Art. 14.
L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, e' assunto dallo Stato a partire dal 1 gennaio 1959.
La validita' delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cessera' con l'emissione del decreto con cui il Ministro per il tesoro assumera' l'onere di cui al comma stesso.
L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, e' assunto dallo Stato a partire dal 1 gennaio 1959.
La validita' delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cessera' con l'emissione del decreto con cui il Ministro per il tesoro assumera' l'onere di cui al comma stesso.