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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/07/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1867/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1867/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LOCONTE GIOVANNI, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.03.2018 parte ricorrente esponeva:
• di aver inoltrato domanda per l'indennità di mobilità il 14.12.2012;
• che il trattamento veniva autorizzato ed erogato con decorrenza
09.02.2012;
• di aver richiesto ed ottenuta la proroga del trattamento in data
11.03.2013 26.07.2013 rispettivamente per le mensilità di gennaio- febbraio 2013 e marzo-aprile 2013;
• che con nota del 10.03.2014 le proroghe venivano revocate in quanto la domanda era tardiva.
Tanto esposto chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1 mobilità per i periodi indicati.
Si costituiva l' eccependo la formale tardività della domanda di proroga CP_1 oltre alla decadenza dalla domanda giudiziale.
1 Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta.
3) In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR
639/1970.
E' pur vero che l'indennità di mobilità rientra nell'ambito applicativo della richiamata decadenza.
Nel caso di specie, però, l'azione veniva introdotto entro il termine decadenziale con il giudizio NRG 7370/2015 con ricorso depositato in data
17.10.2014. Il giudizio veniva definito in data 07.11.2016 con sentenza di inammissibilità passata in giudicato, per termine lungo, il 06.06.2017. Il presente giudizio veniva introdotto, dunque, entro il decorso del nuovo termine decadenziale annuale.
4) Nel merito si consideri che nessuna norma nè di legge nè contrattuale ha previsto alcun termine di decadenza come applicato dall' . CP_1
Ed invero l'Accordo Regionale del 01.02.2013 prevede espressamente al punto
4 una decadenza nel solo caso della prima domanda relativa all'indennità da inviare entro 60 giorni dal licenziamento “a pena di decadenza”. Nessuna pena viene, invece, comminata in caso di domanda di proroga da presentarsi entro
30 giorni dalla stipula dell'accordo.
Si consideri, poi, che l'accordo veniva integrato con un addendum successivo alle indicazioni ministeriali del 26.02.2013 nel quale lo stesso dichiarava CP_1 che le istruttorie delle domande sarebbero iniziate a decorrere dalla ricezione del nuovo testo coordinato dell'Accordo.
La domanda di proroga della parte ricorrente veniva, in effetti, evasa in via definitiva solo dopo un anno dalla presentazione della stessa.
In assenza, dunque, di un'espressa previsione di decadenza dal beneficio in caso di tardiva domanda di proroga, spettano alla parte ricorrente i ratei di indennità di mobilità relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2013.
5) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori dello scaglione di riferimento relativo
2 alle mensilità indicate, ridotti tenuto conto della natura della controversia, del valore effettivo della stessa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, fase istruttoria esclusa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente dei ratei di indennità di mobilità relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di
€ 886,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
Trani, 07/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1867/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LOCONTE GIOVANNI, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.03.2018 parte ricorrente esponeva:
• di aver inoltrato domanda per l'indennità di mobilità il 14.12.2012;
• che il trattamento veniva autorizzato ed erogato con decorrenza
09.02.2012;
• di aver richiesto ed ottenuta la proroga del trattamento in data
11.03.2013 26.07.2013 rispettivamente per le mensilità di gennaio- febbraio 2013 e marzo-aprile 2013;
• che con nota del 10.03.2014 le proroghe venivano revocate in quanto la domanda era tardiva.
Tanto esposto chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1 mobilità per i periodi indicati.
Si costituiva l' eccependo la formale tardività della domanda di proroga CP_1 oltre alla decadenza dalla domanda giudiziale.
1 Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta.
3) In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR
639/1970.
E' pur vero che l'indennità di mobilità rientra nell'ambito applicativo della richiamata decadenza.
Nel caso di specie, però, l'azione veniva introdotto entro il termine decadenziale con il giudizio NRG 7370/2015 con ricorso depositato in data
17.10.2014. Il giudizio veniva definito in data 07.11.2016 con sentenza di inammissibilità passata in giudicato, per termine lungo, il 06.06.2017. Il presente giudizio veniva introdotto, dunque, entro il decorso del nuovo termine decadenziale annuale.
4) Nel merito si consideri che nessuna norma nè di legge nè contrattuale ha previsto alcun termine di decadenza come applicato dall' . CP_1
Ed invero l'Accordo Regionale del 01.02.2013 prevede espressamente al punto
4 una decadenza nel solo caso della prima domanda relativa all'indennità da inviare entro 60 giorni dal licenziamento “a pena di decadenza”. Nessuna pena viene, invece, comminata in caso di domanda di proroga da presentarsi entro
30 giorni dalla stipula dell'accordo.
Si consideri, poi, che l'accordo veniva integrato con un addendum successivo alle indicazioni ministeriali del 26.02.2013 nel quale lo stesso dichiarava CP_1 che le istruttorie delle domande sarebbero iniziate a decorrere dalla ricezione del nuovo testo coordinato dell'Accordo.
La domanda di proroga della parte ricorrente veniva, in effetti, evasa in via definitiva solo dopo un anno dalla presentazione della stessa.
In assenza, dunque, di un'espressa previsione di decadenza dal beneficio in caso di tardiva domanda di proroga, spettano alla parte ricorrente i ratei di indennità di mobilità relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2013.
5) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori dello scaglione di riferimento relativo
2 alle mensilità indicate, ridotti tenuto conto della natura della controversia, del valore effettivo della stessa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, fase istruttoria esclusa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente dei ratei di indennità di mobilità relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2013, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di
€ 886,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
Trani, 07/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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