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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 06/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 955 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
ata a CATANIA (CT) il 21/10/1987 e residente in [...]R. LOMBARDI 6/A Parte_1
95048 SCORDIA ITALIA , CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'avv. CACCIOLA ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ato in SVIZZERA 30/10/1976 residente in [...]G. VERGA 1 95048 Parte_2
SCORDIA ITALIA CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv C.F._2
LO TR SE . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/09/2025 e Parte_1 Parte_2 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 16/04/2012 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di
SCORDIA al n. 7 anno 2012 parte I
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 24.7.2017 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza del 6.11.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del 24.7.2017
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 16/04/2012 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Scordia al 7 anno 2012 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 6.11.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 955 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
ata a CATANIA (CT) il 21/10/1987 e residente in [...]R. LOMBARDI 6/A Parte_1
95048 SCORDIA ITALIA , CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1 dell'avv. CACCIOLA ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
ato in SVIZZERA 30/10/1976 residente in [...]G. VERGA 1 95048 Parte_2
SCORDIA ITALIA CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv C.F._2
LO TR SE . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 24/09/2025 e Parte_1 Parte_2 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 16/04/2012 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di
SCORDIA al n. 7 anno 2012 parte I
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 24.7.2017 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza del 6.11.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del 24.7.2017
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 16/04/2012 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Scordia al 7 anno 2012 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 6.11.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo