Art. 25. Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF ((. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto)) . ((1)) 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. ((Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1)) . ((1)) 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 maggio 2026, n. 87 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
3. ((Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1)) . ((1)) 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 maggio 2026, n. 87 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".