconducibili ad un nuovo e distinto contratto (cfr. Cass. n. 347/2023; Cass. n. 28622/ 2022; Cass. n.
24314/2022) per il quale vige il principio della libertà delle forme.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'eccezione sollevata dall' in Pt_1 primo grado - reiterata in forma di censura anche nel presente giudizio - relativa alla necessità della forma scritta per le varianti e le nuove opere, è del tutto priva di fondamento;
di conseguenza i primi due motivi di appello vanno rigettati.
11 Il terzo motivo, invece, va dichiarato inammissibile perché del tutto privo di specificità.
Non si confronta affatto con la decisione la critica dell'appellante volta ad evidenziare una discordanza tra gli importi indicati dall'attore in primo grado nell'atto introduttivo del giudizio e riportati nella sentenza impugnata;
essi sono stati indicati dal Tribunale nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, nella quale il giudice descrive l'iter della causa, le domande e le difese delle parti e non espone le ragioni della decisione.
Nella specie l'importo residuo del corrispettivo dovuto dall'appellante è stato determinato dal Tribunale sulla base dell'autonoma valutazione compiuta dal consulente tecnico nominato, le cui conclusioni, nella parte in cui sono state recepite, non sono state oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante principale.
Le considerazioni svolte impongono, in definitiva, il rigetto dell'impugnazione principale.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, la con Controparte_1 un unico motivo di gravame, denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e lamenta che Il Tribunale ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU in merito alla quantificazione dei corrispettivi senza considerare le osservazioni formulate dal proprio consulente di parte che li aveva determinati in misura superiore.
La censura è infondata.
In punto di diritto occorre premettere che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione si ritiene assolto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili. Non può, pertanto, ravvisarsi vizio di motivazione, atteso che le critiche di parte, miranti ad un riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 12195/2024; Cass. n. 33742/2022).
12 Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha proceduto ad un'attenta disamina delle argomentazioni sottese all'elaborato peritale al fine di motivare il proprio convincimento e condividendo gli esiti cui è pervenuto il CTU.
Quanto ai rilievi critici formulati dal consulente di parte, il CTU, nella propria relazione, ha adeguatamente confutato tali osservazioni.
Si osserva, peraltro, che la stessa società appellante, denunciando in sede di gravame che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe adeguatamente considerato i rilievi formulati dal consulente di parte, riconosce, implicitamente, che nella relazione peritale vi è un'espressa contestazione di tali deduzioni.
Ed invero, il consulente nominato in primo grado, ing. , all'esito Persona_1 degli accessi e degli accertamenti tecnici effettuati, ha quantificato le opere previste nel progetto originario e le nuove lavorazioni, rilevando che: “le opere indicate nel contratto di Appalto ed effettivamente poste in essere dall'impresa ricorrente valutate con riferimento ai corrispettivi unitari Controparte_1 così come concordati nel contratto stesso del 10/09/2012 (cfr. All.6) ammonta come da computo di controllo e vaglio tecnico rielaborato dal sottoscritto CTU a complessivi 118.952,22 € oltre IVA, e non già detratti gli avvenuti pagamenti parziali;
le opere extracontrattuali effettivamente poste in essere dall'impresa ricorrente sulla base dell'ispezione diretta dei luoghi e per Controparte_1 raffronto con quelle contrattuali già computate e con i consuntivi agli atti dell'impresa stessa, nonché con i rilievi fotografici d'epoca, con riferimento ai prezzari usualmente praticati in luogo di esecuzione delle opere, ebbene tali opere in variante extracontrattuale ammontano a 31.762,03 € oltre IVA”.
Tali conclusioni - pienamente condivisibili in quanto metodologicamente corrette, frutto di ineccepibili accertamenti tecnici, nonchè sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici - tengono conto anche delle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte, reiterate dalla società appaltatrice con l'appello incidentale in esame.
Ed invero, il consulente di parte della aveva eccepito, Controparte_1 già nell'ambito del giudizio di primo grado, una diversa e maggiore quantificazione delle lavorazioni extra-contratto, rilevando presunte incongruenze nella valutazione svolta dal perito.
13 In risposta a tali osservazioni critiche, il CTU ha, innanzitutto, precisato che l'aliquota uniforme del 20%, applicata acriticamente dal consulente di parte all'utile d'impresa, non teneva conto della diversa natura delle lavorazioni né delle economie derivanti dalla presenza in cantiere di manodopera già impiegata nelle opere principali;
per tale motivo ha modulato le aliquote in relazione alla tipologia degli interventi ed alle risorse effettivamente utilizzate.
Ha, inoltre, rilevato che il completamento del pergolato era già incluso in altre voci contabilizzate, relative alla sistemazione del giardino e dell'area attrezzata del terrazzo, rendendo superflua, quindi, una valorizzazione autonoma.
Quanto alle tracce dell'impianto elettrico, l'ing. ha evidenziato che le Per_1 percentuali indicate dal consulente di parte si riferivano ad un insieme più ampio di lavorazioni, alcune già comprese nel costo complessivo dell'impianto, e non alla sola esecuzione delle tracce murarie.
Infine, con riferimento agli interventi nel locale cantina ed al c.d. “cottimo giardino ”, il CTU ha segnalato l'assenza di un adeguato supporto Per_2 documentale, ribadendo che le proprie valutazioni potevano fondarsi esclusivamente su elementi oggettivi e verificabili.
Sulla base dei predetti accertamenti tecnici, ha concluso per l'assenza di elementi idonei a giustificare una revisione significativa delle quantificazioni già operate, sia con riferimento alle opere contrattuali, sia a quelle extra-contrattuali
(v. perizia CTU, ing. , pag. 44). Persona_1
Le critiche avanzate dalla consistenti nella Controparte_1 riproposizione delle osservazioni all'elaborato peritale, in difetto di ulteriori considerazioni in grado di fare emergere la palese illogicità o incoerenza delle risposte del CTU, non sono dunque idonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in relazione alla quantificazione delle lavorazioni extra-contrattuali; di conseguenza, l'appello incidentale va rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche in merito a tale statuizione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del
2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per
14 il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti, principale ed incidentale, siano tenuti, ciascuno, al versamento del contributo in misura doppia rispetto a quanto stabilito per l'introduzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, in data 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa AR Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa AR Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR VI PA, MOT in tirocinio generico.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa AR Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa AR Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1188/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3658/2024, pubblicata il 11.07.2024 tra
, assistito e difeso dall'Avv. Gaetano Buonocore Parte_1
Appellante
e
in persona del legale Controparte_1 rapp.te. p.t., assistita e difesa dall'Avv. Antonio Iovene
Appellata – Appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di costituzione e da note depositate nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,
[...] Parte_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 94.465,86
[...] oltre IVA ed interessi, quale residuo corrispettivo asseritamente dovuto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sull'immobile sito in
1 Amalfi, in via Leone Comite Orso n. 4, destinato ad attività di affittacamere di cui il convenuto risultava comproprietario.
Esponeva di aver stipulato con l' in data 10 settembre 2012, un Pt_1 contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di adeguamento dell'immobile ai fini dell'attività ricettiva, per un corrispettivo complessivamente pattuito in euro 167.000,00 oltre IVA.
Rappresentava che, nel corso dell'esecuzione del contratto, alcune lavorazioni erano state detratte dal progetto originariamente convenuto – in particolare,
l'impianto elettrico, la pitturazione dei locali e la fornitura delle parti interne – mentre altre avevano subito delle modifiche, quali la sostituzione e lo spostamento dei sanitari. Precisava, altresì, che il committente aveva richiesto, anche per il tramite del direttore dei lavori, numerose variazioni ed opere aggiuntive rispetto al progetto iniziale, impartendole in via meramente verbale.
Assumeva che, nonostante l'ultimazione delle opere e l'utilizzazione dell'immobile quale struttura ricettiva sin dal giugno 2013, il convenuto aveva corrisposto alla società attrice la sola somma di euro 90.000,00, rifiutando il pagamento del residuo importo in ragione della mancanza di autorizzazione scritta relativamente ad alcune lavorazioni.
Affermava, infine, di avere previamente esperito una procedura di mediazione innanzi alla Camera di Commercio, conclusasi con esito negativo a causa della mancata adesione della parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando integralmente le deduzioni attoree ed eccependo
[...]
l'infondatezza della pretesa creditoria così azionata.
Sosteneva, in particolare, di avere integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, procedendo al pagamento del corrispettivo sia mediante assegni bancari, sia attraverso versamenti in contanti effettuati in più soluzioni.
Assumeva, inoltre, che talune delle opere previste nel contratto erano state da lui direttamente eseguite, con conseguente assunzione delle relative spese, segnatamente, opere consistite nella realizzazione dell'impianto elettrico, nella sostituzione delle porte e nella pitturazione dell'immobile, per un importo complessivo pari ad euro 36.142,80.
2 Rappresentava, altresì, che dal corrispettivo convenuto avrebbe dovuto essere detratto il valore di mobili e suppellettili di pregio, da lui consegnati all'impresa appaltatrice in conto pagamento.
Negava, infine, di avere richiesto opere extra o difformi rispetto al progetto originario, osservando che qualsiasi variazione avrebbe dovuto essere previamente autorizzata in forma scritta.
Nell'ambito del giudizio di primo grado il Tribunale, con ordinanza del 27 aprile
2022, nominava, quale consulente tecnico d'ufficio, l'ing. , Persona_1 conferendogli l'incarico di verificare la congruità dei corrispettivi richiesti per le opere oggetto di contestazione, avuto riguardo ai prezzi pattuiti in contratto ed ai prezziari locali per le lavorazioni extra-contrattuali, nonché di procedere alla ricostruzione contabile del rapporto, determinando il saldo finale alla luce dei pagamenti documentalmente provati.
Acquisite anche le prove testimoniali, con sentenza n. 3658/2024, pubblicata l'11.07.2024, il Tribunale di Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condannava al Parte_1 pagamento, quale residuo del corrispettivo dovuto, dell'importo di euro
75.634,08, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva dimostrata la sussistenza del credito azionato dalla sulla base della documentazione Controparte_1 prodotta, delle deposizioni testimoniali acquisite e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, includendo nel corrispettivo dovuto anche le opere eseguite in variazione e le lavorazioni extra-contratto richieste dal committente.
Disattendeva, altresì, l'eccezione formulata dal convenuto in ordine alla necessità della forma scritta per le variazioni contrattuali, ravvisando, al contrario, una rinuncia tacita al vincolo formale, desumibile dai comportamenti concludenti assunti dalle parti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
Quanto alla quantificazione economica delle opere eseguite, il Tribunale riteneva corretta la valutazione effettuata dal CTU, il quale aveva proceduto alla stima delle lavorazioni sulla base dei parametri tecnici e dei prezzari indicati
3 nell'ordinanza di nomina, determinato il residuo dovuto nella misura di euro
75.634,08 oltre IVA.
Escludeva, infine, la sussistenza di prova idonea a dimostrare la dedotta pattuizione riguardante la detrazione del valore dei beni mobili e delle suppellettili asseritamente consegnati all'impresa appaltatrice, rigettando, quindi, la richiesta riduzione dell'importo finale.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi Parte_1 di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Salerno, in accoglimento del presente gravame:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Salerno, n. 3658/2024, emessa all'esito del procedimento portante r.g. n.
8061/2014, e pubblicata in data 11 luglio 2024, per sussistenza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. connessi all'insolvenza della
[...]
meglio sopra argomentata;
CP_1
- In via principale e nel merito,
Respinta ogni contraria istanza, accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall' nel giudizio di primo grado e quindi “Rigettare la Pt_1 domanda di parte attrice di cui alle conclusioni del proprio atto introduttivo perché infondata in fatto e in diritto” – in particolare:
- “Dichiarare che i lavori edili aggiuntivi eseguiti dalla rispetto Controparte_1 al contratto d'appalto intercorrente con il convenuto del 10 settembre Pt_1 del 2012, sono da ritenersi di natura extracontrattuale”;
- “Di conseguenza e come da ordinanze della Cassazione civile sopra richiamate, dichiarare che i lavori di natura extracontrattuale eseguiti rispetto al contratto
d'appalto principale, sono soggetti alla forma scritta ab substantiam”;
- “Per l'effetto, e stante l'assenza della forma scritta per la loro autorizzazione, dichiarare che il convenuto, nulla deve alla in p.lr.p.t., Controparte_1 soprattutto per quanto concerne i lavori extra contratto di appalto del
4 10/09/2012 eseguiti sull'immobile di proprietà dell' e come individuati Pt_1 dal CTU Ing. nel suo elaborato peritale”; Persona_1
- Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Salerno per i motivi meglio esposti nel presente atto.
- In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, se del caso, altra CTU per le motivazioni innanzi specificate.
Con vittoria di spese di lite, comprensive di rsg, c.p.a. e i.v.a nonché competenze legali per entrambi i gradi di giudizio, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando puntualmente le censure formulate dall'appellante; ha, inoltre, spiegato appello incidentale, così concludendo: “
1. In via preliminare: rigettare
l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. avanzata dal signor in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto per tutto quanto argomentato, da intendersi qui integralmente riportato, confermato e trascritto, adottando i provvedimenti di cui il III comma dell'art. 283 c.p.c.; 2. In via principale: dichiarare l'appello spiegato dal signor inammissibile per carenza dei requisiti di Parte_1 cui l'art. 342 c.p.c. e/o infondato in fatto e in diritto per tutto quanto in atti argomentato, da intendersi qui integralmente riportato, confermato e trascritto
e, per l'effetto, rigettare tutte le conclusioni nonché le istanze istruttorie;
3. In accoglimento dell'appello incidentale, per quanto in atti argomentato e dedotto, riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione dell'importo relativo ai lavori extra contrattuali, rideterminandolo in Euro 43.008,46, oltre IVA e accertando, di conseguenza, il credito complessivo
a favore della nella misura di Euro 86.880,51, oltre IVA e Controparte_1 interessi dalla data della domanda ovvero nella diversa somma che si accerterà in accoglimento dei su esposti motivi e, in ogni caso, in misura non inferiore a quanto statuito dal Tribunale e per, l'effetto, condannare il signor Pt_1 al pagamento delle somme che verranno accertate, oltre IVA e
[...]
5 interessi a far data dalla domanda;
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
Con ordinanza del 24 aprile 2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo insussistenti i presupposti normativamente richiesti per la sua concessione.
Dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore, all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società convenuta, secondo cui le contestazioni avanzate dall'odierno appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., come da ultimo interpretato dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n.
21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità e, dunque, risulta pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'appellante, con i motivi di impugnazione articolati, sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, rispettando, così, le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
6 Ciò premesso, la Corte ritiene che sia l'appello principale che quello incidentale siano infondati e che, quindi, vadano rigettati per le ragioni di seguito esposte.
Procedendo alla disamina dell'impugnazione principale, Parte_1 contesta, in primo luogo, la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto valide le variazioni e le lavorazioni extra-contratto, sebbene non concordate per iscritto, sulla base dei comportamenti concludenti tenuti dalle parti nel corso del rapporto negoziale, i quali avrebbero determinato una rinuncia tacita all'obbligo della forma scritta precedentemente pattuito.
Evidenzia al riguardo che il contratto di appalto, stipulato in forma scritta il 10 settembre 2012, dispone espressamente che “l'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A, né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante”. Da tale previsione, ad avviso dell'appellante, emergerebbe, in modo inequivocabile, la volontà delle parti di escludere, fin dall'origine, la possibilità di introdurre oralmente qualsiasi variante o lavoro extra-contratto, con conseguente nullità delle modifiche non autorizzate per iscritto.
Con il secondo motivo, l'odierno appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, pur qualificando le nuove opere quali “lavori extra-contratto” e, quindi, come oggetto di un autonomo contratto di appalto, ha escluso la necessità di una preventiva autorizzazione scritta.
Lamenta, in particolare, che soltanto un nuovo accordo formalizzato per iscritto e previamente autorizzato potrebbe legittimare la società appaltatrice all'esecuzione di lavorazioni diverse ed ulteriori e, conseguentemente, alla richiesta del relativo corrispettivo, sostenendo che, in assenza di tale requisito formale, non potrebbe sorgere alcuna pretesa creditoria in favore della stessa.
Con il terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., Parte_1 sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente determinato l'importo dovuto a titolo di corrispettivo residuo.
L'appellante osserva che, mentre nell'atto di citazione la CP_1 CP_1 aveva richiesto la condanna al pagamento della somma di “euro 94.465,86
[...] oltre IVA”, il Tribunale, nella parte narrativa della sentenza, avrebbe indicato un
7 importo differente, pari ad “€ 96.365,86 oltre Iva”, corrispondente anche a quanto riportato nella relazione peritale redatta dal CTU.
I primi due motivi, all'evidenza tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
In punto di diritto, osserva la Corte, che la giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nel senso che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (Cass. n. 40122/2021; Cass. n.
19099/2011; Cass. n. 208/2006; Cass. n. 8528/2003; Cass. n. 6398/2003;
Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 3040/1995).
Ciò, anche a prescindere da una specifica previsione contrattuale (Cass. n.
18971/2022; Cass. n. 7108/2020), è inderogabilmente prescritto dall'art. 1659
c.c. il quale, al primo comma, stabilisce un generale divieto per l'appaltatore di effettuare variazioni rispetto al progetto originario;
si tratta di un principio posto a tutela della parte committente a garanzia che non siano apportate variazioni all'opera su iniziativa autonoma dell'appaltatore.
In tale ipotesi, dunque, anche laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche apportate dall'appaltatore, il requisito della forma scritta prevista nel contratto d'appalto non può essere superato per facta concludentia.
Nell'ipotesi in cui la loro esecuzione sia invece riconducibile all'iniziativa del committente e, dunque, rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1661 c.c., secondo la
Cassazione (v. sent. n.24246/2023), tale regola non vale, tanto che è consentito all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente
(Cass. n. 24246/2023; Cass. 40122/2021); infatti, nel contratto d'appalto, qualora il committente richieda variazioni al progetto il cui ammontare ecceda il sesto del prezzo complessivo pattuito, l'appaltatore non è tenuto ad eseguirle, ma ove abbia accettato di compierle si realizza un'ipotesi di concordata modifica dei patti originari, e l'appaltatore ha diritto soltanto al maggior compenso per gli ulteriori lavori eseguiti (Cass n. 3967/1980).
8 In sintesi, allorquando le variazioni in corso d'opera siano state, di fatto, autorizzate dal committente, può certamente affermarsi che tale condotta possa implicare, per facta concludentia, il superamento del patto contrattuale della forma scritta.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, vero è, come documentalmente accertato, che il contratto di appalto intercorso tra le parti prevedeva che l'impresa appaltatrice non potesse apportare modifiche alle opere pattuite né alle relative modalità esecutive “salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante”, e prevedeva, inoltre, che ogni variazione richiesta dal committente dovesse essere formalizzata mediante “una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore” (v. all. 1, produzione di primo grado della Controparte_1
.
[...]
Nondimeno, la condotta successiva delle parti, tenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto, si è rivelata difforme rispetto al regime formale originariamente stabilito.
Ed invero, dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado è emerso che le variazioni dell'opera all'originario progetto sono state apportate su iniziativa della committenza, avendo l' richiesto modifiche alle opere Pt_1 pattuite ed ulteriori lavorazioni senza formulare alcuna istanza scritta e che l'impresa appaltatrice aveva eseguito tali richieste senza pretendere il rispetto della forma convenuta.
Al riguardo il Tribunale ha correttamente valorizzato, innanzitutto, le risultanze documentali.
In particolare, ha richiamato la richiesta di agibilità sottoscritta dall' Pt_1 recante espresso riferimento al progetto in variante, nel quale sono specificate sia le modifiche al contratto originario, sia le opere aggiuntive, nonché le numerose fatture delle ditte fornitrici (Ditta Apicella s.a.s., Real Metal s.n.c.,
SP RI, CLAV ditta ), prodotte Controparte_2 Parte_2 dall'appaltatrice e contenenti puntuali indicazioni sulle forniture destinate al cantiere interessato.
9 Ha inoltre attribuito particolare rilievo alla deposizione di , Testimone_1 geometra e direttore dei lavori, munito, pertanto, di conoscenza diretta dell'andamento del cantiere. Egli, infatti, ha confermato non solo la regolare e tempestiva esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, ma anche di avere personalmente assistito all'affidamento delle varianti e delle nuove lavorazioni, nonché di averne ricevuto comunicazione dal committente.
In termini convergenti, gli ulteriori testi escussi - SP RI e
[...]
idraulici operanti nel cantiere, e dipendente Testimone_2 Tes_3 della - hanno attestato l'effettiva realizzazione di tutte Controparte_1 le opere per le quali la società appaltatrice aveva richiesto il corrispettivo.
Tali comportamenti, convergenti ed univocamente diretti all'esecuzione delle variazioni e delle nuove opere in difformità rispetto alla prescrizione formale pattuita, integrano una rinuncia tacita dell'appaltatrice all'osservanza di quest'ultima; si osserva che la clausola secondo cui la variazione richiesta dal committente dovesse essere formalizzata mediante “una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'appaltatore” è stata posta all'evidenza a salvaguardia della posizione dell'appaltatore e non del committente.
Alla luce delle risultanze sopra esposte deve ritenersi provato che il committente, attraverso interlocuzioni costanti con il direttore dei lavori e una assidua presenza in cantiere, abbia dato incarico all'appaltatrice, seppur in forma orale, di eseguire variazioni alle opere previste nel progetto originario, sicché
l'esecuzione delle stesse da parte dell'appellata integra una rinunzia tacita al vincolo della forma scritta in quanto rivela inequivocabilmente una tacita rinuncia delle parti al patto di forma scritta essendo tale condotta incompatibile con il suo mantenimento (cfr. Cass. n. 20052/2024; Cass. n. 9174/2024; Cass. n.
8979/2024; Cass. n. 2400/2022; Cass. n. 4539/ 2019).
Quanto alle opere extra-contratto, la cui esecuzione ha trovato riscontro sia nell'indagine compiuta dal CTU nonché, come visto, nelle dichiarazioni dei testimoni escussi, si osserva, come correttamente rilevato dal Tribunale, che, non rientrando nell'ambito applicativo del predetto patto di forma, esse non
10 richiedevano alcuna specifica formalità ai fini della loro validità, essendo quello di appalto un contratto a forma libera.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha evidenziato come i comportamenti assunti dalle parti – desumibili dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali – attestino in modo chiaro ed univoco l'avvenuta conclusione di un nuovo accordo, dal quale è sorto il diritto della a Controparte_1 percepire il corrispettivo relativo alle opere aggiuntive eseguite.
Alla luce di quanto innanzi, il giudice di prime cure è giunto correttamente ad escludere la necessità di una pattuizione scritta per l'esecuzione delle opere extra-contratto, mentre le doglianze sollevate dall'appellante non appaiono idonee a sovvertire tale conclusione.
Sul punto va chiarito che, nel contesto del contratto di appalto, le nuove opere richieste dal committente assumono natura di varianti quando, pur non previste nel progetto originario, risultino necessarie per una migliore esecuzione dell'opera, per garantirne la realizzazione a regola d'arte o, comunque, rientrino nel disegno complessivo dell'intervento.
Diversamente sono qualificabili come lavori extra-contratto le opere dotate di autonoma individualità rispetto all'appalto originario, sebbene ad esso collegate, ovvero quelle che comportino una modificazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge. In tali casi, le prestazioni non rientrano nell'ambito del contratto principale e richiedono la stipulazione di un nuovo rapporto negoziale (cfr. ex multis Cass. n. 16222/2023; Cass. n. 727/2020; Cass. n.
9767/2016).
La regolamentazione delle opere extra-contratto configura, quindi, un autonomo accordo avente ad oggetto prestazioni ulteriori, non costituenti un semplice completamento o sviluppo dell'appalto originario, ma riconducibili ad un nuovo e distinto contratto (cfr. Cass. n. 347/2023; Cass. n. 28622/ 2022; Cass. n.
24314/2022) per il quale vige il principio della libertà delle forme.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'eccezione sollevata dall' in Pt_1 primo grado - reiterata in forma di censura anche nel presente giudizio - relativa alla necessità della forma scritta per le varianti e le nuove opere, è del tutto priva di fondamento;
di conseguenza i primi due motivi di appello vanno rigettati.
11 Il terzo motivo, invece, va dichiarato inammissibile perché del tutto privo di specificità.
Non si confronta affatto con la decisione la critica dell'appellante volta ad evidenziare una discordanza tra gli importi indicati dall'attore in primo grado nell'atto introduttivo del giudizio e riportati nella sentenza impugnata;
essi sono stati indicati dal Tribunale nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, nella quale il giudice descrive l'iter della causa, le domande e le difese delle parti e non espone le ragioni della decisione.
Nella specie l'importo residuo del corrispettivo dovuto dall'appellante è stato determinato dal Tribunale sulla base dell'autonoma valutazione compiuta dal consulente tecnico nominato, le cui conclusioni, nella parte in cui sono state recepite, non sono state oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante principale.
Le considerazioni svolte impongono, in definitiva, il rigetto dell'impugnazione principale.
Passando alla disamina dell'appello incidentale, la con Controparte_1 un unico motivo di gravame, denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e lamenta che Il Tribunale ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU in merito alla quantificazione dei corrispettivi senza considerare le osservazioni formulate dal proprio consulente di parte che li aveva determinati in misura superiore.
La censura è infondata.
In punto di diritto occorre premettere che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione si ritiene assolto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili. Non può, pertanto, ravvisarsi vizio di motivazione, atteso che le critiche di parte, miranti ad un riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 12195/2024; Cass. n. 33742/2022).
12 Tanto premesso, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha proceduto ad un'attenta disamina delle argomentazioni sottese all'elaborato peritale al fine di motivare il proprio convincimento e condividendo gli esiti cui è pervenuto il CTU.
Quanto ai rilievi critici formulati dal consulente di parte, il CTU, nella propria relazione, ha adeguatamente confutato tali osservazioni.
Si osserva, peraltro, che la stessa società appellante, denunciando in sede di gravame che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe adeguatamente considerato i rilievi formulati dal consulente di parte, riconosce, implicitamente, che nella relazione peritale vi è un'espressa contestazione di tali deduzioni.
Ed invero, il consulente nominato in primo grado, ing. , all'esito Persona_1 degli accessi e degli accertamenti tecnici effettuati, ha quantificato le opere previste nel progetto originario e le nuove lavorazioni, rilevando che: “le opere indicate nel contratto di Appalto ed effettivamente poste in essere dall'impresa ricorrente valutate con riferimento ai corrispettivi unitari Controparte_1 così come concordati nel contratto stesso del 10/09/2012 (cfr. All.6) ammonta come da computo di controllo e vaglio tecnico rielaborato dal sottoscritto CTU a complessivi 118.952,22 € oltre IVA, e non già detratti gli avvenuti pagamenti parziali;
le opere extracontrattuali effettivamente poste in essere dall'impresa ricorrente sulla base dell'ispezione diretta dei luoghi e per Controparte_1 raffronto con quelle contrattuali già computate e con i consuntivi agli atti dell'impresa stessa, nonché con i rilievi fotografici d'epoca, con riferimento ai prezzari usualmente praticati in luogo di esecuzione delle opere, ebbene tali opere in variante extracontrattuale ammontano a 31.762,03 € oltre IVA”.
Tali conclusioni - pienamente condivisibili in quanto metodologicamente corrette, frutto di ineccepibili accertamenti tecnici, nonchè sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici - tengono conto anche delle osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte, reiterate dalla società appaltatrice con l'appello incidentale in esame.
Ed invero, il consulente di parte della aveva eccepito, Controparte_1 già nell'ambito del giudizio di primo grado, una diversa e maggiore quantificazione delle lavorazioni extra-contratto, rilevando presunte incongruenze nella valutazione svolta dal perito.
13 In risposta a tali osservazioni critiche, il CTU ha, innanzitutto, precisato che l'aliquota uniforme del 20%, applicata acriticamente dal consulente di parte all'utile d'impresa, non teneva conto della diversa natura delle lavorazioni né delle economie derivanti dalla presenza in cantiere di manodopera già impiegata nelle opere principali;
per tale motivo ha modulato le aliquote in relazione alla tipologia degli interventi ed alle risorse effettivamente utilizzate.
Ha, inoltre, rilevato che il completamento del pergolato era già incluso in altre voci contabilizzate, relative alla sistemazione del giardino e dell'area attrezzata del terrazzo, rendendo superflua, quindi, una valorizzazione autonoma.
Quanto alle tracce dell'impianto elettrico, l'ing. ha evidenziato che le Per_1 percentuali indicate dal consulente di parte si riferivano ad un insieme più ampio di lavorazioni, alcune già comprese nel costo complessivo dell'impianto, e non alla sola esecuzione delle tracce murarie.
Infine, con riferimento agli interventi nel locale cantina ed al c.d. “cottimo giardino ”, il CTU ha segnalato l'assenza di un adeguato supporto Per_2 documentale, ribadendo che le proprie valutazioni potevano fondarsi esclusivamente su elementi oggettivi e verificabili.
Sulla base dei predetti accertamenti tecnici, ha concluso per l'assenza di elementi idonei a giustificare una revisione significativa delle quantificazioni già operate, sia con riferimento alle opere contrattuali, sia a quelle extra-contrattuali
(v. perizia CTU, ing. , pag. 44). Persona_1
Le critiche avanzate dalla consistenti nella Controparte_1 riproposizione delle osservazioni all'elaborato peritale, in difetto di ulteriori considerazioni in grado di fare emergere la palese illogicità o incoerenza delle risposte del CTU, non sono dunque idonee a scalfire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice in relazione alla quantificazione delle lavorazioni extra-contrattuali; di conseguenza, l'appello incidentale va rigettato e la sentenza di primo grado confermata anche in merito a tale statuizione.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del
2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per
14 il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti, principale ed incidentale, siano tenuti, ciascuno, al versamento del contributo in misura doppia rispetto a quanto stabilito per l'introduzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Salerno, in data 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa AR Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa AR Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR VI PA, MOT in tirocinio generico.
15