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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/05/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1801 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASANISI BERNARDINO, con elezione di domicilio telematico presso il difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice – parte opponente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta – opposta
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MORETTI MASSIMO, con P.IVA_2 elezione di domicilio telematico presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 parte convenuta – opposta MORETTI MASSIMO (C.F. ), difeso da se stesso, C.F._2 con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
Email_2 parte convenuta – opposta
(C.F. ), CP_4 P.IVA_4 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1 assegnazione del 20.03.2018 con cui il g.e. presso il Tribunale di Taranto ha assegnato ai creditori e avv. Controparte_2
Massimo Moretti la somma di € 22.673,45 (poi corretta in € 24.003,92) rivenuta sul conto corrente acceso dal debitore presso il terzo pignorato
Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
che, in data 14.10.2017, era stato eseguito nei suoi confronti un pignoramento mobiliare e che, stante l'incapienza dei beni pignorati, aveva dichiarato ai sensi dell'art. 492 c.p.c. di essere intestatario di somme di denaro depositate su un conto corrente acceso presso l'agenzia di Manduria;
CP_4
che, a seguito di tale dichiarazione, l'ufficiale giudiziario lo aveva avvisato del fatto che le giacenze bancarie erano da considerarsi pignorate anche agli effetti dell'art. 388 c.p.;
che, con atto notificato il 25.10.2017, il creditore aveva pignorato le predette somme presso il terzo CP_4
che il pignoramento si era perfezionato il 14.10.2017, con la conseguenza che la somma di € 15.809,25 accreditata sul conto corrente a titolo di emolumenti di fine rapporto sarebbe stata pignorabile nei limiti del quinto, in quanto versata il 16.10.2017, ossia in data successiva al pignoramento, come previsto dall'art. 545, co. 8, c.p.c.;
che il giudice dell'esecuzione aveva però ritenuto che tale accredito fosse anteriore al pignoramento, in quanto aveva erroneamente dato rilievo alla data del 20.10.2017, in cui si era perfezionata la notifica del pignoramento al terzo CP_4
Con ordinanza del 17.05.2018, il g.e presso il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di sospensione, dando termine per l'introduzione del giudizio di merito, ritualmente introdotto dal debitore , il Parte_1 quale ha concluso chiedendo:
di assegnare le somme pervenute a titolo di emolumenti di fine rapporto nei limiti del quinto;
di condannare gli opposti alla restituzione delle somme assegnate in eccedenza. Con sentenza n. 1631/2021, il Tribunale di Taranto ha rigettato le domande avanzate dall'opponente e ha compensato per intero le spese di lite.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in AZ . Parte_1
Il giudizio è stato definito con ordinanza n. 36733/2022, con cui la Corte di AZ, avendo rilevato l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato ha cassato l'impugnata sentenza, CP_4 rinviando gli atti al Tribunale di Taranto per la decisione del merito del giudizio e per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità. Il processo è stato riassunto da , che ha sostanzialmente Parte_1 reiterato le doglianze in precedenza illustrate, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accogliere l'opposizione ed in riforma dell'ordinanza impugnata, assegnare le somme dovute a titolo di emolumenti di fine rapporto nei limiti del quinto;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in tutti i gradi sin qui svoltisi con distrazione in favore dell'avv Bernardino Pasanisi che se ne dichiara anticipatario;
”. Si sono costituiti in giudizio i creditori e avv. Massimo Moretti CP_2
(in proprio), chiedendo di contro il rigetto dell'opposizione. In particolare, hanno rilevato:
che la dichiarazione resa dal debitore ex art. 492 c.p.c. era incompleta, essendosi il debitore limitato ad affermare di possedere un conto corrente presso l' di Manduria, ufficio di Piazza Garibaldi, CP_4 senza l'indicazione del numero del conto e delle somme presenti;
che il pignoramento non poteva considerarsi esteso a tali somme per effetto della dichiarazione resa dal debitore, in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva provveduto ai consequenziali adempimenti prescritti dall'art. 492-bis, co. 5, c.p.c.;
che il pignoramento presso terzi si perfeziona per effetto della notifica dell'atto sia al debitore che al terzo pignorato;
che il giudizio è stato originariamente introdotto con ricorso ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e che si configura pertanto un motivo di inammissibilità. Alla luce di tali deduzioni, ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Sono invece rimaste contumaci le altre parti evocate in giudizio. Prima di dare soluzione al caso in esame, appare opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, partendo dalle disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell'art. 492 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente). Il comma 4 dell'art. 492 c.c. prevede che: “Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare
3 manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.”. A tale previsione segue il comma 5, a mente del quale: “Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.”. Tali norme disciplinano l'ipotesi in cui la liquidazione dei beni assoggettati a pignoramento appaia di lunga durata ovvero quella in cui gli stessi risultino insufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, prevedendo che, in questi casi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a rivolgere al debitore l'invito ad indicare la presenza di ulteriori beni utilmente pignorabili. Com'è dato vedere, la disciplina regola gli effetti conseguenti all'indicazione dei beni, prevedendo diverse implicazioni a seconda della natura dei beni menzionati dal debitore. Per quel che attiene ai beni mobili, la norma stabilisce che i cespiti in parola devono considerarsi automaticamente pignorati, anche per gli effetti dell'art. 388, co. 4, c.p.., dal momento della dichiarazione resa dal debitore;
norma, quella di rango penale, che punisce chiunque sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Oltre agli effetti connessi alla dichiarazione, l'art. 492, co. 5, c.p.c. scandisce anche i successivi adempimenti che competono all'ufficiale giudiziario, chiamato ad accedere ai luoghi dove sono presenti i beni per le formalità di custodia di cui all'art. 520 c.p.c., ovvero a trasmettere copia del verbale di pignoramento all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, nel caso in cui i beni mobili indicati si trovino in un altro circondario. Sebbene siano state dettagliate le operazioni di custodia che fanno capo all'ufficiale giudiziario, il pignoramento, stante il chiaro tenore letterale della norma, si deve comunque considerare perfezionato sin dal momento della dichiarazione del debitore.
4 La disciplina dettata per l'indicazione di crediti o cose in possesso di terzi si atteggia invece in modo parzialmente differente da quella appena esaminata, risentendo inevitabilmente delle peculiarità che connotano gli effetti del pignoramento presso terzi. In particolare, l'art. 492 c.p.c. distingue, a tal proposito, la posizione del debitore da quella dei terzi, prevedendo testualmente che il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione, a partire dalla quale viene anche costituito custode della somma o dei beni indicati agli effetti del citato art. 388, co. 4, c.p.. L'obbligo di custodia si estende, come prescritto, anche all'ipotesi in cui il terzo, prima di ricevere la notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. abbia effettuato il pagamento o restituito il bene nelle mani del debitore. Dalla stessa previsione si ricava che la dichiarazione del debitore non sostituisce il pignoramento, che va comunque redatto nelle forme del richiamato art. 543 c.p.c. e, quindi, predisposto dal creditore e completato dalle successive attività che spettano all'ufficiale giudiziario. Il pignoramento deve pertanto essere notificato al terzo pignorato, che così viene a conoscenza del credito per cui si procede, della somma dovuta e dell'intimazione a non disporne senza ordine del giudice. Dalla notifica del pignoramento, sorgono in capo al terzo anche gli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c., nonché l'obbligo di accantonare le somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo del credito precettato, aumentato della metà. Pertanto, una volta notificato il pignoramento, gli obblighi di custodia gravanti sul debitore ai sensi dell'art. 492, co. 5 c.p.c., si trasferiscono in capo al terzo in conformità a quanto prescritto dall'art. 546 c.p.c. Alle previsioni esaminate si affianca, nel caso di specie, l'art. 545, co. 8, c.p.c., in forza del quale le somme dovute per crediti di natura lavorativa possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito sul conto corrente (o postale) abbia avuto luogo in data anteriore al pignoramento;
mentre possono essere pignorate nei limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c. (nella misura di 1/5 per quel che concerne il caso in esame), quando l'accredito sul conto sia stato contestuale o successivo alla data del pignoramento. Con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso porre dei limiti alla misura dei pignoramenti che attingono i crediti di lavoro, per i quali è previsto, in modo ormai obbligatorio, l'accredito su conto corrente. La norma risponde all'esigenza di garantire che, all'atto del pignoramento, il lavoratore non si ritrovi senza alcun reddito, dal momento che la sua principale fonte di sostentamento viene mensilmente erogata sul proprio
5 conto corrente. Il limite entro il quale non sono pignorabili le somme che si sono già confuse con il patrimonio del debitore, è stato individuato nella misura del triplo dell'assegno sociale, importo che si presume idoneo a garantire le esigenze minime di sostentamento del debitore. Il pignoramento può quindi attingere tutte le somme già incamerate dal debitore sul proprio conto, ad eccezione del minimo vitale costituito da un valore pari al triplo dell'assegno sociale. I crediti di lavoro accreditati contestualmente o successivamente alla data del pignoramento possono invece essere pignorati nei limiti della misura indicata dall'art. 545 c.p.c. A completare il quadro normativo di riferimento, viene infine in rilievo il secondo periodo del già citato art. 546 c.p.c., a tenore del quale, “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.”. La previsione in parola chiarisce che il terzo è esentato dagli obblighi di custodia, quando l'accredito è anteriore al pignoramento e non supera la misura del triplo dell'assegno sociale. Più precisamente, il terzo è tenuto a vincolare le somme se, al momento del pignoramento, il conto corrente del debitore presenta un saldo attivo pari o inferiore al triplo dell'assegno sociale;
diversamente, per gli accrediti contemporanei o successivi alla notifica del pignoramento, gli obblighi di custodia operano nei limiti di quanto prescritto dai vari commi dell'art. 545 c.p.c. Tornando ora al caso di specie, per rispondere ai quesiti posti dalle parti, occorre sostanzialmente chiarire quale sia il significato da attribuire al termine
“pignoramento” di cui all'art. 545, co. 8, c.p.c., (- nella parte in cui viene stabilito che le somme di denaro possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando “l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”, e, nei limiti prescritti dagli altri commi del medesimo articolo, quando “l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente”), quando il pignoramento presso terzi sia stato preceduto dalla dichiarazione con cui il debitore ha indicato all'ufficiale giudiziario la presenza ex art. 492, co. 5, c.p.c. di crediti vantanti nei confronti di terzi.
6 Secondo parte opponente, il momento a partire dal quale valutare l'anteriorità
o meno dell'accredito coinciderebbe con quello della dichiarazione resa dal debitore in occasione del verbale di pignoramento mobiliare. Secondo parte opposta, invece, tale momento andrebbe identificato con il perfezionamento della notifica nei confronti del terzo pignorato. Ad avviso dello scrivente, tra le due soluzioni, va prediletta la tesi di parte opposta, deponendo a suo favore i seguenti argomenti:
la necessità di una lettura combinata degli artt. 545, co. 8, c.p.c. e 546, co. 1, c.p.c., atteso che l'art. 546, co. 1, c.p.c. fa riferimento alla data di notifica del pignoramento al terzo per assoggettarlo agli obblighi di custodia e di accantonamento su di lui incombenti e, allo stesso tempo, precisa, nel secondo periodo del medesimo comma, che, quando l'accredito di un credito di lavoro è coevo o successivo al pignoramento, “gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545….”; in buona sostanza, l'esplicito richiamo che l'art. 546, co. 1, c.p.c. fa all'art. 545, per stabilire entro quali limiti operano gli obblighi di custodia del terzo per gli accrediti sul conto corrente del debitore di somme derivanti da rapporti di lavoro, porta a ritenere che l'anteriorità o la posteriorità del pignoramento debba essere valutata, ai fini dell'applicazione dell'art. 545, co. 8, c.p.c., volgendo lo sguardo alla posizione terzo pignorato e, quindi, con riferimento alla data di notifica del pignoramento nei suoi confronti;
il fatto che, lo stesso art. 492, co. 5, c.p.c. disciplini in modo diverso le ipotesi in cui la dichiarazione del terzo abbia ad oggetto l'esistenza di altri beni mobili o di altri crediti utilmente pignorabili, prevedendo, nel primo caso, che le cose mobili indicate dal debitore si considerano pignorate (“se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale…”) e, nel secondo caso, che il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del solo debitore esecutato dal momento della dichiarazione;
mentre, in caso di beni mobili, non occorre procedere ad un ulteriore atto di pignoramento, nel caso dei crediti, è invece necessario, per il creditore procedente, formalizzare un atto di pignoramento da notificare al terzo e al debitore, il quale ultimo peraltro non potrebbe venire altrimenti a conoscenza della data dell'udienza di citazione;
pertanto, nel caso in cui la dichiarazione del debitore ha ad oggetto dei crediti, è più corretto ritenere che si assiste ad una scissione degli effetti del potenziale pignoramento tra il debitore e il terzo, con la conseguenza che l'espressione “il
7 pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione” va intesa nel senso che da questo momento il debitore si considera custode del bene, anche ai fini della sua responsabilità penale, e può avvalersi dei rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617, c.p.c., essendo la notifica del pignoramento necessaria ai soli fini della conoscenza dell'udienza ex art. 543 c.p.c. e non anche ai fini del perfezionamento del pignoramento nei confronti del debitore;
il fatto che lo stesso art. 492, co. 5 c.p.c. faccia riferimento, attraverso il richiamo all'art. 543 c.p.c., alla necessità che al terzo pignorato venga notificato l'atto di pignoramento, momento dal quale decorreranno ex artt. 545 e 546 c.p.c. i relativi obblighi di custodia e di accantonamento delle somme nel rispetto dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.;
il fatto che, alla luce di quanto detto ai punti precedenti, l'espressione
“pignoramento” adoperata al comma 5 dell'art. 492 c.p.c. sia per un certo verso impropria, in quanto lo stesso art. 492 evoca poco dopo la necessità di formalizzare un materiale atto di pignoramento da notificare al terzo e al debitore (a quest'ultimo per le ragioni sopra indicate), il che lascia intendere che lo stesso legislatore sia consapevole dell'uso forzato del termine, atteso peraltro che alla dichiarazione del debitore potrebbe in astratto anche non seguire alcun pignoramento e, quindi, venire meno il vincolo temporaneo impresso dalla stessa dichiarazione del debitore;
l'idea quindi che il significato del termine “pignoramento” vada ridimensionato agli effetti sopra citati, come si desume dal fatto che il perfezionamento avviene nei confronti del solo debitore e dal fatto che la dichiarazione potrebbe anche essere inveritiera, con l'inevitabile conseguenza della mancata insorgenza di qualsivoglia vincolo;
a ciò si aggiunga che la necessità di costituire immediatamente il debitore custode dei beni, principale effetto della dichiarazione, si spiega in ragione della peculiare genesi di questa procedura esecutiva presso terzi, che trae origine da una dichiarazione del debitore, ma che necessità comunque di un successivo atto di pignoramento, e a cui si correla l'esigenza di evitare che il debitore possa prelevare somme dal conto corrente nella piena inconsapevolezza del terzo, il quale al momento della dichiarazione (del debitore) non può ancora aver ricevuto la notifica del pignoramento e aver quindi preso cognizione dello stesso;
8 il fatto che il terzo pignorato, a seguito dell'introduzione del comma 8 dell'art. 545 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2015, sia chiamato a svolgere un ruolo attivo nella individuazione, ex artt. 545 e 546 c.p.c., della somma da vincolare sul conto corrente pignorato ai fini della successiva assegnazione, non potendo esigersi che il terzo espleti gli adempimenti di custodia quando non è ancora venuto a conoscenza del pignoramento e, quindi, prima della notifica dell'atto nei suoi confronti;
e ciò per evidenti ragioni logiche e di ordine pratico, poiché il terzo correrebbe il rischio, a detrimento delle ragioni del creditore, di acconsentire al prelievo di somme oltre i limiti prescritti dall'art. 545, co. 8, c.p.c.. A conclusioni diverse rispetto a quelle fin qui illustrate non si può pervenire neanche valorizzando la tesi che ricostruisce il pignoramento presso terzi quale fattispecie complessa a formazione progressiva. Teoria secondo la quale il pignoramento non si perfeziona con la notifica dell'atto, ma con l'individuazione del suo oggetto, ossia con la dichiarazione positiva del terzo ovvero con l'ordinanza che accerti l'esistenza dell'obbligo (ipotesi alle quali va ormai aggiunto anche il contegno omissivo del terzo). Sul punto va rilevato che, a prescindere dal momento in cui la fattispecie può dirsi completa, gli effetti sostanziali del pignoramento si producono nei confronti del terzo pignorato nel momento in cui riceve la notifica dell'atto e, tra questi, vi è anche quello relativo all'insorgenza degli obblighi di custodia, da ottemperare, come visto, nei limiti di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 545, co. 8, e 546, co. 1, c.p.c.. Peraltro, è sempre dal momento della notifica del pignoramento al terzo che si determinano ex art. 2913 c.c. gli effetti di indisponibilità per il terzo delle somme ex art. 543, co. 2, n. 1 c.p.c. e di inopponibilità, nei confronti dei creditori, degli eventuali atti dispositivi del terzo1; indisponibilità e inopponibilità che costituiscono uno dei tratti caratterizzanti dell'operatività del vincolo pignoratizio e che, viste in quest'ottica, tendono a ridimensionare la rilevanza che si potrebbe ascrivere al vincolo impresso dalla dichiarazione del debitore ex art. 492, co. 5 c.p.c., laddove si desse seguito alla teoria del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva;
e ciò poiché, in sostanza, il pignoramento presso terzi che viene ad esistenza nelle forme degli artt. 492, co. 5 e 543 c.p.c. si caratterizza per una scansione temporale diversificata dei suoi effetti, costituendosi il vincolo, in capo al debitore, per effetto della sua dichiarazione e, in capo al terzo., per effetto della notifica nei
9 suoi confronti del successivo ed eventuale atto di pignoramento, da cui discende l'ulteriore effetto vincolante dell'indisponibilità delle somme e dell'inopponibilità degli atti dispositivi ex art. 2913 c.c. La peculiarità di tale tipo di pignoramento, quindi, risiede esclusivamente nel particolare trattamento riservato al debitore, che diviene custode delle somme sin dal momento della dichiarazione e lo resta fino a che tale obbligo non viene assunto dal terzo con la notifica del pignoramento. Del resto, gli effetti sostanziali del pignoramento per il terzo non possono che decorrere dal momento della notifica, che costituisce il mezzo per portare a sua conoscenza le somme pignorate e l'entità del credito da soddisfare, ai fini dell'applicazione degli artt. 545, co. 8, e 546 c.p.c., norma, quest'ultima, che fornisce i criteri per la misura dell'accantonamento e per rendere nota l'intimazione di non disporre di quanto in suo possesso. Infine non si rivela persuasivo, a sostegno della tesi dell'opponente, l'argomento che fa leva sull'eventualità che il creditore, dopo la dichiarazione del debitore, attenda il più possibile per procedere alla notifica del pignoramento sui beni menzionati, in modo magari da far lievitare i risparmi del debitore, per effetto dei progressivi accrediti di emolumenti lavorativi, per poter poi aggredire una quota maggiore del suo patrimonio. Una simile eventualità è compensata dal rischio che altri creditori possano nel frattempo pignorare le somme giacenti sul medesimo conto corrente. Peraltro, come osservato da parte della dottrina, per evitare situazioni del genere, si potrebbe applicare il principio desumibile dagli artt. 481 e 497 c.p.c., facendo sì che, decorsi 90 giorni dalla dichiarazione del debitore senza l'instaurazione del processo esecutivo, venga a cessare il vincolo di indisponibilità che grava sul debitore in conseguenza della sua dichiarazione.
Per i motivi sopra indicati (relativamente all'operatività degli obblighi di custodia dei terzi e dei vincoli di indisponibilità delle somme per il terzo), va anche ridimensionata la portata dei precedenti della giurisprudenza penale, in materia di sequestri preventivi, dove ai fini della valutazione dell'anteriorità o meno dell'accredito si dà rilievo all'apposizione del vincolo2. Infondata è invece la censura di inammissibilità dell'azione, che, secondo parte opposta deriverebbe dal fatto che il giudizio sia stato introdotto con ricorso ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Al riguardo va osservato che l'opponente, davanti al giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione con ricorso ex art. 617, co. 2, c.p.c., adoperando correttamente la forma del ricorso per la redazione
10 dell'atto introduttivo. E' comunque il caso di rilevare che, secondo un orientamento giurisprudenziale, che trae linfa da Cass. n. 21876/20133, l'azione proposta in questa sede sarebbe inammissibile, in quanto, venendo in rilievo, sul piano sostanziale, la contestazione circa la misura della pignorabilità del credito per tfr, che integra un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.4, l'opponente avrebbe avuto l'onere di avvalersi del rimedio in parola prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione, che segna l'atto conclusivo del procedimento esecutivo, dopo il quale non è più possibile proporre un'opposizione all'esecuzione. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, nel caso di specie, l'opposizione proposta deve ritenersi ammissibile, in quanto la questione della pignorabilità è stata sottoposta dall'opponente a g.e. sotto forma di sollecitazione all'esercizio dei suoi poteri di ufficio e questi ha adottato l'ordinanza di assegnazione decidendo in modo difforme da quanto prospettato dall'opponente. L'unico rimedio che l'opponente ha in questi casi (dove la questione ha comunque formato oggetto di un pronunciamento del g.e.) per contestare la decisione del giudice resta quindi quello di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto un'autonoma opposizione all'esecuzione sarebbe preclusa anche dal terzo periodo del secondo comma del novellato art. 615, co. 2 c.p.c.. Sulla scorta di quanto sin qui rilevato, le domande avanzate da parte opponente non sono meritevoli di accoglimento. In considerazione della novità della questione e dell'assenza di precedenti di merito e di legittimità, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione;
compensa per intero le spese di lite tra le parti del presente giudizio e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Taranto, in data 14/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
11
Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. n. 7863/2011; Cass. civ. n. 5529/2011. 2 Cfr. Cass. pen. n. 8822/2020 e n. 13422/2019. 3 Cfr. anche Tribunale di Napoli Nord, 2/1/2023. 4 Cfr. Cass. civ. n. 1150/1999.
Email_1 parte attrice – parte opponente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta – opposta
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. MORETTI MASSIMO, con P.IVA_2 elezione di domicilio telematico presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta – opposta
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 parte convenuta – opposta MORETTI MASSIMO (C.F. ), difeso da se stesso, C.F._2 con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
Email_2 parte convenuta – opposta
(C.F. ), CP_4 P.IVA_4 parte convenuta – opposta
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1 assegnazione del 20.03.2018 con cui il g.e. presso il Tribunale di Taranto ha assegnato ai creditori e avv. Controparte_2
Massimo Moretti la somma di € 22.673,45 (poi corretta in € 24.003,92) rivenuta sul conto corrente acceso dal debitore presso il terzo pignorato
Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto:
che, in data 14.10.2017, era stato eseguito nei suoi confronti un pignoramento mobiliare e che, stante l'incapienza dei beni pignorati, aveva dichiarato ai sensi dell'art. 492 c.p.c. di essere intestatario di somme di denaro depositate su un conto corrente acceso presso l'agenzia di Manduria;
CP_4
che, a seguito di tale dichiarazione, l'ufficiale giudiziario lo aveva avvisato del fatto che le giacenze bancarie erano da considerarsi pignorate anche agli effetti dell'art. 388 c.p.;
che, con atto notificato il 25.10.2017, il creditore aveva pignorato le predette somme presso il terzo CP_4
che il pignoramento si era perfezionato il 14.10.2017, con la conseguenza che la somma di € 15.809,25 accreditata sul conto corrente a titolo di emolumenti di fine rapporto sarebbe stata pignorabile nei limiti del quinto, in quanto versata il 16.10.2017, ossia in data successiva al pignoramento, come previsto dall'art. 545, co. 8, c.p.c.;
che il giudice dell'esecuzione aveva però ritenuto che tale accredito fosse anteriore al pignoramento, in quanto aveva erroneamente dato rilievo alla data del 20.10.2017, in cui si era perfezionata la notifica del pignoramento al terzo CP_4
Con ordinanza del 17.05.2018, il g.e presso il Tribunale di Taranto ha rigettato l'istanza di sospensione, dando termine per l'introduzione del giudizio di merito, ritualmente introdotto dal debitore , il Parte_1 quale ha concluso chiedendo:
di assegnare le somme pervenute a titolo di emolumenti di fine rapporto nei limiti del quinto;
di condannare gli opposti alla restituzione delle somme assegnate in eccedenza. Con sentenza n. 1631/2021, il Tribunale di Taranto ha rigettato le domande avanzate dall'opponente e ha compensato per intero le spese di lite.
2 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso in AZ . Parte_1
Il giudizio è stato definito con ordinanza n. 36733/2022, con cui la Corte di AZ, avendo rilevato l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato ha cassato l'impugnata sentenza, CP_4 rinviando gli atti al Tribunale di Taranto per la decisione del merito del giudizio e per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità. Il processo è stato riassunto da , che ha sostanzialmente Parte_1 reiterato le doglianze in precedenza illustrate, rassegnando le seguenti conclusioni:
“accogliere l'opposizione ed in riforma dell'ordinanza impugnata, assegnare le somme dovute a titolo di emolumenti di fine rapporto nei limiti del quinto;
- condannare l'opposta alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in tutti i gradi sin qui svoltisi con distrazione in favore dell'avv Bernardino Pasanisi che se ne dichiara anticipatario;
”. Si sono costituiti in giudizio i creditori e avv. Massimo Moretti CP_2
(in proprio), chiedendo di contro il rigetto dell'opposizione. In particolare, hanno rilevato:
che la dichiarazione resa dal debitore ex art. 492 c.p.c. era incompleta, essendosi il debitore limitato ad affermare di possedere un conto corrente presso l' di Manduria, ufficio di Piazza Garibaldi, CP_4 senza l'indicazione del numero del conto e delle somme presenti;
che il pignoramento non poteva considerarsi esteso a tali somme per effetto della dichiarazione resa dal debitore, in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva provveduto ai consequenziali adempimenti prescritti dall'art. 492-bis, co. 5, c.p.c.;
che il pignoramento presso terzi si perfeziona per effetto della notifica dell'atto sia al debitore che al terzo pignorato;
che il giudizio è stato originariamente introdotto con ricorso ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e che si configura pertanto un motivo di inammissibilità. Alla luce di tali deduzioni, ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Sono invece rimaste contumaci le altre parti evocate in giudizio. Prima di dare soluzione al caso in esame, appare opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, partendo dalle disposizioni contenute ai commi 4 e 5 dell'art. 492 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente). Il comma 4 dell'art. 492 c.c. prevede che: “Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare
3 manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.”. A tale previsione segue il comma 5, a mente del quale: “Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.”. Tali norme disciplinano l'ipotesi in cui la liquidazione dei beni assoggettati a pignoramento appaia di lunga durata ovvero quella in cui gli stessi risultino insufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, prevedendo che, in questi casi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a rivolgere al debitore l'invito ad indicare la presenza di ulteriori beni utilmente pignorabili. Com'è dato vedere, la disciplina regola gli effetti conseguenti all'indicazione dei beni, prevedendo diverse implicazioni a seconda della natura dei beni menzionati dal debitore. Per quel che attiene ai beni mobili, la norma stabilisce che i cespiti in parola devono considerarsi automaticamente pignorati, anche per gli effetti dell'art. 388, co. 4, c.p.., dal momento della dichiarazione resa dal debitore;
norma, quella di rango penale, che punisce chiunque sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo. Oltre agli effetti connessi alla dichiarazione, l'art. 492, co. 5, c.p.c. scandisce anche i successivi adempimenti che competono all'ufficiale giudiziario, chiamato ad accedere ai luoghi dove sono presenti i beni per le formalità di custodia di cui all'art. 520 c.p.c., ovvero a trasmettere copia del verbale di pignoramento all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, nel caso in cui i beni mobili indicati si trovino in un altro circondario. Sebbene siano state dettagliate le operazioni di custodia che fanno capo all'ufficiale giudiziario, il pignoramento, stante il chiaro tenore letterale della norma, si deve comunque considerare perfezionato sin dal momento della dichiarazione del debitore.
4 La disciplina dettata per l'indicazione di crediti o cose in possesso di terzi si atteggia invece in modo parzialmente differente da quella appena esaminata, risentendo inevitabilmente delle peculiarità che connotano gli effetti del pignoramento presso terzi. In particolare, l'art. 492 c.p.c. distingue, a tal proposito, la posizione del debitore da quella dei terzi, prevedendo testualmente che il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione, a partire dalla quale viene anche costituito custode della somma o dei beni indicati agli effetti del citato art. 388, co. 4, c.p.. L'obbligo di custodia si estende, come prescritto, anche all'ipotesi in cui il terzo, prima di ricevere la notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. abbia effettuato il pagamento o restituito il bene nelle mani del debitore. Dalla stessa previsione si ricava che la dichiarazione del debitore non sostituisce il pignoramento, che va comunque redatto nelle forme del richiamato art. 543 c.p.c. e, quindi, predisposto dal creditore e completato dalle successive attività che spettano all'ufficiale giudiziario. Il pignoramento deve pertanto essere notificato al terzo pignorato, che così viene a conoscenza del credito per cui si procede, della somma dovuta e dell'intimazione a non disporne senza ordine del giudice. Dalla notifica del pignoramento, sorgono in capo al terzo anche gli obblighi di custodia previsti dall'art. 546 c.p.c., nonché l'obbligo di accantonare le somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo del credito precettato, aumentato della metà. Pertanto, una volta notificato il pignoramento, gli obblighi di custodia gravanti sul debitore ai sensi dell'art. 492, co. 5 c.p.c., si trasferiscono in capo al terzo in conformità a quanto prescritto dall'art. 546 c.p.c. Alle previsioni esaminate si affianca, nel caso di specie, l'art. 545, co. 8, c.p.c., in forza del quale le somme dovute per crediti di natura lavorativa possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito sul conto corrente (o postale) abbia avuto luogo in data anteriore al pignoramento;
mentre possono essere pignorate nei limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c. (nella misura di 1/5 per quel che concerne il caso in esame), quando l'accredito sul conto sia stato contestuale o successivo alla data del pignoramento. Con la disposizione in esame, il legislatore ha inteso porre dei limiti alla misura dei pignoramenti che attingono i crediti di lavoro, per i quali è previsto, in modo ormai obbligatorio, l'accredito su conto corrente. La norma risponde all'esigenza di garantire che, all'atto del pignoramento, il lavoratore non si ritrovi senza alcun reddito, dal momento che la sua principale fonte di sostentamento viene mensilmente erogata sul proprio
5 conto corrente. Il limite entro il quale non sono pignorabili le somme che si sono già confuse con il patrimonio del debitore, è stato individuato nella misura del triplo dell'assegno sociale, importo che si presume idoneo a garantire le esigenze minime di sostentamento del debitore. Il pignoramento può quindi attingere tutte le somme già incamerate dal debitore sul proprio conto, ad eccezione del minimo vitale costituito da un valore pari al triplo dell'assegno sociale. I crediti di lavoro accreditati contestualmente o successivamente alla data del pignoramento possono invece essere pignorati nei limiti della misura indicata dall'art. 545 c.p.c. A completare il quadro normativo di riferimento, viene infine in rilievo il secondo periodo del già citato art. 546 c.p.c., a tenore del quale, “Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.”. La previsione in parola chiarisce che il terzo è esentato dagli obblighi di custodia, quando l'accredito è anteriore al pignoramento e non supera la misura del triplo dell'assegno sociale. Più precisamente, il terzo è tenuto a vincolare le somme se, al momento del pignoramento, il conto corrente del debitore presenta un saldo attivo pari o inferiore al triplo dell'assegno sociale;
diversamente, per gli accrediti contemporanei o successivi alla notifica del pignoramento, gli obblighi di custodia operano nei limiti di quanto prescritto dai vari commi dell'art. 545 c.p.c. Tornando ora al caso di specie, per rispondere ai quesiti posti dalle parti, occorre sostanzialmente chiarire quale sia il significato da attribuire al termine
“pignoramento” di cui all'art. 545, co. 8, c.p.c., (- nella parte in cui viene stabilito che le somme di denaro possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando “l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”, e, nei limiti prescritti dagli altri commi del medesimo articolo, quando “l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente”), quando il pignoramento presso terzi sia stato preceduto dalla dichiarazione con cui il debitore ha indicato all'ufficiale giudiziario la presenza ex art. 492, co. 5, c.p.c. di crediti vantanti nei confronti di terzi.
6 Secondo parte opponente, il momento a partire dal quale valutare l'anteriorità
o meno dell'accredito coinciderebbe con quello della dichiarazione resa dal debitore in occasione del verbale di pignoramento mobiliare. Secondo parte opposta, invece, tale momento andrebbe identificato con il perfezionamento della notifica nei confronti del terzo pignorato. Ad avviso dello scrivente, tra le due soluzioni, va prediletta la tesi di parte opposta, deponendo a suo favore i seguenti argomenti:
la necessità di una lettura combinata degli artt. 545, co. 8, c.p.c. e 546, co. 1, c.p.c., atteso che l'art. 546, co. 1, c.p.c. fa riferimento alla data di notifica del pignoramento al terzo per assoggettarlo agli obblighi di custodia e di accantonamento su di lui incombenti e, allo stesso tempo, precisa, nel secondo periodo del medesimo comma, che, quando l'accredito di un credito di lavoro è coevo o successivo al pignoramento, “gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545….”; in buona sostanza, l'esplicito richiamo che l'art. 546, co. 1, c.p.c. fa all'art. 545, per stabilire entro quali limiti operano gli obblighi di custodia del terzo per gli accrediti sul conto corrente del debitore di somme derivanti da rapporti di lavoro, porta a ritenere che l'anteriorità o la posteriorità del pignoramento debba essere valutata, ai fini dell'applicazione dell'art. 545, co. 8, c.p.c., volgendo lo sguardo alla posizione terzo pignorato e, quindi, con riferimento alla data di notifica del pignoramento nei suoi confronti;
il fatto che, lo stesso art. 492, co. 5, c.p.c. disciplini in modo diverso le ipotesi in cui la dichiarazione del terzo abbia ad oggetto l'esistenza di altri beni mobili o di altri crediti utilmente pignorabili, prevedendo, nel primo caso, che le cose mobili indicate dal debitore si considerano pignorate (“se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388, terzo comma, del codice penale…”) e, nel secondo caso, che il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del solo debitore esecutato dal momento della dichiarazione;
mentre, in caso di beni mobili, non occorre procedere ad un ulteriore atto di pignoramento, nel caso dei crediti, è invece necessario, per il creditore procedente, formalizzare un atto di pignoramento da notificare al terzo e al debitore, il quale ultimo peraltro non potrebbe venire altrimenti a conoscenza della data dell'udienza di citazione;
pertanto, nel caso in cui la dichiarazione del debitore ha ad oggetto dei crediti, è più corretto ritenere che si assiste ad una scissione degli effetti del potenziale pignoramento tra il debitore e il terzo, con la conseguenza che l'espressione “il
7 pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione” va intesa nel senso che da questo momento il debitore si considera custode del bene, anche ai fini della sua responsabilità penale, e può avvalersi dei rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617, c.p.c., essendo la notifica del pignoramento necessaria ai soli fini della conoscenza dell'udienza ex art. 543 c.p.c. e non anche ai fini del perfezionamento del pignoramento nei confronti del debitore;
il fatto che lo stesso art. 492, co. 5 c.p.c. faccia riferimento, attraverso il richiamo all'art. 543 c.p.c., alla necessità che al terzo pignorato venga notificato l'atto di pignoramento, momento dal quale decorreranno ex artt. 545 e 546 c.p.c. i relativi obblighi di custodia e di accantonamento delle somme nel rispetto dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.;
il fatto che, alla luce di quanto detto ai punti precedenti, l'espressione
“pignoramento” adoperata al comma 5 dell'art. 492 c.p.c. sia per un certo verso impropria, in quanto lo stesso art. 492 evoca poco dopo la necessità di formalizzare un materiale atto di pignoramento da notificare al terzo e al debitore (a quest'ultimo per le ragioni sopra indicate), il che lascia intendere che lo stesso legislatore sia consapevole dell'uso forzato del termine, atteso peraltro che alla dichiarazione del debitore potrebbe in astratto anche non seguire alcun pignoramento e, quindi, venire meno il vincolo temporaneo impresso dalla stessa dichiarazione del debitore;
l'idea quindi che il significato del termine “pignoramento” vada ridimensionato agli effetti sopra citati, come si desume dal fatto che il perfezionamento avviene nei confronti del solo debitore e dal fatto che la dichiarazione potrebbe anche essere inveritiera, con l'inevitabile conseguenza della mancata insorgenza di qualsivoglia vincolo;
a ciò si aggiunga che la necessità di costituire immediatamente il debitore custode dei beni, principale effetto della dichiarazione, si spiega in ragione della peculiare genesi di questa procedura esecutiva presso terzi, che trae origine da una dichiarazione del debitore, ma che necessità comunque di un successivo atto di pignoramento, e a cui si correla l'esigenza di evitare che il debitore possa prelevare somme dal conto corrente nella piena inconsapevolezza del terzo, il quale al momento della dichiarazione (del debitore) non può ancora aver ricevuto la notifica del pignoramento e aver quindi preso cognizione dello stesso;
8 il fatto che il terzo pignorato, a seguito dell'introduzione del comma 8 dell'art. 545 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2015, sia chiamato a svolgere un ruolo attivo nella individuazione, ex artt. 545 e 546 c.p.c., della somma da vincolare sul conto corrente pignorato ai fini della successiva assegnazione, non potendo esigersi che il terzo espleti gli adempimenti di custodia quando non è ancora venuto a conoscenza del pignoramento e, quindi, prima della notifica dell'atto nei suoi confronti;
e ciò per evidenti ragioni logiche e di ordine pratico, poiché il terzo correrebbe il rischio, a detrimento delle ragioni del creditore, di acconsentire al prelievo di somme oltre i limiti prescritti dall'art. 545, co. 8, c.p.c.. A conclusioni diverse rispetto a quelle fin qui illustrate non si può pervenire neanche valorizzando la tesi che ricostruisce il pignoramento presso terzi quale fattispecie complessa a formazione progressiva. Teoria secondo la quale il pignoramento non si perfeziona con la notifica dell'atto, ma con l'individuazione del suo oggetto, ossia con la dichiarazione positiva del terzo ovvero con l'ordinanza che accerti l'esistenza dell'obbligo (ipotesi alle quali va ormai aggiunto anche il contegno omissivo del terzo). Sul punto va rilevato che, a prescindere dal momento in cui la fattispecie può dirsi completa, gli effetti sostanziali del pignoramento si producono nei confronti del terzo pignorato nel momento in cui riceve la notifica dell'atto e, tra questi, vi è anche quello relativo all'insorgenza degli obblighi di custodia, da ottemperare, come visto, nei limiti di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 545, co. 8, e 546, co. 1, c.p.c.. Peraltro, è sempre dal momento della notifica del pignoramento al terzo che si determinano ex art. 2913 c.c. gli effetti di indisponibilità per il terzo delle somme ex art. 543, co. 2, n. 1 c.p.c. e di inopponibilità, nei confronti dei creditori, degli eventuali atti dispositivi del terzo1; indisponibilità e inopponibilità che costituiscono uno dei tratti caratterizzanti dell'operatività del vincolo pignoratizio e che, viste in quest'ottica, tendono a ridimensionare la rilevanza che si potrebbe ascrivere al vincolo impresso dalla dichiarazione del debitore ex art. 492, co. 5 c.p.c., laddove si desse seguito alla teoria del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva;
e ciò poiché, in sostanza, il pignoramento presso terzi che viene ad esistenza nelle forme degli artt. 492, co. 5 e 543 c.p.c. si caratterizza per una scansione temporale diversificata dei suoi effetti, costituendosi il vincolo, in capo al debitore, per effetto della sua dichiarazione e, in capo al terzo., per effetto della notifica nei
9 suoi confronti del successivo ed eventuale atto di pignoramento, da cui discende l'ulteriore effetto vincolante dell'indisponibilità delle somme e dell'inopponibilità degli atti dispositivi ex art. 2913 c.c. La peculiarità di tale tipo di pignoramento, quindi, risiede esclusivamente nel particolare trattamento riservato al debitore, che diviene custode delle somme sin dal momento della dichiarazione e lo resta fino a che tale obbligo non viene assunto dal terzo con la notifica del pignoramento. Del resto, gli effetti sostanziali del pignoramento per il terzo non possono che decorrere dal momento della notifica, che costituisce il mezzo per portare a sua conoscenza le somme pignorate e l'entità del credito da soddisfare, ai fini dell'applicazione degli artt. 545, co. 8, e 546 c.p.c., norma, quest'ultima, che fornisce i criteri per la misura dell'accantonamento e per rendere nota l'intimazione di non disporre di quanto in suo possesso. Infine non si rivela persuasivo, a sostegno della tesi dell'opponente, l'argomento che fa leva sull'eventualità che il creditore, dopo la dichiarazione del debitore, attenda il più possibile per procedere alla notifica del pignoramento sui beni menzionati, in modo magari da far lievitare i risparmi del debitore, per effetto dei progressivi accrediti di emolumenti lavorativi, per poter poi aggredire una quota maggiore del suo patrimonio. Una simile eventualità è compensata dal rischio che altri creditori possano nel frattempo pignorare le somme giacenti sul medesimo conto corrente. Peraltro, come osservato da parte della dottrina, per evitare situazioni del genere, si potrebbe applicare il principio desumibile dagli artt. 481 e 497 c.p.c., facendo sì che, decorsi 90 giorni dalla dichiarazione del debitore senza l'instaurazione del processo esecutivo, venga a cessare il vincolo di indisponibilità che grava sul debitore in conseguenza della sua dichiarazione.
Per i motivi sopra indicati (relativamente all'operatività degli obblighi di custodia dei terzi e dei vincoli di indisponibilità delle somme per il terzo), va anche ridimensionata la portata dei precedenti della giurisprudenza penale, in materia di sequestri preventivi, dove ai fini della valutazione dell'anteriorità o meno dell'accredito si dà rilievo all'apposizione del vincolo2. Infondata è invece la censura di inammissibilità dell'azione, che, secondo parte opposta deriverebbe dal fatto che il giudizio sia stato introdotto con ricorso ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Al riguardo va osservato che l'opponente, davanti al giudice dell'esecuzione, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione con ricorso ex art. 617, co. 2, c.p.c., adoperando correttamente la forma del ricorso per la redazione
10 dell'atto introduttivo. E' comunque il caso di rilevare che, secondo un orientamento giurisprudenziale, che trae linfa da Cass. n. 21876/20133, l'azione proposta in questa sede sarebbe inammissibile, in quanto, venendo in rilievo, sul piano sostanziale, la contestazione circa la misura della pignorabilità del credito per tfr, che integra un motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.4, l'opponente avrebbe avuto l'onere di avvalersi del rimedio in parola prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione, che segna l'atto conclusivo del procedimento esecutivo, dopo il quale non è più possibile proporre un'opposizione all'esecuzione. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, nel caso di specie, l'opposizione proposta deve ritenersi ammissibile, in quanto la questione della pignorabilità è stata sottoposta dall'opponente a g.e. sotto forma di sollecitazione all'esercizio dei suoi poteri di ufficio e questi ha adottato l'ordinanza di assegnazione decidendo in modo difforme da quanto prospettato dall'opponente. L'unico rimedio che l'opponente ha in questi casi (dove la questione ha comunque formato oggetto di un pronunciamento del g.e.) per contestare la decisione del giudice resta quindi quello di cui all'art. 617 c.p.c., in quanto un'autonoma opposizione all'esecuzione sarebbe preclusa anche dal terzo periodo del secondo comma del novellato art. 615, co. 2 c.p.c.. Sulla scorta di quanto sin qui rilevato, le domande avanzate da parte opponente non sono meritevoli di accoglimento. In considerazione della novità della questione e dell'assenza di precedenti di merito e di legittimità, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione;
compensa per intero le spese di lite tra le parti del presente giudizio e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Taranto, in data 14/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
11
Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. n. 7863/2011; Cass. civ. n. 5529/2011. 2 Cfr. Cass. pen. n. 8822/2020 e n. 13422/2019. 3 Cfr. anche Tribunale di Napoli Nord, 2/1/2023. 4 Cfr. Cass. civ. n. 1150/1999.