CASS
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2024, n. 24309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24309 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO IU, nato a [...] il giorno 6/9/1978 rappresentato ed assistito dall'avv. Samantha Dellisanti - di fiducia avverso l'ordinanza n. 86/2024 in data 2/2/2024 DEla Corte di appello di Potenza udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Riccardi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità DE ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024 la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata da IU SO in relazione alla sentenza DE Tribunale di Lecce n. 124/2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1024/2021, anche questa a sua volta parzialmente riformata dalla Sezione Sesta penale DEla Corte di Cassazione con sentenza n. 45795 DE 27 ottobre 2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24309 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 21/05/2024 Il SO all'esito DE procedimento ordinario era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3 e 4, DE D.P.R. 309/90 (capo 1 DEla rubrica DEle imputazioni), di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 D.P.R. 309/90 (capi 5 e 11) e di cui agli artt. 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capo 65). Risulta dagli atti che il SO aveva presentato una prima richiesta di revisione DEla sentenza di condanna in data 18 gennaio 2022 che con ordinanza in data 24 marzo 2022 era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Potenza sulla premessa che la stessa si risolveva in un rilettura in chiave difensiva di elementi probatori già scrutinati dai giudici di merito, nonché sulla base di prove dichiarative già valutate dai precedenti giudici e non introdotte attraverso l'imprescindibile meccanismo DEle indagini difensive ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. il che ne determinava un vizio di inutilizzabilità rilevabile anche di ufficio. Risulta sempre dagli atti che in data 28 luglio 2022 il SO depositava una seconda richiesta di revisione che la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 24 settembre 2022, dichiarava inammissibile sul rilievo DEla non ricorrenza DEl'ipotesi di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. atteso che la "prova nuova" sulla quale si fondava l'istanza era costituita dalle dichiarazioni rilasciate ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tali LE AS, AN AV e ES VA riguardanti un tema già che era già stato oggetto di indagine nel giudizio ordinario e che, oltretutto, dette dichiarazioni riguardavano solo i fatti oggetto di alcuni dei capi di imputazione per i quali era intervenuta condanna. Risulta, ancora, dagli atti, che in data 30 agosto 2023, nell'interesse DE SO,,,veniva depositata una terza istanza di revisione che la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 22 settembre 2023, dichiarava inammissibile ritenendo che le prove addotte dalla difesa e costituite dalle dichiarazioni di LE AS, AN AV, ES VA e AN AN, provenienti dai coimputati DE ricorrente, apparivano manifestamente prive di credibilità in quanto distoniche rispetto alle risultanze DEle intercettazioni poste a fondamento DEla pronuncia irrevocabile di condanna DE SO e richiamate nelle sentenze di merito. Aggiungeva la Corte di appello che anche l'estratto DEla consulenza espletata dalla dr.ssa Battista nell'ambito di un distinto procedimento innanzi al Tribunale di Taranto e richiamata nel ricorso era manifestamente irrilevante in quanto la trascrizione prodotta non riguardava l'intero materiale intercettato e già valutato nelle sentenze irrevocabili. Ai tre provvedimenti citati seguiva una quarta richiesta di revisione depositata sempre nell'interesse DE SO in data 26 gennaio 2024, richiesta che la Corte di appello di Potenza, con l'ordinanza datata 2 febbraio 2024 qui in esame, dichiarava 2 ancora una volta inammissibile rilevando che trattavasi di una mera riproposizione di precedente istanza già dichiarata inammissibile e DEla quale sostanzialmente riportava le motivazioni. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore DE condannato, deducendo: 2.1. Violazione di legge processuale ai sensi DEl'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva consistente, da un lato, nella testimonianza dei coimputati AV, AS e AN, nonché DE sig. VA, raccolta nelle forme DEle indagini difensive, ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. espressamente richieste dalla Corte di appello di Potenza e, dall'altro, nella perizia fonica DEla dr.ssa Greco. Rileva, innanzitutto, la difesa DE ricorrente che avrebbe errato la Corte d'appello nell'affermare che si tratterebbe di una mera riproposizione di precedente istanza già dichiarata inammissibile nel 2023, atteso che, già nel 2022, con precedente ordinanza la Corte di appello aveva sostanzialmente suggerito che le dichiarazioni dei soggetti indicati dovevano, come poi è avvenuto, essere raccolte con le modalità previste per le indagini difensive. Rileva, inoltre, parte ricorrente che l'affermazione DEla Corte di appello secondo la quale le dichiarazioni acquisite ai sensi DEl'art. 391-bis cod. proc. pen. sarebbero distoniche rispetto alle risultanze DEle intercettazioni riguarderebbe il merito DEla vicenda, valutazione che, quindi, si colloca al di fuori dei limiti imposti dall'art. 634 cod. proc. pen., anche tenuto conto DE fatto che le dichiarazioni DE AS e DE AV non sono mai state conosciute ed esaminate dai precedenti giudici. La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto esercitare i propri poteri di acquisizione probatoria anche al fine di sondare le ragioni per le quali i dichiaranti dopo tanto tempo si erano determinati a discolpare il SO. A ciò si aggiunge che le dichiarazioni dei quattro soggetti sopra indicati troverebbero riscontro nella ampia mole di documentazione versata in atti e, da ultimo, anche nella perizia fonica DEla dr.ssa Greco che dimostrerebbe che la condanna DE SO sarebbe avvenuta in conseguenza di una "falsità in atti" poiché le ricostruzioni fatte dalla Polizia Giudiziaria furono tendenziose in quanto diversamente interpretate o non udibili. 2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione ai sensi DEl'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 630, 631, 634, 636 e 637 cod. proc. pen. per motivazione assente ovvero mancanza assoluta di motivazione in relazione al punto 3 DEl'istanza di revisione. 3 Rileva la difesa DE ricorrente che la Corte di appello non ha motivato nell'ordinanza impugnata sulla richiesta contenuta al punto 3 DEl'istanza di revisione relativa al fatto che il SO e la (già) coimputata SA AR erano imputati dei medesimi reati ma il SO è stato condannato la AR è stata assolta per non avere commesso il fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La Corte di appello di Potenza ha già avuto modo di esaminare ben quattro volte le istanze di revisione avanzate dal condannato IU SO e le ha sempre dichiarate inammissibili. Appare innanzitutto doveroso ricordare che anche in materia di revisione il Giudizio demandato alla Corte di Cassazione in presenza di un ricorso ex art. 634 c.p.p., comma 2, è - e rimane - un giudizio di legittimità con la conseguenza che questa Corte Suprema non può entrare nel merito DEla valenza probatoria degli elementi addotti dal richiedente a sostegno DEla richiesta ex art. 633 cod. proc. pen. e DEla loro idoneità a scardinare gli elementi sui quali si è fondata la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. In tale ottica questa Corte Suprema deve limitarsi a valutare se l'ordinanza impugnata abbia travalicato i limiti imposti dall'art. 634 cod. proc. pen., cioè se si è spinta oltre l'esame ad essa demandato DEla "manifesta infondatezza" DEla richiesta legittimante l'adozione DEl'ordinanza di inammissibilità e se gli aspetti motivazionali DEl'ordinanza stessa presentano caratteristiche di congruità nonché di assenza contraddittorietà o di manifesta illogicità. Ciò doverosamente premesso, al fine di effettuare la verifica di cui si è detto, occorre prendere le mosse dai principali arresti DEla giurisprudenza in materia. Al riguardo si è chiarito, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che «l'inammissibilità DEla richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi DEl'art. 634 c.p.p., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito DE giudizio. Ne consegue che rimane DE tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase DE merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità DEle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva DE ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 DE 03/02/2021, Rv. 281422; Sez. 6, n. 18818 DE 08/03/2013, Rv. 255477). Nel vigente sistema processuale la valutazione quanto alla "manifesta infondatezza" DEla richiesta ed il cui accertamento comporta necessariamente la Pe9— 4 dichiarazione di inammissibilità DEla domanda di revisione appartiene alla Corte di appello, ferma restando la cognizione DEla Corte di cassazione a dichiarare inammissibile (ma ai sensi DEl'art. 606 c.p.p., comma 3, e, dunque, ovviamente, entro l'ambito DEla sua cognizione di legittimità) il ricorso nel confronti DEl'ordinanza di inammissibilità quando ritenga il ricorso manifestamente infondato. Quanto detto si riflette più approfonditamente sulla tipologia DE rimedio, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato e si collega direttamente al regime DEla specificità DEle prove richieste ai fini DE giudizio di ammissibilità DEla domanda di revisione. Cosicché, come è stato rilevato in dottrina, il vizio in esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità DEle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implichino l'inferenza di un risultato che conduca alla verifica DEl'affermazione iniziale. Come hanno osservato le Sezioni unite (Sez. U, n. 624 DE 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441), il tema rimanda, in una prospettiva caratterizzata da aspetti piuttosto suggestivi, al requisito DEla rilevanza richiesto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, ove, peraltro, la manifesta infondatezza è condizione, accanto alla rilevanza per l'introduzione DE giudizio di legittimità costituzionale, ma l'accostamento, a prima vista, puramente terminologico, appare il sintomo di una prescrizione normativa articolata entro sequenze che rivelano la particolare complessità DE giudizio DEibativo preliminare. L'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza DEla richiesta di revisione si ricollega, dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base DEla richiesta, a consentire una verifica circa l'esito DE giudizio. Si tratta, cioè, di un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati alle ragioni DEl'introduzione DE mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto;
il tutto è, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva DEla richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con moDEli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base DE giudizio di inammissibilità proprio DEle altre ipotesi preclusive DE processo di merito. È questa una linea di recente ripresa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che per manifesta infondatezza DEla richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'"evidente inidoneità" DEle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito DE giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase DE merito ogni valutazione sull'effettiva capacità DEle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva DE ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 1, n. 40815 DE 14/10/2010, Rv. 248463). 5 Alla luce DEle premesse di cui sopra e così tracciati i limiti DEle valutazioni che questa Corte Suprema è chiamata ad effettuare sul provvedimento impugnato, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata risulta logicamente e congruamente motivata in punto di manifesta infondatezza DEla richiesta di revisione. Non rileva, innanzitutto, in questa sede quanto indicato dalla Corte di appello nella propria ordinanza DE 24 marzo 2022 circa la modalità di introduzione DEle nuove prove dichiarative attraverso l'imprescindibile meccanismo DEle indagini difensive ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. (indicazione successivamente rispettata dalla difesa DE ricorrente), atteso che trattasi di questione endo-processuale che riguarda il solo modo di ingresso DEla prova in giudizio ma che, all'evidenza, non concerne la valutazione che la Corte di merito è chiamata a fare nell'ottica di cui all'art. 634 cod. proc. pen. Per il resto la Corte di appello, anche ribadendo il contenuto di precedenti proprie conformi decisioni ha chiarito: a) che le prove dichiarative indicate nell'istanza e provenienti dai coimputati DE ricorrente appaiono manifestamente prive di credibilità in quanto distoniche rispetto alle risultanze DEle intercettazioni poste a fondamento DEla pronuncia di condanna DEl'imputato; al riguardo, ritiene l'odierno Collegio che la motivazione appena richiamata non costituisce un travalicamento dei poteri conferiti alla Corte di appello per la valutazione preliminare richiesta ex art. 634 cod. proc. pen. atteso che il contenuto DE dichiarato è quello indicato dalla parte ricorrente e non si vede quale ulteriore approfondimento possa essere fatto attraverso l'acquisizione dibattimentale di tali dichiarazioni e la ricerca dei riscontri alle stesse atteso che, come è stato ricordato nella stessa ordinanza «In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi DEl'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi» (Sez. 6, n. 36804 DE 20/09/2021, Rv. 281992; Sez. 2, n. 4150 DE 20/1/2015, Rv. 263417). b) la Corte di appello, sempre nell'ambito DEla manifesta infondatezza DEla richiesta di revisione, ha anche chiarito come le dichiarazioni DE teste ES VA sono sostanzialmente prive di rilevanza, non avend9ad oggetto la conoscenza DEle condotte DEittuose ascritte a SO;
c) analoghe idonee valutazioni, sorrette da congrua motivazione, sono, infine state fatte nell'ordinanza impugnata sia con riguardo alla valenza DEla C.T.U. DEla dr.ssa Battisti nell'ambito di un distinto procedimento celebrato iv oli4 6 innanzi al Tribunale di Taranto in quanto la stessa non appare risolutiva non riguardando l'intero materiale intercettato, sia con riguardo alla perizia fonica da ultimo prodotta a sua volta relativa a captazioni tecniche già oggetto di precedente consulenza e transitate e valutate dai giudici di merito in ragione DE rito abbreviato al quale ha ritenuto di accedere il SO. Con specifico riguardo, poi, alla perizia fonica, come osservato anche dal Procuratore Generale nelle propria requisitoria scritta, la Corte territoriale ha fatto buon governo DE principio secondo il quale, ai fini DEl'ammissibilità DEla richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi DEl'articolo 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi sulla cui base vengono svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930, DE 14/02/2017, Rv. 269460 che, in applicazione DE principio, ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza DEla Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l'istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità DE metodo osservato in perizia, né in ordine alla capacità di quest'ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità DE metodo tecnico osservato). 2. Il secondo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente lamenta un vizio di motivazione per mancato esame DE punto 3 DEl'istanza di revisione è a sua volta non fondato oltre che DE tutto generico. Non basta, infatti, la circostanza che una coimputata sia stata assolta in relazione ai medesimi fatti per ritenere che vi sia un contrasto di giudicati atteso che posizioni di diversi imputati possono ben essere oggetto di valutazione diversa nell'ambito DE medesimo procedimento per effetto di rilievi sulle condizioni soggettive o legate alla condotta da ciascuno di essi tenuta. A ciò si aggiunge che ci si trova in presenza di elementi probatori già valutati dai giudici di merito dei quali sostanzialmente parte ricorrente si limita inammissibilmente a proporne una rilettura. Né, d'altro canto, il punto DE ricorso qui in esame e nel quale sono riportati alcuni stralci DEle risultanze processuali appare ex sé idoneo per consentire a questa Corte di legittimità di ritenere che l'approfondimento DElo stesso da parte DEla Corte di appello sarebbe stato tale da intaccare l'impalcatura processuale nei confronti DE SO positivamente valutata in senso conforme da tutti i giudici di merito che l'hanno esaminata. (M-2 7 3. Da quanto sopra consegue il rigetto DE ricorso in esame, con condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 21 maggio 2024.
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Riccardi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità DE ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024 la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata da IU SO in relazione alla sentenza DE Tribunale di Lecce n. 124/2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1024/2021, anche questa a sua volta parzialmente riformata dalla Sezione Sesta penale DEla Corte di Cassazione con sentenza n. 45795 DE 27 ottobre 2021. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24309 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 21/05/2024 Il SO all'esito DE procedimento ordinario era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3 e 4, DE D.P.R. 309/90 (capo 1 DEla rubrica DEle imputazioni), di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 D.P.R. 309/90 (capi 5 e 11) e di cui agli artt. 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capo 65). Risulta dagli atti che il SO aveva presentato una prima richiesta di revisione DEla sentenza di condanna in data 18 gennaio 2022 che con ordinanza in data 24 marzo 2022 era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Potenza sulla premessa che la stessa si risolveva in un rilettura in chiave difensiva di elementi probatori già scrutinati dai giudici di merito, nonché sulla base di prove dichiarative già valutate dai precedenti giudici e non introdotte attraverso l'imprescindibile meccanismo DEle indagini difensive ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. il che ne determinava un vizio di inutilizzabilità rilevabile anche di ufficio. Risulta sempre dagli atti che in data 28 luglio 2022 il SO depositava una seconda richiesta di revisione che la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 24 settembre 2022, dichiarava inammissibile sul rilievo DEla non ricorrenza DEl'ipotesi di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. atteso che la "prova nuova" sulla quale si fondava l'istanza era costituita dalle dichiarazioni rilasciate ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tali LE AS, AN AV e ES VA riguardanti un tema già che era già stato oggetto di indagine nel giudizio ordinario e che, oltretutto, dette dichiarazioni riguardavano solo i fatti oggetto di alcuni dei capi di imputazione per i quali era intervenuta condanna. Risulta, ancora, dagli atti, che in data 30 agosto 2023, nell'interesse DE SO,,,veniva depositata una terza istanza di revisione che la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 22 settembre 2023, dichiarava inammissibile ritenendo che le prove addotte dalla difesa e costituite dalle dichiarazioni di LE AS, AN AV, ES VA e AN AN, provenienti dai coimputati DE ricorrente, apparivano manifestamente prive di credibilità in quanto distoniche rispetto alle risultanze DEle intercettazioni poste a fondamento DEla pronuncia irrevocabile di condanna DE SO e richiamate nelle sentenze di merito. Aggiungeva la Corte di appello che anche l'estratto DEla consulenza espletata dalla dr.ssa Battista nell'ambito di un distinto procedimento innanzi al Tribunale di Taranto e richiamata nel ricorso era manifestamente irrilevante in quanto la trascrizione prodotta non riguardava l'intero materiale intercettato e già valutato nelle sentenze irrevocabili. Ai tre provvedimenti citati seguiva una quarta richiesta di revisione depositata sempre nell'interesse DE SO in data 26 gennaio 2024, richiesta che la Corte di appello di Potenza, con l'ordinanza datata 2 febbraio 2024 qui in esame, dichiarava 2 ancora una volta inammissibile rilevando che trattavasi di una mera riproposizione di precedente istanza già dichiarata inammissibile e DEla quale sostanzialmente riportava le motivazioni. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore DE condannato, deducendo: 2.1. Violazione di legge processuale ai sensi DEl'art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva consistente, da un lato, nella testimonianza dei coimputati AV, AS e AN, nonché DE sig. VA, raccolta nelle forme DEle indagini difensive, ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. espressamente richieste dalla Corte di appello di Potenza e, dall'altro, nella perizia fonica DEla dr.ssa Greco. Rileva, innanzitutto, la difesa DE ricorrente che avrebbe errato la Corte d'appello nell'affermare che si tratterebbe di una mera riproposizione di precedente istanza già dichiarata inammissibile nel 2023, atteso che, già nel 2022, con precedente ordinanza la Corte di appello aveva sostanzialmente suggerito che le dichiarazioni dei soggetti indicati dovevano, come poi è avvenuto, essere raccolte con le modalità previste per le indagini difensive. Rileva, inoltre, parte ricorrente che l'affermazione DEla Corte di appello secondo la quale le dichiarazioni acquisite ai sensi DEl'art. 391-bis cod. proc. pen. sarebbero distoniche rispetto alle risultanze DEle intercettazioni riguarderebbe il merito DEla vicenda, valutazione che, quindi, si colloca al di fuori dei limiti imposti dall'art. 634 cod. proc. pen., anche tenuto conto DE fatto che le dichiarazioni DE AS e DE AV non sono mai state conosciute ed esaminate dai precedenti giudici. La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto esercitare i propri poteri di acquisizione probatoria anche al fine di sondare le ragioni per le quali i dichiaranti dopo tanto tempo si erano determinati a discolpare il SO. A ciò si aggiunge che le dichiarazioni dei quattro soggetti sopra indicati troverebbero riscontro nella ampia mole di documentazione versata in atti e, da ultimo, anche nella perizia fonica DEla dr.ssa Greco che dimostrerebbe che la condanna DE SO sarebbe avvenuta in conseguenza di una "falsità in atti" poiché le ricostruzioni fatte dalla Polizia Giudiziaria furono tendenziose in quanto diversamente interpretate o non udibili. 2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione ai sensi DEl'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 630, 631, 634, 636 e 637 cod. proc. pen. per motivazione assente ovvero mancanza assoluta di motivazione in relazione al punto 3 DEl'istanza di revisione. 3 Rileva la difesa DE ricorrente che la Corte di appello non ha motivato nell'ordinanza impugnata sulla richiesta contenuta al punto 3 DEl'istanza di revisione relativa al fatto che il SO e la (già) coimputata SA AR erano imputati dei medesimi reati ma il SO è stato condannato la AR è stata assolta per non avere commesso il fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. La Corte di appello di Potenza ha già avuto modo di esaminare ben quattro volte le istanze di revisione avanzate dal condannato IU SO e le ha sempre dichiarate inammissibili. Appare innanzitutto doveroso ricordare che anche in materia di revisione il Giudizio demandato alla Corte di Cassazione in presenza di un ricorso ex art. 634 c.p.p., comma 2, è - e rimane - un giudizio di legittimità con la conseguenza che questa Corte Suprema non può entrare nel merito DEla valenza probatoria degli elementi addotti dal richiedente a sostegno DEla richiesta ex art. 633 cod. proc. pen. e DEla loro idoneità a scardinare gli elementi sui quali si è fondata la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. In tale ottica questa Corte Suprema deve limitarsi a valutare se l'ordinanza impugnata abbia travalicato i limiti imposti dall'art. 634 cod. proc. pen., cioè se si è spinta oltre l'esame ad essa demandato DEla "manifesta infondatezza" DEla richiesta legittimante l'adozione DEl'ordinanza di inammissibilità e se gli aspetti motivazionali DEl'ordinanza stessa presentano caratteristiche di congruità nonché di assenza contraddittorietà o di manifesta illogicità. Ciò doverosamente premesso, al fine di effettuare la verifica di cui si è detto, occorre prendere le mosse dai principali arresti DEla giurisprudenza in materia. Al riguardo si è chiarito, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che «l'inammissibilità DEla richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi DEl'art. 634 c.p.p., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito DE giudizio. Ne consegue che rimane DE tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase DE merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità DEle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva DE ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 DE 03/02/2021, Rv. 281422; Sez. 6, n. 18818 DE 08/03/2013, Rv. 255477). Nel vigente sistema processuale la valutazione quanto alla "manifesta infondatezza" DEla richiesta ed il cui accertamento comporta necessariamente la Pe9— 4 dichiarazione di inammissibilità DEla domanda di revisione appartiene alla Corte di appello, ferma restando la cognizione DEla Corte di cassazione a dichiarare inammissibile (ma ai sensi DEl'art. 606 c.p.p., comma 3, e, dunque, ovviamente, entro l'ambito DEla sua cognizione di legittimità) il ricorso nel confronti DEl'ordinanza di inammissibilità quando ritenga il ricorso manifestamente infondato. Quanto detto si riflette più approfonditamente sulla tipologia DE rimedio, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato e si collega direttamente al regime DEla specificità DEle prove richieste ai fini DE giudizio di ammissibilità DEla domanda di revisione. Cosicché, come è stato rilevato in dottrina, il vizio in esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità DEle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implichino l'inferenza di un risultato che conduca alla verifica DEl'affermazione iniziale. Come hanno osservato le Sezioni unite (Sez. U, n. 624 DE 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441), il tema rimanda, in una prospettiva caratterizzata da aspetti piuttosto suggestivi, al requisito DEla rilevanza richiesto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, ove, peraltro, la manifesta infondatezza è condizione, accanto alla rilevanza per l'introduzione DE giudizio di legittimità costituzionale, ma l'accostamento, a prima vista, puramente terminologico, appare il sintomo di una prescrizione normativa articolata entro sequenze che rivelano la particolare complessità DE giudizio DEibativo preliminare. L'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza DEla richiesta di revisione si ricollega, dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base DEla richiesta, a consentire una verifica circa l'esito DE giudizio. Si tratta, cioè, di un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati alle ragioni DEl'introduzione DE mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto;
il tutto è, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva DEla richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con moDEli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base DE giudizio di inammissibilità proprio DEle altre ipotesi preclusive DE processo di merito. È questa una linea di recente ripresa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che per manifesta infondatezza DEla richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'"evidente inidoneità" DEle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito DE giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase DE merito ogni valutazione sull'effettiva capacità DEle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva DE ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 1, n. 40815 DE 14/10/2010, Rv. 248463). 5 Alla luce DEle premesse di cui sopra e così tracciati i limiti DEle valutazioni che questa Corte Suprema è chiamata ad effettuare sul provvedimento impugnato, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata risulta logicamente e congruamente motivata in punto di manifesta infondatezza DEla richiesta di revisione. Non rileva, innanzitutto, in questa sede quanto indicato dalla Corte di appello nella propria ordinanza DE 24 marzo 2022 circa la modalità di introduzione DEle nuove prove dichiarative attraverso l'imprescindibile meccanismo DEle indagini difensive ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. (indicazione successivamente rispettata dalla difesa DE ricorrente), atteso che trattasi di questione endo-processuale che riguarda il solo modo di ingresso DEla prova in giudizio ma che, all'evidenza, non concerne la valutazione che la Corte di merito è chiamata a fare nell'ottica di cui all'art. 634 cod. proc. pen. Per il resto la Corte di appello, anche ribadendo il contenuto di precedenti proprie conformi decisioni ha chiarito: a) che le prove dichiarative indicate nell'istanza e provenienti dai coimputati DE ricorrente appaiono manifestamente prive di credibilità in quanto distoniche rispetto alle risultanze DEle intercettazioni poste a fondamento DEla pronuncia di condanna DEl'imputato; al riguardo, ritiene l'odierno Collegio che la motivazione appena richiamata non costituisce un travalicamento dei poteri conferiti alla Corte di appello per la valutazione preliminare richiesta ex art. 634 cod. proc. pen. atteso che il contenuto DE dichiarato è quello indicato dalla parte ricorrente e non si vede quale ulteriore approfondimento possa essere fatto attraverso l'acquisizione dibattimentale di tali dichiarazioni e la ricerca dei riscontri alle stesse atteso che, come è stato ricordato nella stessa ordinanza «In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi DEl'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi» (Sez. 6, n. 36804 DE 20/09/2021, Rv. 281992; Sez. 2, n. 4150 DE 20/1/2015, Rv. 263417). b) la Corte di appello, sempre nell'ambito DEla manifesta infondatezza DEla richiesta di revisione, ha anche chiarito come le dichiarazioni DE teste ES VA sono sostanzialmente prive di rilevanza, non avend9ad oggetto la conoscenza DEle condotte DEittuose ascritte a SO;
c) analoghe idonee valutazioni, sorrette da congrua motivazione, sono, infine state fatte nell'ordinanza impugnata sia con riguardo alla valenza DEla C.T.U. DEla dr.ssa Battisti nell'ambito di un distinto procedimento celebrato iv oli4 6 innanzi al Tribunale di Taranto in quanto la stessa non appare risolutiva non riguardando l'intero materiale intercettato, sia con riguardo alla perizia fonica da ultimo prodotta a sua volta relativa a captazioni tecniche già oggetto di precedente consulenza e transitate e valutate dai giudici di merito in ragione DE rito abbreviato al quale ha ritenuto di accedere il SO. Con specifico riguardo, poi, alla perizia fonica, come osservato anche dal Procuratore Generale nelle propria requisitoria scritta, la Corte territoriale ha fatto buon governo DE principio secondo il quale, ai fini DEl'ammissibilità DEla richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova", ai sensi DEl'articolo 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi sulla cui base vengono svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930, DE 14/02/2017, Rv. 269460 che, in applicazione DE principio, ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza DEla Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l'istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità DE metodo osservato in perizia, né in ordine alla capacità di quest'ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità DE metodo tecnico osservato). 2. Il secondo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente lamenta un vizio di motivazione per mancato esame DE punto 3 DEl'istanza di revisione è a sua volta non fondato oltre che DE tutto generico. Non basta, infatti, la circostanza che una coimputata sia stata assolta in relazione ai medesimi fatti per ritenere che vi sia un contrasto di giudicati atteso che posizioni di diversi imputati possono ben essere oggetto di valutazione diversa nell'ambito DE medesimo procedimento per effetto di rilievi sulle condizioni soggettive o legate alla condotta da ciascuno di essi tenuta. A ciò si aggiunge che ci si trova in presenza di elementi probatori già valutati dai giudici di merito dei quali sostanzialmente parte ricorrente si limita inammissibilmente a proporne una rilettura. Né, d'altro canto, il punto DE ricorso qui in esame e nel quale sono riportati alcuni stralci DEle risultanze processuali appare ex sé idoneo per consentire a questa Corte di legittimità di ritenere che l'approfondimento DElo stesso da parte DEla Corte di appello sarebbe stato tale da intaccare l'impalcatura processuale nei confronti DE SO positivamente valutata in senso conforme da tutti i giudici di merito che l'hanno esaminata. (M-2 7 3. Da quanto sopra consegue il rigetto DE ricorso in esame, con condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali. Così deciso il 21 maggio 2024.