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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 06/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.2977 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sestu, via Togliatti 16/A, presso lo studio dell'Avv. CARTA ANNA
LISA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
C.F. ), nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in OR, Corso IV novembre 19, presso lo studio degli Avv.ti DELIGIA
GABRIELLA e CONCU MARIA ANTONIETTA. che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“si chiede l'estinzione del presente giudizio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuto decesso del coniuge.”.
Pagina 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024, e hanno Parte_1 CP_1
instaurato il giudizio, richiedendo congiuntamente il divorzio alle seguenti condizioni: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi E Parte_1 CP_1
; 2) confermare l'affido condiviso dei minori figli stabilendo, a modifica delle condizioni
[...]
stabilite in sede di separazione, che i minori figli e vivranno con la Per_1 Persona_2
madre presso la propria abitazione in Cagliari, Via del Tricolore n. 30 Pirri;
mentre il figlio
, continuerà a vivere con il padre nel comune di OR dove lo stesso terminerà il Per_3 percorso di studi intrapreso;
3) con riguardo al diritto di visita, confermare l'alternanza nei week end per cui a settimane alternate, la signora accompagnerà i figli a OR (partendo Parte_1 subito dopo l'uscita dei figli dalla scuola) per poter stare dal padre dalle ore 15:30 del sabato fino alle ore 17:00 della domenica quando ripartiranno con la madre verso Cagliari;
negli altri week end spetterà al signor accompagnare il figlio presso l'abitazione materna in modo CP_1 Per_3
che possa trascorrere il fine settimana con questa e con i fratelli così come ad andarlo a riprendere;
il criterio dell'alternanza si applicherà anche con riguardo alle festività natalizie e pasquali;
mentre per le vacanze estive i coniugi si comunicheranno, con congruo preavviso, i giorni in cui figli staranno rispettivamente presso ciascun genitore;
4) disporre a carico del signor un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 400,00 da corrispondersi entro il CP_1
giorno 5 di ciascun mese mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%. 5) Disporre che la signora continui a percepire l'assegno unico per i figli nella Parte_1
misura del 100%. 6) dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualunque eventuale pretesa reciproca;
7) le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
I coniugi, invero, hanno contratto matrimonio in Cagliari in data 11/09/2004 (atto n. 2, parte II, serie B, Anno 2004 – Comune di Cagliari).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (Cagliari, 21.2.2016), (Sassari, Persona_2 Per_1
13.11.2007) e (OR, 14.1.2009). Per_3
Le parti hanno congiuntamente richiesto la sostituzione della prima udienza col deposito di note scritte, dando atto di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di confermare le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Con nota del 26.2.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'avvenuto decesso in data
21.2.2025 dell' depositando il certificato di morte. È stata quindi richiesta l'estinzione del CP_1
Pagina 2 giudizio.
Nel caso di specie, infatti, il decesso del coniuge determina la cessazione della materia del contendere, la quale rappresenta un'ipotesi peculiare di estinzione del processo che può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione atipica della controversia da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire.
Tale forma di conclusione del giudizio assume ulteriore peculiarità nei giudizi di separazione e divorzio in caso di morte del coniuge, in quanto tali azioni hanno natura personalissima e non sono trasmissibili agli eredi, che restano legittimati a stare nel processo solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l'istanza principale e che siano stati, quindi, già acquisiti al suo patrimonio prima della morte (v. Cassazione civile sez. VI, 17/02/2022, n.5236).
Secondo giurisprudenza consolidata, pertanto: “la morte del coniuge in pendenza del processo di separazione o divorzio determina la cessazione della materia del contendere, anche laddove intervenga nel corso del giudizio di impugnazione promosso esclusivamente per ottenere una diversa quantificazione dell'assegno (con l'effetto di determinare il passaggio in giudicato della decisione sullo "status"), poiché si tratta di un processo unitario, nel quale ragioni di complessità istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie, quale è quella relativa all'assegno in questione, ma non possono costituire fonte di deroga al principio per cui l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo, non trasmissibile agli eredi e suscettibile di essere accertato solo in relazione all'esistenza della persona cui lo "status" personale si riferisce” (Cassazione civile sez. VI, 11/11/2021, n.33346).
Sulla base di questi presupposti, alla luce di quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, n. 20949/2022), nel caso di pronuncia parziale sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto, seppur unicamente sino al momento del decesso.
Pagina 3 Tale situazione, però, è radicalmente diversa da quella del presente giudizio, nel quale non era stata pronunciata alcuna sentenza sullo status e, soprattutto, non era stata neanche formulata domanda di assegno divorzile.
Nel caso in esame, pertanto, sussiste l'ipotesi tipica di cessazione della materia del contendere a seguito del decesso del coniuge sopra descritta, senza possibilità che il giudizio prosegua su ulteriori domande.
Nei casi di cessazione della materia del contendere, ad ogni modo, si ritiene opportuno evidenziare l'orientamento più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in forza del quale il giudice è comunque chiamato a liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta salva la facoltà di disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti dandone adeguata motivazione nella sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148 e Cass. Civ., sez.
VI, 14/07/2020, n.14939; cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148).
Nella fattispecie in esame, la peculiarità della vicenda e la natura delle questioni oggetto della causa
(del tutto superate dal sopravvenuto decesso del coniuge) giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
06/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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