Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 1157
CA
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Variazioni e lavorazioni extra-contratto autorizzate tacitamente

    La condotta delle parti, consistente nell'esecuzione di variazioni e nuove opere su iniziativa del committente senza rispettare la forma scritta pattuita, integra una rinuncia tacita al patto di forma scritta, essendo tale condotta incompatibile con il suo mantenimento. Le opere extra-contratto, non rientrando nell'ambito applicativo del patto di forma, non richiedevano alcuna specifica formalità ai fini della loro validità, essendo il contratto d'appalto a forma libera.

  • Rigettato
    Variazioni e lavorazioni extra-contratto richiedono forma scritta

    La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto (Cass. n. 40122/2021; Cass. n. 19099/2011; Cass. n. 208/2006; Cass. n. 8528/2003; Cass. n. 6398/2003; Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 3040/1995). In tale ipotesi, anche laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche apportate dall'appaltatore, il requisito della forma scritta prevista nel contratto d'appalto non può essere superato per facta concludentia. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la condotta successiva delle parti, tenuta nel corso dell'esecuzione del rapporto, si è rivelata difforme rispetto al regime formale originariamente stabilito, integrando una rinuncia tacita dell'appaltatrice all'osservanza di quest'ultima.

  • Inammissibile
    Errore nella quantificazione dell'importo dovuto

    La critica dell'appellante volta ad evidenziare una discordanza tra gli importi indicati dall'attore in primo grado nell'atto introduttivo del giudizio e riportati nella sentenza impugnata è inammissibile perché priva di specificità. Il Tribunale ha indicato gli importi nella parte relativa allo "svolgimento del processo", descrivendo l'iter della causa, le domande e le difese delle parti, e non esponendo le ragioni della decisione. L'importo residuo del corrispettivo dovuto dall'appellante è stato determinato dal Tribunale sulla base dell'autonoma valutazione compiuta dal consulente tecnico nominato, le cui conclusioni, nella parte in cui sono state recepite, non sono state oggetto di specifica doglianza da parte dell'appellante principale.

  • Rigettato
    Errata quantificazione dei corrispettivi dei lavori extra-contrattuali da parte del CTU

    Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione si ritiene assolto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Il CTU ha adeguatamente confutato le osservazioni critiche del consulente di parte, modulando le aliquote in relazione alla tipologia degli interventi e alle risorse utilizzate, e rilevando l'inclusione del completamento del pergolato in altre voci contabilizzate, l'ampiezza delle lavorazioni relative alle tracce dell'impianto elettrico, e l'assenza di adeguato supporto documentale per il "cottimo giardino". Le critiche avanzate dalla Controparte_1 consistono nella riproposizione delle osservazioni all'elaborato peritale, in difetto di ulteriori considerazioni in grado di fare emergere la palese illogicità o incoerenza delle risposte del CTU.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile, ha pronunciato sentenza nel procedimento avente ad oggetto l'appello avverso la decisione del Tribunale di Salerno, che aveva parzialmente accolto la domanda di una società appaltatrice nei confronti di un comproprietario di un immobile, condannandolo al pagamento di un residuo corrispettivo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La società attrice aveva originariamente richiesto il pagamento di euro 94.465,86, lamentando il mancato saldo di un contratto d'appalto stipulato nel 2012 per lavori di adeguamento di un immobile ad attività ricettiva, per un corrispettivo pattuito di euro 167.000,00 oltre IVA. L'appaltatrice esponeva che, nonostante alcune detrazioni e modifiche rispetto al progetto iniziale, e richieste di variazioni e opere aggiuntive da parte del committente, spesso verbali, l'immobile era stato utilizzato come struttura ricettiva dal giugno 2013, ma il committente aveva corrisposto solo euro 90.000,00, rifiutando il saldo per assenza di autorizzazioni scritte per alcune lavorazioni. Il committente convenuto, costituendosi, contestava la pretesa creditoria, affermando di aver integralmente adempiuto, di aver eseguito direttamente alcune opere per un valore di euro 36.142,80, e di aver consegnato mobili di pregio in conto pagamento, negando di aver richiesto opere extra o difformi senza autorizzazione scritta. Il Tribunale, sulla base di CTU e prove testimoniali, aveva condannato il committente al pagamento di euro 75.634,08 oltre IVA e interessi, ritenendo provato il credito, incluse opere in variazione e extra-contratto, e disattendendo l'eccezione sulla forma scritta per le variazioni, ravvisando una rinuncia tacita. L'appellante principale chiedeva la riforma della sentenza, contestando la validità delle variazioni e delle opere extra-contratto non autorizzate per iscritto, e lamentando una discordanza nell'importo liquidato. L'appellata, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e proponeva appello incidentale, chiedendo la rideterminazione del credito per lavori extra-contrattuali in euro 43.008,46, per un credito complessivo di euro 86.880,51 oltre IVA.

La Corte d'Appello ha preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata, ritenendo l'atto di gravame sufficientemente specifico e conforme all'art. 342 c.p.c. Successivamente, la Corte ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale, confermando la sentenza di primo grado. Quanto all'appello principale, i primi due motivi, relativi alla necessità della forma scritta per le variazioni e le opere extra-contratto, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le modifiche all'appalto richiedono autorizzazione scritta, ai sensi dell'art. 1659 c.c., salvo che le variazioni siano state richieste dal committente ai sensi dell'art. 1661 c.c., nel qual caso è ammessa la prova con ogni mezzo, incluse le presunzioni. Tuttavia, nel caso di specie, pur prevedendo il contratto la forma scritta per le variazioni, la condotta delle parti durante l'esecuzione del rapporto, caratterizzata da richieste verbali di modifiche e opere aggiuntive da parte del committente e dalla loro esecuzione da parte dell'appaltatrice, ha integrato una rinuncia tacita al vincolo formale, come desumibile dalla documentazione prodotta (richiesta di agibilità con riferimento a progetto in variante, fatture di fornitori) e dalle deposizioni testimoniali (direttore dei lavori, operai). Le opere extra-contratto, invece, essendo dotate di autonoma individualità e non rientrando nel contratto principale, richiedono la stipulazione di un nuovo rapporto negoziale a forma libera, e la loro esecuzione è stata provata in modo univoco. Il terzo motivo di appello principale, relativo alla discordanza degli importi, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché si riferiva alla parte narrativa della sentenza e non alla motivazione della decisione. L'appello incidentale, con cui si contestava la quantificazione dei lavori extra-contrattuali, è stato rigettato, ritenendo che il giudice di primo grado avesse adeguatamente motivato il proprio convincimento aderendo alle conclusioni del CTU, il quale aveva confutato le osservazioni del consulente di parte, fornendo una dettagliata giustificazione delle proprie stime. Pertanto, la Corte ha confermato integralmente la sentenza impugnata, compensando le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato raddoppiato da parte di entrambi gli appellanti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 1157
    Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
    Numero : 1157
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo