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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gonnesa - Via Sant'Andrea 09010 Gonnesa SU
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giorgio Asproni 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230002462607000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230002462607000 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
CONCLUSIONI Nell'interesse del ricorrente: voglia il giudice della Corte annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
Nell'interesse del comune di Gonnesa: voglia il giudice dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo con vittoria di spese.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate riscossione: voglia il giudice dichiarare il ricorso inammissibile. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al comune di Gonnesa e all'Agenzia delle entrate Riscossione il 27 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 025 2023 0002462607000 e ruolo n.2023/000652 e n. 2023/000675 per imu anno 2014 e tasi 2015 dovuta al comune di Gonnesa e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'omessa notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi.
Tanto premesso, con il presente atto, Agenzia delle entrate-Riscossione nel dedurre la tempestività della notifica ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, notificato il 26.3.2025 a mani proprie del destinatario, presso l'indirizzo di residenza dello stesso e proposto contro l'Agenzia il 27.5.2025.
Il comune di Gonnesa nel contestare il fondamento del ricorso ne ha comunque eccepito l'inammissibilità essendo la costituzione in giudizio avvenuta oltre il trentesimo giorno dalla notifica del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art 22.c.1 dlgs 546/1992 il ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, deposita a pena di inammissibilità, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato…
Il ricorrente si è costituto in giudizio in data 27.6.2025, oltre il termine di 30 gg dalla notifica, in data 27.5.2025, del ricorso al comune di Gonnesa e all'Agenzia delle entrate riscossione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il giudice della La Corte di giustizia di primo grado di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il comune di Gonnesa e Agenzia delle entrate riscossione, per ciascuna parte in complessivi euro 852,00 oltre 15%
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 551/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gonnesa - Via Sant'Andrea 09010 Gonnesa SU
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Giorgio Asproni 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230002462607000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230002462607000 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
CONCLUSIONI Nell'interesse del ricorrente: voglia il giudice della Corte annullare l'atto impugnato con vittoria di spese.
Nell'interesse del comune di Gonnesa: voglia il giudice dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo con vittoria di spese.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate riscossione: voglia il giudice dichiarare il ricorso inammissibile. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato al comune di Gonnesa e all'Agenzia delle entrate Riscossione il 27 maggio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 025 2023 0002462607000 e ruolo n.2023/000652 e n. 2023/000675 per imu anno 2014 e tasi 2015 dovuta al comune di Gonnesa e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'omessa notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi.
Tanto premesso, con il presente atto, Agenzia delle entrate-Riscossione nel dedurre la tempestività della notifica ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, notificato il 26.3.2025 a mani proprie del destinatario, presso l'indirizzo di residenza dello stesso e proposto contro l'Agenzia il 27.5.2025.
Il comune di Gonnesa nel contestare il fondamento del ricorso ne ha comunque eccepito l'inammissibilità essendo la costituzione in giudizio avvenuta oltre il trentesimo giorno dalla notifica del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art 22.c.1 dlgs 546/1992 il ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, deposita a pena di inammissibilità, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato…
Il ricorrente si è costituto in giudizio in data 27.6.2025, oltre il termine di 30 gg dalla notifica, in data 27.5.2025, del ricorso al comune di Gonnesa e all'Agenzia delle entrate riscossione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il giudice della La Corte di giustizia di primo grado di Cagliari dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 e lo condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per il comune di Gonnesa e Agenzia delle entrate riscossione, per ciascuna parte in complessivi euro 852,00 oltre 15%