Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3751/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(RE) il 10 agosto 1995; rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Casarini come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cadoppi n. 4
- attrice - contro
, C.F. , nato in [...]_1 C.F._2
(Albania) il 29 aprile 1993; rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Petrucci come da procura allegata alla nota di deposito in data 7 gennaio 2025 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 6
- convenuto - con l'intervento del
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- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Affidare il figlio minore nato l' 08.01.2023, a Persona_1
REGGIO NELL'EMILIA (C.F. ), riconosciuto da C.F._3 ambedue i genitori, oggi di anni 1 e mesi 11, ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto, per quanto attiene alle questioni di natura ordinaria, congiunto per le questioni di maggior rilievo nella vita, crescita ed educazione del minore fissando la collocazione prevalente di questo presso la madre.
2) Il Sig. trascorrerà con il figlio: CP_1 dalla data della sottoscrizione il mercoledì dalle 17:30 alle 19:30 e il sabato dalle 15:30 alle 18:00; dai 2 anni e mezzo del bambino il mercoledì dalle 17,30 fino alle
20:30 con cena dal padre e il sabato dalle 15:30 alle 19:30; dai 3 anni il mercoledì dalle 17,30 fino alle 20:30 con cena dal padre e il sabato dalle 10 del mattino fino alle 19,30; dai 4 anni il mercoledì dalle 17,30 fino alle 20:30 con cena dal padre e il sabato e la domenica dalle 10 del mattino fino alle 19 a weekend alternati senza pernotto;
dai 4 anni e mezzo il mercoledì dalle 17,30 fino alle 20:30 con cena dal padre e pernotto, portandolo a scuola la mattina del giovedì e il sabato dalle 10 del mattino fino alle 19 a week end alternati con pernotto;
Inoltre dai 5 anni il minore durante le vacanze natalizie trascorrerà il periodo dal 24 al 30 dicembre, ovvero, alternativamente, quello dal
31 dicembre al 6 gennaio con il padre. Nel corso delle vacanze pasquali rimarrà presso ciascun genitore per un periodo di tre giorni,
2 di 5 ricomprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, ovvero il Lunedì dell'Angelo.
In occasione delle vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere con il CP_1 figlio due settimane anche non consecutive. La data dovrà essere comunicata entro il 31.05 di ogni anno e avranno precedenza nel diritto di scelta delle settimane in caso di disaccordo, la madre negli anni dispari e il padre negli anni pari.
Ovviamente le parti potranno, di comune accordo, variare il suesteso calendario, anche in ossequio alle rispettive esigenze lavorative, ovvero agli impegni e/o alle necessità del minore.
2) Il Sig. sarà onerato di un assegno mensile di mantenimento CP_1 in favore del minore dell'importo di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al conseguimento della indipendenza economica dello stesso oltre al 50% delle spese straordinarie (comprensive della retta del nido) come da protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
3) Il Signor si impegna a liberare la signora dal contratto CP_1 relativo all'utenza telefonica in uso allo stesso saldando tutte le rate arretrate sopportate dalla stessa che ammontano ad oggi ad euro
222,30 ;
4) Il signor si impegna a versare nell'interesse del figlio la CP_1 somma iniziale di euro 1.000,00 quale contributo per il passato, somma che verrà versata su un libretto intestato al minore;
tale importo verrà integrato a seconda delle possibilità del padre del minore sino a coprire l'intero importo per il periodo trascorso ed eventualmente un ulteriore importo per le necessità future del figlio a sua discrezione.
5) Le parti dichiarano di aver precedentemente risolto ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo quanto previsto nel presente ricorso.
6) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
3 di 5 7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
8) Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
9) Le parti rinunciano sin da ora ai termini per il deposito di memorie conclusionali e memorie di repliche nonché all'impugnazione del emanando provvedimento.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 1° dicembre 2024, , a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza more uxorio con , conveniva in giudizio CP_1
l'uomo per sentire disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del loro figlio (nato l'[...]), il collocamento prevalente Per_1 dello stesso presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo al mantenimento del minore a carico del padre in misura pari ad € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 6 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Con nota di deposito in data 7 gennaio 2025, alla quale era allegata la procura alle liti rilasciata dal convenuto, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sull'affidamento del minore, rassegnando congiuntamente le conclusioni.
Alla prima udienza del 6 marzo 2025, sentite personalmente le parti ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione,
i procuratori precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., sicché la causa veniva rimessa immediatamente in decisione.
4 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della prole minore, e, anzi, paiono adeguati a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone in conformità alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni anche patrimoniali concordate tra le parti;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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