Art. 2.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all' art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736 , e' stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.
Esso e' per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore.
Entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al primo comma nonche' le aliquote di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere variati in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, il contributo dovuto al "Fondo adeguamento pensioni", di cui all' art. 2 della legge 6 giugno 1952, n. 736 , e' stabilito nella misura dell'8 per cento della intera retribuzione corrisposta al personale soggetta al contributo per il Fondo di previdenza.
Esso e' per il 3,65 per cento a carico del datore di lavoro e per il 4,35 per cento a carico del lavoratore.
Entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al primo comma nonche' le aliquote di cui al secondo comma del presente articolo, possono essere variati in relazione alle risultanze della gestione e al fabbisogno della stessa, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .