Art. 25. Ripartizione della quota dell'otto per mille
del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.
Note all'art. 25:
- Il testo del comma 7 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
«7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all' articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .».
del gettito IRPEF 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell' articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.
Note all'art. 25:
- Il testo del comma 7 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
«7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all' articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 ; all' articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 ; all' articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409 ; all' articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all' articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638 .».