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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10866/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10866/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to RIGA ANTONIO
PARTE APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to CLITI ROBERTO CP_1
PARTE APPELLATA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di il Pt_1 Parte_1
aveva convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso
[...] CP_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di n° Pt_1
1616/2020, con il quale veniva ingiunto, in favore del convenuto, il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.255,67 oltre interessi e spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice opponente aveva esposto che con delibera del 21 maggio 2013 il opponente aveva affidato i lavori per il Parte_1
rifacimento della copertura del fabbricato condominiale all'impresa Becherini, prevedendo un piano di pagamento rateale comprensivo degli onorari del Geom. in base al CP_1
preventivo datato 7.05.2013, mentre la fornitura della linea guida veniva richiesta a di . Parte_2 Controparte_2
1 Ha aggiunto che nel corso dei lavori, ritenuto il preesistente lucernario di dimensioni insufficienti per garantire l'accesso alla copertura che consentisse di potere in futuro utilizzare l'installanda linea guida, veniva realizzato un nuovo lucernario sul tetto, senza che di ciò fosse stato informato l'Amministratore del , senza che fosse stata Parte_1
presentata al alcuna pratica edilizia, senza che fosse stato richiesto alcun parere CP_3
alla Soprintendenza, senza che fosse stata informata la proprietà del locale nella quale venne realizzato il lucernario, alla quale non venne chiesto alcun permesso, né, tantomeno, fatta sottoscrivere alcuna pratica.
Solo dopo l'ultimazione degli interventi, con delibera del 18 Maggio 2015 il Condominio aveva deciso “di scrivere al Geom. tramite raccomandata richiedendo copia della pratica con cui CP_1
è stata regolarizzata la realizzazione della nuova apertura sul tetto e di tutti i permessi correlati all'installazione della linea vita (pratiche edilizie che forse sono state redatte da un architetto suggerito dalla ditta installatrice della linea vita), e di riconoscere al Geom. l'onorario nella misura da lui CP_1
richiesta inizialmente, ovvero 5.286,32 + Iva” e con delibera del 10.10.2016, alla quale partecipò
il Geom. , aveva altresì stabilito che “il Geom. dopo un breve confronto, comunica CP_1 CP_1
che accetta la riduzione dell'onorario deliberata in data 18 maggio 2015. Il condominio non dovrà quindi corrispondere ulteriori importi al Geom. (rispetto a quelli già chiesti all'amministratore) e dovrà CP_1
farsi carico degli onorari dell'Arch. e delle eventuali sanzioni che il dovesse richiedere”. CP_4 CP_3
In seguito, l'istanza di accertamento di conformità del nuovo lucernario aveva ottenuto il diniego del con l'ordinanza della Direzione Urbanistica del 2.01.2018. CP_3
Aveva allegato l'inesatto adempimento del professionista, il quale non aveva comunicato al lo strumento edilizio previsto per l'intervento di manutenzione Parte_1
straordinaria della copertura e non aveva presentato alcuna pratica al Comune, nonché aveva fatto realizzare un nuovo lucernario senza presentare al Comune alcuna pratica edilizia e , in via riconvenzionale, aveva promosso azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. e azione di risarcimento dei danni subiti.
Si era costituito l'opposto che, contestando la fondatezza della domanda di parte CP_1
attrice in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto. Aveva altresì eccepito che la comanda riconvenzionale formulata dall'opponente eccedesse i limiti di valore della competenza del giudice adito.
2 Parte convenuta aveva replicato di non aver avuto alcun incarico per la realizzazione della linea vita e di essere stato espressamente manlevato dal Condominio per eventuali sanzioni che il Comune avrebbe potuto comminare.
Con ordinanza del 16.11.2020 (doc. 3), il G.d.P. “rilevato che la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente eccede i limiti di valore della competenza di questo Giudice, dichiara la propria incompetenza per valore a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal
, in persona dell'Amministratore p.t., contro il Geom. Parte_3 CP_1
e dispone che il giudizio avente ad oggetto quest'ultima vega separato da quello avente ad oggetto
[...]
l'opposizione a decreto ingiuntivo e riassunto entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza davanti al Giudice competente per valore, ovvero dinanzi al Tribunale di Firenze” e rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. “...non potendosi allo stato formulare, sulla base di una valutazione in questa sede necessariamente sommaria, un giudizio di probabile fondatezza della proposta opposizione”.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1242 pubblicata il 23 maggio 2022, rigettava Pt_1
l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo 1616/2020 ( RG 1787/2020) e condannava il opponente al pagamento, in favore dell'opposto delle Parte_1 CP_1
spese legali pari a €1.200 per compensi professionali.
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure ha osservato che: “La opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta. Infatti parte opponente non contesta che le prestazioni professionali di cui il Geom. ha chiesto il pagamento attraverso il decreto ingiuntivo CP_1
opposto siano state effettivamente svolte, bensì contesta il diligente svolgimento del mandato professonale. Il opponente ritiene infatti che il Geom. quale D.L. sia responsabile dei danni subiti a Parte_1 CP_1
seguita della mancata presentazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione di un nuovo lucernario, il cui ampliamento si è reso necessario per la installazione della c.d. linea vita. Il contratto di appalto in atti stipulato tra il Condominio opponente e la ditta Becherini, per il quale il Geom. è CP_1
stato nominato direttore dei lavori ha ad oggetto il restauro della copertura condominiale. Per tale attività il Geom. ha emesso in data 7.05.2013 un progetto di notula per complessivi € 5.379,85=. CP_1
La vicenda che ha ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio riguarda i lavori per la installazione della cd. linea vita, per la cui esecuzione è stata incaricata altra ditta. Infatti nel corso dei predetti lavori di ristrutturazione del tetto emergeva la necessità di installare la cd. linea vita. Il
Condominio incaricava la ditta specializzata , provvista di un proprio tecnico di fiducia, la Parte_2
3 quale si sarebbe dovuta occupare anche di fornire i certificati, la relazione di calcolo degli ancoraggi, la dichiarazione di corretta installazione, nonché l'elaborato tecnico redatto da un proprio professionista.
La questione circa la responsabilità per danni subiti dal Condominio per la mancata presentazione delle pratiche relative all'ampliamento del lucernario necessario alla installazione della cd. linea vita, è oggetto di domanda riconvenzionale, la cui fondatezza sarà oggetto di causa davanti al Tribunale di Firenze.
Mentre oggetto del presente giudizio è il corretto svolgimento dell'attività da parte del Geom. con CP_1
esclusivo riferimento ai lavori necessari per il “restauro della copertura e parti condominiali”, per la cui esecuzione venne incaricata la ditta Becherini. Dalla documentazione in atti non vi è dubbio che tale attività sia stata svolta, tant'é che l'assemblea condominiale del 18.05.2015 ha riconosciuto l'onorario nella misura richesta di € 5.286,32 oltre Iva. Tale riconoscimento di debito esclude l'esame di ogni altra questione che investe la presunta responsabilità del Geom. con riferimento alle questioni che saranno CP_1
oggetto di giudizio davanti al Tribunale di Firenze”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
[...]
, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di Parte_1
censura, ovvero violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Secondo parte appellante, la rimessione al Tribunale aveva avuto riguardo alla sola domanda riconvenzionale (e accessoria) di risarcimento dei danni mentre, invece, il G.d.P. aveva trattenuto la cognizione in ordine alla domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per l'inadempimento del Geom. CP_1
Il Giudice di Pace aveva, invece, omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la risoluzione del rapporto professionale e pertanto non aveva accertato l'inadempimento del Geom. er le opere relative all'installazione della linea vita. CP_1
Il Giudice di prime cure non avrebbe giudicato iuxta alligata et probata, ritenendo estraneo l'appellato, quale DL, alla illecita modifica dell'abbaino e alle conseguenze derivate al dall'illecita trasformazione. Parte_1
Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove aveva inteso il riconoscimento di debito di cui al verbale del 18 maggio 2015 quale autonoma fonte di obbligazione a fronte di un rapporto invalido.
4 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18 Settembre 2024.
******
L'appello è infondato e va respinto per i motivi seguenti.
Parte appellante ha censurato un'omessa pronuncia, deducendo che il giudice di prime cure non si fosse pronunciato sulla domanda di risoluzione e chiedendo la riforma integrale della sentenza.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha escluso l'effetto sospensivo dell'eccezione di inadempimento e non l'effetto liberatorio proprio dell'azione di risoluzione, statuendo che l'azione di adempimento promossa dal professionista aveva avuto ad oggetto il compenso per l'opera prestata quale dei Direttore dei lavori per i lavori riferibili al restauro della copertura condominiale, mentre la dedotta imperizia aveva avuto a riferimento l'installazione della cd. linea vita.
D'altro canto, però, il giudice di primo grado ha operato un accertamento in fatto incompatibile con la pretesa espressamente non esaminata ove ha statuito quanto segue:
“ Infatti nel corso dei predetti lavori di ristrutturazione del tetto emergeva la necessità di installare la cd. linea vita. Il Condominio incaricava la ditta specializzata , provvista di un proprio tecnico Parte_2
di fiducia, la quale si sarebbe dovuta occupare anche di fornire i certificati, la relazione di calcolo degli ancoraggi, la dichiarazione di corretta installazione, nonché l'elaborato tecnico redatto da un proprio professionista”.
Difatti, ha escluso la fonte negoziale del diritto preteso da parte opponente-odierna appellante.
Invero, secondo ormai il noto dictum giurisprudenziale, qualora il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
5 riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( Cass. 13533/2001).
Ora, è pacifico tra le parti, oltre che provato ex actiis, che l'odierno appellato aveva assunto l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto con l'impresa Becherini e relative alla realizzazione e restauro della copertura dell'immobile e che non era prevista la realizzazione di un lucernario ove preesisteva un abbaino, così come l'installazione della linea vita.
In seguito, quanto alla realizzazione e all'installazione della linea vita, il Condominio aveva incaricato una distinta impresa specializzata per la progettazione ed esecuzione della linea vita (Coresca vita) e un altro tecnico (Arch. Per_1
Dalle emergenze istruttorie si ricava che vi erano stati due interventi, il primo di restauro della copertura e di parti comuni, il secondo di realizzazione della linea vita e nell'ambito del primo intervento il professionista appellato aveva svolto la propria opera professionale rivestendo il ruolo di Direttore dei lavori, come si ricava dal contratto di appalto e dal computo metrico in atti.
Parte opponente-odierno appellante non ha dato prova di aver conferito l'incarico al
Geometra n merito all'installazione della linea vita. CP_1
Nel verbale di assemblea tenutasi il 22 Settembre 2014, allorché i lavori erano ormai terminati, il aveva deliberato di richiedere alla impresa tutta la Parte_1 Parte_2
documentazione tra cui i permessi per il posizionamento del nuovo abbaino di dimensioni
6 a norma e aveva dato altresì incarico al geom ove tali permessi non fossero stati CP_1
presentati, affinché venisse messa in regola la situazione della copertura vano.
Da ciò si desume che, a lavori ultimati, la trasformazione dell'accesso alla copertura era circostanza fattuale nota al Condominio, che il Condominio si era apprestato a chieder conto della regolarità edilizia all'impresa cui aveva commissionato l'installazione della linea vita e che, per quanto riguarda la vicenda in esame, l'incarico conferito al on aveva CP_1
mai avuto ad oggetto anche l'attività inerente all'autorizzazione amministrativa alla realizzazione e installazione della linea vita.
Nella delibera del 18 Maggio 2015, l'assemblea del Condominio aveva deliberato di richiedere al professionista appellato copia della pratica di regolarizzazione della nuova apertura sul tetto e di tutti i permessi correlati all'installazione della linea vita, nel verbale potendosi leggere che tali pratiche forse erano state redatte da un “architetto suggerito dalla ditta installatrice della linea vita”. In tale seduta, l'assemblea condominiale aveva altresì deliberato di riconoscere al Geom. l'onorario nella misura da lui richiesta CP_1
inizialmente, ovvero 5.286,32 + Iva.
Tale conclusione non è scalfita dalla comunicazione mail datata 11 Giugno 2014, con la quale il Geometra in qualità di Direttore dei lavori, si era limitato a quantificare i CP_1
lavori extra non preventivati, tra i quali figura la modifica dell'abbaino per la realizzazione di accesso a norma di legge.
Stante ciò, parte opponente in riconvenzionale non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., essendo tenuto a provare il titolo del rapporto contrattuale di cui chiedeva la risoluzione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 127/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
7 - RIGETTA l'appello proposta da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1242 resa dal
[...] CP_1
Giudice di Pace di in data 23 Maggio 2022 , che conferma;
Pt_1
- CONDANNA alla Parte_1
rifusione, in favore di delle spese processuali del presente CP_1
giudizio di appello che si liquidano, complessivamente, in € 1.701 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%. IVA e CAP come per legge.
Firenze, 13/01/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10866/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to RIGA ANTONIO
PARTE APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to CLITI ROBERTO CP_1
PARTE APPELLATA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di il Pt_1 Parte_1
aveva convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso
[...] CP_1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di n° Pt_1
1616/2020, con il quale veniva ingiunto, in favore del convenuto, il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.255,67 oltre interessi e spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice opponente aveva esposto che con delibera del 21 maggio 2013 il opponente aveva affidato i lavori per il Parte_1
rifacimento della copertura del fabbricato condominiale all'impresa Becherini, prevedendo un piano di pagamento rateale comprensivo degli onorari del Geom. in base al CP_1
preventivo datato 7.05.2013, mentre la fornitura della linea guida veniva richiesta a di . Parte_2 Controparte_2
1 Ha aggiunto che nel corso dei lavori, ritenuto il preesistente lucernario di dimensioni insufficienti per garantire l'accesso alla copertura che consentisse di potere in futuro utilizzare l'installanda linea guida, veniva realizzato un nuovo lucernario sul tetto, senza che di ciò fosse stato informato l'Amministratore del , senza che fosse stata Parte_1
presentata al alcuna pratica edilizia, senza che fosse stato richiesto alcun parere CP_3
alla Soprintendenza, senza che fosse stata informata la proprietà del locale nella quale venne realizzato il lucernario, alla quale non venne chiesto alcun permesso, né, tantomeno, fatta sottoscrivere alcuna pratica.
Solo dopo l'ultimazione degli interventi, con delibera del 18 Maggio 2015 il Condominio aveva deciso “di scrivere al Geom. tramite raccomandata richiedendo copia della pratica con cui CP_1
è stata regolarizzata la realizzazione della nuova apertura sul tetto e di tutti i permessi correlati all'installazione della linea vita (pratiche edilizie che forse sono state redatte da un architetto suggerito dalla ditta installatrice della linea vita), e di riconoscere al Geom. l'onorario nella misura da lui CP_1
richiesta inizialmente, ovvero 5.286,32 + Iva” e con delibera del 10.10.2016, alla quale partecipò
il Geom. , aveva altresì stabilito che “il Geom. dopo un breve confronto, comunica CP_1 CP_1
che accetta la riduzione dell'onorario deliberata in data 18 maggio 2015. Il condominio non dovrà quindi corrispondere ulteriori importi al Geom. (rispetto a quelli già chiesti all'amministratore) e dovrà CP_1
farsi carico degli onorari dell'Arch. e delle eventuali sanzioni che il dovesse richiedere”. CP_4 CP_3
In seguito, l'istanza di accertamento di conformità del nuovo lucernario aveva ottenuto il diniego del con l'ordinanza della Direzione Urbanistica del 2.01.2018. CP_3
Aveva allegato l'inesatto adempimento del professionista, il quale non aveva comunicato al lo strumento edilizio previsto per l'intervento di manutenzione Parte_1
straordinaria della copertura e non aveva presentato alcuna pratica al Comune, nonché aveva fatto realizzare un nuovo lucernario senza presentare al Comune alcuna pratica edilizia e , in via riconvenzionale, aveva promosso azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. e azione di risarcimento dei danni subiti.
Si era costituito l'opposto che, contestando la fondatezza della domanda di parte CP_1
attrice in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto. Aveva altresì eccepito che la comanda riconvenzionale formulata dall'opponente eccedesse i limiti di valore della competenza del giudice adito.
2 Parte convenuta aveva replicato di non aver avuto alcun incarico per la realizzazione della linea vita e di essere stato espressamente manlevato dal Condominio per eventuali sanzioni che il Comune avrebbe potuto comminare.
Con ordinanza del 16.11.2020 (doc. 3), il G.d.P. “rilevato che la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente eccede i limiti di valore della competenza di questo Giudice, dichiara la propria incompetenza per valore a conoscere della domanda riconvenzionale proposta dal
, in persona dell'Amministratore p.t., contro il Geom. Parte_3 CP_1
e dispone che il giudizio avente ad oggetto quest'ultima vega separato da quello avente ad oggetto
[...]
l'opposizione a decreto ingiuntivo e riassunto entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza davanti al Giudice competente per valore, ovvero dinanzi al Tribunale di Firenze” e rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. “...non potendosi allo stato formulare, sulla base di una valutazione in questa sede necessariamente sommaria, un giudizio di probabile fondatezza della proposta opposizione”.
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1242 pubblicata il 23 maggio 2022, rigettava Pt_1
l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo 1616/2020 ( RG 1787/2020) e condannava il opponente al pagamento, in favore dell'opposto delle Parte_1 CP_1
spese legali pari a €1.200 per compensi professionali.
A fondamento del proprio decisum, il Giudice di prime cure ha osservato che: “La opposizione è infondata e pertanto deve essere respinta. Infatti parte opponente non contesta che le prestazioni professionali di cui il Geom. ha chiesto il pagamento attraverso il decreto ingiuntivo CP_1
opposto siano state effettivamente svolte, bensì contesta il diligente svolgimento del mandato professonale. Il opponente ritiene infatti che il Geom. quale D.L. sia responsabile dei danni subiti a Parte_1 CP_1
seguita della mancata presentazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione di un nuovo lucernario, il cui ampliamento si è reso necessario per la installazione della c.d. linea vita. Il contratto di appalto in atti stipulato tra il Condominio opponente e la ditta Becherini, per il quale il Geom. è CP_1
stato nominato direttore dei lavori ha ad oggetto il restauro della copertura condominiale. Per tale attività il Geom. ha emesso in data 7.05.2013 un progetto di notula per complessivi € 5.379,85=. CP_1
La vicenda che ha ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio riguarda i lavori per la installazione della cd. linea vita, per la cui esecuzione è stata incaricata altra ditta. Infatti nel corso dei predetti lavori di ristrutturazione del tetto emergeva la necessità di installare la cd. linea vita. Il
Condominio incaricava la ditta specializzata , provvista di un proprio tecnico di fiducia, la Parte_2
3 quale si sarebbe dovuta occupare anche di fornire i certificati, la relazione di calcolo degli ancoraggi, la dichiarazione di corretta installazione, nonché l'elaborato tecnico redatto da un proprio professionista.
La questione circa la responsabilità per danni subiti dal Condominio per la mancata presentazione delle pratiche relative all'ampliamento del lucernario necessario alla installazione della cd. linea vita, è oggetto di domanda riconvenzionale, la cui fondatezza sarà oggetto di causa davanti al Tribunale di Firenze.
Mentre oggetto del presente giudizio è il corretto svolgimento dell'attività da parte del Geom. con CP_1
esclusivo riferimento ai lavori necessari per il “restauro della copertura e parti condominiali”, per la cui esecuzione venne incaricata la ditta Becherini. Dalla documentazione in atti non vi è dubbio che tale attività sia stata svolta, tant'é che l'assemblea condominiale del 18.05.2015 ha riconosciuto l'onorario nella misura richesta di € 5.286,32 oltre Iva. Tale riconoscimento di debito esclude l'esame di ogni altra questione che investe la presunta responsabilità del Geom. con riferimento alle questioni che saranno CP_1
oggetto di giudizio davanti al Tribunale di Firenze”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
[...]
, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di Parte_1
censura, ovvero violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Secondo parte appellante, la rimessione al Tribunale aveva avuto riguardo alla sola domanda riconvenzionale (e accessoria) di risarcimento dei danni mentre, invece, il G.d.P. aveva trattenuto la cognizione in ordine alla domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per l'inadempimento del Geom. CP_1
Il Giudice di Pace aveva, invece, omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la risoluzione del rapporto professionale e pertanto non aveva accertato l'inadempimento del Geom. er le opere relative all'installazione della linea vita. CP_1
Il Giudice di prime cure non avrebbe giudicato iuxta alligata et probata, ritenendo estraneo l'appellato, quale DL, alla illecita modifica dell'abbaino e alle conseguenze derivate al dall'illecita trasformazione. Parte_1
Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe errato laddove aveva inteso il riconoscimento di debito di cui al verbale del 18 maggio 2015 quale autonoma fonte di obbligazione a fronte di un rapporto invalido.
4 Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 18 Settembre 2024.
******
L'appello è infondato e va respinto per i motivi seguenti.
Parte appellante ha censurato un'omessa pronuncia, deducendo che il giudice di prime cure non si fosse pronunciato sulla domanda di risoluzione e chiedendo la riforma integrale della sentenza.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha escluso l'effetto sospensivo dell'eccezione di inadempimento e non l'effetto liberatorio proprio dell'azione di risoluzione, statuendo che l'azione di adempimento promossa dal professionista aveva avuto ad oggetto il compenso per l'opera prestata quale dei Direttore dei lavori per i lavori riferibili al restauro della copertura condominiale, mentre la dedotta imperizia aveva avuto a riferimento l'installazione della cd. linea vita.
D'altro canto, però, il giudice di primo grado ha operato un accertamento in fatto incompatibile con la pretesa espressamente non esaminata ove ha statuito quanto segue:
“ Infatti nel corso dei predetti lavori di ristrutturazione del tetto emergeva la necessità di installare la cd. linea vita. Il Condominio incaricava la ditta specializzata , provvista di un proprio tecnico Parte_2
di fiducia, la quale si sarebbe dovuta occupare anche di fornire i certificati, la relazione di calcolo degli ancoraggi, la dichiarazione di corretta installazione, nonché l'elaborato tecnico redatto da un proprio professionista”.
Difatti, ha escluso la fonte negoziale del diritto preteso da parte opponente-odierna appellante.
Invero, secondo ormai il noto dictum giurisprudenziale, qualora il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di
5 riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( Cass. 13533/2001).
Ora, è pacifico tra le parti, oltre che provato ex actiis, che l'odierno appellato aveva assunto l'incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto con l'impresa Becherini e relative alla realizzazione e restauro della copertura dell'immobile e che non era prevista la realizzazione di un lucernario ove preesisteva un abbaino, così come l'installazione della linea vita.
In seguito, quanto alla realizzazione e all'installazione della linea vita, il Condominio aveva incaricato una distinta impresa specializzata per la progettazione ed esecuzione della linea vita (Coresca vita) e un altro tecnico (Arch. Per_1
Dalle emergenze istruttorie si ricava che vi erano stati due interventi, il primo di restauro della copertura e di parti comuni, il secondo di realizzazione della linea vita e nell'ambito del primo intervento il professionista appellato aveva svolto la propria opera professionale rivestendo il ruolo di Direttore dei lavori, come si ricava dal contratto di appalto e dal computo metrico in atti.
Parte opponente-odierno appellante non ha dato prova di aver conferito l'incarico al
Geometra n merito all'installazione della linea vita. CP_1
Nel verbale di assemblea tenutasi il 22 Settembre 2014, allorché i lavori erano ormai terminati, il aveva deliberato di richiedere alla impresa tutta la Parte_1 Parte_2
documentazione tra cui i permessi per il posizionamento del nuovo abbaino di dimensioni
6 a norma e aveva dato altresì incarico al geom ove tali permessi non fossero stati CP_1
presentati, affinché venisse messa in regola la situazione della copertura vano.
Da ciò si desume che, a lavori ultimati, la trasformazione dell'accesso alla copertura era circostanza fattuale nota al Condominio, che il Condominio si era apprestato a chieder conto della regolarità edilizia all'impresa cui aveva commissionato l'installazione della linea vita e che, per quanto riguarda la vicenda in esame, l'incarico conferito al on aveva CP_1
mai avuto ad oggetto anche l'attività inerente all'autorizzazione amministrativa alla realizzazione e installazione della linea vita.
Nella delibera del 18 Maggio 2015, l'assemblea del Condominio aveva deliberato di richiedere al professionista appellato copia della pratica di regolarizzazione della nuova apertura sul tetto e di tutti i permessi correlati all'installazione della linea vita, nel verbale potendosi leggere che tali pratiche forse erano state redatte da un “architetto suggerito dalla ditta installatrice della linea vita”. In tale seduta, l'assemblea condominiale aveva altresì deliberato di riconoscere al Geom. l'onorario nella misura da lui richiesta CP_1
inizialmente, ovvero 5.286,32 + Iva.
Tale conclusione non è scalfita dalla comunicazione mail datata 11 Giugno 2014, con la quale il Geometra in qualità di Direttore dei lavori, si era limitato a quantificare i CP_1
lavori extra non preventivati, tra i quali figura la modifica dell'abbaino per la realizzazione di accesso a norma di legge.
Stante ciò, parte opponente in riconvenzionale non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., essendo tenuto a provare il titolo del rapporto contrattuale di cui chiedeva la risoluzione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 127/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
7 - RIGETTA l'appello proposta da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1242 resa dal
[...] CP_1
Giudice di Pace di in data 23 Maggio 2022 , che conferma;
Pt_1
- CONDANNA alla Parte_1
rifusione, in favore di delle spese processuali del presente CP_1
giudizio di appello che si liquidano, complessivamente, in € 1.701 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%. IVA e CAP come per legge.
Firenze, 13/01/2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
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