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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CO ELIANA, RE
TI ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
EQ IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Tribunale Santa Maria Capua Vetere - Sede 81055 Santa Maria Capua Vetere
CE
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Filippo Turati 32 81020 San Nicola La Strada CE Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2197/2024 emessa dalla Corte di IU Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032752012000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5700/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ADER: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento notificata il 22/12/23 con la quale viene iscritta a ruolo la somma di euro 889,68 per il mancato pagamento di un contributo unificato.
Rappresentava di avere presentato presso il Tribunale di Santa Maria C.V. un ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il cui contributo avrebbe dovuto essere di euro 43,00 e non della somma iscritta a ruolo, così come previsto in materia di previdenza.
Sostiene che nè lui nè il suo difensore hanno mai ricevuto la notifica del preliminare avviso il quale, del resto, non è neppure richiamato nella cartella.
Contesta l'importo del contributo richiesto e contesta l'applicazione delle sanzioni in quanto non motivata.
Si costituisce l'ADER la quale, preliminarmente, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e ciò anche in merito alla mancata notifica degli atti precedenti.
Si costituisce EQ IU, la quale rappresenta che l'importo è derivato dal fatto che l'atto non conteneva il riferimento al valore della controversia e che, sebbene l'avvocato fosse stato invitato al deposito della dichiarazione, tale deposito non era avvenuto.
La Corte di Primo grado accoglieva il ricorso.
EQ IU proponeva appello avverso la sentenza e produce nuovamente la prova di avvenuta consegna della pec da parte di EQ giustizia spa per conto del Tribunale di S. Maria C.V all'Avvocato costituito Nominativo_3 relativamente al richiamato avviso di pagamento del contributo unificato, con termine di pagamento entro un mese della somma di euro 843,00 (Ottocentoquarantatre) euro.
Il contribuente non si costituiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva nel presente giudizio, non opponendosi all'esibizione dell'intervenuta notifica del preavviso di omesso pagamento del contributo unificato, ed associandosi alle difese dell'EQ IU SpA appellante in relazione alla regolarità del procedimento di elevazione della sanzione.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che il pagamento del contributo unificato è disciplinato dagli artt. 16 e 248 del DPR n. 115/2002 il quale, nella versione in vigore dopo il 2014 e prima del 2024, prevede che nel termine di trenta giorni successivi al deposito dell'atto, l'Ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto in riferimento al valore della causa con espressa avvertenza che, mel caso di mancato pagamento nel termine di un mese comporterà l'iscrizione a ruolo della somma, delle sanzioni e degli interessi.
L'invitto va notificato, anche a mezzo di posta elettronica, al domicilio eletto e nello stesso invito sono indicate le modalità per il deposito della ricevuta di pagamento.
E' chiaro che il mancato rispetto di tale procedura non consente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Nel caso in esame, negli atti si fa riferimento ad un invito notificato al difensore costituito ai sensi del richiamato art. 248, tale invito è stato esibito, pertanto, EQ IU Spa ha proceduto con l'emissione della cartella di pagamento poi notificata.
L'illustrata sequenza procedimentale dimostra la correttezza dell'iter seguito dall'Ufficio con la conseguenza che di nulla può dolersi il contribuente.
In ragione della diversa pronuncia emessa nei due gradi di giudizio, le spese e le competenze dell'intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accolgie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. spesee competenze dell'intero giudio compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CO ELIANA, RE
TI ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 67/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
EQ IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Tribunale Santa Maria Capua Vetere - Sede 81055 Santa Maria Capua Vetere
CE
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Filippo Turati 32 81020 San Nicola La Strada CE Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2197/2024 emessa dalla Corte di IU Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230032752012000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5700/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ADER: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre avverso la cartella di pagamento notificata il 22/12/23 con la quale viene iscritta a ruolo la somma di euro 889,68 per il mancato pagamento di un contributo unificato.
Rappresentava di avere presentato presso il Tribunale di Santa Maria C.V. un ricorso per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed il cui contributo avrebbe dovuto essere di euro 43,00 e non della somma iscritta a ruolo, così come previsto in materia di previdenza.
Sostiene che nè lui nè il suo difensore hanno mai ricevuto la notifica del preliminare avviso il quale, del resto, non è neppure richiamato nella cartella.
Contesta l'importo del contributo richiesto e contesta l'applicazione delle sanzioni in quanto non motivata.
Si costituisce l'ADER la quale, preliminarmente, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e ciò anche in merito alla mancata notifica degli atti precedenti.
Si costituisce EQ IU, la quale rappresenta che l'importo è derivato dal fatto che l'atto non conteneva il riferimento al valore della controversia e che, sebbene l'avvocato fosse stato invitato al deposito della dichiarazione, tale deposito non era avvenuto.
La Corte di Primo grado accoglieva il ricorso.
EQ IU proponeva appello avverso la sentenza e produce nuovamente la prova di avvenuta consegna della pec da parte di EQ giustizia spa per conto del Tribunale di S. Maria C.V all'Avvocato costituito Nominativo_3 relativamente al richiamato avviso di pagamento del contributo unificato, con termine di pagamento entro un mese della somma di euro 843,00 (Ottocentoquarantatre) euro.
Il contribuente non si costituiva.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva nel presente giudizio, non opponendosi all'esibizione dell'intervenuta notifica del preavviso di omesso pagamento del contributo unificato, ed associandosi alle difese dell'EQ IU SpA appellante in relazione alla regolarità del procedimento di elevazione della sanzione.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che il pagamento del contributo unificato è disciplinato dagli artt. 16 e 248 del DPR n. 115/2002 il quale, nella versione in vigore dopo il 2014 e prima del 2024, prevede che nel termine di trenta giorni successivi al deposito dell'atto, l'Ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto in riferimento al valore della causa con espressa avvertenza che, mel caso di mancato pagamento nel termine di un mese comporterà l'iscrizione a ruolo della somma, delle sanzioni e degli interessi.
L'invitto va notificato, anche a mezzo di posta elettronica, al domicilio eletto e nello stesso invito sono indicate le modalità per il deposito della ricevuta di pagamento.
E' chiaro che il mancato rispetto di tale procedura non consente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Nel caso in esame, negli atti si fa riferimento ad un invito notificato al difensore costituito ai sensi del richiamato art. 248, tale invito è stato esibito, pertanto, EQ IU Spa ha proceduto con l'emissione della cartella di pagamento poi notificata.
L'illustrata sequenza procedimentale dimostra la correttezza dell'iter seguito dall'Ufficio con la conseguenza che di nulla può dolersi il contribuente.
In ragione della diversa pronuncia emessa nei due gradi di giudizio, le spese e le competenze dell'intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accolgie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. spesee competenze dell'intero giudio compensate.