Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2611 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Maurizio Borali e Vera Avella. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Roberto Controparte_1
Testa.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1. accertare e dichiarare il diritto del signor all'inquadramento nel 5° livello Pt_1 impiegatizio (o il diverso livello ritenuto di giustizia) del CCNL RAI dal luglio
2021 (ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia); conseguentemente ordinare alla società di attribuire al ricorrente tale inquadramento;
2. accertare e dichiarare il diritto dell'esponente a percepire la retribuzione prevista per il livello di cui al punto che precede;
conseguentemente, condannare la società al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente da luglio 2021 sino a dicembre 2023 per un importo complessivo lordo pari ad € 11.938,00 o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con riserva di quantificare in sede di discussione orale l'ulteriore importo maturato successivamente a tale data;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale, consistito nel mancato riconoscimento al ricorrente dell'anzianità di servizio dall'1 luglio 2016
1
4. condannare la convenuta ad adeguare gli scatti di anzianità spettanti in busta paga al ricorrente in base all'effettiva anzianità di servizio (1 luglio 2016) e al corretto livello di inquadramento;
5. condannare la convenuta alla refusione del compenso professionale e delle spese di lite”.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. L'attore, seppur inquadrato dal 2016 nel 9° livello del CCNL RAI (e poi dal 2023 nell'8° livello), ha sostenuto di aver svolto dal luglio 2021 mansioni sussumibili nel 5° livello ovvero, in subordine, nel 6° livello.
1.1. In base all'art. 59 del predetto CCNL:
- al 9° livello appartengono “i lavoratori che svolgono attività operative semplici per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche conoscenze professionali”; tra i profili esemplificativi rientra anche la figura di “manovale”;
- all'8° livello appartengono “i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base”; tra i profili esemplificativi rientrano anche la figura di “ausiliario” e la figura do “operaio specializzato”;
- al 6° livello appartengono “- I lavoratori che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività operative di natura tecnica o amministrativa che richiedono preparazione e pratica d'ufficio o altra idonea esperienza di lavoro”; tra i profili esemplificativi rientra anche la figura di “impiegato”;
- al 5° livello appartengono “i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati”; tra i profili esemplificativi rientra anche la figura di “impiegato”.
1.2. Per un corretto esame della vicenda, offrono utili elementi conoscitivi le testimonianze rese nel presente giudizio.
In particolare:
- il teste ha dichiarato: “L'attore lavora all'interno dell'ufficio ricezione-spedizione merci. Tes_1
Io ogni tanto mi occupo di gestire i rilasci delle ferie dell'attore.
2 ADR: Io non ho mai visto operare in concreto l'attore.
ADR: Ricordo solo che, nel periodo covid, ho sentito alcuni compagni di lavoro per dare ordini spedizioni.
ADR: Durante il periodo covid (fino a dicembre 2022), le comunicazioni relative alle spedizioni dei DPI le facevo a e erano solo loro che emettevano le bolle di consegna. Parte_2 Persona_1 Persona_2
Può essere capitato che l'attore fosse in queste mail, ma non erano indirizzate direttamente a lui ma agli impiegati di riferimento.
Poteva capitare che nelle mail figurava l'attore, ma era sempre sotto la supervisione dell'impiegato che l'attore avrebbe dovuto operare.
L'attore partecipava insieme all'impiegato nella preparazione dei pallett di spedizione.
ADR: In ogni caso, da quel che so, l'attore non può fare le registrazioni di tutti i materiali tecnici o patrimoniali che Contr entrano all'interno dell'azienda che vengono registrati in un sistema operativo SAP, per il quale lui non ha abilitazione.
Io lo so perché noi non abbiamo mai richiesto questa abilitazione per lui.
ADR: Inoltre, lui non dovrebbe avere l'accesso per le spedizioni SDA. Potrebbe però usare l'accesso di un altro collega.
Cap. 8: Non so se l'attore aveva le chiavi del magazzino. Ma penso di sì perché, operando in quello spazio con orari differenti, era più agevole per tutti avere le chiavi”;
- il teste ha dichiarato: “Io sono responsabile della struttura che accoglie anche il settore in cui opera Tes_2
l'attore.
Non lo vedo lavorare perché non c'è un rapporto lavorativo diretto tra noi due.
ADR: So che l'attore lavora alle spedizioni.
ADR: Non ho mai disposto ordini di spedizione nei confronti dell'attore.
ADR: Ho inviato un attestato di stima all'attore (all. n. 7 al ricorso), ma l'ho fatto sulla base di valutazione di altri dipendenti e sulla base del fatto che non aveva rilievi”;
- il teste ha dichiarato: “Io lavoro insieme all'attore nello stesso ufficio. Per_2
Cap. 7: confermo che l'attore (come me) fa tutte le mansioni che mi si leggono.
In particolare:
a) spedisce i materiali da una sede RAI all'altra o verso società esterne sulla base alle richieste dei colleghi che lavorano nelle varie strutture RAI (doc. 6);
b) compila e firma i documenti di trasporto inserendo i dati necessari (il peso e il numero dei prodotti da trasportare, il numero di matricola dei prodotti, il codice UORG che identifica la struttura alla quale addebitare le spese di spedizione,
l'indirizzo completo del mittente e del destinatario, la causale del trasporto, ecc.) e li fa sottoscrivere al corriere (doc. 6a1);
c) compila i moduli relativi alle spedizioni di collettame2 che coinvolgono più sedi RAI (doc. 6b);
d) si occupa della riconsegna a RAI dei resi e compila le relative “bolle di reso” (DDT);
e) allega il documento di “trasporto cespite” in caso di spedizione di materiale di patrimonio aziendale;
f) prenota le spedizioni della merce tramite il sito del corriere “SDA Spedizioni Espresse” (ora il programma è GTS
[..
[...] e, sempre tramite tale sito, crea e stampa le lettere di vettura e i documenti di trasporto necessari per tracciare le CP_2 spedizioni;
per effettuare tali operazioni l'attore dispone della password RAI che gli consente di accedere al sito per conto della convenuta;
adesso che si usa GTS, all'attore è stata data la password nuova per usare il nuovo programma;
g) contatta telefonicamente i corrieri per concordare la consegna e/o l'arrivo delle merci;
siamo a noi a doverlo fare per un carico volumino.
h) controlla la merce in entrata ed in uscita dal magazzino;
in particolare, conferma con la propria firma la corrispondenza tra i codici indicati sul documento di trasporto e quelli relativi ai prodotti in consegna/spedizione;
i) controlla l'integrità dell'imballo della merce;
lo facciamo noi, perché se no poi ne rispondiamo;
j) consegna ai colleghi la merce recapitata;
k) archivia i documenti (ad esempio, le fotocopie dei documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario);
l) si occupa dell'immatricolazione del materiale tecnico RAI consegnato in porta;
nello specifico, appone le Per_3 etichette con il numero di matricola sul prodotto corrispondente;
m) al momento della consegna della merce controlla che i dati indicati nel documento di trasferimento denominato “SAP”, cioè il numero seriale, il numero di collocazione dell'oggetto (SOT) ed il numero di matricola, corrispondano effettivamente con quelli del prodotto;
questo l'attore lo fa solo se ci sono pochi pezzi (se ci sono 3-4 bancali, se ne occupa il tecnico).
ADR: tutte queste mansioni l'attore le svolge in autonomia, anche perché fa da 4 anni le stesse cose.
L'autorizzazione a fare queste mansioni gliel'ha data (che era il nostro responsabile). Persona_4
ADR: Queste attività che ho descritto costituiscono la parte molto prevalente dell'attività lavorativa dell'attore.
ADR: Facciamo anche attività di movimentazione dei carichi all'interno del magazzino.
Il magazzino non è tanto grande.
In genere, il corriere scarica la merce e ce la lascia sul banco. Noi poi spostiamo la merce sul banco stesso o su un ripiano sopra, non facciamo altro.
Non è una vera movimentazione.
ADR: La merce, in genere, la ritira il destinatario, non siamo noi a portargliela.
Può succedere occasionalmente, quando c'è qualcosa di pesante, che noi aiutiamo il destinatario caricando il collo sul carrello e portandoglielo.
Per “occasionale” intendo al massimo una volta settimana.
Cap. 8: è vero, l'attore ha le chiavi del magazzino. Le chiavi ce l'ho pure io.
Ce le ha date Pirola”;
- il teste ha dichiarato: Per_1
“Io lavoro per il magazzino di causa, ma da ottobre 2022 a febbraio 2023 ho fatto smart working in alternanza.
Da ottobre 2023 a oggi faccio smart working in alternanza.
Cap. 7: posso confermare che l'attore (come me) fa tutte le mansioni che mi si leggono.
Lo so perché ho ricevuto delle mail da in cui mi dava conto del lavoro che aveva svolto e di quello che c'era da Pt_1 fare.
4 Ricordo che quindi lui preparava delle bolle, contattava i corrieri etc.
ADR. Quando sono stato presente in magazzino, l'attore ha sempre fatto il suo lavoro da ausiliario:
- preparava il pacco e lo imballava per la spedizione;
- riceveva la merce dal corriere, aiutandolo a scaricare;
- caricava i pacchi sul camion del corriere;
- faceva le fotocopie delle bolle, metteva i timbri;
- portava i pacchi ai destinatari;
- però, quando era da solo (in caso di assenza di e quando io ero in smart working), lui faceva tutte le mansioni Per_2 indicate al cap. 7, ad eccezione dell'immatricolazione (lett. l).
ADR: tutte queste mansioni l'attore le svolge in autonomia;
lui in genere lavora insieme a Persona_2
Peraltro, sono capitati dei periodi in cui era assente (penso anche al periodo covid, inteso anche come estate e Per_2 autunno 2021) e l'attore ha fatto tutto da solo. Con ADR: Durante il periodo “covid” (che, per è durato sicuramente più di un anno), i carichi e le spedizioni sono particolarmente aumentati (c'erano tante mascherine, visiere, gel da movimentare).
Ed è proprio in quel periodo che è nata la questione dell'attore, perché si aveva bisogno di una persona in più (ossia l'attore) che potesse svolgere le mansioni che già svolgeva Per_2
ADR: Queste attività che ho descritto costituiscono la parte prevalente dell'attività lavorativa dell'attore.
ADR: Facciamo anche attività di movimentazione dei carichi all'interno del magazzino.
Ogni tanto noi prendiamo la merce che il corriere scarica e la mettiamo sul carrello, per poi portarla al banco.
Poi la merce viene messa sul banco o, al massimo, spostata su un ripiano sopra.
In genere, è più frequente che l'attore esca dal magazzino per prendere i pacchi dal corriere.
ADR: Nell'arco di una giornata ci saranno 3-4 carichi che arrivano dal corriere.
ADR: Durante l'attività normale, si occupa delle bolle, mentre l'attore si occupa dei pacchi da preparare per la Per_2 spedizione.
E, in genere, è l'attore che si occupa di aiutare il corriere nello scarico della merce.
ADR: Quando l'attore riceve il pacco si occupa di inviare una mail al destinatario per informarlo dell'arrivo del pacco, con allegato il documento di trasporto.
ADR: ovviamente, anche oggi (finito il periodo “covid”), quando è assente (per ferie, malattia, etc) e io sono in Per_2 smart working, l'attore si occupa di tutte le attività del magazzino. Tes_ Cap. 8: è vero, l'attore ha le chiavi del magazzino. Gliele le ha date ”.
1.3. Orbene, anche sulla scorta delle deposizioni testimoniali, non può affermarsi che le mansioni assegnate alla parte attrice fossero riconducibili al 5° livello, dacché non può dirsi provato che le mansioni fossero “rilevanti e complesse”, come richiesto dalla declaratoria.
Del resto, da una parte, nel ricorso introduttivo si rinviene solamente l'elenco delle attività svolte (pagg.
3 e 4), senza alcuna precisazione in ordine alla loro rilevanza o effettiva complessità; dall'altra parte, i
5 testimoni escussi hanno confermato lo svolgimento di alcune delle attività dedotte, senza offrire alcun elemento per desumerne la particolare complessità (tenuto conto che si tratta, per lo più, di compiti connessi alla spedizione di materiali, compilazione di documenti di trasporto e controllo a vista della merce).
1.4. Ciò detto, è però emerso che l'attore ha svolto e continua a svolgere mansioni che esorbitano dai compiti propri di un manovale o di un ausiliario, tenuto conto che, all'interno del magazzino, ha svolto e svolge attività impiegatizie, quali: la spedizione dei materiali;
la compilazione dei documenti di trasporto, dei moduli relativi alle spedizioni di collettame e delle “bolle di reso” (DDT); la prenotazione delle spedizioni della merce tramite il sito del corriere “SDA Spedizioni Espresse” (ora GTS Express) con password RAI che gli consente di accedere al sito;
il controllo della merce in entrata ed in uscita dal magazzino;
il controllo che i dati indicati nel documento di trasferimento denominato “SAP”, cioè il numero seriale, il numero di collocazione dell'oggetto (SOT) ed il numero di matricola, corrispondano effettivamente con quelli del prodotto.
Ed invero, sul punto:
- appare meno probatoriamente significativa la deposizione del teste , che ha detto di non aver Tes_1 mai visto in concreto lavorare l'attore;
- stesso dicasi per il teste che non ha mai visto lavorare l'attore; Tes_2
- invece, i testi e che lavorano nel medesimo magazzino dell'attore, hanno reso Per_2 Per_1 dichiarazioni concordanti confermando che l'attore ha svolto e svolge i loro stessi compiti impiegatizi;
- in particolare, risulta dirimente la deposizione del teste che ha chiarito che, sia nel cd. Per_1
“periodo covid” (durato più di un anno) sia tuttora, quando lui opera in smart working e Per_2
è assente (per ferie, malattia, etc.), è l'attore che si occupa da solo di svolgere tutte le attività
[...] impiegatizie correlate al magazzino.
1.5. Le caratteristiche della prestazione lavorativa (desumibili dalle narrazioni dei testimoni escussi) portano allora a ritenere il 6° livello quello più coincidente alle funzioni effettivamente ricoperte (del resto, nella declaratoria del 6° livello si parla di svolgimento, con specifica collaborazione, di attività operative di natura tecnica o amministrativa).
*
2. Definito l'inquadramento lavorativo, resta da valutare la pretesa in punto di quantum.
Al riguardo, la difesa attorea ha offerto dei conteggi parametrati solo sul 5° livello.
Tuttavia, pur in assenza di uno specifico conteggio sulle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel 6° livello, si rinvengono in atti sufficienti elementi per addivenirsi ad una pronuncia di condanna di pagamento nella misura determinabile con semplici calcoli aritmetici da effettuarsi sulla scorta dei dati desumibili dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio (e quindi nel rispetto di quanto chiarito in giurisprudenza: cfr. Cass. n. 1106/2012).
6 *
3. Con una seconda domanda, la parte attrice ha poi denunciato l'illegittimità del comportamento aziendale consistito nel mancato riconoscimento al ricorrente dell'anzianità di servizio dall'1 luglio
2016, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità maturate sino a dicembre 2023.
3.1. Secondo la difesa attorea, benché la sentenza del Tribunale di Milano n. 1652/19 avesse dichiarato
“la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 22/4/15 e poi a tempo indeterminato Contr dal 1/7/16 tra il ricorrente e la , la convenuta, del tutto arbitrariamente, avrebbe assegnato all'attore un'anzianità di servizio coincidente con la data di riammissione in servizio, ovvero il 2.7.2019.
3.2. Ad avviso della società convenuta, invece, fermo che l'anzianità convenzionale sarebbe del
26.3.2018 (e non quella indicata da controparte nel 2.7.2019), i giorni in cui il lavoratore non ha lavorato non andrebbero computati ai fini del conteggio anche degli scatti di anzianità, per come previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015.
3.3. La tesi della convenuta è parzialmente condivisibile.
3.4. Ed invero, a fronte della sentenza con cui è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dall'1.7.2016, è senz'altro da questa data che deve essere fatta decorrere l'anzianità di servizio dell'attore: data, quindi, a partire dalla quale deve calcolarsi ogni biennio che dà diritto all'aumento periodico di anzianità ex art. 32 CCNL.
3.5. Quanto poi agli aumenti dovuti in forza degli scatti di anzianità, il comma 2 dell'art. 39 d.lgs. n.
81/2015 precisa che l'indennità risarcitoria scaturente dall'accertamento di cui al comma 1 “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Sicché, nel caso in esame, deve essere scomputato dal conteggio delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità il periodo intercorrente tra il 7.10.2017 (momento in cui la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1652/19 ha accertato l'illegittima interruzione della relazione lavorativa) e il 2.7.2019 (data di pubblicazione della sentenza).
*
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto dell'attore all'inquadramento, sin dal luglio 2021, nel 6° livello CCNL RAI;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze retributive derivanti
7 dall'accertato superiore inquadramento da luglio 2021 a dicembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al riconoscimento, in favore della parte attrice, dell'anzianità di servizio a decorrere dall'1.7.2016, e al pagamento, in favore della parte attrice, delle differenze retributive a titolo di scatti di anzianità, maturati sino a dicembre 2023, scomputando quanto calcolato in relazione al periodo intercorrente tra il 7.10.2017 e il 2.7.2019;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 19.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
8