Sentenza 17 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05427/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5427 del 2024, proposto da
EO CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Belvisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
della sentenza n. 20 del 20 gennaio 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. ID CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata il 13 aprile 2026 con la quale la ricorrente dichiara che il ministero dell’istruzione e del merito ha interamente adempiuto agli obblighi scaturenti dalla sentenza ottemperanda con conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto:
a) la fase processuale in essere è stata introdotta con la memoria depositata in data 7 maggio 2025 al fine di ottenere gli interessi legali su quanto spettante e quanto dovuto a titolo di spese legali sia del giudizio svoltosi innanzi al giudice del lavoro che del giudizio di ottemperanza;
b) con l’ordinanza collegiale n. 6452 del 29 settembre 2025 la sezione, nel presupposto che le domande contenute nella memoria non fossero allo stato ammissibili non essendo state ritualmente proposte mediante notificazione alla controparte, aveva assegnato alla parte il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione per instaurare il contraddittorio;
c) l’ordinanza è stata comunicata al domicilio digitale della ricorrente in data 29 settembre 2025 e la notificazione della memoria è stata eseguita in data 4 novembre 2025, cioè oltre la scadenza del termine stabilito, con conseguente improcedibilità delle relative domande;
Ritenuto tuttavia che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere possa essere apprezzata come manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;
Ritenuto, in ragione di quanto precede, che le spese della presenta fase processuale possano essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità delle domande introdotte con la memoria citata in premessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
ID CE, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID CE | IN DE |
IL SEGRETARIO