CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 685 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria Pt_1 elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Eros G. Badalucco appellato all'udienza del 10 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, Controparte_1
(n.q. di amministratore di sostegno della figlia ) impugnò la richiesta Controparte_2 dell' di restituzione dell'importo di euro 20.722,15 corrisposto nel periodo compreso Pt_1 tra l'1 ottobre 2017 e il 31.1.2021 a titolo di ratei della prestazione di invalidità civile n.07051609 quale indebito nascente dalla mancata presentazione alla visita di verifica del 14 settembre 2017. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.996/2023, emessa in data 23.3.2023, dichiarò “la non ripetibilità dell'importo di €20.722,15 …”. Richiamò il tenore dell'art.37 della legge n.448/1998, dell'art.20 comma 2 del D.L. 78/2009, dell'art.80 comma 3 del D.L. n.112/2008 e dell'art.25 del D.L. n.90/2014, ed osservò come le stesse prevedessero l'obbligo dell' in caso di mancata presenza alla Pt_1 visita di revisione, di sospendere immediatamente la prestazione, darne comunicazione al percettore e, in caso di mancata giustificazione dell'assenza entro 90 giorni dalla sospensione, revocarla. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
12.7.2023, chiedendone la riforma. L'Istituto deduce che la minore non si era presentata alle visite Persona_1 di revisione del 22.8.2017 e del 14.9.2017 e che la stessa non aveva giustificato in alcun modo tale assenza.
Pag.1 Sostiene che al caso di specie doveva applicarsi l'art.80, comma 3, del D.L. n.112/2008 e che anche in caso di mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto da tale norma, alcun legittimo affidamento poteva essere insorto. Rileva, in ogni caso, che la controparte non aveva inviato alcuna giustificazione nei novanta giorni successivi alla mancata presentazione alla visita di revisione. (della spiegata qualità) si è costituita in giudizio con memoria Controparte_1 del 27.6.2025, chiedendo il rigetto del gravame e precisando “l'illegittimità stessa della convocazione a visita di revisione di un soggetto affetto da IA (Sindrome di Down)” ossia una
“patologia caratterizzata da assoluta irreversibilità e stabilità nel tempo”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso. L'art. 37, commi 1 e 8, della legge n.448/1998 recita:
“
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione …”
… 8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. L'art. 80, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) relativo al “piano straordinario di verifica delle invalidità civili” ribadisce che: «nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora Pt_1
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca della provvidenza dalla data della Pt_1 sospensione medesima». Nel caso di specie, dunque, occorre accertare, sulla scorta della normativa sopra citata, se la sola mancata presentazione della minore (riconosciuta invalida civile con diagnosi di Sindrome di Down sin dal 2008 - cfr. verbale contenuto nel fascicolo di parte appellata) alla visita di revisione del 14.9.2017 (atteso che quella precedente del 22.8.2017 era stata rinviata d'ufficio dall' abbia integrato una condotta determinante la Pt_1
Pag.2 revoca della prestazione oggetto di causa con conseguente legittimità dell'azione di recupero intrapresa dall' Parte_1
La risposta non può che essere negativa. Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra enunciate risulta chiara la volontà del legislatore di trattare diversamente il procedimento di revoca della prestazione per mancata sottoposizione a visita rispetto a quello di accertata insussistenza del requisito sanitario. Nel caso di mancata presentazione a visita senza giustificazione (come è avvenuto nel caso di specie), infatti, l' è tenuto, anzitutto, a disporre la sospensione dei Pt_1 pagamenti. Successivamente - ossia ove l'invalido non fornisca alcuna idonea giustificazione entro 90 gg. dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta – l' deve procedere alla revoca definitiva della CP_3 provvidenza. Nel caso, invece, di regolare svolgimento della visita di revisione e di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, l' è pienamente legittimato a procedere Pt_1 all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento provvedendo, altresì, entro i novanta giorni successivi, alla revoca … a decorrere dalla data della visita di verifica”. Per come è evidente, quindi, soltanto nella prima ipotesi (in cui non vi è alcun accertamento medico circa la permanenza o meno del requisito sanitario) la revoca della prestazione è espressamente subordinata dalla legge al mancato invio di idonea motivazione (che deve fornire l'interessato) entro 90 gg, dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazioni da parte dell' Pt_1
In altri termini deve ritenersi che l'inosservanza, da parte dell' dell'iter Pt_1 procedimentale sopra descritto determini l'illegittimità dell'atto di recupero in quanto privo del presupposto che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico ossia una condotta omissiva (mancata presentazione a visita e successiva mancata giustificazione) addebitabile all'invalido. Ciò è esattamente quello che è accaduto nella vicenda che occupa in quanto è pacifico che alla mancata presentazione a visita della minore non seguì alcun provvedimento di sospensione né, tampoco, una richiesta di giustificazioni da parte dell' Parte_1
Al contrario - in costanza di una patologia grave ed irreversibile (come quella diagnosticata alla minore: Sindrome di Down) - l' omettendo di compiere Pt_1 qualsivoglia atto in conformità a legge (e ingenerando, in tal modo, nella predetta un più che legittimo affidamento circa la legittimità delle somme erogate a titolo di invalidità civile), continuò a pagare la prestazione provvedendo, soltanto nel 2021 (ossia oltre 3 anni dopo la convocazione a visita del 14.9.2017), a richiedere la restituzione della considerevole somma di euro 20.722,15 (cfr. doc. fascicolo di parte). Sulla scorta di quanto sopra esposto, in definitiva, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo Pag.3 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.996/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.4