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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 229/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, (C.F. ), in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINA BONARRIGO, giusta procura in atti, attore, contro
, c.f. n. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. DENARO ANTONINO come da CP_2 P.IVA_3
procura in atti. convenuto,
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_4
difeso dall'Avv. DOMENICO BONAVITA. convenuto avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore proponeva opposizione al fine di accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento N. 295 2019 90025156 05000 del 31/10/2019 notificata il 5/12/2019, nella parte in cui invitava al pagamento delle somme portate dalla Cartella N.
29520090023746275000 notificata l'11/03/2010 di € 2.454,66 relativa al pagamento di Tariffa servizio idrico anno 2006 e dalla Cartella N. 29520100027119431000 notificata il 27/11/2010 di € 4.972,01, relativa al pagamento di Tariffa servizio idrico anno 2005. Con il medesimo atto si eccepiva l'intervenuta prescrizione e il pagamento della somma richiesta.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano le domande attrici e ne chiedevano il rigetto.
Il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e parte attrice ha depositato tempestivamente le note istruttorie.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, per la quale è stata fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*****
Preliminarmente, si riconosce la sussistenza dell'interesse ad agire di parte attrice trattandosi di giudizio di impugnazione contro un atto di intimazione di pagamento.
Infatti, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha stabilito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice equiparabile all'avviso di mora.
Il contribuente, quindi, può, alla sua ricezione, dedurre la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero far valere eventi estintivi del credito quali la prescrizione.
Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, parte attrice ha eccepito l'estinzione del credito vantato dai convenuti e, comunque l'intervenuta prescrizione. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”
(Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002).
Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Orbene, in ordine al termine di prescrizione, è dirimente, invero, l'intervento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
In considerazione di ciò, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e
2953 c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c..
Orbene, dalla documentazione in atti, la prescrizione non risulta essere stata tempestivamente interrotta neanche attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti di cui alla cartella esattoriale N. 295 2019 90025156 05000 del
31/10/2019 notificata il 5/12/2019, nella parte in cui invitava al pagamento delle somme portate dalla
Cartella N. 29520090023746275000 notificata l'11/03/2010 di € 2.454,66 relativa al pagamento di
Tariffa servizio idrico anno 2006 e dalla Cartella N. 29520100027119431000 notificata il 27/11/2010 di
€ 4.972,01, relativa al pagamento di Tariffa servizio idrico anno 2005.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta e tenuto conto dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti del Parte_1
in relazione alla cartella esattoriale n. N. 295 2019 90025156 05000 e la cartella esattoriale N.
[...]
29520100027119431000 e annulla l'intimazione di pagamento portante n. N. 295 2019 90025156 05000; condanna l' e il al Controparte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario dell'attore, Avv. ANTONINA BONARRIGO, liquidate in euro 3.302,00 per onorari, oltre spese forfettarie, Cpa ed Iva secondo legge, oltre € 237,00 a titolo di rimborso contributo unificato;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 229/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, (C.F. ), in persona dell'amm.re p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINA BONARRIGO, giusta procura in atti, attore, contro
, c.f. n. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. DENARO ANTONINO come da CP_2 P.IVA_3
procura in atti. convenuto,
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 P.IVA_4
difeso dall'Avv. DOMENICO BONAVITA. convenuto avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore proponeva opposizione al fine di accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento N. 295 2019 90025156 05000 del 31/10/2019 notificata il 5/12/2019, nella parte in cui invitava al pagamento delle somme portate dalla Cartella N.
29520090023746275000 notificata l'11/03/2010 di € 2.454,66 relativa al pagamento di Tariffa servizio idrico anno 2006 e dalla Cartella N. 29520100027119431000 notificata il 27/11/2010 di € 4.972,01, relativa al pagamento di Tariffa servizio idrico anno 2005. Con il medesimo atto si eccepiva l'intervenuta prescrizione e il pagamento della somma richiesta.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano le domande attrici e ne chiedevano il rigetto.
Il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e parte attrice ha depositato tempestivamente le note istruttorie.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale, per la quale è stata fissata la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*****
Preliminarmente, si riconosce la sussistenza dell'interesse ad agire di parte attrice trattandosi di giudizio di impugnazione contro un atto di intimazione di pagamento.
Infatti, in ordine all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha stabilito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice equiparabile all'avviso di mora.
Il contribuente, quindi, può, alla sua ricezione, dedurre la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero far valere eventi estintivi del credito quali la prescrizione.
Orbene, per quanto più rileva nella fattispecie in esame, parte attrice ha eccepito l'estinzione del credito vantato dai convenuti e, comunque l'intervenuta prescrizione. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”
(Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002).
Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Orbene, in ordine al termine di prescrizione, è dirimente, invero, l'intervento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
In considerazione di ciò, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e
2953 c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c..
Orbene, dalla documentazione in atti, la prescrizione non risulta essere stata tempestivamente interrotta neanche attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto l'opposizione deve essere accolta con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti di cui alla cartella esattoriale N. 295 2019 90025156 05000 del
31/10/2019 notificata il 5/12/2019, nella parte in cui invitava al pagamento delle somme portate dalla
Cartella N. 29520090023746275000 notificata l'11/03/2010 di € 2.454,66 relativa al pagamento di
Tariffa servizio idrico anno 2006 e dalla Cartella N. 29520100027119431000 notificata il 27/11/2010 di
€ 4.972,01, relativa al pagamento di Tariffa servizio idrico anno 2005.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta e tenuto conto dell'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti del Parte_1
in relazione alla cartella esattoriale n. N. 295 2019 90025156 05000 e la cartella esattoriale N.
[...]
29520100027119431000 e annulla l'intimazione di pagamento portante n. N. 295 2019 90025156 05000; condanna l' e il al Controparte_1 Controparte_3
pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario dell'attore, Avv. ANTONINA BONARRIGO, liquidate in euro 3.302,00 per onorari, oltre spese forfettarie, Cpa ed Iva secondo legge, oltre € 237,00 a titolo di rimborso contributo unificato;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 23/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola