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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7086/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7086/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PONTE ROBERTO OPPOSTO OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - somministrazione
All'udienza del 16.1.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 1194/2020 con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 44.198,07 e, premesso di essere titolare della gestione di Marina Palace Hotel sito in Aci Castello, deduceva di aver inviato reclami alla società lamentando la non corrispondenza tra il consumo stimato di gas naturale e luce e quello fatturando, chiedendo la rettifica delle singole fatture ricevute;
eccepiva l'inammissibilità del DI per carente indicazione del legale rappresentante di e la nullità per mancanza di idonea prova scritta del diritto Controparte_1 di credito, essendo stati prodotti solo le fatture insolute, l'estratto autentico delle scritture contabili, il contratto di energia elettrica e la visura, ma non anche la documentazione attestante i consumi, la prova del regolare funzionamento del contatore sia del gas che della luce;
deducendo che durante i periodi oggetto di contestazione all'interno della struttura non erano presenti ospiti, né manifestazioni e/o congressi tali da giustificare gli importi fatturati e dolendosi dell'illegittima applicazione dell'Iva calcolata anche sulle imposte, chiedeva ritenersi e dichiararsi nullo ed inefficace e per l'effetto revocare il DI opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva elencando le fatture sottese al credito ingiunto e riferendo che parte Parte_2
pagina 1 di 3 opponente, con nota del 14.2.2019 aveva chiesto di poter adempiere in maniera dilazionata, salvo poi restare inadempiente nonostante l'accoglimento della proposta;
riferendo che la procura allegata e notificata il 19.3.2020 a mezzo pec unitamente al ricorso e DI dimostrava chiaramente l'indicazione del legale rappresentante di essa opposta, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione inerente l'applicazione dell'Iva, richiamando quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/UE secondo cui : “il principio secondo cui la base imponibile all'interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo”; allegando dunque la correttezza della somma ingiunta e chiedendo pertanto concedersi la provvisoria esecutività del DI opposto e rigettarsi l'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 16.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
All'udienza cartolare del 9.12.2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del DI opposto: “ Tra le parti non è oggetto di contestazione il rapporto contrattuale di somministrazione, mentre parte opponente eccepisce l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carente indicazione del legale rappresentante dell'opposta e l'insufficienza della prova scritta ai fini della concessione del provvedimento monitorio, dolendosi dell'applicazione dell'Iva su base imponibile che comprende le imposte e contestando altresì genericamente i consumi effettuati, rifedendo di aver più volte inviato reclami mai esitati dall'opposta in relazione alle bollette ricevute. E tuttavia, valga osservare che dall'esame degli atti emerge la corretta indicazione del legale rappresentante della società opposta in seno alla procura rilasciata al Procuratore già al momento della richiesta del provvedimento monitorio, né parte opponente ha allegato fatti e /o circostanze tali da ingenerare il dubbio – per il vero neanche sollevato – circa la coincidenza della società opposta con quella che ha acquisito Burgo Energia, società erogatrice della fornitura di energia elettrica e gas. È infondata l'eccezione di insufficienza della prova scritta, avendo parte opposta correttamente dato prova del titolo contrattuale sotteso alla fornitura di energia , i cui consumi sono cristallizzati nelle fatture , emesse sulla base dei dati risultanti dai contatori . È infondata, inoltre, anche l'eccezione inerente l'applicazione dell'Iva sulla base imponibile comprensiva delle accise, come recentemente ritenuto anche da Corte di Cass. Che ha affermato : “Ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all'art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell'IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d'imposta, dato che quest'ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse.”( Cfr Cass. Civ. sent. N. 24015/2018). Infine, quanto alla contestazione dei consumi effettuati, si osserva che parte opponente non ha prodotto i reclami cui ha fatto riferimento nell'atto di opposizione si che, in assenza di altre più specifiche contestazioni, allo stato quanto riferito rimane mera labiale affermazione. Sussistono pertanto i pagina 2 di 3 presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto”.
Va confermata l'esistenza del diritto di credito in ordine all'an ed al quantum della società opposta;
non vi è prova dei reclami effettuati dalla società ricorrente e del tutto generiche sono le contestazioni inerenti l'erroneità dei consumi fatturati;
l'opponente, che pure ne avrebbe avuto agevole facoltà, non ha prodotto neanche i propri registri al fine di dimostrare l'affermata assenza di ospiti nel periodo oggetto delle fatture di che trattasi;
peraltro sussiste prova documentale del riconoscimento del debito da parte dell'opponente ( cfr documenti 17 e ss prodotti da parte opposta); va inoltre confermata la corretta applicazione dell'Iva ( cfr sul punto Cass. Civ. n. 6544/2025 “ In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto”).
L'opposizione pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
Così deciso in Catania, il 4.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7086/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA OPPONENTE contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PONTE ROBERTO OPPOSTO OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo - somministrazione
All'udienza del 16.1.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società in epigrafe proponeva opposizione al DI n. 1194/2020 con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 44.198,07 e, premesso di essere titolare della gestione di Marina Palace Hotel sito in Aci Castello, deduceva di aver inviato reclami alla società lamentando la non corrispondenza tra il consumo stimato di gas naturale e luce e quello fatturando, chiedendo la rettifica delle singole fatture ricevute;
eccepiva l'inammissibilità del DI per carente indicazione del legale rappresentante di e la nullità per mancanza di idonea prova scritta del diritto Controparte_1 di credito, essendo stati prodotti solo le fatture insolute, l'estratto autentico delle scritture contabili, il contratto di energia elettrica e la visura, ma non anche la documentazione attestante i consumi, la prova del regolare funzionamento del contatore sia del gas che della luce;
deducendo che durante i periodi oggetto di contestazione all'interno della struttura non erano presenti ospiti, né manifestazioni e/o congressi tali da giustificare gli importi fatturati e dolendosi dell'illegittima applicazione dell'Iva calcolata anche sulle imposte, chiedeva ritenersi e dichiararsi nullo ed inefficace e per l'effetto revocare il DI opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva elencando le fatture sottese al credito ingiunto e riferendo che parte Parte_2
pagina 1 di 3 opponente, con nota del 14.2.2019 aveva chiesto di poter adempiere in maniera dilazionata, salvo poi restare inadempiente nonostante l'accoglimento della proposta;
riferendo che la procura allegata e notificata il 19.3.2020 a mezzo pec unitamente al ricorso e DI dimostrava chiaramente l'indicazione del legale rappresentante di essa opposta, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione inerente l'applicazione dell'Iva, richiamando quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/UE secondo cui : “il principio secondo cui la base imponibile all'interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo”; allegando dunque la correttezza della somma ingiunta e chiedendo pertanto concedersi la provvisoria esecutività del DI opposto e rigettarsi l'opposizione con vittoria di spese e compensi.
La controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 16.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
All'udienza cartolare del 9.12.2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del DI opposto: “ Tra le parti non è oggetto di contestazione il rapporto contrattuale di somministrazione, mentre parte opponente eccepisce l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per carente indicazione del legale rappresentante dell'opposta e l'insufficienza della prova scritta ai fini della concessione del provvedimento monitorio, dolendosi dell'applicazione dell'Iva su base imponibile che comprende le imposte e contestando altresì genericamente i consumi effettuati, rifedendo di aver più volte inviato reclami mai esitati dall'opposta in relazione alle bollette ricevute. E tuttavia, valga osservare che dall'esame degli atti emerge la corretta indicazione del legale rappresentante della società opposta in seno alla procura rilasciata al Procuratore già al momento della richiesta del provvedimento monitorio, né parte opponente ha allegato fatti e /o circostanze tali da ingenerare il dubbio – per il vero neanche sollevato – circa la coincidenza della società opposta con quella che ha acquisito Burgo Energia, società erogatrice della fornitura di energia elettrica e gas. È infondata l'eccezione di insufficienza della prova scritta, avendo parte opposta correttamente dato prova del titolo contrattuale sotteso alla fornitura di energia , i cui consumi sono cristallizzati nelle fatture , emesse sulla base dei dati risultanti dai contatori . È infondata, inoltre, anche l'eccezione inerente l'applicazione dell'Iva sulla base imponibile comprensiva delle accise, come recentemente ritenuto anche da Corte di Cass. Che ha affermato : “Ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all'art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell'IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d'imposta, dato che quest'ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse.”( Cfr Cass. Civ. sent. N. 24015/2018). Infine, quanto alla contestazione dei consumi effettuati, si osserva che parte opponente non ha prodotto i reclami cui ha fatto riferimento nell'atto di opposizione si che, in assenza di altre più specifiche contestazioni, allo stato quanto riferito rimane mera labiale affermazione. Sussistono pertanto i pagina 2 di 3 presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto”.
Va confermata l'esistenza del diritto di credito in ordine all'an ed al quantum della società opposta;
non vi è prova dei reclami effettuati dalla società ricorrente e del tutto generiche sono le contestazioni inerenti l'erroneità dei consumi fatturati;
l'opponente, che pure ne avrebbe avuto agevole facoltà, non ha prodotto neanche i propri registri al fine di dimostrare l'affermata assenza di ospiti nel periodo oggetto delle fatture di che trattasi;
peraltro sussiste prova documentale del riconoscimento del debito da parte dell'opponente ( cfr documenti 17 e ss prodotti da parte opposta); va inoltre confermata la corretta applicazione dell'Iva ( cfr sul punto Cass. Civ. n. 6544/2025 “ In tema d'IVA, le accise sull'energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all'Amministrazione finanziaria rientrano nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, poiché solo in questo caso entrano a far parte del prezzo da quest'ultimo corrisposto e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto”).
L'opposizione pertanto va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3809,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
Così deciso in Catania, il 4.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Gaia Di Bella
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