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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
All'udienza del 09/04/2025 davanti al giudice Fernando Scolaro sono presenti:
✓ l'Avv. GIOIA ALESSANDRO per , presente Controparte_1
personalmente, il quale si riporta agli atti, dà atto che il debitore ha CP_2
fatto domanda di conversione del pignoramento e che sta versando regolarmente le rate avanti questo Tribunale e, pertanto, chiede la condanna del alle CP_2
spese di lite di questo procedimento;
✓ l'Avv. DE MARTINI CORRADO per il quale si rimette Controparte_3
alla decisione del tribunale precisando di non avere mai contestato la domanda proposta dalla Sig.ra in questo processo;
pertanto, chiede che non venga CP_1
disposta la condanna alle spese;
Alle ore 09,41 il giudice riserva la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., all'esito della camera di consiglio e i Procuratori delle parti lasciano l'aula di udienza.
Alle ore 13,54, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente in aula di udienza, il giudice decide come da seguente sentenza, di cui dà lettura, da considerarsi parte integrante del presente verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16853 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
PENSI ASCANIO e GIOIA ALESSANDRO
PARTE ATTRICE
e
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
DE MARTINI CORRADO
PARTE CONVENUTA Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare – fase di merito
FATTO - Con atto di citazione, la sig.ra chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale dell'Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito: nel merito, sospesa già l'esecutorietà del provvedimento di estinzione della procedura R.G.E. n. 79/2021 nella precedente fase cautelare con provvedimento del 22.03.2024 e già fissata la prosecuzione della stessa procedura con altro provvedimento nella medesima data, confermare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e accertare e dichiarare l'illegittimità nullità invalidità o erroneità o infondatezza del provvedimento impugnato confermato dal rigetto dell'istanza di revoca, procedendo in ogni caso ad annullarlo o dichiararlo nullo, invalido o inefficace, per tutti i motivi evidenziati in narrativa o comunque rilevabili
d'ufficio, conseguentemente confermando ogni consequenziale provvedimento volto alla reviviscenza o prosecuzione della procedura esecutiva e ogni successivo provvedimento emesso nella procedura, anche volto all'esame e all'accoglimento della istanza di conversione del pignoramento proposta dal debitore ovvero alla vendita del bene pignorato con ogni atto inerente e conseguente. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali, cpa e iva, come per legge”.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta la quale ha così concluso: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo decidere sull'opposizione proposta da controparte nei termini che riterrà corretti ed opportuni”.
All'odierna udienza del 09/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ.
DIRITTO – Le domande di parte attrice vanno accolte nei seguenti limiti.
In primo luogo, va premesso che è pacifico che nella procedura esecutiva l'odierna parte attrice abbia agito solo per la quota dell'assegno spettante espressamente al genitore affidatario e solo per il periodo in cui l'obbligo di pagamento dell'assegno è stato mantenuto in vigore, vale a dire fino al mese di febbraio 2020.
Tanto premesso, deve osservarsi la presenza di un provvedimento giudiziale avente valore di titolo esecutivo che dispone espressamente il versamento di parte dell'assegno di mantenimento in favore della creditrice procedente (TRIB. ROMA 14.7.2014 R.G.
Pag. 2 di 3 10779/13). Pertanto, fino al momento in cui tale titolo non è stato modificato da altro titolo giudiziale, conserva la sua piena validità ed efficacia.
Ne deriva la revoca del provvedimento emesso dal G.E. in data 29 marzo 2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.Es. 79/2021 del Tribunale di Roma e, pertanto, dichiarata la legittimità dei relativi precetto e pignoramento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, temuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ revoca il provvedimento emesso dal G.E. in data 29 marzo 2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.Es. 79/2021 del Tribunale di Roma e, pertanto, dichiara la legittimità dei relativi precetto e pignoramento;
✓ condanna la parte convenuta a rifondere le spese del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.035,00 per compenso professionale oltre la
C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.
Tribunale di Roma, 09/04/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 3 di 3
Quarta Sezione Civile
All'udienza del 09/04/2025 davanti al giudice Fernando Scolaro sono presenti:
✓ l'Avv. GIOIA ALESSANDRO per , presente Controparte_1
personalmente, il quale si riporta agli atti, dà atto che il debitore ha CP_2
fatto domanda di conversione del pignoramento e che sta versando regolarmente le rate avanti questo Tribunale e, pertanto, chiede la condanna del alle CP_2
spese di lite di questo procedimento;
✓ l'Avv. DE MARTINI CORRADO per il quale si rimette Controparte_3
alla decisione del tribunale precisando di non avere mai contestato la domanda proposta dalla Sig.ra in questo processo;
pertanto, chiede che non venga CP_1
disposta la condanna alle spese;
Alle ore 09,41 il giudice riserva la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ., all'esito della camera di consiglio e i Procuratori delle parti lasciano l'aula di udienza.
Alle ore 13,54, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente in aula di udienza, il giudice decide come da seguente sentenza, di cui dà lettura, da considerarsi parte integrante del presente verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16853 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
PENSI ASCANIO e GIOIA ALESSANDRO
PARTE ATTRICE
e
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
DE MARTINI CORRADO
PARTE CONVENUTA Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare – fase di merito
FATTO - Con atto di citazione, la sig.ra chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale dell'Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito: nel merito, sospesa già l'esecutorietà del provvedimento di estinzione della procedura R.G.E. n. 79/2021 nella precedente fase cautelare con provvedimento del 22.03.2024 e già fissata la prosecuzione della stessa procedura con altro provvedimento nella medesima data, confermare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e accertare e dichiarare l'illegittimità nullità invalidità o erroneità o infondatezza del provvedimento impugnato confermato dal rigetto dell'istanza di revoca, procedendo in ogni caso ad annullarlo o dichiararlo nullo, invalido o inefficace, per tutti i motivi evidenziati in narrativa o comunque rilevabili
d'ufficio, conseguentemente confermando ogni consequenziale provvedimento volto alla reviviscenza o prosecuzione della procedura esecutiva e ogni successivo provvedimento emesso nella procedura, anche volto all'esame e all'accoglimento della istanza di conversione del pignoramento proposta dal debitore ovvero alla vendita del bene pignorato con ogni atto inerente e conseguente. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali, cpa e iva, come per legge”.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta la quale ha così concluso: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo decidere sull'opposizione proposta da controparte nei termini che riterrà corretti ed opportuni”.
All'odierna udienza del 09/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod.proc.civ.
DIRITTO – Le domande di parte attrice vanno accolte nei seguenti limiti.
In primo luogo, va premesso che è pacifico che nella procedura esecutiva l'odierna parte attrice abbia agito solo per la quota dell'assegno spettante espressamente al genitore affidatario e solo per il periodo in cui l'obbligo di pagamento dell'assegno è stato mantenuto in vigore, vale a dire fino al mese di febbraio 2020.
Tanto premesso, deve osservarsi la presenza di un provvedimento giudiziale avente valore di titolo esecutivo che dispone espressamente il versamento di parte dell'assegno di mantenimento in favore della creditrice procedente (TRIB. ROMA 14.7.2014 R.G.
Pag. 2 di 3 10779/13). Pertanto, fino al momento in cui tale titolo non è stato modificato da altro titolo giudiziale, conserva la sua piena validità ed efficacia.
Ne deriva la revoca del provvedimento emesso dal G.E. in data 29 marzo 2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.Es. 79/2021 del Tribunale di Roma e, pertanto, dichiarata la legittimità dei relativi precetto e pignoramento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, temuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ revoca il provvedimento emesso dal G.E. in data 29 marzo 2023 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.Es. 79/2021 del Tribunale di Roma e, pertanto, dichiara la legittimità dei relativi precetto e pignoramento;
✓ condanna la parte convenuta a rifondere le spese del presente giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.035,00 per compenso professionale oltre la
C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.
Tribunale di Roma, 09/04/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 3 di 3