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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4182/2017 Reg. Gen. e vertente tra
- , nata a [...] il quattro agosto 1949, C.F.: Parte_1
, nella qualità di erede di , nato a C.F._1 Persona_1
Messina l'uno gennaio 1945 ed ivi deceduto il 15 aprile 2017, elettivamente domiciliata in Messina, Via S. Filippo Bianchi, 68, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Scandura, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellante –
E
- (poi , nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la
Sicilia, con sede in Bologna, via Stalingrado, 45, P. IVA: , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in S. Agata Militello, Via Martoglio, 14, presso lo studio dell'Avv. Alfredo
Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellata –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Messina, la Persona_1
nella qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, esponendo che, in data 10 giugno 2013, verso le ore 12:15, mentre percorreva la via Consolare Pompea a bordo del proprio ciclomotore
Peugeot 50, targato A2D29, con direzione di marcia nord-sud, veniva investito da una autovettura non identificata che percorreva la stessa via con senso di marcia opposto.
In particolare, il evidenziava che l'automobile svoltava a sinistra per Per_1
immettersi nello svincolo, senza fermarsi allo stop e senza dare la precedenza, e che,
subito dopo il sinistro, il veicolo danneggiante si dileguava rimanendo ignoto.
L'attore deduceva che, a causa dell'incidente, riportava delle lesioni personali e,
per queste ragioni, veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo tramite l'intervento del 118.
Il precisava, altresì, che, a seguito dell'urto, il ciclomotore riportava dei Per_1
danni che quantificava.
L'attore, quindi, chiedeva di accertare che il sinistro si fosse verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura rimasto ignoto e, per l'effetto, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno subito, sia personale che al veicolo.
L'assicurazione, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Espletata la prova per testi e disposta la consulenza medico-legale, il Giudice di
Pace, con sentenza del 10 gennaio 2017, rigettava la domanda.
La , nella qualità di erede di proponeva Parte_1 Persona_1
appello esponendo un unico, articolato, motivo di gravame.
Si costituiva la nella qualità, che replicava e chiedeva, fra Controparte_1
l'altro, il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'9 maggio 2025, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n.
56.
Il primo Giudice rigettava la domanda ritenendo che l'attore non avesse dimostrato l'impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Rilevava, inoltre,
che non era emersa la prova certa della dinamica del sinistro stradale per come descritta dall'attore.
In particolare, il Giudice di Pace evidenziava che l'attore non si era attivato diligentemente per individuare il veicolo investitore, non avendo richiesto l'intervento della Polizia Stradale o presentato formale querela o informato dei fatti i sanitari che gli prestavano il primo soccorso.
Inoltre, rilevava che l'unico testimone oculare sentito in giudizio, CP_3
, aveva reso una dichiarazione contraddittoria e poco attendibile.
[...]
Col motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa operata dal Giudice di prime cure.
Più esattamente, l'appellante ritiene di essersi comportato diligentemente nell'individuazione del veicolo ignoto, che ha cercato di rintracciare, inutilmente,
anche attraverso un biglietto riportante un numero di targa consegnato da una persona presente sul luogo del sinistro al genero del Per_1
Inoltre, l'appellante sostiene che è stata dimostrata la dinamica del sinistro, sulla base delle dichiarazioni del teste oculare e della documentazione in atti. CP_3
Il motivo è, sotto entrambi gli aspetti, infondato.
Innanzitutto, deve rilevarsi, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. n. 990 del 1969, art.19, comma 1, lett. a), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (Cass.
10540/2023, 15367/2011, 8086/1995 e 1860/1990). La prova che il danneggiato è tenuto a fornire può essere data anche in base a mere “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. 24449/2005).
La prova può essere del pari offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità.
Tuttavia, l'omessa denuncia alle autorità non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti dell'impresa designata dal Fondo;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo ambedue le suddette circostanze costituire, al più, meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass.
15659/2017).
La ragione giustificativa della non identificazione del veicolo è che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno (Cass.
15367/2011), presupposto indefettibile al riguardo essendo solamente che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. 18308/2015; Cass. 274/2015).
Ebbene, nel caso di specie, come già egregiamente e correttamente spiegato dal primo decidente, il cui percorso argomentativo è assolutamente condivisibile perché
dettagliato, coerente e privo di contraddizioni, l'appellante non ha dimostrato di aver assunto un comportamento di comune diligenza diretto all'identificazione del responsabile del sinistro.
Ciò emerge, innanzitutto, come rilevato dal primo Giudice, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado.
Infatti, il teste , che ha riferito di aver visto e sentito Controparte_3
l'incidente, ha dichiarato di essersi avvicinato subito al luogo dell'incidente e aggiunto che, “quando mi sono avvicinato c'era solo il motorino per terra e la macchina non
c'era più”.
Il teste , genero del non era presente al momento Testimone_1 Per_1
del sinistro, ma si è recato sul luogo dei fatti in un secondo momento, a seguito di una chiamata che lo avvertiva dell'incidente.
Il , in particolare, ha riferito che “arrivato sul posto mio suocero era TE
stato già trasportato con l'autoambulanza, ma ancora sul posto vi era molta gente e
ho provveduto a raccogliere i dati del sig. che aveva assistito all'incidente CP_3
[…]”. Il teste ha aggiunto, altresì, che “quando sono arrivato sul posto non vi era
alcuna traccia del conducente dell'autovettura; mi fu riferito dai passanti che il
predetto, fermatosi in un primo momento, subito si era allontanato dal luogo
dell'incidente”.
Ebbene, stando a quanto riferito dai due testi, avrebbero potuto essere acquisite,
con la normale diligenza, maggiori informazioni sul veicolo pirata.
Infatti, il che ha affermato di aver visto e sentito l'urto, non ha riferito CP_3
che il veicolo danneggiante si fosse dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma solo che al momento in cui si è avvicinato sul luogo dell'incidente la macchina non c'era più.
Il ha affermato, inoltre, che sul luogo del sinistro c'era molta gente TE
informata sui fatti e che gli era stato riferito dai passanti che il veicolo pirata si era fermato in un primo momento dopo l'urto.
Nell'arco temporale in cui il veicolo investitore si è fermato, sarebbe stato possibile, quindi, se non per lo stesso danneggiato, per le persone presenti, acquisire maggiori informazioni sul danneggiante.
Per contro, l'unico teste oculare, , non è stato in grado di Controparte_3
identificare il modello del veicolo investitore, ma soltanto il colore chiaro dell'autovettura pirata (“[…] posso precisare che un'autovettura di colore chiaro, di
cui non ricordo la marca […]”), nonostante l'incidente fosse avvenuto in pieno giorno
(ore 12:15 circa).
Ancora, deve evidenziarsi che il , sebbene abbia riferito che sul luogo TE
del sinistro c'era molta gente, si è prodigato soltanto a raccogliere le generalità del e non anche quelle di altri potenziali testimoni informati sui fatti. CP_3
Peraltro, la mancanza di diligenza della vittima nella individuazione del responsabile si riscontra anche nella mancata presentazione di una denuncia o querela contro ignoti.
Questo elemento, seppure non costituisca, come detto, un presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno nei confronti del
Fondo di Garanzia, costituisce un indizio, da valutarsi unitamente ad altri elementi di prova, dell'effettivo avveramento del sinistro, nonché della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile.
Ulteriormente, come correttamente osservato dal primo Giudice, il non Per_1
ha precisato al personale sanitario del pronto soccorso di aver subito un incidente causato da un veicolo non identificato.
L'appellante, per converso, riferisce di essersi attivato conducendo delle autonome indagini per l'individuazione del responsabile dell'incidente, partendo da un biglietto indicante il numero di targa del veicolo pirata, consegnato al genero ( TE
) da “qualcuno presente al sinistro” – come dichiarato dall'appellante stesso
[...]
nell'atto introduttivo del presente giudizio-.
Ebbene, suddetta circostanza -che, peraltro, non era stata evidenziata nell'atto introduttivo del primo grado- non è stata provata.
Infatti, il teste ha dichiarato in giudizio di aver provveduto “a TE
raccogliere i dati del Sig. che aveva assistito all'incidente”, ma non ha riferito CP_3
di aver ricevuto il suddetto biglietto da qualcuno dei soggetti presenti.
Inoltre, il biglietto mai è stato depositato in atti e, soprattutto, nella comparsa conclusionale del primo grado, il aveva fornito una versione diversa della Per_1
specifica vicenda, affermando che il biglietto gli era stato personalmente consegnato da qualcuno mentre egli si trovava nella barella.
Deve aggiungersi, peraltro, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il danneggiato non si debba trasformare in un investigatore privato o in un querelante (in tali termini, Cass. 9939/2012; Cass. 24449/2005), ma che debba soltanto assumere e mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia
(cfr. Cass. 15367/2011), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza quale generale principio di solidarietà sociale (Cass. 3651/2006).
Ne consegue, quindi, che non era richiesto al danneggiato di condurre delle autonome indagini articolate e complesse, perché egli avrebbe potuto – più
semplicemente – assumere una condotta diligente nell'individuazione del responsabile,
anche mediante formale denuncia dei fatti alle forze dell'ordine.
E' significativo, al riguardo, che nessuno -nemmeno il genero, prontamente accorso sui luoghi- abbia ritenuto di chiedere l'intervento dei Vigili Urbani per gli accertamenti del caso, soprattutto, in considerazione della particolarità e delicatezza della vicenda, come egregiamente rilevato anche dal primo decidente.
Ferme tali inequivocabili e decisive considerazioni, l'attore, oltre all'onere di individuare il responsabile del sinistro, aveva anche quello di provare, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati da un veicolo non identificato, il fatto generatore del danno.
Sul punto, non è stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro.
Infatti, come correttamente statuito dal primo Giudice, deve ritenersi poco attendibile la dichiarazione resa dal unico testimone oculare dei fatti, che, per CP_3
vero, racchiude in sé delle contraddizioni.
Il teste oculare descrive il sinistro per come narrato dall'attore in citazione.
Il teste, in particolare, riferisce che, al momento del sinistro, si trovava in via
Consolare Pompea, lato mare, “e passeggiavo quando ho visto e sentito l'incidente; posso precisare che un'autovettura di colore chiaro, di cui non ricordo la marca,
provenendo da Messina direzione Ganzirri, svoltava verso sinistra e precisamente
verso la Panoramica;
questa andava ad urtare il ciclomotore di colore rosso del Sig.
che proveniva in senso inverso dalla via C. Pompea, precisamente da Per_1
Ganzirri verso Messina;
posso precisare che l'autovettura nello svoltare verso sinistra
non si fermò al segnale di STOP ivi esistente ed investiva il ciclomotore”.
Innanzitutto, come già rilevato, è inverosimile che il dopo aver CP_3
descritto il sinistro con tale dovizia di dettagli, non ricordi il modello o la marca del veicolo investitore, ma soltanto il colore chiaro dello stesso.
Peraltro, il teste, dopo aver descritto l'esatta dinamica del sinistro, si contraddice,
precisando che “[…] l'auto l'ho vista solo al momento dell'urto”.
Ma la descrizione da parte del dell'intera manovra di svolta del veicolo CP_3
pirata presupponeva che egli avesse visto l'automobile già prima dell'urto con il veicolo attoreo.
Del resto, l'attendibilità delle dichiarazioni del emerge anche dal CP_3
confronto con la deposizione del . TE
Infatti, il riferisce che, dopo il sinistro, si avvicinò subito sui luoghi e CP_3
che la macchina non c'era più, ma non dichiara di aver visto il -intervenuto TE
successivamente- e, soprattutto, di avergli fornito i suoi dati.
Al contrario, il afferma che, arrivato sul luogo del sinistro, ha TE
provveduto a raccogliere i dati del CP_3 Proprio per queste carenze probatorie, la mancanza di un rapporto ufficiale sull'incidente inficia gravemente il quadro istruttorio e la formazione della prova, che
è affidata esclusivamente ad un testimone che, però, come già detto, è poco attendibile.
Inoltre, la c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado non può essere idonea di per sé a provare l'esistenza del sinistro.
Infatti, l'accertamento della compatibilità delle lesioni lamentate dall'attore rispetto alla dinamica del sinistro assunta in citazione attiene ad un piano squisitamente medico-legale, che nulla a che vedere con la prova del fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria, come tale idoneo, semmai, a confermare la natura traumatica delle stesse lesioni e non anche la riconducibilità del fatto a un sinistro stradale cagionato dal conducente di un'autovettura rimasta sconosciuta.
L'appello deve essere, in conclusione, rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna , nella qualità di erede di al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime Controparte_4 della Strada, che liquida in euro 1.700,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.