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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2024 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI e
e, per essa, la mandataria Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTA
Oggi 7 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per e l'avv. Parte_1 Parte_1 VILLA e, nsiste nell'istanza di chiamata in causa della cedente atteso che nel file allegato alla prima memoria denominata
“procura” vi è l'atto completo comprensivo della terza pagina. In subordine precisa le conclusioni come da atto di citazione Per e, per essa, la mandataria l'avv. BATTISTI Controparte_1 Controparte_2
JOHN LORIS che precisa le conclusioni come da scritti difensivi depositati in data 06.05.2025 Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rap ) Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VILLA GIUSEPPE OPPONENTI contro
(C.F. ) e, per essa, la mandataria CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ) in persona del legale rapp.te p.t.
[...] P.IVA_3 n il p avv. BATTISTI JOHN LORIS e dell'avv. MONTANARI FABRIZIO OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato nel termine assegnato dal G.E. ex art 616 c.p.c, la , in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio introducevano il giudizio di merito Parte_2 Parte_1 dell''opp uzi al n. R.G. es. imm. 88/2023 intrapresa su istanza di e, per essa, dalla mandataria sulla base del contratto di Controparte_1 Controparte_2
rogito Notaio del 9 sottoscritto con l'allora Per_1
(poi fusa per incorporazione nel credito per l'importo di € 3.500.000 Controparte_3 Controparte_4 ente ceduto alla A f pposizione eccepivano: a) il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della convenuta per difetto di prova della cessione del credito e della inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione;
b) il difetto di legittimazione attiva sia della e, per essa, dalla mandataria per difetto di iscrizione Controparte_1 Controparte_5 ietà nell'albo ex art. 106 T c) la invalidità dell'atto costitutivo di ipoteca in quanto estraneo all'oggetto sociale della Parte_1 ; d) la nullità del pignoramento in quan
[...] immobili staggiti e della sezione urbana del catasto. Concludevano, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: A) In via pregiudiziale - Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione attiva e/o di rappresentanza sostanziale e/o processuale della e/o della mandataria CP_1 [...]
e comunque per quest'ultima per nullità della procura in favo Controparte_2 CP_1 on risultando la predetta società iscritta nell'apposito albo ex art 106 Controparte_2
pagina 2 di 8 tub. B) In via principale: Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della costituzione della garanzia ipotecaria prestata dalla ed oggetto di Contratto di mutuo Parte_1 ipotecario repertorio n. 93.657 racco utuo ipotecario stesso e della nota di iscrizione ipotecaria del 16/07/2010 iscritta ai nn. 19715 RG e 2393 RP per Euro 6.300.000,000 iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Macerata in accoglimento di qualunque dei motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare per l'effetto o in via autonoma in accoglimento di qualunque dei motivi esposti in narrativa invalidità/nullità/inesistenza/inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare per cui è causa con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla invalidità/nullità/inefficacia degli atti successivi compresa la trascrizione del pignoramento ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Macerata e comunque competente la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
In ogni caso con condanna di spese e compensi di procuratore, spese generali 15% iva e cap come per legge del presente giudizio e di entrambi le fasi cautelari” Si costituiva la opposta che contestava tutti i motivi di opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'adito Tribunale, contrariis rejectis, in via principale preliminare i ) rilevare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva di mera cessionaria in forza di operazione di cartolarizzazione di Controparte_1 cui in narrativa, del diritto di credito già va Credito Valtellinese- Gruppo Bancario Credit Agricole Italia CP_3
), nei confronti del signor ,garantito da ipoteca della terza garante Parte_1 Parte_1
e respingere cons domanda di controparte nei suoi confronti,
[...] dichiarare la legittimazione attiva di e della mandataria per dar corso Controparte_1 Controparte_2 alle azioni di recupero del credito nei or e o Parte_1 [...]
nel merito respingere integralmente l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto Parte_1 ità del venire contra factum proprium di parte attrice e conseguentemente dichiarare la validità dell'atto di concessione di ipoteca e dell'ipoteca stessa iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Macerata il 16.07.2010 ai nn. 10715 R.G. e 2393 R.P. per € 6.300.000,00 sui beni di piena e intera proprietà della terza datrice;
CP_6
- dichiarare la regolarità della notifica del pignoramento e la correttezza della trascrizione e dell'indicazione catastale dei beni oggetto del pignoramento, scevra da incertezze . Con ogni ulteriore riserva e con vittoria di spese” La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.05.2025.
Diritto Preliminarmente va disattesa la istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo reiterata dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni esposte nell'ordinanza in data 09.01.2025 che devono intendersi in questa sede riportate e trascritte. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta.
A. Sull'omessa iscrizione della società e della mandataria nell'albo ex art 106 TUB. Controparte_1
Gli opponenti, allegando la ma lla opposta e della mandataria nell'albo ex art 106 TUB, hanno eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione processuale. La opposta, costituendosi in giudizio ha dedotto e provato la iscrizione della nell'albo CP_1 ex art 106 TUB. Relativamente alla mancata iscrizione della mandataria nell'albo ex art 106 TUB e all'asserito difetto di legittimazione processuale, la eccezione va disattesa tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del 17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione pagina 3 di 8 nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa. B. Sull'asserito difetto di prova della cessione e della inclusione del credito nell'oggetto della cessione La parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità in capo alla opposta del diritto di credito derivante dal contratto di muto posto a fondamento della intrapresa esecuzione e a tal fine ha contestato sia la esistenza del contratto di cessione che la inclusione del credito nell'oggetto della cessione in blocco. Il motivo di opposizione è infondato. Preliminarmente va rilevato che, come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dalla parte opponente, la opposta ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente, provando sia la cessione del credito che la inclusione del credito derivante dal mutuo posto a fondamento della esecuzione intrapresa nell'oggetto della cessione. Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). La legittimazione ad pagina 4 di 8 agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016) Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138
- 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con pagina 5 di 8 qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso la opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto di cessione (v. allegati doc. 6 a) copie contratto di cessione dei crediti Creval/Ortles del 3.12.2021 con allegato A richiamato all'art.1 del contratto –che contiene l'indicazione dei crediti ceduti ,identificati con la descrizione dei rapporti (mutuo ipotecario;
conto corrente) e i codici alfa-numerici) Relativamente, invece, all'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, va rilevato che le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi provata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Ed invero, tale avviso, unitamente ad altri elementi, può eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. Nella specie la attrice opponente, come sopra evidenziato, ha provato la esistenza del contratto di cessione di crediti intercorso tra e in data 13.12.2021 di cui all'avviso pubblicato nella CP_7 CP_1 Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 149 del 16.12.2021 (v. doc. 11). La opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021 (v. doc. 11 fascicolo opposta nel quale si dà atto dell'avvenuta cessione di “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti, sorti nel periodo tra il 1gennaio 1950 e il 31 marzo 2021. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la “Data di Individuazione dei Crediti”)”.
pagina 6 di 8 Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo e, inoltre, la opposta ha prodotto l'allegato A richiamato all'art.1 del contratto che contiene l'indicazione dei crediti ceduti identificati con la descrizione dei rapporti (mutuo ipotecario;
conto corrente) Tali elementi, unitamente al possesso da parte della opposta del contratto di mutuo fondiario, risultano sufficienti a far ritenere incluso nell'operazione anche il credito azionato dall'odierna opposta. C. Sulla asserita invalidità dell'atto costitutivo di ipoteca in quanto atto estraneo rispetto all'oggetto sociale della società
Parte_1 Il motivo di opposizione è infondato in quanto, contrariamente a quanto esposto dalla opponente, dalla visura camerale si evince che la società Parte_1
opponente ha per oggetto, la gestione di terreni agricoli e fabbricati civili e che “potrà inoltre
[...] ie a terzi”. (v. visura camerale) L'atto costitutivo di ipoteca, pertanto, rientra a tutti gli effetti nell'oggetto sociale. A ciò merita aggiungere che l'atto costitutivo di ipoteca, contenuto nel medesimo contratto di mutuo risulta sottoscritto sia dal , quale socio e amministratore della Parte_2 [...]
che dall'altro socio Parte_1 Controparte_8 conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale che all'art 8 prevede la necessità della firma congiunta di tutti i soci per le operazioni di straordinaria amministrazione e per qualunque atto dispositivo di immobili. (v. statuto della società opponente) D. Sulla asserita nullità del pignoramento per omessa indicazione dei confini degli immobili pignorati e della sezione urbana del catasto Gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di pignoramento in quanto la omessa indicazione dei confini degli immobili staggiti e della sezione urbana determinerebbe incertezza sui beni staggiti. Il motivo di opposizione è infondato. Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “L'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso” (v. cass. 2020 n. 19123). Nell'atto di pignoramento gli immobili staggiti vengono così descritti "porzioni di fabbricati siti in Civitanova Marche,censiti al C.U di detto Comune al:
foglio 28, part38, sub 2, cat C/1, mq 74;
foglio 28, part 38, sub l, cat A/3, n vani 5.5;
foglio 28, part 38, sub 3, cat X;
foglio 28, part 8, cat A/2, mq 20;
foglio 28, part 38, sub 4, cat C/2, mq 159;
foglio 28, pari 38, sub 8, cat A/3, n vani 4;
foglio 28, part 38, sub 9, cat A/3, n vani 5;
foglio 28, part 38, sub l O, cat A/3, n vani l.5;
foglio 28, part 38, sub 11, cal A/3, n vani 7;
foglio 28, part 38, sub 12, cat A/3, n vani 7;
foglio 28, part 38, sub 13, cat C/2, mq 18;
foglio 28, part 38, sub 14, cat A/3, n vani 7.5;
foglio 28, part 38, sub 15, ca/ C/2, mq 64;
foglio 28, part 38, sub 16, cat C/2, mq 430;
foglio 28, part 38, sub 17, cat C/2, mq 17;
foglio 28, part 38, sub 5, cat X;
foglio 28, part 38, sub 6, cat X;
foglio 28, part 38, sub 7, cat X;
e porzioni di terreni siti in Civitanova Marche, distinti al C.T. di detto Comune al foglio 28, part. 421, 192, 191, 190, 189, 117, 115, 114, 112, 111, 85, 84, 193". Detta descrizione appare sufficiente ad individuare i beni staggiti non determinando alcuna incertezza assoluta nè la omessa indicazione dei confini nè la mancata indicazione della sezione.
pagina 7 di 8 E. Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000 (v. cassa. 2021 n. 38370 “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile), con esclusione del compenso per la fase istruttoria in difetto di espletamento della relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la opposizione
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 26.464,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 7 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2024 tra
Parte_1
[...]
OPPONENTI e
e, per essa, la mandataria Controparte_1 Controparte_2
OPPOSTA
Oggi 7 maggio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per e l'avv. Parte_1 Parte_1 VILLA e, nsiste nell'istanza di chiamata in causa della cedente atteso che nel file allegato alla prima memoria denominata
“procura” vi è l'atto completo comprensivo della terza pagina. In subordine precisa le conclusioni come da atto di citazione Per e, per essa, la mandataria l'avv. BATTISTI Controparte_1 Controparte_2
JOHN LORIS che precisa le conclusioni come da scritti difensivi depositati in data 06.05.2025 Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rap ) Parte_2 P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. VILLA GIUSEPPE OPPONENTI contro
(C.F. ) e, per essa, la mandataria CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ) in persona del legale rapp.te p.t.
[...] P.IVA_3 n il p avv. BATTISTI JOHN LORIS e dell'avv. MONTANARI FABRIZIO OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 07.05.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato nel termine assegnato dal G.E. ex art 616 c.p.c, la , in persona del legale Parte_1 rapp.te e in proprio introducevano il giudizio di merito Parte_2 Parte_1 dell''opp uzi al n. R.G. es. imm. 88/2023 intrapresa su istanza di e, per essa, dalla mandataria sulla base del contratto di Controparte_1 Controparte_2
rogito Notaio del 9 sottoscritto con l'allora Per_1
(poi fusa per incorporazione nel credito per l'importo di € 3.500.000 Controparte_3 Controparte_4 ente ceduto alla A f pposizione eccepivano: a) il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della convenuta per difetto di prova della cessione del credito e della inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione;
b) il difetto di legittimazione attiva sia della e, per essa, dalla mandataria per difetto di iscrizione Controparte_1 Controparte_5 ietà nell'albo ex art. 106 T c) la invalidità dell'atto costitutivo di ipoteca in quanto estraneo all'oggetto sociale della Parte_1 ; d) la nullità del pignoramento in quan
[...] immobili staggiti e della sezione urbana del catasto. Concludevano, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: A) In via pregiudiziale - Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione attiva e/o di rappresentanza sostanziale e/o processuale della e/o della mandataria CP_1 [...]
e comunque per quest'ultima per nullità della procura in favo Controparte_2 CP_1 on risultando la predetta società iscritta nell'apposito albo ex art 106 Controparte_2
pagina 2 di 8 tub. B) In via principale: Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia della costituzione della garanzia ipotecaria prestata dalla ed oggetto di Contratto di mutuo Parte_1 ipotecario repertorio n. 93.657 racco utuo ipotecario stesso e della nota di iscrizione ipotecaria del 16/07/2010 iscritta ai nn. 19715 RG e 2393 RP per Euro 6.300.000,000 iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Macerata in accoglimento di qualunque dei motivi esposti in narrativa;
- Accertare e dichiarare per l'effetto o in via autonoma in accoglimento di qualunque dei motivi esposti in narrativa invalidità/nullità/inesistenza/inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare per cui è causa con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alla invalidità/nullità/inefficacia degli atti successivi compresa la trascrizione del pignoramento ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Macerata e comunque competente la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
In ogni caso con condanna di spese e compensi di procuratore, spese generali 15% iva e cap come per legge del presente giudizio e di entrambi le fasi cautelari” Si costituiva la opposta che contestava tutti i motivi di opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'adito Tribunale, contrariis rejectis, in via principale preliminare i ) rilevare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva di mera cessionaria in forza di operazione di cartolarizzazione di Controparte_1 cui in narrativa, del diritto di credito già va Credito Valtellinese- Gruppo Bancario Credit Agricole Italia CP_3
), nei confronti del signor ,garantito da ipoteca della terza garante Parte_1 Parte_1
e respingere cons domanda di controparte nei suoi confronti,
[...] dichiarare la legittimazione attiva di e della mandataria per dar corso Controparte_1 Controparte_2 alle azioni di recupero del credito nei or e o Parte_1 [...]
nel merito respingere integralmente l'avversaria domanda in quanto infondata in fatto Parte_1 ità del venire contra factum proprium di parte attrice e conseguentemente dichiarare la validità dell'atto di concessione di ipoteca e dell'ipoteca stessa iscritta presso l'Ufficio del Territorio di Macerata il 16.07.2010 ai nn. 10715 R.G. e 2393 R.P. per € 6.300.000,00 sui beni di piena e intera proprietà della terza datrice;
CP_6
- dichiarare la regolarità della notifica del pignoramento e la correttezza della trascrizione e dell'indicazione catastale dei beni oggetto del pignoramento, scevra da incertezze . Con ogni ulteriore riserva e con vittoria di spese” La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07.05.2025.
Diritto Preliminarmente va disattesa la istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo reiterata dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni esposte nell'ordinanza in data 09.01.2025 che devono intendersi in questa sede riportate e trascritte. Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta.
A. Sull'omessa iscrizione della società e della mandataria nell'albo ex art 106 TUB. Controparte_1
Gli opponenti, allegando la ma lla opposta e della mandataria nell'albo ex art 106 TUB, hanno eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione processuale. La opposta, costituendosi in giudizio ha dedotto e provato la iscrizione della nell'albo CP_1 ex art 106 TUB. Relativamente alla mancata iscrizione della mandataria nell'albo ex art 106 TUB e all'asserito difetto di legittimazione processuale, la eccezione va disattesa tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del 17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione pagina 3 di 8 nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa. B. Sull'asserito difetto di prova della cessione e della inclusione del credito nell'oggetto della cessione La parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità in capo alla opposta del diritto di credito derivante dal contratto di muto posto a fondamento della intrapresa esecuzione e a tal fine ha contestato sia la esistenza del contratto di cessione che la inclusione del credito nell'oggetto della cessione in blocco. Il motivo di opposizione è infondato. Preliminarmente va rilevato che, come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dalla parte opponente, la opposta ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente, provando sia la cessione del credito che la inclusione del credito derivante dal mutuo posto a fondamento della esecuzione intrapresa nell'oggetto della cessione. Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). La legittimazione ad pagina 4 di 8 agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016) Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138
- 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con pagina 5 di 8 qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso la opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto di cessione (v. allegati doc. 6 a) copie contratto di cessione dei crediti Creval/Ortles del 3.12.2021 con allegato A richiamato all'art.1 del contratto –che contiene l'indicazione dei crediti ceduti ,identificati con la descrizione dei rapporti (mutuo ipotecario;
conto corrente) e i codici alfa-numerici) Relativamente, invece, all'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, va rilevato che le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi provata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Ed invero, tale avviso, unitamente ad altri elementi, può eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. Nella specie la attrice opponente, come sopra evidenziato, ha provato la esistenza del contratto di cessione di crediti intercorso tra e in data 13.12.2021 di cui all'avviso pubblicato nella CP_7 CP_1 Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 149 del 16.12.2021 (v. doc. 11). La opposta ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021 (v. doc. 11 fascicolo opposta nel quale si dà atto dell'avvenuta cessione di “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti, sorti nel periodo tra il 1gennaio 1950 e il 31 marzo 2021. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la “Data di Individuazione dei Crediti”)”.
pagina 6 di 8 Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo e, inoltre, la opposta ha prodotto l'allegato A richiamato all'art.1 del contratto che contiene l'indicazione dei crediti ceduti identificati con la descrizione dei rapporti (mutuo ipotecario;
conto corrente) Tali elementi, unitamente al possesso da parte della opposta del contratto di mutuo fondiario, risultano sufficienti a far ritenere incluso nell'operazione anche il credito azionato dall'odierna opposta. C. Sulla asserita invalidità dell'atto costitutivo di ipoteca in quanto atto estraneo rispetto all'oggetto sociale della società
Parte_1 Il motivo di opposizione è infondato in quanto, contrariamente a quanto esposto dalla opponente, dalla visura camerale si evince che la società Parte_1
opponente ha per oggetto, la gestione di terreni agricoli e fabbricati civili e che “potrà inoltre
[...] ie a terzi”. (v. visura camerale) L'atto costitutivo di ipoteca, pertanto, rientra a tutti gli effetti nell'oggetto sociale. A ciò merita aggiungere che l'atto costitutivo di ipoteca, contenuto nel medesimo contratto di mutuo risulta sottoscritto sia dal , quale socio e amministratore della Parte_2 [...]
che dall'altro socio Parte_1 Controparte_8 conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale che all'art 8 prevede la necessità della firma congiunta di tutti i soci per le operazioni di straordinaria amministrazione e per qualunque atto dispositivo di immobili. (v. statuto della società opponente) D. Sulla asserita nullità del pignoramento per omessa indicazione dei confini degli immobili pignorati e della sezione urbana del catasto Gli opponenti hanno eccepito la nullità dell'atto di pignoramento in quanto la omessa indicazione dei confini degli immobili staggiti e della sezione urbana determinerebbe incertezza sui beni staggiti. Il motivo di opposizione è infondato. Come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “L'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso” (v. cass. 2020 n. 19123). Nell'atto di pignoramento gli immobili staggiti vengono così descritti "porzioni di fabbricati siti in Civitanova Marche,censiti al C.U di detto Comune al:
foglio 28, part38, sub 2, cat C/1, mq 74;
foglio 28, part 38, sub l, cat A/3, n vani 5.5;
foglio 28, part 38, sub 3, cat X;
foglio 28, part 8, cat A/2, mq 20;
foglio 28, part 38, sub 4, cat C/2, mq 159;
foglio 28, pari 38, sub 8, cat A/3, n vani 4;
foglio 28, part 38, sub 9, cat A/3, n vani 5;
foglio 28, part 38, sub l O, cat A/3, n vani l.5;
foglio 28, part 38, sub 11, cal A/3, n vani 7;
foglio 28, part 38, sub 12, cat A/3, n vani 7;
foglio 28, part 38, sub 13, cat C/2, mq 18;
foglio 28, part 38, sub 14, cat A/3, n vani 7.5;
foglio 28, part 38, sub 15, ca/ C/2, mq 64;
foglio 28, part 38, sub 16, cat C/2, mq 430;
foglio 28, part 38, sub 17, cat C/2, mq 17;
foglio 28, part 38, sub 5, cat X;
foglio 28, part 38, sub 6, cat X;
foglio 28, part 38, sub 7, cat X;
e porzioni di terreni siti in Civitanova Marche, distinti al C.T. di detto Comune al foglio 28, part. 421, 192, 191, 190, 189, 117, 115, 114, 112, 111, 85, 84, 193". Detta descrizione appare sufficiente ad individuare i beni staggiti non determinando alcuna incertezza assoluta nè la omessa indicazione dei confini nè la mancata indicazione della sezione.
pagina 7 di 8 E. Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000 (v. cassa. 2021 n. 38370 “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile), con esclusione del compenso per la fase istruttoria in difetto di espletamento della relativa attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la opposizione
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 26.464,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 7 maggio 2025 Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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