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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/12/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 181/2023
Tribunale Ordinario di Pordenone
UDIENZA del 02/12/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Daniela Brunetti
Alle ore 11.00 compaiono:
Per , l'avv. QUERIN RI e il dott. Alessandro Querin Parte_1
Per gli , compare l'avv. COLOMBARO LUCA Controparte_1
***
Preliminarmente l'avv. QUERIN RI, in relazione alle note avversarie fatte 21.11.2025 rileva che il decreto del giudice datato 22.09.25, essendo pronunciato dopo la scadenza del termine per note precedentemente concesso, ha previsto un termine per note fino a 20 giorni prima della nuova udienza al 24.10.25, con ciò, dovendosi intendere delle nuove note in quanto ogni diversa lettura renderebbe illogico il contenuto del decreto. Ad ogni buon conto l'avv. Querin illustra oralmente ex art 420 cpc, le deduzioni ivi riportate dimettendo le pronunce in quanto precedenti giurisprudenziali e non quindi documenti di parte e, pertanto, conclude come da ricorso introduttivo.
L'avv. Colombaro, si riporta a quanto dedotto con le note di data 21.11.2025 e ribadisce come il provvedimento assegnato da questo nuovo giudice non andasse a reintrodurre un nuovo termine per il deposito di nuove note, bensì solo a spostare il termine per il deposito delle note già concesse dal primo giudice, rinnova le eccezioni sul punto svolte ed assume conclusioni come da memoria difensiva depositata.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura a mezzo del deposito telematico.
Il giudice dott.ssa Daniela Brunetti
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 02/12/2025 il giudice dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 181/2023 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUERIN Parte_1 C.F._1
RI ( ), giusto mandato in atti C.F._2
Ricorrente/i
, con il patrocinio dell'avv. COLOMBARO LUCA Controparte_1
( , giusto mandato in atti C.F._3
Resistente/i
Causa discussa e decisa all'udienza del 02/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: PARTE RICORRENTE
NEL MERITO:
Piaccia al Tribunale di Pordenone Sezione Lavoro:
A) IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare il diritto del Sig all'inquadramento dal mese di settembre Parte_1
1997 al settembre 2005 nel livello U-1SQ (quadro di secondo livello) o in subordine nel livello U-
1S, e dall'ottobre 2005 a tutt'oggi nel livello Q2 del CCNL dei Personale civile non statunitense delle forze armate SA operanti in Italia ovvero nelle diverse date che appariranno di giustizia, con conseguente pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro dei relativi livelli e con condanna della resistente a pagare le differenze retributive tutte che vengono quantificate nella somma di
€ 229.885,36 e/o l'altro importo che risulterà di giustizia, oltre alle successive tutte dal gennaio
2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale con l'incidenza sul TFR e sugli accantonamenti del Fondo Pensione;
2 B) IN VIA SUBORDINATA:
In denegata ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale e salvo appello, accertare e dichiarare il diritto del Sig all'inquadramento dal mese di settembre Parte_1
1997 al settembre 2010 ovvero dalle diverse date che appariranno di giustizia, nel livello U1 del
CCNL del Personale Civile non Statunitense delle forze armate SA operanti in Italia con conseguente pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro del relativo livello e con condanna della resistente a pagare le differenze retributive tutte che vengono quantificate nella somma di
€ 23.304,19 e/o l'altro importo che risulterà di giustizia, con l'incidenza sul TFR e sugli accantonamenti del Fondo Pensione;
C) condannare la resistente, in riferimento a tutte le somme si cui ai punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione di ogni posta creditoria dalla maturazione alla domanda giudiziale e interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo.
D) Spese di causa rifuse.
PARTE RESISTENTE
Nel merito Accertarsi e dichiararsi la correttezza, congruità e legittimità della qualifica e dell'inquadramento contrattuale attribuito al ricorrente: per l'effetto, respingersi – rigettarsi in quanto infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte avanzate in ricorso dal signor e le Parte_1 conseguenti richieste, principali e subordinate, di modifica costitutiva del rapporto di lavoro e di condanna della resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive, come quantificate in via principale e in via subordinata, in rapporto ai superiori livelli richiesti.
Spese di lite, oltre accessori di legge, integralmente refusi.
Motivi della decisione
RICOSTRUZIONE IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.5.2023 il sig. evocava l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
a) di essere stato assunto presso la Base SAF di Aviano, alle dipendenze di parte convenuta in data 1° settembre 1997, con formale qualifica di “Energy Manager” e con livello U2 per venire poi, successivamente, a far data dal 04/06/2010, inquadrato nel livello U1 con la qualifica di “Utility Manager”.
b) di essere, tutt'ora, dipendente di SA e di aver svolto, per tutto il periodo intercorrente dal settembre 1997 al 2010, mansioni effettive non corrispondenti a quelle previste per il livello e i mansionari formalmente assegnati da SA (cosiddette
3 Position Description) dettagliatamente identificate e descritte negli allegati 1 e 2 del ricorso;
c) di essere dotato di una formazione altamente specializzata, per le mansioni effettivamente svolte, che documenta allegando i relativi titoli di studio agli allegati
2,3,4 e 5 del ricorso.
d) di aver lavorato, con la mansione di Energy e Utility Manager presso la Base SA di
Aviano dal 1997 al 2020 e, in particolare, di aver lavorato, fino al 2010, presso l'ufficio CEOEM (Civil Engineering Operation and Maintenance) e, dal 2010 in poi, presso l'ufficio CEOER (Requirements and Optimization Office) alle dipendenze dirette del Sig. , “Chief Requirements and Optimization”, al quale è stato Parte_2 attribuito da SA il livello Q1
e) di aver svolto, in relazione alla Base SA di Aviano e alle Unità Geograficamente
Separate dipendenti tutte dalla Base di Aviano (Ghedi, S. Vito dei Normanni, Ponti
Radio Orsago e Castaldia), dal 1997 al 2010 le mansioni elencate e meglio esplicitate nei punti da 6 a 11 e relativi sottopunti, del ricorso introduttivo, da intendersi ivi interamente richiamati e qui riportate (Programmazione dei progetti Energy con richiesta dei fondi;
Esame dei progetti sotto l'aspetto tecnico di risparmio e la fattibilità della costruzione;
organizzazione - essendone il soggetto promotore e il responsabile - delll'Energy Management Steering Group (il meeting per aggiornare tutta la Leadership
- il Colonnello a Capo del Mission Support Group, il Tenente Colonnello a capo del Civil
Engineering Squadron, il Maggiore a capo del Flight dell'Operation Group, con la presenza talvolta anche del Generale Comandante della intera Base di Aviano- )sulla gestione dell'energia e dell'acqua della Base di Aviano….; revisionava e approvava mensilmente tutte le fatture di fornitura di energia ricevute dai vari fornitori per tutti gli edifici governativi sia all'interno della base che quelli in affitto al di fuori della base;
revisionava e monitorava il trend energetico, identificando e monitorando i fabbricati, con particolare attenzione a quelli con il più alto consumo energetico;
predisponeva, ogni anno, la stima per l'acquisizione dal Quartier Generale SAFE (Ramstain) dei fondi per i consumi di energia della e partecipava ai negoziati contrattuali per le Pt_3 forniture energetiche, per un complessivo importo di una decina di milioni di dollari;)
f) di essere (poi) stato destinatario della qualifica formale di “Utility Manager”, a partire dal 2010, anno in cui gli SA decidevano di suddividere la posizione di “Energy” da
4 quella di “Utility Manager” (entrambe, fino ad allora, ricoperte dal in due Pt_1 parti: la parte “Energy” e la parte “Utility”, affidando al ricorrente solo la parte
“Utility”, con l'assegnazione del titolo di “Utility Manager”,
g) di avere, nonostante la sopraindicata suddivisione delle due posizioni, di fatto, continuato a svolgere anche una rilevante parte delle funzioni rientranti nel ruolo di
“Energy”, senza tuttavia più essere Lui il “programmatore e l'organizzatore dei progetti Energy in quanto le mansioni della parte Energy, venivano formalmente affidate, dapprima, al sig. , sino all'anno 2017 e, successivamente, al Controparte_2
Sig. , al quale nel 2021, ma con effetto retroattivo al 2017, SA Parte_4 conferiva il livello Q2 di cui al rispettivo P.D. (All.6),
h) di aver svolto, a partire dal 2010 in poi – e pur essendogli formalmente assegnata la qualifica di Utility Manager – anche le mansioni di “Energy Manager” (per come descritte nel Position Description di cui all'All. 6 del ricorso) svolte dal sig. Parte_4
a far data dal 2017 e attributive, per quest'ultimo, della qualifica
[...] corrispondente al livello Q2 (oggetto di promozione per il nell'anno 2021 Parte_4 con valenza retroattiva a far data dall'anno 2017) evidenziando che ogni singolo compito (duty) ivi descritto era stato anche dal ricorrente svolto pur mantenendo una qualifica inferiore, ovvero il livello U 2.
i) Di aver svolto, a partire dal 2010 sino all'attualità e sempre in relazione alla Base SA di Aviano e alle Unità Geograficamente Separate dipendenti dalla Base Aviano (Ghedi,
S. Vito dei Normanni, Ponti Radio Orsago e Castaldia): le mansioni descritte dai capitoli enumerati dal 13 al 20 e relativi sottopunti, del ricorso.
j) di rivendicare, quindi, il diritto all'inquadramento superiore, in primis nel livello Q2
(quadri) fin dall'inizio (distinguendo il periodo ante e post 2005, quando la disciplina dei “Quadri” è stata ex novo normata a livello di CCNL per i dipendenti Italiani delle
Basi SA in Italia con l'Accordo di Montecatini del 2005) o, in subordine, al livello U1, fin dall'inizio e cioè fin dalla assunzione e non solo dal 2010, essendo stato il ricorrente formalmente inquadrato da SA al livello U2 (dall'assunzione all'aprile
2010) e al livello U1 dal maggio 2010 a tutt'oggi.
k) di vedere, pertanto, accertato il diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. al pagamento delle differenze retributive tra il livello attribuitogli (nella specie: U-2 e poi U.1) e il livello di quadro Q2.
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2023 si costituivano regolarmente in causa gli , a mezzo del competente dipartimento, Controparte_1 contestando integralmente la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente e deducendo che :
a) l'assunzione del ricorrente è avvenuta per sostituire il padre del Pt_1 precedentemente e fino alla data del pensionamento, nella medesima posizione del primo, con un profilo di tecnico munito di diploma professionale e non di laurea.
b) Le mansioni assegnate al ricorrente sono sempre state conformi alle Position
Description assegnate, prima come Engineering Technician e poi come Utility
Manager, con attività di supporto tecnico e non di responsabilità dirigenziale.
c) L'autonomia lavorativa di cui godeva il ricorrente è sempre stata limitata essendo assoggettata a costante supervisione tecnica e funzionale di terzi.
d) Nel corso dell'attività lavorativa sono emerse criticità sull'operato del ricorrente rappresentate dalle revisioni negative occorse tra il 2002 e il 2005 per mancato raggiungimento di obiettivi, progetti incompiuti, perdite di finanziamenti e scarsa conoscenza della lingua inglese, oltre a due ammonizioni disciplinari nel 2002 e nel
2004 per uso improprio di beni ed errori nelle stime dei costi.
e) il livello Q2 è riservato a ingegneri laureati con responsabilità strategiche, mentre
è un tecnico privo dei requisiti di conoscenza e autonomia previsti. Pt_1
f) Risulta maturata la prescrizione per i crediti anteriori ad aprile 2018, o almeno a luglio 2007, in base alla decorrenza quinquennale e, contesta genericamente la quantificazione dei conteggi elaborati da parte ricorrente e riversate in atti all' allegato 12.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali da altro giudice.
Successivamente al rinvio per discussione e decisione è mutato il giudice persona fisica assegnatario del fascicolo.
***
1. Questioni preliminari.
Parte resistente ha depositato in data 21.11.2025 un'ulteriore nota conclusiva (facendone richiamo anche all'udienza odierna) a mezzo della quale, ha eccepito l'irritualità della memoria depositata in data 3.10.2025 da parte ricorrente (in quanto trattasi di nota ulteriore rispetto a quella già depositata in data 3.9.2025 ed autorizzata con verbale di
6 udienza del 12.6.25) , nonché l'inammissibilità e scarsa pertinenza della documentazione ad essa allegata e consistita in due sentenze di merito emesse da questo Tribunale, asseritamente relative a fattispecie diverse da quelle in esame. L'eccezione è stata riprodotta all'udienza odierna con conseguente difesa del ricorrente, il quale, ha dedotto l'infondatezza della spiegata eccezione comunque riproducendo oralmente le deduzioni riportate nella memoria del 3.10.25 e dimettendo ulteriormente in atti i medesimi precedenti giurisprudenziali allegati alla predetta memoria contestata.
L'eccezione sollevata è infondata. Il giudice osserva che quanto dedotto da parte ricorrente all'odierna udienza e nell'ultima memoria depositata, oltre che rituale è comunque risultato ultroneo ai fini del decidere atteso che, da un lato, la pregnanza delle argomentazioni sulle quali si basa la motivazione dell'odierna sentenza si fonda su elementi già presenti agli atti di questo processo (ricorso introduttivo, verbali di udienza e prove testimoniali) e, dall'altro, le sentenze di merito allegate alla memoria contestata possono essere depositate in giudizio in qualunque momento non trattandosi, appunto, di documenti strictu sensu necessari ai fini del decidere. Ad ogni buon conto, va comunque evidenziato che all'udienza odierna è stato dato spazio per eventuali repliche e, pertanto, anche il principio del contraddittorio risulta essere stato garantito fra le parti.
1.1 Prescrizione crediti retributivi.
Parte resistente sostiene che per i crediti retributivi il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. decorra, anche durante il rapporto di lavoro, quando questo è assistito da stabilità reale e che nonostante le modifiche introdotte dalla legge RN e dal Jobs Act, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato resterebbe sostanzialmente stabile, soprattutto in caso di licenziamento ritorsivo o discriminatorio, per il quale permane la tutela reintegratoria. Da ciò la conseguente deduzione secondo cui non esisterebbe più quel
“metus” del lavoratore che giustificava la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto. E, pertanto, applicando tali principi al caso concreto tutti i crediti richiesti dal ricorrente, anteriori ad aprile 2018 dovrebbero considerarsi prescritti o, in subordine, almeno quelli anteriori a luglio 2007 e ciò poiché il ricorrente non ha mai contestato i cedolini né avanzato richieste fino all'aprile 2023.
La tesi non può essere condivisa per i motivi che seguono.
Secondo l'opinione, ormai nettamente dominante, tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale - ed, in particolare, i crediti di
7 retribuzione - si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4,
c.c.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 63/1966, all'epoca, asserì che la regola, sancita dall'art. 2935 c.c., della decorrenza della prescrizione «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (e cioè dal giorno in cui è sorto), non era operativa per i diritti retributivi sorgenti dall'art. 36 Cost. - soggetti di norma a prescrizione estintiva quinquennale - in ragione della condizione di soggezione psicologica in cui versa il lavoratore, nel rapporto di lavoro subordinato privatistico. Soggezione che si concretizza «nel timore del recesso, cioè del licenziamento che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia ad una parte dei propri diritti...». Da queste considerazioni conseguì, pertanto, la dichiarazione di
«illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro» (in senso conforme Corte Cost. sent. n. 143/1969).
Dalla dichiarazione di incostituzionalità discese, per via giurisprudenziale, la regola del differimento, alla fine del rapporto di lavoro, del decorso della prescrizione per l'azione volta a rivendicare gli stretti titoli retributivi rientranti nell'ambito del “salario minimo familiare”1
La predetta regola del differimento - a fine rapporto - dell'inizio della prescrizione per il lavoratore venne poi rettificata dalla giurisprudenza costituzionale con l'ingresso della legislazione garantistica di cui alle leggi n. 604/1996 e n. 300/1970, a seguito delle quali la
Corte Costituzionale - attraverso posteriori decisioni (n. 143/1969; n. 86/1971 ed infine n.
174/1972) - pervenne così alla conclusione che il principio del differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non era affatto applicabile
«tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del
8 rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione».
Il surriferito assetto giuridico in ordine alla decorrenza o al differimento, a rapporto concluso, della prescrizione si è mantenuto in maniera consolidata fino all'entrata in vigore della riforma RN del 2012 e del successivo Dlg n.23 del 2015 che ha notevolmente depotenziato la stabilità di impiego fondata sulla tutela della reintegra ex art. 18 prevista dello Statuto dei lavoratori.
Infatti, fino alla data del 18 luglio 2012 (di entrata in vigore delle modifiche all'art. 18 da parte della cd. “riforma RN”), la prescrizione dei crediti di lavoro risultò operativa in corso di rapporto per tutti i dipendenti delle aziende (con oltre 15 occupati) che, in conseguenza dell'art. 18 Stat. lav., erano soggette alla reintegrazione quale sanzione-rimedio di un comportamento illegittimo o ritorsivo. E, pertanto, risultarono beneficiari del differimento della prescrizione a rapporto di lavoro risolto solo i dipendenti delle aziende dimensionate sotto i 15 dipendenti, nelle quali vige la sola stabilità “obbligatoria”, da intendersi quale libertà di licenziamento con monetizzazione, nonché i “dirigenti”.
Con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema, la Suprema Corte ha poi chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, pure i rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (Cass.
26246/2022).
Ebbene, la fattispecie in esame va di certo ascritta all'ipotesi in questione sopra menzionata, perché di sicuro non sussistono per il lavoratore le predette garanzie di stabilità.
Invero, l'art. 4 della legge N. 108 del 11-05-1990, entrata in vigore il 26/5/1990, nel descrivere l'area di non applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, specifica che la stessa “non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a S.U. nella sent n.
8588 del 01/10/1996 (Rv. 499843 - 01) ha precisato : “Per i rapporti di lavoro svoltisi in
9 Italia tra cittadini italiani e strutture organizzative di uno Stato estero, regolati dalla legge italiana in applicazione della Convenzione di Londra in data 8 giugno 1951 (resa esecutiva in
Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335) sullo statuto delle forze armate delle potenze del
Patto atlantico dislocate sul territorio di uno Stato alleato, l'accertamento del carattere imprenditoriale dell'attività del datore di lavoro - che costituisce il presupposto per
l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel caso di licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108, presupposto in mancanza del quale deve applicarsi l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che prevede la tutela obbligatoria - richiede, oltre ad un'indagine sul carattere di economicità di gestione dell'attività stessa - che sussiste quando tale attività sia diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, e non è quindi configurabile quando questa sia diretta a scopi di assistenza degli utenti, indipendentemente dall'eventuale profitto - anche
l'accertamento della sussistenza di autonomia gestionale - implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione ed organizzazione -, autonomia finanziaria - che consiste nella tendenziale capacità di ottenere i mezzi necessari alla copertura dei costi (oltre che un eventuale utile) dai ricavi delle attività produttive e non da sovvenzioni sistematiche - ed autonomia contabile - caratterizzata dalla redazione di bilanci separati per il controllo dell'economicità della gestione”.
Nel caso di specie, l'indagine negativa sul carattere di economicità della gestione ( non configurabile quando questa sia diretta non al conseguimento di mezzi per la realizzazione dei fini dell'ente, ma a scopi di assistenza degli utenti, indipendentemente dall'eventuale profitto, come nel caso dell'Organizzazione dello Stato Estero – SA), in uno, con il carattere non imprenditoriale della stessa, porta a ritenere che la Base Aerea di Aviano debba essere annoverata tra le cd. organizzazioni di tendenza alla stregua di quelle descritte nell'art. 4 della l. 108/1990 con quanto ne consegue in termini di inapplicabilità della tutela reale della reintegra.
Applicando, dunque il ragionamento soprariportato al caso di specie va escluso che la prescrizione del diritto controverso possa decorrere da data anteriore alla risoluzione del rapporto tra le parti, risoluzione che peraltro, com'è incontestato in causa, fino al deposito del ricorso originario non era ancora intervenuta.
2. Nel merito.
10 Dalla lettura degli atti di causa si evince che il fulcro giuridico della contesa retributiva s'incentra sull'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, a dispetto dell'inquadramento indicato, di mansioni proprie del superiore livello contrattuale (livello Q2 (quadri) fin dall'inizio (distinguendo il periodo ante e post 2005, quando la disciplina dei “Quadri” è stata ex novo normata a livello di CCNL per i dipendenti Italiani delle Basi SA in Italia con l'Accordo di Montecatini del 2005)): ragione che comporta, sul piano ermeneutico,
l'applicazione alla fattispecie dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di esatta determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato;
Invero, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive (cd. ragionamento trifasico), ossia dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. Cass. n. 28284/2009 e Cass. n.
5128/2007).
Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).
In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha documentato di essere stato formalmente inquadrato da SA al livello U2 (dall'assunzione all'aprile 2010) e al livello U1 (dal maggio 2010 a tutt'oggi) e, pertanto, ha rivendicato il diritto all'inquadramento superiore, nel livello Quadri, fin dall'inizio, dovendosi distinguere il periodo ante e post 2005, quando la disciplina dei
“Quadri” è stata ex novo normata a livello di CCNL per i dipendenti Italiani delle Basi SA in
Italia con l'Accordo di Montecatini del 2005.
11 Ciò comporta che l'attività di indagine volta ad accertare la sussistenza dei diritti vantati dal ricorrente (da svolgersi nella forma del ragionamento trifasico di cui si è detto) deve necessariamente passare per un distinguo in relazione al differente inquadramento operato nel corso degli anni dalle Parti Sociali, ante e post gli Accordi di Montecatini del 2005 (cfr.
All.9 e sottopunti) con la precisazione che nel caso di accertamento positivo del diritto richiesto, già nel periodo ante accordi Montecatini, non sarà necessario analizzare la configurazione delle mansioni post Accordi di Montecatini dal momento che tale qualifica si perpetua, a prescindere anche dalle effettive mansioni successivamente svolte, sulla base del disposto dell'art. 2103 C.C. (l'esercizio prolungato di mansioni superiori oltre sei mesi porta all'attribuzione definitiva di tale inquadramento superiore, e ciò anche a prescindere dalle ulteriori mansioni successive).
Sulla scorta di tali premesse, occorre quindi procedere al primo step del ragionamento trifasico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte.
Sotto questo profilo va osservato che l'istruttoria espletata ha confermato la ricostruzione fattuale e temporale allegata dal ricorrente sia mediante il portato dichiarativo delle testimonianze rese dai testi introdotti dal patrocinio di parte ricorrente, sia da quelli introdotti dalla resistente.
Nello specifico, i testimoni , e hanno confermato integralmente i Parte_4 Tes_1 Tes_2 capitoli di prova formulati nel ricorso di parte ricorrente inerenti le mansioni lavorative ivi descritte e concretamente svolte.
In particolare, il testimone con qualifica di Progect manager e Security engineer, a far Tes_2 data dal1998, (periodo pienamente sovrapponibile a quello oggetto di causa) al momento delle rese dichiarazioni, risultava essere ancora dipendente della base aviano e, per questo motivo, ha avuto percezione diretta dei fatti riferiti per aver lavorato a stretto contatto, in maniera continuativa e costante con il Infatti, alla domanda del giudice “se il teste Pt_1 abbia modo di relazionarsi e con quale frequenza all'odierno ricorrente e a quale titolo” il teste ha così risposto : “laddove io necessiti di dati energetici sono solito relazionarmi con l'odierno ricorrente quale Energy Manager e Utility Manager;
mi relaziono con il medesimo attraverso apposite riunioni o attraverso mail sul piano formale;
sono altresì solito interloquire con il medesimo su tale tematica nelle vari e occasioni in cui ho modo di recarmi con lui a pranzo in
12 mensa. Posso dire in definitiva che io ho modo di rapportarmi con il ogni qualvolta vi Pt_1 sia la necessità anche se mi è difficile quantificare con precisione il numero di giornate”.
Né può valere a minare l'attendibilità del teste e la sua credibilità la circostanza - dallo stesso evidenziata in udienza di aver un contenzioso con il governo degli CP_1
in punto inquadramento superiore atteso che, da un lato, è ragionevole ritenere
[...] che la coazione psicologica subita da un teste ancora in servizio del soggetto datoriale, all'atto della sua dichiarazione, lo porterebbe a riferire circostanze che semmai andrebbero a ridondare a vantaggio del datore di lavoro non certo a favore di altro lavoratore e, dall'altro, il racconto riportato dal teste ha comunque trovato piena integrazione e riscontro estrinseco sia nelle prove documentali allegate del ricorrente e riversate in atti, sia nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali che - come si dirà sono state rese dai testimoni e Tes_3
. Ciò premesso, il teste ha, in effetti, confermato - per riscontro diretto - che il Parte_4 Tes_2 ha svolto tutte le mansioni riportate nei punti da 5 a 11 del ricorso, ovvero quelle Pt_1 relative alla funzione di Energy e Utility Manager del periodo 1998-2010, nonché, quella di
Utility Manager dal 2010 in poi relative ai capitoli da 14 a 20 del ricorso.
Ha confermato che promuoveva e partecipava alle riunioni con la presenza del Pt_1
Project Manager che lavorava per la e per le Unità Geograficamente Separate. Pt_3
In risposta al capitolo ha detto: “) confermo il capitolo per riscontro documentale dove Tes_4 emerge la dicitura “approvazione o disapprovazione” con la firma del per quanto Pt_1 concerne l'aspetto energetico non avendo i militari competenza tecnica in particolare sulle normative italiane”;
-con riferimento all'aspetto relativo alla formazione ed, in particolare, al titolo scolastico
(oggetto di rilievo da parte del patrocinio SA che evidenzia il difetto del possesso del titolo di studio della laura ritenuto rilevante per il riconoscimento della qualifica Q2) del Pt_1 lo stesso ha risposto: “……che i progetti di bassa e media tensione possono essere firmati, oltre
13 che dagli ingegneri, anche dai periti elettrotecnici” preliminarmente precisando che “…. non esistono in Base progetti di alta o altissima tensione. In Base ci sono cabine di media tensione.”
La suesposta deposizione è stata, come detto, integrata e confermata in toto anche nella testimonianza resa da , il quale è emerso essere inquadrato, a far data dal Testimone_5
1985, al livello Q2, con il ruolo di Project Manager, pur avendo la qualifica di Perito
Industriale.
Il testimone, risulta essere pienamente attendibile atteso che - come dallo stesso dichiarato - al momento della deposizione era in pensione a far data dal 1° marzo 2025 e, pertanto, non aveva alcun interesse concreto ed attuale all'esito della controversia.
Inoltre, ha precisato di aver in precedenza lavorato alle dipendenze del convenuto Stato estero presso la base di Aviano a far data dal 1985 con il ruolo di project manager e qualifica
Q2, in un periodo pienamente sovrapponibile con i fatti di causa.
Infine, è emerso che le sue dichiarazioni erano frutto di percezione diretta atteso che, occupandosi (per come riferito) della materia relativa alla distribuzione elettrica, gas, acqua e fognatura nonché di impianti di condizionamento/riscaldamento e, operando in un ufficio sito all'interno di un fabbricato, adiacente rispetto a quello dove lavorava il nel Pt_1 corso degli anni, ha avuto modo di interfacciarsi con il ricorrente sia in occasione di vari meeting, sia attraverso visite che faceva direttamente nel suo ufficio con una cadenza variabile da una a tre volte la settimana, in alcuni periodi e, una volta ogni due settimane, in altri.
Ciò premesso, il testimone ha confermato tutta l'attività svolta dal dal 1998 a Pt_1 tutt'oggi. In particolare: confermando lo svolgimento da parte del di tutte le Pt_1 mansioni riportate nei punti da 5 a 11 del ricorso e relative alla funzione di Energy e Utility
Manager del periodo 1998-2010, nonché quella di Utility Manager dal 2010 in poi, rubricate ai capitoli da 14 a 20 del ricorso introduttivo.
Ha poi confermato che il ricorrente promuoveva e partecipava alle riunioni e lavorava per la e per le Unità Geograficamente Separate precisando - in relazione al periodo 1998- Pt_3
2010 – che si occupava solo lui della parte elettrica ed, in particolare, della media e bassa tensione in quanto era l'unico soggetto qualificato : “……Per i miei progetti in Pt_1
14 relazione alla parte energy e utility mi rivolgevo soltanto al trattandosi dell'unico Pt_1 soggetto competente ad occuparsi di tale materia presso la base di Aviano”.
Anche lui – come già riferito dal testimone – ha spiegato che nella Base di Aviano tutti i Tes_2 progetti, riguardando solo la bassa e media tensione (non c'è in Aviano l'alta tensione) e sono di competenza anche dei Periti Industriali e non solo degli Ingegneri, i quali hanno l'esclusiva sui progetti relativi all'alta tensione che però in Base non c'è: “Il teste fornisce spiegazioni verbali in punto progettazione ingegneristica con riferimento alla media e bassa tensione. I progetti di alta tensione sono di competenza degli ingegneri e né nella Base di
Aviano né nelle altre Basi (Ghedi, San Vito dei Normanni, Orsago) non esistono progetti di alta tensione non sussistendo l'alta tensione”.
Quanto all'aspetto relativo alla supervisione esercitata dai superiori sul il teste ha Pt_1 riferito “Sub 20 anche adr Giudice: il supervisore del ricorrente sino a tre anni fa era il geometra con qualifica Q1; poi è arrivato in Base l'Ing. che ha sostituito Parte_2 Per_1
, e posso aggiungere che l'Ing. è supervisore del ricorrente soltanto dal punto di Pt_2 Per_1 vista puramente amministrativo (ferie, permessi, malattia) in quanto non è un ingegnere elettrico e quindi non è competente. Voglio aggiungere che il ricorrente non ha alcun soggetto supervisore a livello squisitamente tecnico, essendo l'unico soggetto dotato di competenza specifica e tecnica in materia di utility e, a specifica domanda del difensore di parte resistente se il fosse sul piano squisitamente tecnico supervisore dell'odierno ricorrente il teste ha Pt_2 risposto negativamente precisando che il essendo geometra era privo, delle necessarie Pt_2 competenze per poter assumere la veste di supervisore tecnico dell'odierno ricorrente.
Ancora.
Ing. , ovvero il dipendente che, dopo (e ciò dalla fine 2017/inizio Parte_4 CP_2
2018), ha rilevato le mansioni di Energy Manager3, ha riferito che a far data dall'anno 2017,
(data della sua assunzione), ha avuto contatti lavorativi frequenti, a livello quasi quotidiano con il ricorrente elemento questo che rende, anche la sua testimonianza, oggetto di Pt_1 percezione diretta. Inoltre, anche in questo caso non è emerso, alcun interesse, concreto ed
15 attuale, all'esito del presente giudizio, circostanza che plasma di piena attendibilità il portato dichiarativo del testimone.
In particolare, dopo aver precisato che sia che sono entrambi inquadrati CP_2 Parte_4 nel livello Q2, ha confermato analiticamente tutti i capitoli dal 14 al 20, con le complete mansioni che l'Utility Manager (nella persona di ha svolto e svolge. Pt_1
Particolare rilievo, assume poi la risposta fornita in relazione alla supervisione esercitata dai superiori su rispetto ai quali ha affermato : “Sub 20: facendo riferimento al periodo Pt_1
2017 in poi, posso dire che il supervisore del ricorrente era dapprima il geometra o perito Pt_2
e poi l'ingegnere Posso dire che sotto la supervisione del perito o geometra Testimone_6
vi era autonomia del sotto l'aspetto tecnico decisionale…”. Evidenziando, altresì Pt_2 Pt_1 che “dal 2017 in poi il risulta l'unico “Utility Manager” presente per la Base di Aviano e Pt_1 per le GSU”.
***
Anche i testi introdotti da SA, non hanno smentito la ricostruzione fattuale e temporale fornita dal ricorrente, confermandone le mansioni in concreto svolte. Infatti, la testimone ha confermato alcune circostanze importanti come ad esempio il fatto che , oltre Tes_7 al in non vi sono altri Utility Manager e che Il è il soggetto che vista e Pt_1 Pt_3 Pt_1 autorizza i pagamenti che vengono poi processati (eseguiti) da altro ufficio, in ciò smentendo l'asserzione formulata da Controparte secondo cui il non avesse il potere di Pt_1 effettuare i pagamenti;
Ha chiarito che “Con il termine “Utility” viene fatto riferimento a elettricità, gas naturale, acqua, fognature, gasolio” e ha confermato che il ricorrente si interfaccia con SAFE (Germania) e CE ( . CP_1
Anche , (Energy Manager inquadrato nel livello Q2) come la precedente Controparte_2 testimone, ha chiarito che per “Utility” si intende “elettricità, gas naturale e acqua” e che il ricorrente nella sua qualità di Utility Manager si interfacciava con SAFE (Germania) e
CE (America), essendo il l'unico Utility Manager in Base”; Pt_1
Ha poi confermato di aver sostituito il dal 2010 al 2017 assumendo la posizione Pt_1 rivestita da quest'ultimo di Energy Manager per poi passare tale posizione al nel Parte_4
2018).
Significativo, risulta poi la precisazione della riferita circostanza secondo cui tra il e Pt_1 lui c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne rispetto al ruolo di energy Manager e che anche lui, come è stato, nel periodo lavorativo che lo ha riguardato, sotto lo Pt_1
16 stesso Supervisore, il Sig. (Q-1) precisando però che l'attività di supervisore Parte_2 del riguardava esclusivamente la parte squisitamente amministrativa non entrando Pt_2 minimamente nell'aspetto di natura tecnica rispetto al quale, proprio come per il Pt_1 residuava autonomia decisionale.
***
Cosi evidenziate e provate le mansioni concretamente svolte occorre ora procedere all'accertamento del secondo e del terzo aspetto del ragionamento trifasico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Quanto al primo aspetto (l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria), occorre quindi individuare le declaratorie previste dal CCNL applicabile al caso di specie per il livello di inquadramento Q2 il cui riconoscimento viene invocato dal ricorrente in via principale.
Orbene, a tal proposito, come anticipato, è necessario passare per l'analisi del differente inquadramento operato nel corso degli anni dalle Parti Sociali, ante e post gli Accordi di
Montecatini del 2005 (All.9):
Prima delle modifiche introdotte con l'accordo di Montecatini del 8.9.2005 le condizioni di impiego per il personale civile italiano prevedevano quanto segue con riferimento al personale con inquadramento Quadro secondo livello :
“Le posizioni si identificano con una o più delle seguenti declaratorie di categoria:
a) ha la responsabilità di servizi o uffici o unità organiche non complesse aventi critica rilevanza esterna oppure di servizi uffici o unità organiche complesse aventi rilevanza esterna limitata;
ovvero quale vice a pieno diritto di capi esattamente inquadrati in I livello QUADRI o di capi americani inquadrabili in tale livello. In ogni caso il lavoro comporta ampio margine di iniziativa e facoltà decisionale nella ge-stione delle risorse ed è rivolto al conseguimento di specifici obiettivi gestionali.
b) Opera in funzione di esperto tecnico in un campo altamente specializzato. Il lavoro comporta rilevanza esterna. È svolto in condizioni di sostanziale autonomia e richiede conoscenza approfondita di sistemi e attività sia degli che dello Stato ospitante, di CP_1 accordi e protocolli internazionali nonché delle disposizioni previste in materia dalle rispettive legislazioni e dei precedenti giuridici.
17 c) Operando quale specialista anziano di programma ha la responsabilità dell'organizzazione e conduzione, in applicazione dei princi-pi e metodologie più avanzati, di uno o più programmi relativi a fun-zione altamente specializzata. Tali programmi hanno ampie implica-zioni sulla gestione delle risorse e/o cospicua rilevanza sia interna che esterna”
Per come emerso in istruttoria e andando a raffrontare le mansioni concretamente ricoperte
(comprovate dall'esame testimoniale) e la declaratoria di cui al punto sub b) sopra riportato
è indubbio che il ricorrente abbia ricoperto – seppur non con formale riconoscimento – i compiti e le mansioni tipiche della declaratoria sopra riportata. In particolare, è stato provato che il ricorrente abbia operato in funzione di esperto tecnico svolgendo le funzioni di Energy ed Utility Manager a far data dal 1997 e che abbia sempre operato in un campo altamente specializzato.
È emerso altresì, per come riferito sia dai testi di parte ricorrente ( e ) Parte_4 Tes_3 sia da quanto riferito da (teste di parte resistente) che il abbia operato - in CP_2 Pt_1 via continuativa - sempre in condizioni di sostanziale autonomia, come richiesto dalla declaratoria essendo sottoposto ad una supervisione, da parte del geometra meramente Pt_2 amministrativa ed, essendo, rispetto ai superiori gerarchici sottoposto ad un'attività di mero riscontro degli obiettivi posti al ricorrente;
infine, è emersa pure in istruttoria la prova della conoscenza approfondita di sistemi e legislazioni da parte del (il quale avendo Pt_1 ricoperto sia la figura di Energy ed Utility Manager doveva necessariamente conoscere la normativa, sia americana che italiana, assolutamente specifica per le sue mansioni).
Per come evidenziato e documentato dal ricorrente, la declaratoria del livello Q2 introdotta con l'Accordo di Montecatini del 2005, attualmente vigente e poi ripresa testualmente nei
CCNL successivi e riportata sempre dal CCNL del 2005 e poi ripresi in tutti i successivi CCNL
– (All.9), è la seguente: “Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, le posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. Alle posizioni è richiesta una conoscenza base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia CP_1
o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione o area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione nell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa SA o del paese ospitante. Una o più
18 delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello: a. I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta. b. I compiti sono caratterizzati da fattori quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova. c. I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamenti delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni”
Per come documentato in ricorso le condizioni per l'impiego contengono poi una tabella che pone a confronto i diversi requisiti caratterizzanti le posizioni di QX, Q1 e Q2 per cui per quest'ultimo livello è prevista:
“1) Una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni o delle leggi propri degli CP_1
o dell'Italia o di altro Paese ospitante.
[...]
2) Un impatto limitato sul raggiungimento della missione.
3) A livello di contatti professionali Personale Militare o civile di pari rango Do D/paese ospitante.
4) Supervisione ricevuta di natura amministrativa.
5) Iniziativa ed autonomia decisionale limitate all'area di specializzazione.
6) Supervisione esercitata non è richiesta.
7) Conoscenze tecniche specialistiche necessarie.
8) Area di responsabilità individuali/limitata all'area di specializzazione. “
Orbene, analizzando detti presupposti, applicandoli alla tipologia di mansioni svolte dal ed Utility Manager, mansioni come visto riportate nei sottopunti dei capitoli Parte_5 da 5 a 11 e da 13 - 20 del ricorso (ivi compresi i relativi sottopunti) e giudizialmente provate, emerge la sussistenza in capo al predetto dipendente degli elementi propri del livello Q2, essendo stata senz'altro provata la piena sovrapponibilità tra le declaratorie descritte e le mansioni in concreto svolte. In tal senso, si valorizzano e recepiscono – in toto - le considerazioni svolte in sede di note conclusive attoree autorizzate, datate 5.9.2025 e che in questa sede si richiamano integralmente per comodità espositiva.:
A) Conoscenza di sistemi, operazioni o leggi propri di US/Italia/paese ospitante
19 Nella declaratoria è richiesta per il Q2: “Alle posizioni è richiesta una conoscenza base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o di altro paese ospitante, CP_1 oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione o area di responsabilità della posizione”. Quindi la declaratoria prevede conoscenze “di base” monospecialistiche. Il ricorrente si posiziona ben sopra tale classificazione, visto che Egli deve conoscere la legislazione sia americana che italiana in materia di Energy ed Utility, avendo svolto innumerevoli corsi in tali materie;
B) Impatto sul raggiungimento della missione La declaratoria contrattuale dispone:
“Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione nell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa SA o del paese ospitante.” Il ricorrente è addirittura al di sopra del livello richiesto (“limitata”) per essere addirittura in quello “sostanziale” del QX essendo stato il solo responsabile del settore Energy e Utility della Base di Aviano e delle GSU, avendo peraltro ricevuto anche le funzioni di Ufficiale
Contraente;
C) Contatti professionali
Nella Declaratoria e nella tabella riassuntiva è previsto che i Contatti Professionali siano con “Personale Militare o Civile di pari rango della Difesa Statunitense e del Paese
Ospitante”. Il ricorrente, da sempre, interloquisce direttamente con il personale apicale, sia della che del Comando SAFE di Ramstein e CE in , avendo contatti Pt_3 CP_1 costanti e continuativi, con personale militare e civile avente posizioni apicali, ben superiori al suo status professionale.
D) Supervisione ricevuta
La supervisione esercitata dai superiori è amministrativa. I testi hanno espressamente evidenziato tale caratterizzazione della supervisione del RI (e ora dello , i quali Per_1 neppure conoscono la disciplina statunitense e italiana in tema di Energy e Utility. La tabella delle condizioni di impiego riporta nella casella “Supervisione ricevuta” nella colonna Q2 “Supervisione amministrativa”, quella, sicuramente sussistente a favore del ricorrente;
E) Iniziativa ed autonomia decisionale
20 Il livello di autonomia previsto dalla declaratoria per il quadro Q2 è coerente a quella esercitata dal ricorrente. La norma contrattuale infatti prevede: “autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione”. Il ricorrente ha sicuramente un livello di autonomia richiesto, all'interno del campo della propria specializzazione, cioè le funzioni di Energy ed Utility Manager, per essere lui stato il a ricoprire tali funzioni e Pt_6 per essere un tanto (cioè l'autonomia) stata confermata anche dai testi ex adverso introdotti, quale il Sig. CP_2
F) Conoscenze tecniche specialistiche
Le conoscenze tecniche specialistiche (che, secondo la declaratoria, sono “necessarie”) risultano addirittura riconosciute da SA quando fa svolgere al ricorrente le funzioni di programmazione e organizzatore della EMSG. Tutto quanto riportato nei punti precedenti dà evidenza alle conoscenze tecniche specialistiche del ricorrente, che costituiscono il
“cuore” per il riconoscimento del livello Q2;
G) Area di Responsabilità
Il ricorrente ha sicuramente la responsabilità riportate nella tabella che riportano a quella
“individuale/Limitata all'Area di Specializzazione”: Egli, in relazione al suo ruolo, ha sempre avuto tale responsabilità.
Quanto, infine, alla formazione specifica del ricorrente, la stessa risulta provata documentalmente attraverso la produzione dei titoli di studio acquisiti nel corso degli anni di cui agli allegati del ricorso introduttivo da 3 a 5 e all. 16 e 17, questi ultimi prodotti nel corso del giudizio e attestanti la partecipazione del a corsi di formazione anche Pt_1 recenti.
3. Quantificazione
I conteggi prodotti risultano aver espressamente riportato i valori tabellari che, se non contestati esplicitamente nel quantum, devono ritenersi in tal senso acquisiti: parte resistente, infatti, ha formulato generiche contestazioni esclusivamente nell'atto di comparsa di costituzione e risposta senza poi coltivarle in maniera precisa e specifica – sotto il profilo del quantum – nel corso del giudizio.
***
In definitiva, posto che i capitoli di prova del ricorrente sono stati tutti confermati e l'istruttoria ha fatto emergere che il ricorrente ha ricoperto e ricopre le funzioni di cui alla declaratoria del livello Q2 per essere stato l'energy manager ed essere ora l'utility manager
21 (di cui alla domanda principale), la domanda giudizialmente azionate in via principale va senz'altro accolta (accertando il diritto del ricorrente all'inquadramento alle mansioni superiori nel livello Q2 e il conseguente diritto a vedersi corrisposte le relative differenze retributive) nei termini di cui al dispositivo con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara Il diritto del signor all'inquadramento, dal Parte_1 settembre 1997 al settembre 2005 nel livello U- 1SQ (Quadro di secondo livello) e dall'ottobre del 2005 all'attualità, nel livello Q2 CCNL del personale civile non statunitense delle forze armate SA operanti in Italia, con conseguente pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro dei relativi livelli e per l'effetto
2) condanna il convenuto Stato estero degli , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a a titolo di differenze Parte_1 retributive, la complessiva capitale somma di euro 229.885,36, oltre alle somme successivamente maturate dal gennaio 2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale con incidenza sul t.f.r. e accantonamenti del fondo pensione, previa maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) condanna altresì parte resistente a rifondere all'odierno ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in 14.000 € oltre accessori di legge e contributi unificato di euro
259.00.
Sentenza resa a verbale, ex art 429 c.p.c.
Pordenone, 2/12/2025
Il giudice dr.ssa Daniela Brunetti
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'epoca la Consulta, in successive decisioni [1] si peritò, altresì, di precisare, direttamente o indirettamente - onde evitare interpretazioni estensive della materia o componente retributiva, oggetto del differimento dell'azione della prescrizione per l'epoca dell'estinzione del rapporto - che mentre erano riconducibili all'ambito del salario assistito dalla garanzia di irrinunciabilità ex art. 36 Cost., i compensi dello straordinario continuativo, la gratifica natalizia e 13 mensilità nonché i differenziali di retribuzione fra qualifica inferiore rivestita e quella superiore spettante, non lo erano invece la rivendicazione in se e per se del diritto alla qualifica (considerato un diritto di status, soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., pertanto decorrente in corso di rapporto), l'indennità sostitutiva delle ferie (avente natura risarcitoria, anch'essa soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., parimenti decorrente in corso di rapporto) e analoghe spettanze monetarie che, pur nascenti da vicende del rapporto di lavoro, hanno carattere risarcitorio, e non retributivo in senso stretto. 2 Sub 7.1.2 (All'interno di questi progetti, Il ricorrente raccomandava l'approvazione o la bocciatura del progetto al supervisore (il Maggiore dell'Operation Flight), avendo seguito, nelle trattative di negoziazione dei contratti di costruzione, le questioni tecniche, quali l'inclusione delle stime per la manodopera, la quantità di materiale, i dati di costo etc 3 (dal 2010, con la divisione delle funzioni di Energy e Utility Manager, il ha svolto le Pt_1 mansioni di “Utility Manager”).
Tribunale Ordinario di Pordenone
UDIENZA del 02/12/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Daniela Brunetti
Alle ore 11.00 compaiono:
Per , l'avv. QUERIN RI e il dott. Alessandro Querin Parte_1
Per gli , compare l'avv. COLOMBARO LUCA Controparte_1
***
Preliminarmente l'avv. QUERIN RI, in relazione alle note avversarie fatte 21.11.2025 rileva che il decreto del giudice datato 22.09.25, essendo pronunciato dopo la scadenza del termine per note precedentemente concesso, ha previsto un termine per note fino a 20 giorni prima della nuova udienza al 24.10.25, con ciò, dovendosi intendere delle nuove note in quanto ogni diversa lettura renderebbe illogico il contenuto del decreto. Ad ogni buon conto l'avv. Querin illustra oralmente ex art 420 cpc, le deduzioni ivi riportate dimettendo le pronunce in quanto precedenti giurisprudenziali e non quindi documenti di parte e, pertanto, conclude come da ricorso introduttivo.
L'avv. Colombaro, si riporta a quanto dedotto con le note di data 21.11.2025 e ribadisce come il provvedimento assegnato da questo nuovo giudice non andasse a reintrodurre un nuovo termine per il deposito di nuove note, bensì solo a spostare il termine per il deposito delle note già concesse dal primo giudice, rinnova le eccezioni sul punto svolte ed assume conclusioni come da memoria difensiva depositata.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura a mezzo del deposito telematico.
Il giudice dott.ssa Daniela Brunetti
1 Repubblica Italiana
Tribunale di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 02/12/2025 il giudice dr.ssa Daniela Brunetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 181/2023 tra le parti:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUERIN Parte_1 C.F._1
RI ( ), giusto mandato in atti C.F._2
Ricorrente/i
, con il patrocinio dell'avv. COLOMBARO LUCA Controparte_1
( , giusto mandato in atti C.F._3
Resistente/i
Causa discussa e decisa all'udienza del 02/12/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI: PARTE RICORRENTE
NEL MERITO:
Piaccia al Tribunale di Pordenone Sezione Lavoro:
A) IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare il diritto del Sig all'inquadramento dal mese di settembre Parte_1
1997 al settembre 2005 nel livello U-1SQ (quadro di secondo livello) o in subordine nel livello U-
1S, e dall'ottobre 2005 a tutt'oggi nel livello Q2 del CCNL dei Personale civile non statunitense delle forze armate SA operanti in Italia ovvero nelle diverse date che appariranno di giustizia, con conseguente pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro dei relativi livelli e con condanna della resistente a pagare le differenze retributive tutte che vengono quantificate nella somma di
€ 229.885,36 e/o l'altro importo che risulterà di giustizia, oltre alle successive tutte dal gennaio
2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale con l'incidenza sul TFR e sugli accantonamenti del Fondo Pensione;
2 B) IN VIA SUBORDINATA:
In denegata ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale e salvo appello, accertare e dichiarare il diritto del Sig all'inquadramento dal mese di settembre Parte_1
1997 al settembre 2010 ovvero dalle diverse date che appariranno di giustizia, nel livello U1 del
CCNL del Personale Civile non Statunitense delle forze armate SA operanti in Italia con conseguente pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro del relativo livello e con condanna della resistente a pagare le differenze retributive tutte che vengono quantificate nella somma di
€ 23.304,19 e/o l'altro importo che risulterà di giustizia, con l'incidenza sul TFR e sugli accantonamenti del Fondo Pensione;
C) condannare la resistente, in riferimento a tutte le somme si cui ai punti precedenti, al pagamento in favore del ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione di ogni posta creditoria dalla maturazione alla domanda giudiziale e interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo.
D) Spese di causa rifuse.
PARTE RESISTENTE
Nel merito Accertarsi e dichiararsi la correttezza, congruità e legittimità della qualifica e dell'inquadramento contrattuale attribuito al ricorrente: per l'effetto, respingersi – rigettarsi in quanto infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte avanzate in ricorso dal signor e le Parte_1 conseguenti richieste, principali e subordinate, di modifica costitutiva del rapporto di lavoro e di condanna della resistente alla corresponsione delle relative differenze retributive, come quantificate in via principale e in via subordinata, in rapporto ai superiori livelli richiesti.
Spese di lite, oltre accessori di legge, integralmente refusi.
Motivi della decisione
RICOSTRUZIONE IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12.5.2023 il sig. evocava l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
a) di essere stato assunto presso la Base SAF di Aviano, alle dipendenze di parte convenuta in data 1° settembre 1997, con formale qualifica di “Energy Manager” e con livello U2 per venire poi, successivamente, a far data dal 04/06/2010, inquadrato nel livello U1 con la qualifica di “Utility Manager”.
b) di essere, tutt'ora, dipendente di SA e di aver svolto, per tutto il periodo intercorrente dal settembre 1997 al 2010, mansioni effettive non corrispondenti a quelle previste per il livello e i mansionari formalmente assegnati da SA (cosiddette
3 Position Description) dettagliatamente identificate e descritte negli allegati 1 e 2 del ricorso;
c) di essere dotato di una formazione altamente specializzata, per le mansioni effettivamente svolte, che documenta allegando i relativi titoli di studio agli allegati
2,3,4 e 5 del ricorso.
d) di aver lavorato, con la mansione di Energy e Utility Manager presso la Base SA di
Aviano dal 1997 al 2020 e, in particolare, di aver lavorato, fino al 2010, presso l'ufficio CEOEM (Civil Engineering Operation and Maintenance) e, dal 2010 in poi, presso l'ufficio CEOER (Requirements and Optimization Office) alle dipendenze dirette del Sig. , “Chief Requirements and Optimization”, al quale è stato Parte_2 attribuito da SA il livello Q1
e) di aver svolto, in relazione alla Base SA di Aviano e alle Unità Geograficamente
Separate dipendenti tutte dalla Base di Aviano (Ghedi, S. Vito dei Normanni, Ponti
Radio Orsago e Castaldia), dal 1997 al 2010 le mansioni elencate e meglio esplicitate nei punti da 6 a 11 e relativi sottopunti, del ricorso introduttivo, da intendersi ivi interamente richiamati e qui riportate (Programmazione dei progetti Energy con richiesta dei fondi;
Esame dei progetti sotto l'aspetto tecnico di risparmio e la fattibilità della costruzione;
organizzazione - essendone il soggetto promotore e il responsabile - delll'Energy Management Steering Group (il meeting per aggiornare tutta la Leadership
- il Colonnello a Capo del Mission Support Group, il Tenente Colonnello a capo del Civil
Engineering Squadron, il Maggiore a capo del Flight dell'Operation Group, con la presenza talvolta anche del Generale Comandante della intera Base di Aviano- )sulla gestione dell'energia e dell'acqua della Base di Aviano….; revisionava e approvava mensilmente tutte le fatture di fornitura di energia ricevute dai vari fornitori per tutti gli edifici governativi sia all'interno della base che quelli in affitto al di fuori della base;
revisionava e monitorava il trend energetico, identificando e monitorando i fabbricati, con particolare attenzione a quelli con il più alto consumo energetico;
predisponeva, ogni anno, la stima per l'acquisizione dal Quartier Generale SAFE (Ramstain) dei fondi per i consumi di energia della e partecipava ai negoziati contrattuali per le Pt_3 forniture energetiche, per un complessivo importo di una decina di milioni di dollari;)
f) di essere (poi) stato destinatario della qualifica formale di “Utility Manager”, a partire dal 2010, anno in cui gli SA decidevano di suddividere la posizione di “Energy” da
4 quella di “Utility Manager” (entrambe, fino ad allora, ricoperte dal in due Pt_1 parti: la parte “Energy” e la parte “Utility”, affidando al ricorrente solo la parte
“Utility”, con l'assegnazione del titolo di “Utility Manager”,
g) di avere, nonostante la sopraindicata suddivisione delle due posizioni, di fatto, continuato a svolgere anche una rilevante parte delle funzioni rientranti nel ruolo di
“Energy”, senza tuttavia più essere Lui il “programmatore e l'organizzatore dei progetti Energy in quanto le mansioni della parte Energy, venivano formalmente affidate, dapprima, al sig. , sino all'anno 2017 e, successivamente, al Controparte_2
Sig. , al quale nel 2021, ma con effetto retroattivo al 2017, SA Parte_4 conferiva il livello Q2 di cui al rispettivo P.D. (All.6),
h) di aver svolto, a partire dal 2010 in poi – e pur essendogli formalmente assegnata la qualifica di Utility Manager – anche le mansioni di “Energy Manager” (per come descritte nel Position Description di cui all'All. 6 del ricorso) svolte dal sig. Parte_4
a far data dal 2017 e attributive, per quest'ultimo, della qualifica
[...] corrispondente al livello Q2 (oggetto di promozione per il nell'anno 2021 Parte_4 con valenza retroattiva a far data dall'anno 2017) evidenziando che ogni singolo compito (duty) ivi descritto era stato anche dal ricorrente svolto pur mantenendo una qualifica inferiore, ovvero il livello U 2.
i) Di aver svolto, a partire dal 2010 sino all'attualità e sempre in relazione alla Base SA di Aviano e alle Unità Geograficamente Separate dipendenti dalla Base Aviano (Ghedi,
S. Vito dei Normanni, Ponti Radio Orsago e Castaldia): le mansioni descritte dai capitoli enumerati dal 13 al 20 e relativi sottopunti, del ricorso.
j) di rivendicare, quindi, il diritto all'inquadramento superiore, in primis nel livello Q2
(quadri) fin dall'inizio (distinguendo il periodo ante e post 2005, quando la disciplina dei “Quadri” è stata ex novo normata a livello di CCNL per i dipendenti Italiani delle
Basi SA in Italia con l'Accordo di Montecatini del 2005) o, in subordine, al livello U1, fin dall'inizio e cioè fin dalla assunzione e non solo dal 2010, essendo stato il ricorrente formalmente inquadrato da SA al livello U2 (dall'assunzione all'aprile
2010) e al livello U1 dal maggio 2010 a tutt'oggi.
k) di vedere, pertanto, accertato il diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c. al pagamento delle differenze retributive tra il livello attribuitogli (nella specie: U-2 e poi U.1) e il livello di quadro Q2.
5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.11.2023 si costituivano regolarmente in causa gli , a mezzo del competente dipartimento, Controparte_1 contestando integralmente la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente e deducendo che :
a) l'assunzione del ricorrente è avvenuta per sostituire il padre del Pt_1 precedentemente e fino alla data del pensionamento, nella medesima posizione del primo, con un profilo di tecnico munito di diploma professionale e non di laurea.
b) Le mansioni assegnate al ricorrente sono sempre state conformi alle Position
Description assegnate, prima come Engineering Technician e poi come Utility
Manager, con attività di supporto tecnico e non di responsabilità dirigenziale.
c) L'autonomia lavorativa di cui godeva il ricorrente è sempre stata limitata essendo assoggettata a costante supervisione tecnica e funzionale di terzi.
d) Nel corso dell'attività lavorativa sono emerse criticità sull'operato del ricorrente rappresentate dalle revisioni negative occorse tra il 2002 e il 2005 per mancato raggiungimento di obiettivi, progetti incompiuti, perdite di finanziamenti e scarsa conoscenza della lingua inglese, oltre a due ammonizioni disciplinari nel 2002 e nel
2004 per uso improprio di beni ed errori nelle stime dei costi.
e) il livello Q2 è riservato a ingegneri laureati con responsabilità strategiche, mentre
è un tecnico privo dei requisiti di conoscenza e autonomia previsti. Pt_1
f) Risulta maturata la prescrizione per i crediti anteriori ad aprile 2018, o almeno a luglio 2007, in base alla decorrenza quinquennale e, contesta genericamente la quantificazione dei conteggi elaborati da parte ricorrente e riversate in atti all' allegato 12.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prove testimoniali da altro giudice.
Successivamente al rinvio per discussione e decisione è mutato il giudice persona fisica assegnatario del fascicolo.
***
1. Questioni preliminari.
Parte resistente ha depositato in data 21.11.2025 un'ulteriore nota conclusiva (facendone richiamo anche all'udienza odierna) a mezzo della quale, ha eccepito l'irritualità della memoria depositata in data 3.10.2025 da parte ricorrente (in quanto trattasi di nota ulteriore rispetto a quella già depositata in data 3.9.2025 ed autorizzata con verbale di
6 udienza del 12.6.25) , nonché l'inammissibilità e scarsa pertinenza della documentazione ad essa allegata e consistita in due sentenze di merito emesse da questo Tribunale, asseritamente relative a fattispecie diverse da quelle in esame. L'eccezione è stata riprodotta all'udienza odierna con conseguente difesa del ricorrente, il quale, ha dedotto l'infondatezza della spiegata eccezione comunque riproducendo oralmente le deduzioni riportate nella memoria del 3.10.25 e dimettendo ulteriormente in atti i medesimi precedenti giurisprudenziali allegati alla predetta memoria contestata.
L'eccezione sollevata è infondata. Il giudice osserva che quanto dedotto da parte ricorrente all'odierna udienza e nell'ultima memoria depositata, oltre che rituale è comunque risultato ultroneo ai fini del decidere atteso che, da un lato, la pregnanza delle argomentazioni sulle quali si basa la motivazione dell'odierna sentenza si fonda su elementi già presenti agli atti di questo processo (ricorso introduttivo, verbali di udienza e prove testimoniali) e, dall'altro, le sentenze di merito allegate alla memoria contestata possono essere depositate in giudizio in qualunque momento non trattandosi, appunto, di documenti strictu sensu necessari ai fini del decidere. Ad ogni buon conto, va comunque evidenziato che all'udienza odierna è stato dato spazio per eventuali repliche e, pertanto, anche il principio del contraddittorio risulta essere stato garantito fra le parti.
1.1 Prescrizione crediti retributivi.
Parte resistente sostiene che per i crediti retributivi il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. decorra, anche durante il rapporto di lavoro, quando questo è assistito da stabilità reale e che nonostante le modifiche introdotte dalla legge RN e dal Jobs Act, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato resterebbe sostanzialmente stabile, soprattutto in caso di licenziamento ritorsivo o discriminatorio, per il quale permane la tutela reintegratoria. Da ciò la conseguente deduzione secondo cui non esisterebbe più quel
“metus” del lavoratore che giustificava la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto. E, pertanto, applicando tali principi al caso concreto tutti i crediti richiesti dal ricorrente, anteriori ad aprile 2018 dovrebbero considerarsi prescritti o, in subordine, almeno quelli anteriori a luglio 2007 e ciò poiché il ricorrente non ha mai contestato i cedolini né avanzato richieste fino all'aprile 2023.
La tesi non può essere condivisa per i motivi che seguono.
Secondo l'opinione, ormai nettamente dominante, tutto ciò che viene corrisposto dal datore al prestatore di lavoro con periodicità annuale o infra annuale - ed, in particolare, i crediti di
7 retribuzione - si prescrive nel termine di cinque anni, secondo il disposto dell'art. 2948, n. 4,
c.c.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 63/1966, all'epoca, asserì che la regola, sancita dall'art. 2935 c.c., della decorrenza della prescrizione «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» (e cioè dal giorno in cui è sorto), non era operativa per i diritti retributivi sorgenti dall'art. 36 Cost. - soggetti di norma a prescrizione estintiva quinquennale - in ragione della condizione di soggezione psicologica in cui versa il lavoratore, nel rapporto di lavoro subordinato privatistico. Soggezione che si concretizza «nel timore del recesso, cioè del licenziamento che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia ad una parte dei propri diritti...». Da queste considerazioni conseguì, pertanto, la dichiarazione di
«illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro» (in senso conforme Corte Cost. sent. n. 143/1969).
Dalla dichiarazione di incostituzionalità discese, per via giurisprudenziale, la regola del differimento, alla fine del rapporto di lavoro, del decorso della prescrizione per l'azione volta a rivendicare gli stretti titoli retributivi rientranti nell'ambito del “salario minimo familiare”1
La predetta regola del differimento - a fine rapporto - dell'inizio della prescrizione per il lavoratore venne poi rettificata dalla giurisprudenza costituzionale con l'ingresso della legislazione garantistica di cui alle leggi n. 604/1996 e n. 300/1970, a seguito delle quali la
Corte Costituzionale - attraverso posteriori decisioni (n. 143/1969; n. 86/1971 ed infine n.
174/1972) - pervenne così alla conclusione che il principio del differimento, all'epoca dell'estinzione del rapporto, della decorrenza della prescrizione non era affatto applicabile
«tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato fosse caratterizzato da una particolare forza di resistenza la quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del
8 rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione».
Il surriferito assetto giuridico in ordine alla decorrenza o al differimento, a rapporto concluso, della prescrizione si è mantenuto in maniera consolidata fino all'entrata in vigore della riforma RN del 2012 e del successivo Dlg n.23 del 2015 che ha notevolmente depotenziato la stabilità di impiego fondata sulla tutela della reintegra ex art. 18 prevista dello Statuto dei lavoratori.
Infatti, fino alla data del 18 luglio 2012 (di entrata in vigore delle modifiche all'art. 18 da parte della cd. “riforma RN”), la prescrizione dei crediti di lavoro risultò operativa in corso di rapporto per tutti i dipendenti delle aziende (con oltre 15 occupati) che, in conseguenza dell'art. 18 Stat. lav., erano soggette alla reintegrazione quale sanzione-rimedio di un comportamento illegittimo o ritorsivo. E, pertanto, risultarono beneficiari del differimento della prescrizione a rapporto di lavoro risolto solo i dipendenti delle aziende dimensionate sotto i 15 dipendenti, nelle quali vige la sola stabilità “obbligatoria”, da intendersi quale libertà di licenziamento con monetizzazione, nonché i “dirigenti”.
Con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema, la Suprema Corte ha poi chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, pure i rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (Cass.
26246/2022).
Ebbene, la fattispecie in esame va di certo ascritta all'ipotesi in questione sopra menzionata, perché di sicuro non sussistono per il lavoratore le predette garanzie di stabilità.
Invero, l'art. 4 della legge N. 108 del 11-05-1990, entrata in vigore il 26/5/1990, nel descrivere l'area di non applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, specifica che la stessa “non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a S.U. nella sent n.
8588 del 01/10/1996 (Rv. 499843 - 01) ha precisato : “Per i rapporti di lavoro svoltisi in
9 Italia tra cittadini italiani e strutture organizzative di uno Stato estero, regolati dalla legge italiana in applicazione della Convenzione di Londra in data 8 giugno 1951 (resa esecutiva in
Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335) sullo statuto delle forze armate delle potenze del
Patto atlantico dislocate sul territorio di uno Stato alleato, l'accertamento del carattere imprenditoriale dell'attività del datore di lavoro - che costituisce il presupposto per
l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel caso di licenziamento intimato prima dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108, presupposto in mancanza del quale deve applicarsi l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che prevede la tutela obbligatoria - richiede, oltre ad un'indagine sul carattere di economicità di gestione dell'attività stessa - che sussiste quando tale attività sia diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi, e non è quindi configurabile quando questa sia diretta a scopi di assistenza degli utenti, indipendentemente dall'eventuale profitto - anche
l'accertamento della sussistenza di autonomia gestionale - implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione ed organizzazione -, autonomia finanziaria - che consiste nella tendenziale capacità di ottenere i mezzi necessari alla copertura dei costi (oltre che un eventuale utile) dai ricavi delle attività produttive e non da sovvenzioni sistematiche - ed autonomia contabile - caratterizzata dalla redazione di bilanci separati per il controllo dell'economicità della gestione”.
Nel caso di specie, l'indagine negativa sul carattere di economicità della gestione ( non configurabile quando questa sia diretta non al conseguimento di mezzi per la realizzazione dei fini dell'ente, ma a scopi di assistenza degli utenti, indipendentemente dall'eventuale profitto, come nel caso dell'Organizzazione dello Stato Estero – SA), in uno, con il carattere non imprenditoriale della stessa, porta a ritenere che la Base Aerea di Aviano debba essere annoverata tra le cd. organizzazioni di tendenza alla stregua di quelle descritte nell'art. 4 della l. 108/1990 con quanto ne consegue in termini di inapplicabilità della tutela reale della reintegra.
Applicando, dunque il ragionamento soprariportato al caso di specie va escluso che la prescrizione del diritto controverso possa decorrere da data anteriore alla risoluzione del rapporto tra le parti, risoluzione che peraltro, com'è incontestato in causa, fino al deposito del ricorso originario non era ancora intervenuta.
2. Nel merito.
10 Dalla lettura degli atti di causa si evince che il fulcro giuridico della contesa retributiva s'incentra sull'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, a dispetto dell'inquadramento indicato, di mansioni proprie del superiore livello contrattuale (livello Q2 (quadri) fin dall'inizio (distinguendo il periodo ante e post 2005, quando la disciplina dei “Quadri” è stata ex novo normata a livello di CCNL per i dipendenti Italiani delle Basi SA in Italia con l'Accordo di Montecatini del 2005)): ragione che comporta, sul piano ermeneutico,
l'applicazione alla fattispecie dei principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di esatta determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato;
Invero, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive (cd. ragionamento trifasico), ossia dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. Cass. n. 28284/2009 e Cass. n.
5128/2007).
Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).
In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel caso che ci occupa il ricorrente ha documentato di essere stato formalmente inquadrato da SA al livello U2 (dall'assunzione all'aprile 2010) e al livello U1 (dal maggio 2010 a tutt'oggi) e, pertanto, ha rivendicato il diritto all'inquadramento superiore, nel livello Quadri, fin dall'inizio, dovendosi distinguere il periodo ante e post 2005, quando la disciplina dei
“Quadri” è stata ex novo normata a livello di CCNL per i dipendenti Italiani delle Basi SA in
Italia con l'Accordo di Montecatini del 2005.
11 Ciò comporta che l'attività di indagine volta ad accertare la sussistenza dei diritti vantati dal ricorrente (da svolgersi nella forma del ragionamento trifasico di cui si è detto) deve necessariamente passare per un distinguo in relazione al differente inquadramento operato nel corso degli anni dalle Parti Sociali, ante e post gli Accordi di Montecatini del 2005 (cfr.
All.9 e sottopunti) con la precisazione che nel caso di accertamento positivo del diritto richiesto, già nel periodo ante accordi Montecatini, non sarà necessario analizzare la configurazione delle mansioni post Accordi di Montecatini dal momento che tale qualifica si perpetua, a prescindere anche dalle effettive mansioni successivamente svolte, sulla base del disposto dell'art. 2103 C.C. (l'esercizio prolungato di mansioni superiori oltre sei mesi porta all'attribuzione definitiva di tale inquadramento superiore, e ciò anche a prescindere dalle ulteriori mansioni successive).
Sulla scorta di tali premesse, occorre quindi procedere al primo step del ragionamento trifasico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte.
Sotto questo profilo va osservato che l'istruttoria espletata ha confermato la ricostruzione fattuale e temporale allegata dal ricorrente sia mediante il portato dichiarativo delle testimonianze rese dai testi introdotti dal patrocinio di parte ricorrente, sia da quelli introdotti dalla resistente.
Nello specifico, i testimoni , e hanno confermato integralmente i Parte_4 Tes_1 Tes_2 capitoli di prova formulati nel ricorso di parte ricorrente inerenti le mansioni lavorative ivi descritte e concretamente svolte.
In particolare, il testimone con qualifica di Progect manager e Security engineer, a far Tes_2 data dal1998, (periodo pienamente sovrapponibile a quello oggetto di causa) al momento delle rese dichiarazioni, risultava essere ancora dipendente della base aviano e, per questo motivo, ha avuto percezione diretta dei fatti riferiti per aver lavorato a stretto contatto, in maniera continuativa e costante con il Infatti, alla domanda del giudice “se il teste Pt_1 abbia modo di relazionarsi e con quale frequenza all'odierno ricorrente e a quale titolo” il teste ha così risposto : “laddove io necessiti di dati energetici sono solito relazionarmi con l'odierno ricorrente quale Energy Manager e Utility Manager;
mi relaziono con il medesimo attraverso apposite riunioni o attraverso mail sul piano formale;
sono altresì solito interloquire con il medesimo su tale tematica nelle vari e occasioni in cui ho modo di recarmi con lui a pranzo in
12 mensa. Posso dire in definitiva che io ho modo di rapportarmi con il ogni qualvolta vi Pt_1 sia la necessità anche se mi è difficile quantificare con precisione il numero di giornate”.
Né può valere a minare l'attendibilità del teste e la sua credibilità la circostanza - dallo stesso evidenziata in udienza di aver un contenzioso con il governo degli CP_1
in punto inquadramento superiore atteso che, da un lato, è ragionevole ritenere
[...] che la coazione psicologica subita da un teste ancora in servizio del soggetto datoriale, all'atto della sua dichiarazione, lo porterebbe a riferire circostanze che semmai andrebbero a ridondare a vantaggio del datore di lavoro non certo a favore di altro lavoratore e, dall'altro, il racconto riportato dal teste ha comunque trovato piena integrazione e riscontro estrinseco sia nelle prove documentali allegate del ricorrente e riversate in atti, sia nelle ulteriori dichiarazioni testimoniali che - come si dirà sono state rese dai testimoni e Tes_3
. Ciò premesso, il teste ha, in effetti, confermato - per riscontro diretto - che il Parte_4 Tes_2 ha svolto tutte le mansioni riportate nei punti da 5 a 11 del ricorso, ovvero quelle Pt_1 relative alla funzione di Energy e Utility Manager del periodo 1998-2010, nonché, quella di
Utility Manager dal 2010 in poi relative ai capitoli da 14 a 20 del ricorso.
Ha confermato che promuoveva e partecipava alle riunioni con la presenza del Pt_1
Project Manager che lavorava per la e per le Unità Geograficamente Separate. Pt_3
In risposta al capitolo ha detto: “) confermo il capitolo per riscontro documentale dove Tes_4 emerge la dicitura “approvazione o disapprovazione” con la firma del per quanto Pt_1 concerne l'aspetto energetico non avendo i militari competenza tecnica in particolare sulle normative italiane”;
-con riferimento all'aspetto relativo alla formazione ed, in particolare, al titolo scolastico
(oggetto di rilievo da parte del patrocinio SA che evidenzia il difetto del possesso del titolo di studio della laura ritenuto rilevante per il riconoscimento della qualifica Q2) del Pt_1 lo stesso ha risposto: “……che i progetti di bassa e media tensione possono essere firmati, oltre
13 che dagli ingegneri, anche dai periti elettrotecnici” preliminarmente precisando che “…. non esistono in Base progetti di alta o altissima tensione. In Base ci sono cabine di media tensione.”
La suesposta deposizione è stata, come detto, integrata e confermata in toto anche nella testimonianza resa da , il quale è emerso essere inquadrato, a far data dal Testimone_5
1985, al livello Q2, con il ruolo di Project Manager, pur avendo la qualifica di Perito
Industriale.
Il testimone, risulta essere pienamente attendibile atteso che - come dallo stesso dichiarato - al momento della deposizione era in pensione a far data dal 1° marzo 2025 e, pertanto, non aveva alcun interesse concreto ed attuale all'esito della controversia.
Inoltre, ha precisato di aver in precedenza lavorato alle dipendenze del convenuto Stato estero presso la base di Aviano a far data dal 1985 con il ruolo di project manager e qualifica
Q2, in un periodo pienamente sovrapponibile con i fatti di causa.
Infine, è emerso che le sue dichiarazioni erano frutto di percezione diretta atteso che, occupandosi (per come riferito) della materia relativa alla distribuzione elettrica, gas, acqua e fognatura nonché di impianti di condizionamento/riscaldamento e, operando in un ufficio sito all'interno di un fabbricato, adiacente rispetto a quello dove lavorava il nel Pt_1 corso degli anni, ha avuto modo di interfacciarsi con il ricorrente sia in occasione di vari meeting, sia attraverso visite che faceva direttamente nel suo ufficio con una cadenza variabile da una a tre volte la settimana, in alcuni periodi e, una volta ogni due settimane, in altri.
Ciò premesso, il testimone ha confermato tutta l'attività svolta dal dal 1998 a Pt_1 tutt'oggi. In particolare: confermando lo svolgimento da parte del di tutte le Pt_1 mansioni riportate nei punti da 5 a 11 del ricorso e relative alla funzione di Energy e Utility
Manager del periodo 1998-2010, nonché quella di Utility Manager dal 2010 in poi, rubricate ai capitoli da 14 a 20 del ricorso introduttivo.
Ha poi confermato che il ricorrente promuoveva e partecipava alle riunioni e lavorava per la e per le Unità Geograficamente Separate precisando - in relazione al periodo 1998- Pt_3
2010 – che si occupava solo lui della parte elettrica ed, in particolare, della media e bassa tensione in quanto era l'unico soggetto qualificato : “……Per i miei progetti in Pt_1
14 relazione alla parte energy e utility mi rivolgevo soltanto al trattandosi dell'unico Pt_1 soggetto competente ad occuparsi di tale materia presso la base di Aviano”.
Anche lui – come già riferito dal testimone – ha spiegato che nella Base di Aviano tutti i Tes_2 progetti, riguardando solo la bassa e media tensione (non c'è in Aviano l'alta tensione) e sono di competenza anche dei Periti Industriali e non solo degli Ingegneri, i quali hanno l'esclusiva sui progetti relativi all'alta tensione che però in Base non c'è: “Il teste fornisce spiegazioni verbali in punto progettazione ingegneristica con riferimento alla media e bassa tensione. I progetti di alta tensione sono di competenza degli ingegneri e né nella Base di
Aviano né nelle altre Basi (Ghedi, San Vito dei Normanni, Orsago) non esistono progetti di alta tensione non sussistendo l'alta tensione”.
Quanto all'aspetto relativo alla supervisione esercitata dai superiori sul il teste ha Pt_1 riferito “Sub 20 anche adr Giudice: il supervisore del ricorrente sino a tre anni fa era il geometra con qualifica Q1; poi è arrivato in Base l'Ing. che ha sostituito Parte_2 Per_1
, e posso aggiungere che l'Ing. è supervisore del ricorrente soltanto dal punto di Pt_2 Per_1 vista puramente amministrativo (ferie, permessi, malattia) in quanto non è un ingegnere elettrico e quindi non è competente. Voglio aggiungere che il ricorrente non ha alcun soggetto supervisore a livello squisitamente tecnico, essendo l'unico soggetto dotato di competenza specifica e tecnica in materia di utility e, a specifica domanda del difensore di parte resistente se il fosse sul piano squisitamente tecnico supervisore dell'odierno ricorrente il teste ha Pt_2 risposto negativamente precisando che il essendo geometra era privo, delle necessarie Pt_2 competenze per poter assumere la veste di supervisore tecnico dell'odierno ricorrente.
Ancora.
Ing. , ovvero il dipendente che, dopo (e ciò dalla fine 2017/inizio Parte_4 CP_2
2018), ha rilevato le mansioni di Energy Manager3, ha riferito che a far data dall'anno 2017,
(data della sua assunzione), ha avuto contatti lavorativi frequenti, a livello quasi quotidiano con il ricorrente elemento questo che rende, anche la sua testimonianza, oggetto di Pt_1 percezione diretta. Inoltre, anche in questo caso non è emerso, alcun interesse, concreto ed
15 attuale, all'esito del presente giudizio, circostanza che plasma di piena attendibilità il portato dichiarativo del testimone.
In particolare, dopo aver precisato che sia che sono entrambi inquadrati CP_2 Parte_4 nel livello Q2, ha confermato analiticamente tutti i capitoli dal 14 al 20, con le complete mansioni che l'Utility Manager (nella persona di ha svolto e svolge. Pt_1
Particolare rilievo, assume poi la risposta fornita in relazione alla supervisione esercitata dai superiori su rispetto ai quali ha affermato : “Sub 20: facendo riferimento al periodo Pt_1
2017 in poi, posso dire che il supervisore del ricorrente era dapprima il geometra o perito Pt_2
e poi l'ingegnere Posso dire che sotto la supervisione del perito o geometra Testimone_6
vi era autonomia del sotto l'aspetto tecnico decisionale…”. Evidenziando, altresì Pt_2 Pt_1 che “dal 2017 in poi il risulta l'unico “Utility Manager” presente per la Base di Aviano e Pt_1 per le GSU”.
***
Anche i testi introdotti da SA, non hanno smentito la ricostruzione fattuale e temporale fornita dal ricorrente, confermandone le mansioni in concreto svolte. Infatti, la testimone ha confermato alcune circostanze importanti come ad esempio il fatto che , oltre Tes_7 al in non vi sono altri Utility Manager e che Il è il soggetto che vista e Pt_1 Pt_3 Pt_1 autorizza i pagamenti che vengono poi processati (eseguiti) da altro ufficio, in ciò smentendo l'asserzione formulata da Controparte secondo cui il non avesse il potere di Pt_1 effettuare i pagamenti;
Ha chiarito che “Con il termine “Utility” viene fatto riferimento a elettricità, gas naturale, acqua, fognature, gasolio” e ha confermato che il ricorrente si interfaccia con SAFE (Germania) e CE ( . CP_1
Anche , (Energy Manager inquadrato nel livello Q2) come la precedente Controparte_2 testimone, ha chiarito che per “Utility” si intende “elettricità, gas naturale e acqua” e che il ricorrente nella sua qualità di Utility Manager si interfacciava con SAFE (Germania) e
CE (America), essendo il l'unico Utility Manager in Base”; Pt_1
Ha poi confermato di aver sostituito il dal 2010 al 2017 assumendo la posizione Pt_1 rivestita da quest'ultimo di Energy Manager per poi passare tale posizione al nel Parte_4
2018).
Significativo, risulta poi la precisazione della riferita circostanza secondo cui tra il e Pt_1 lui c'è stato un vero e proprio passaggio di consegne rispetto al ruolo di energy Manager e che anche lui, come è stato, nel periodo lavorativo che lo ha riguardato, sotto lo Pt_1
16 stesso Supervisore, il Sig. (Q-1) precisando però che l'attività di supervisore Parte_2 del riguardava esclusivamente la parte squisitamente amministrativa non entrando Pt_2 minimamente nell'aspetto di natura tecnica rispetto al quale, proprio come per il Pt_1 residuava autonomia decisionale.
***
Cosi evidenziate e provate le mansioni concretamente svolte occorre ora procedere all'accertamento del secondo e del terzo aspetto del ragionamento trifasico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e il raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Quanto al primo aspetto (l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria), occorre quindi individuare le declaratorie previste dal CCNL applicabile al caso di specie per il livello di inquadramento Q2 il cui riconoscimento viene invocato dal ricorrente in via principale.
Orbene, a tal proposito, come anticipato, è necessario passare per l'analisi del differente inquadramento operato nel corso degli anni dalle Parti Sociali, ante e post gli Accordi di
Montecatini del 2005 (All.9):
Prima delle modifiche introdotte con l'accordo di Montecatini del 8.9.2005 le condizioni di impiego per il personale civile italiano prevedevano quanto segue con riferimento al personale con inquadramento Quadro secondo livello :
“Le posizioni si identificano con una o più delle seguenti declaratorie di categoria:
a) ha la responsabilità di servizi o uffici o unità organiche non complesse aventi critica rilevanza esterna oppure di servizi uffici o unità organiche complesse aventi rilevanza esterna limitata;
ovvero quale vice a pieno diritto di capi esattamente inquadrati in I livello QUADRI o di capi americani inquadrabili in tale livello. In ogni caso il lavoro comporta ampio margine di iniziativa e facoltà decisionale nella ge-stione delle risorse ed è rivolto al conseguimento di specifici obiettivi gestionali.
b) Opera in funzione di esperto tecnico in un campo altamente specializzato. Il lavoro comporta rilevanza esterna. È svolto in condizioni di sostanziale autonomia e richiede conoscenza approfondita di sistemi e attività sia degli che dello Stato ospitante, di CP_1 accordi e protocolli internazionali nonché delle disposizioni previste in materia dalle rispettive legislazioni e dei precedenti giuridici.
17 c) Operando quale specialista anziano di programma ha la responsabilità dell'organizzazione e conduzione, in applicazione dei princi-pi e metodologie più avanzati, di uno o più programmi relativi a fun-zione altamente specializzata. Tali programmi hanno ampie implica-zioni sulla gestione delle risorse e/o cospicua rilevanza sia interna che esterna”
Per come emerso in istruttoria e andando a raffrontare le mansioni concretamente ricoperte
(comprovate dall'esame testimoniale) e la declaratoria di cui al punto sub b) sopra riportato
è indubbio che il ricorrente abbia ricoperto – seppur non con formale riconoscimento – i compiti e le mansioni tipiche della declaratoria sopra riportata. In particolare, è stato provato che il ricorrente abbia operato in funzione di esperto tecnico svolgendo le funzioni di Energy ed Utility Manager a far data dal 1997 e che abbia sempre operato in un campo altamente specializzato.
È emerso altresì, per come riferito sia dai testi di parte ricorrente ( e ) Parte_4 Tes_3 sia da quanto riferito da (teste di parte resistente) che il abbia operato - in CP_2 Pt_1 via continuativa - sempre in condizioni di sostanziale autonomia, come richiesto dalla declaratoria essendo sottoposto ad una supervisione, da parte del geometra meramente Pt_2 amministrativa ed, essendo, rispetto ai superiori gerarchici sottoposto ad un'attività di mero riscontro degli obiettivi posti al ricorrente;
infine, è emersa pure in istruttoria la prova della conoscenza approfondita di sistemi e legislazioni da parte del (il quale avendo Pt_1 ricoperto sia la figura di Energy ed Utility Manager doveva necessariamente conoscere la normativa, sia americana che italiana, assolutamente specifica per le sue mansioni).
Per come evidenziato e documentato dal ricorrente, la declaratoria del livello Q2 introdotta con l'Accordo di Montecatini del 2005, attualmente vigente e poi ripresa testualmente nei
CCNL successivi e riportata sempre dal CCNL del 2005 e poi ripresi in tutti i successivi CCNL
– (All.9), è la seguente: “Oltre ai requisiti di base della definizione di categoria, le posizioni svolgono le loro funzioni sotto supervisione amministrativa, ed esercitano iniziativa ed autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione. Alle posizioni è richiesta una conoscenza base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia CP_1
o di altro paese ospitante, oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione o area di responsabilità della posizione. Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione nell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa SA o del paese ospitante. Una o più
18 delle situazioni sotto descritte sono applicabili a questo livello: a. I compiti sono assegnati su progetti specifici o su base continuativa;
oppure sono intrapresi di propria iniziativa sulla base di evidente necessità, previa autorizzazione del supervisore ove richiesta. b. I compiti sono caratterizzati da fattori quali situazioni mutevoli o sviluppi nel campo professionale, scientifico, amministrativo, tecnico o commerciale di assegnazione;
coinvolgono argomenti di natura controversa, non convenzionale o nuova. c. I compiti assegnati richiedono frequentemente sostanziali adattamenti o ampliamenti delle linee guida disponibili e delle procedure stabilite o, in qualche caso, lo sviluppo di nuove modalità di approccio, metodi, o tecniche per le specifiche applicazioni”
Per come documentato in ricorso le condizioni per l'impiego contengono poi una tabella che pone a confronto i diversi requisiti caratterizzanti le posizioni di QX, Q1 e Q2 per cui per quest'ultimo livello è prevista:
“1) Una conoscenza di base dei sistemi o delle operazioni o delle leggi propri degli CP_1
o dell'Italia o di altro Paese ospitante.
[...]
2) Un impatto limitato sul raggiungimento della missione.
3) A livello di contatti professionali Personale Militare o civile di pari rango Do D/paese ospitante.
4) Supervisione ricevuta di natura amministrativa.
5) Iniziativa ed autonomia decisionale limitate all'area di specializzazione.
6) Supervisione esercitata non è richiesta.
7) Conoscenze tecniche specialistiche necessarie.
8) Area di responsabilità individuali/limitata all'area di specializzazione. “
Orbene, analizzando detti presupposti, applicandoli alla tipologia di mansioni svolte dal ed Utility Manager, mansioni come visto riportate nei sottopunti dei capitoli Parte_5 da 5 a 11 e da 13 - 20 del ricorso (ivi compresi i relativi sottopunti) e giudizialmente provate, emerge la sussistenza in capo al predetto dipendente degli elementi propri del livello Q2, essendo stata senz'altro provata la piena sovrapponibilità tra le declaratorie descritte e le mansioni in concreto svolte. In tal senso, si valorizzano e recepiscono – in toto - le considerazioni svolte in sede di note conclusive attoree autorizzate, datate 5.9.2025 e che in questa sede si richiamano integralmente per comodità espositiva.:
A) Conoscenza di sistemi, operazioni o leggi propri di US/Italia/paese ospitante
19 Nella declaratoria è richiesta per il Q2: “Alle posizioni è richiesta una conoscenza base dei sistemi o delle operazioni propri degli o dell'Italia o di altro paese ospitante, CP_1 oppure degli accordi o protocolli internazionali, nonché della legge e della giurisprudenza consolidata, riferibili alla funzione o area di responsabilità della posizione”. Quindi la declaratoria prevede conoscenze “di base” monospecialistiche. Il ricorrente si posiziona ben sopra tale classificazione, visto che Egli deve conoscere la legislazione sia americana che italiana in materia di Energy ed Utility, avendo svolto innumerevoli corsi in tali materie;
B) Impatto sul raggiungimento della missione La declaratoria contrattuale dispone:
“Le posizioni hanno un impatto limitato sul raggiungimento della missione nell'organizzazione, per il quale esse normalmente interagiscono con personale militare o civile di pari rango nell'ambito del Dipartimento della Difesa SA o del paese ospitante.” Il ricorrente è addirittura al di sopra del livello richiesto (“limitata”) per essere addirittura in quello “sostanziale” del QX essendo stato il solo responsabile del settore Energy e Utility della Base di Aviano e delle GSU, avendo peraltro ricevuto anche le funzioni di Ufficiale
Contraente;
C) Contatti professionali
Nella Declaratoria e nella tabella riassuntiva è previsto che i Contatti Professionali siano con “Personale Militare o Civile di pari rango della Difesa Statunitense e del Paese
Ospitante”. Il ricorrente, da sempre, interloquisce direttamente con il personale apicale, sia della che del Comando SAFE di Ramstein e CE in , avendo contatti Pt_3 CP_1 costanti e continuativi, con personale militare e civile avente posizioni apicali, ben superiori al suo status professionale.
D) Supervisione ricevuta
La supervisione esercitata dai superiori è amministrativa. I testi hanno espressamente evidenziato tale caratterizzazione della supervisione del RI (e ora dello , i quali Per_1 neppure conoscono la disciplina statunitense e italiana in tema di Energy e Utility. La tabella delle condizioni di impiego riporta nella casella “Supervisione ricevuta” nella colonna Q2 “Supervisione amministrativa”, quella, sicuramente sussistente a favore del ricorrente;
E) Iniziativa ed autonomia decisionale
20 Il livello di autonomia previsto dalla declaratoria per il quadro Q2 è coerente a quella esercitata dal ricorrente. La norma contrattuale infatti prevede: “autonomia nel processo decisionale limitatamente all'area di specializzazione”. Il ricorrente ha sicuramente un livello di autonomia richiesto, all'interno del campo della propria specializzazione, cioè le funzioni di Energy ed Utility Manager, per essere lui stato il a ricoprire tali funzioni e Pt_6 per essere un tanto (cioè l'autonomia) stata confermata anche dai testi ex adverso introdotti, quale il Sig. CP_2
F) Conoscenze tecniche specialistiche
Le conoscenze tecniche specialistiche (che, secondo la declaratoria, sono “necessarie”) risultano addirittura riconosciute da SA quando fa svolgere al ricorrente le funzioni di programmazione e organizzatore della EMSG. Tutto quanto riportato nei punti precedenti dà evidenza alle conoscenze tecniche specialistiche del ricorrente, che costituiscono il
“cuore” per il riconoscimento del livello Q2;
G) Area di Responsabilità
Il ricorrente ha sicuramente la responsabilità riportate nella tabella che riportano a quella
“individuale/Limitata all'Area di Specializzazione”: Egli, in relazione al suo ruolo, ha sempre avuto tale responsabilità.
Quanto, infine, alla formazione specifica del ricorrente, la stessa risulta provata documentalmente attraverso la produzione dei titoli di studio acquisiti nel corso degli anni di cui agli allegati del ricorso introduttivo da 3 a 5 e all. 16 e 17, questi ultimi prodotti nel corso del giudizio e attestanti la partecipazione del a corsi di formazione anche Pt_1 recenti.
3. Quantificazione
I conteggi prodotti risultano aver espressamente riportato i valori tabellari che, se non contestati esplicitamente nel quantum, devono ritenersi in tal senso acquisiti: parte resistente, infatti, ha formulato generiche contestazioni esclusivamente nell'atto di comparsa di costituzione e risposta senza poi coltivarle in maniera precisa e specifica – sotto il profilo del quantum – nel corso del giudizio.
***
In definitiva, posto che i capitoli di prova del ricorrente sono stati tutti confermati e l'istruttoria ha fatto emergere che il ricorrente ha ricoperto e ricopre le funzioni di cui alla declaratoria del livello Q2 per essere stato l'energy manager ed essere ora l'utility manager
21 (di cui alla domanda principale), la domanda giudizialmente azionate in via principale va senz'altro accolta (accertando il diritto del ricorrente all'inquadramento alle mansioni superiori nel livello Q2 e il conseguente diritto a vedersi corrisposte le relative differenze retributive) nei termini di cui al dispositivo con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando,
1) Accerta e dichiara Il diritto del signor all'inquadramento, dal Parte_1 settembre 1997 al settembre 2005 nel livello U- 1SQ (Quadro di secondo livello) e dall'ottobre del 2005 all'attualità, nel livello Q2 CCNL del personale civile non statunitense delle forze armate SA operanti in Italia, con conseguente pronuncia costitutiva sul rapporto di lavoro dei relativi livelli e per l'effetto
2) condanna il convenuto Stato estero degli , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a a titolo di differenze Parte_1 retributive, la complessiva capitale somma di euro 229.885,36, oltre alle somme successivamente maturate dal gennaio 2024 sino all'esecuzione del disposto giudiziale con incidenza sul t.f.r. e accantonamenti del fondo pensione, previa maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3) condanna altresì parte resistente a rifondere all'odierno ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in 14.000 € oltre accessori di legge e contributi unificato di euro
259.00.
Sentenza resa a verbale, ex art 429 c.p.c.
Pordenone, 2/12/2025
Il giudice dr.ssa Daniela Brunetti
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 All'epoca la Consulta, in successive decisioni [1] si peritò, altresì, di precisare, direttamente o indirettamente - onde evitare interpretazioni estensive della materia o componente retributiva, oggetto del differimento dell'azione della prescrizione per l'epoca dell'estinzione del rapporto - che mentre erano riconducibili all'ambito del salario assistito dalla garanzia di irrinunciabilità ex art. 36 Cost., i compensi dello straordinario continuativo, la gratifica natalizia e 13 mensilità nonché i differenziali di retribuzione fra qualifica inferiore rivestita e quella superiore spettante, non lo erano invece la rivendicazione in se e per se del diritto alla qualifica (considerato un diritto di status, soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., pertanto decorrente in corso di rapporto), l'indennità sostitutiva delle ferie (avente natura risarcitoria, anch'essa soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., parimenti decorrente in corso di rapporto) e analoghe spettanze monetarie che, pur nascenti da vicende del rapporto di lavoro, hanno carattere risarcitorio, e non retributivo in senso stretto. 2 Sub 7.1.2 (All'interno di questi progetti, Il ricorrente raccomandava l'approvazione o la bocciatura del progetto al supervisore (il Maggiore dell'Operation Flight), avendo seguito, nelle trattative di negoziazione dei contratti di costruzione, le questioni tecniche, quali l'inclusione delle stime per la manodopera, la quantità di materiale, i dati di costo etc 3 (dal 2010, con la divisione delle funzioni di Energy e Utility Manager, il ha svolto le Pt_1 mansioni di “Utility Manager”).