Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2024, proposto da
CA GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 371/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25-7-2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, docente precaria, esclusa dall’assegnazione della “ Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ” di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di Euro 500,00 annui, adiva il Tribunale di Vicenza al fine di ottenere tale forma di contributo riconosciuta al personale di ruolo.
2. Con la sentenza in epigrafe descritta, il Tribunale adito ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 4.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa ”.
3. In data 26-7-2023, la ricorrente ha notificato la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l’esecuzione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio per l’ottemperanza della stessa.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. In esito alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere accolto.
7.1. Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 10-9-2024) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni – dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
7.2. Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento delle somme in questa sede richieste, sicché va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare a favore dei ricorrenti la “ Carta Elettronica del docente” e di rendere disponibili su tale strumento di pagamento le somme sopra indicate, esclusi ulteriori accessori, atteso che gli importi in questione non possono essere equiparati a voci retributive.
Per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta individuandolo nel Direttore generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa nonché di quanto stabilito nella sentenza n. 9831 del 9-12-2024 del Consiglio di Stato (Sez. VII), con distrazione delle stesse, come espressamente richiesto, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di Euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO