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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1973/2023
Oggi 20/11/2025, alle ore 11.40, innanzi al giudice designato, dott. AN RO, sono presenti:
Per , l'avv. S. Manfredini, in sost. dell'avv. CORBARI Parte_1
MASSIMILIANO
Per , l'avv. A. Muletti, in sost. dell'avv. ORNATI ANDREA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 20/11/2025
Il giudice
AN RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN RO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1973/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA SS, domiciliato in Cremona, via Sigismondo Trecchi n. 25 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), mandante di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Ornati Andrea, domiciliata in P.IVA_2
La Spezia, via Fontevivo n. 21/N, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.630/2023 emesso dal Tribunale di Cremona, perché infondato in fatto e in diritto, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a 3) per l'effetto, dichiarare il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della parte opposta in quanto non provata la titolarità del credito azionato;
4) in via istruttoria, si confermano e si rinnovano le seguenti richieste: - ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. alla parte opposta della polizza assicurativa Vita e
Danni con relative condizioni generali e particolari di contratto, riferita al rapporto
Unicredit n.7956145; - nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio per l'accertamento della effettiva consistenza del debito residuo, dei pagamenti effettuati, della corretta imputazione degli interessi e della considerazione delle coperture assicurative;
5) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze e onorari di lite, da porre integralmente a carico della parte opposta”.
Per parte convenuta: “in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 630/2023 del 08/08/2023 RG n. 1499/2023 emesso dal Tribunale di Cremona stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 630/2023 del 08/08/2023
RG n. 1499/2023 emesso dal Tribunale di Cremona. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
630/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante Controparte_1 di con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro Parte_2
42.564,33, in ragione dell'omessa restituzione delle somme mutuate all'attore in data
18.9.2018 (euro 27.242,28), in data 22.7.2019 (euro 4.228,68) e in data 15.9.2020 (euro
11.082,62) e del debito derivante dall'esecuzione di un contratto di conto corrente (euro
10,75). Il contratto di mutuo stipulato in data 15.9.2020 – contratto non prodotto nel procedimento monitorio – è stato depositato in giudizio dalla convenuta insieme alla comparsa di costituzione e risposta mentre quello di conto corrente è ancora ignoto.
L'attore deduceva:
- di “attraversare importanti difficoltà economiche che hanno determinato, senza propria responsabilità e/o volontà, diverse problematiche, soprattutto nell'adempimento delle varie obbligazioni assunte”;
- “il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito… Nel ricorso per decreto ingiuntivo in questione, inoltre, non si ha nemmeno traccia di comunicazioni – a mezzo raccomandata a.r. – al debitore per dare conto della cessione e richiedere il risanamento della posizione”;
- di “contestare il credito e l'importo richiesto con l'ingiunzione notificata da controparte…Si eccepisce l'idoneità della prova fornita da controparte a suffragio del credito”;
- “la prescrizione quinquennale degli interessi sul capitale”;
- che “nel rapporto bancario originario – n. 7956145 con Unicredit, Credit Ras per la protezione assicurativa – era prevista contrattualmente una polizza assicurativa Vita e
Danni. In particolare l'assicurato veniva garantito, oltre che per morte, invalidità o malattia, anche per la perdita d'impiego volontaria e la prestazione/somma assicurata era
l'intero importo richiesto nel finanziamento. Allo stato non risulta e controparte non specifica, se detta clausola sia stata riconosciuta al signor , oppure Parte_1 se della stessa se ne sia tenuto conto nel calcolo sia della debenza rimanente”;
- che “la materia oggetto di causa rientra chiaramente nella normativa che prevede
l'obbligatorietà del tentativo di mediazione”.
Alla stregua di quanto dedotto, il sig. chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio mandante di la Controparte_1 Parte_2 quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria;
in subordine, domandava la condanna del sig.
[...] al pagamento della somma che risultasse essere dovuta al termine Parte_1 dell'istruttoria processuale.
L'opposizione è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) in data 1.10.2024 le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo. Di talché la causa può essere decisa nel merito;
2) l'eccezione attorea di “difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito” deve essere intesa come “eccezione” di carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda, in quanto l'istituto della legitimatio ad causam non rileva nel giudizio, non essendovi alcuna divergenza tra colui che agisce e resiste nella causa e colui che viene indicato come titolare del rapporto controverso. L'eccezione è infondata, poiché l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo a
è dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, parte Controparte_2 convenuta ha depositato in giudizio: a) il contratto “di cessione dei crediti” stipulato con b) una certificazione notarile attestante l'intervenuta cessione dei crediti Controparte_2 posti a fondamento della pretesa monitoria;
c) copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nella quale è presente la comunicazione della società
[...] relativa all'acquisto dei crediti vantati da d) i contratti di CP_1 Controparte_2 mutuo stipulati dall'attore con e gli estratti conto riepilogativi dei rapporti Controparte_2 di dare e avere tra i contraenti. Tale documentazione, proveniente dall'originaria titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti. Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
3) è irrilevante la doglianza attorea relativa all'omessa notificazione della cessione del credito, poiché tale notificazione è finalizzata esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente e, nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in merito all'esistenza di pagamenti effettuati in favore della società Unicredit.
L'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto origina da quattro differenti rapporti negoziali instaurati dal sig. con Nello Parte_1 Controparte_2 specifico l'importo di euro 42.553,58 è riconducibile all'omessa restituzione delle somme mutuate in data 18.9.2018, 22.7.2019 e 15.9.2020 e quello di euro 10,75 all'esecuzione del contratto di conto corrente.
In relazione al credito derivante dai contratti di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposta, attrice sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione dei negozi e dell'effettiva consegna delle somme mutuate mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio i negozi conclusi dal sig. e l'effettiva Parte_1 corresponsione delle somme mutuate costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova. A fronte della prova dell'erogazione della massa monetaria, era onere dell'opponente dimostrare l'intervenuta restituzione della stessa. Il sig. Parte_1 non ha allegato l'esistenza di alcun pagamento né ha rappresentato che
[...]
l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, sicché l'importo preteso dalla convenuta deve ritenersi corretto.
Il credito derivante dal contratto di corrente è indimostrato. Sul punto è sufficiente osservare che la convenuta non ha prodotto in giudizio il negozio sottoscritto dal sig.
[...] né alcun estratto conto (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 23313 del Parte_1
27.9.2018 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”). Il saldo di un rapporto di conto corrente è collegato al compimento di plurime operazioni. Nell'ipotesi in cui l'istituto bancario si limiti ad asserire l'esistenza di un credito, senza individuare alcuna specifica operazione effettuata dal correntista, quest'ultimo può soltanto negare l'esistenza dello stesso, giacché non è logicamente possibile contestare l'esecuzione di un'operazione sconosciuta.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore è manifestamente infondata. In primo luogo, l'eccezione è generica, giacché la parte neppure ha allegato il giorno di inizio della decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, il diritto di credito relativo agli interessi concordati con la mutuante si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 4232 del 10.2.2023 secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc”).
È manifestamente infondata anche l'eccezione attorea connessa all'intervenuta stipulazione di un contratto di assicurazione “nel rapporto bancario originario – n. 7956145”, poiché siffatto negozio non è posto a fondamento di alcuna pretesa avanzata dalla convenuta. Nel presente giudizio le pretese della convenuta sono riconducibili ai contratti di mutuo nn. 8764580, 9391056 e 10036101.
In conclusione, in decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e il sig.
[...] deve essere condannato a corrispondere alla convenuta la somma di euro Parte_1
42.553,58, oltre interessi, calcolati, come richiesto nel procedimento monitorio, sulla sola sorte capitale (euro 39.466,65), nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso (26.7.2023) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il sig. a corrispondere alla convenuta la somma di euro Parte_1
42.553,58, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta che si liquidano in euro in euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20/11/2025
Il giudice
AN RO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1973/2023
Oggi 20/11/2025, alle ore 11.40, innanzi al giudice designato, dott. AN RO, sono presenti:
Per , l'avv. S. Manfredini, in sost. dell'avv. CORBARI Parte_1
MASSIMILIANO
Per , l'avv. A. Muletti, in sost. dell'avv. ORNATI ANDREA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 20/11/2025
Il giudice
AN RO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AN RO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1973/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BA SS, domiciliato in Cremona, via Sigismondo Trecchi n. 25 presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), mandante di (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Ornati Andrea, domiciliata in P.IVA_2
La Spezia, via Fontevivo n. 21/N, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.630/2023 emesso dal Tribunale di Cremona, perché infondato in fatto e in diritto, e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a 3) per l'effetto, dichiarare il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della parte opposta in quanto non provata la titolarità del credito azionato;
4) in via istruttoria, si confermano e si rinnovano le seguenti richieste: - ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. alla parte opposta della polizza assicurativa Vita e
Danni con relative condizioni generali e particolari di contratto, riferita al rapporto
Unicredit n.7956145; - nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio per l'accertamento della effettiva consistenza del debito residuo, dei pagamenti effettuati, della corretta imputazione degli interessi e della considerazione delle coperture assicurative;
5) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze e onorari di lite, da porre integralmente a carico della parte opposta”.
Per parte convenuta: “in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 630/2023 del 08/08/2023 RG n. 1499/2023 emesso dal Tribunale di Cremona stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 630/2023 del 08/08/2023
RG n. 1499/2023 emesso dal Tribunale di Cremona. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
630/2023 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di mandante Controparte_1 di con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro Parte_2
42.564,33, in ragione dell'omessa restituzione delle somme mutuate all'attore in data
18.9.2018 (euro 27.242,28), in data 22.7.2019 (euro 4.228,68) e in data 15.9.2020 (euro
11.082,62) e del debito derivante dall'esecuzione di un contratto di conto corrente (euro
10,75). Il contratto di mutuo stipulato in data 15.9.2020 – contratto non prodotto nel procedimento monitorio – è stato depositato in giudizio dalla convenuta insieme alla comparsa di costituzione e risposta mentre quello di conto corrente è ancora ignoto.
L'attore deduceva:
- di “attraversare importanti difficoltà economiche che hanno determinato, senza propria responsabilità e/o volontà, diverse problematiche, soprattutto nell'adempimento delle varie obbligazioni assunte”;
- “il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito… Nel ricorso per decreto ingiuntivo in questione, inoltre, non si ha nemmeno traccia di comunicazioni – a mezzo raccomandata a.r. – al debitore per dare conto della cessione e richiedere il risanamento della posizione”;
- di “contestare il credito e l'importo richiesto con l'ingiunzione notificata da controparte…Si eccepisce l'idoneità della prova fornita da controparte a suffragio del credito”;
- “la prescrizione quinquennale degli interessi sul capitale”;
- che “nel rapporto bancario originario – n. 7956145 con Unicredit, Credit Ras per la protezione assicurativa – era prevista contrattualmente una polizza assicurativa Vita e
Danni. In particolare l'assicurato veniva garantito, oltre che per morte, invalidità o malattia, anche per la perdita d'impiego volontaria e la prestazione/somma assicurata era
l'intero importo richiesto nel finanziamento. Allo stato non risulta e controparte non specifica, se detta clausola sia stata riconosciuta al signor , oppure Parte_1 se della stessa se ne sia tenuto conto nel calcolo sia della debenza rimanente”;
- che “la materia oggetto di causa rientra chiaramente nella normativa che prevede
l'obbligatorietà del tentativo di mediazione”.
Alla stregua di quanto dedotto, il sig. chiedeva la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio mandante di la Controparte_1 Parte_2 quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria;
in subordine, domandava la condanna del sig.
[...] al pagamento della somma che risultasse essere dovuta al termine Parte_1 dell'istruttoria processuale.
L'opposizione è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che:
1) in data 1.10.2024 le parti hanno esperito il procedimento di mediazione, che si è concluso con esito negativo. Di talché la causa può essere decisa nel merito;
2) l'eccezione attorea di “difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito” deve essere intesa come “eccezione” di carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda, in quanto l'istituto della legitimatio ad causam non rileva nel giudizio, non essendovi alcuna divergenza tra colui che agisce e resiste nella causa e colui che viene indicato come titolare del rapporto controverso. L'eccezione è infondata, poiché l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo a
è dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti. Infatti, parte Controparte_2 convenuta ha depositato in giudizio: a) il contratto “di cessione dei crediti” stipulato con b) una certificazione notarile attestante l'intervenuta cessione dei crediti Controparte_2 posti a fondamento della pretesa monitoria;
c) copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nella quale è presente la comunicazione della società
[...] relativa all'acquisto dei crediti vantati da d) i contratti di CP_1 Controparte_2 mutuo stipulati dall'attore con e gli estratti conto riepilogativi dei rapporti Controparte_2 di dare e avere tra i contraenti. Tale documentazione, proveniente dall'originaria titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti. Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio;
3) è irrilevante la doglianza attorea relativa all'omessa notificazione della cessione del credito, poiché tale notificazione è finalizzata esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente e, nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione in merito all'esistenza di pagamenti effettuati in favore della società Unicredit.
L'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto origina da quattro differenti rapporti negoziali instaurati dal sig. con Nello Parte_1 Controparte_2 specifico l'importo di euro 42.553,58 è riconducibile all'omessa restituzione delle somme mutuate in data 18.9.2018, 22.7.2019 e 15.9.2020 e quello di euro 10,75 all'esecuzione del contratto di conto corrente.
In relazione al credito derivante dai contratti di mutuo, si sottolinea che, dall'applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposta, attrice sostanziale, la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione dei negozi e dell'effettiva consegna delle somme mutuate mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie la convenuta ha assolto il proprio onere probatorio producendo in giudizio i negozi conclusi dal sig. e l'effettiva Parte_1 corresponsione delle somme mutuate costituisce un fatto non contestato, come tale non bisognevole di prova. A fronte della prova dell'erogazione della massa monetaria, era onere dell'opponente dimostrare l'intervenuta restituzione della stessa. Il sig. Parte_1 non ha allegato l'esistenza di alcun pagamento né ha rappresentato che
[...]
l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione, sicché l'importo preteso dalla convenuta deve ritenersi corretto.
Il credito derivante dal contratto di corrente è indimostrato. Sul punto è sufficiente osservare che la convenuta non ha prodotto in giudizio il negozio sottoscritto dal sig.
[...] né alcun estratto conto (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 23313 del Parte_1
27.9.2018 secondo cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”). Il saldo di un rapporto di conto corrente è collegato al compimento di plurime operazioni. Nell'ipotesi in cui l'istituto bancario si limiti ad asserire l'esistenza di un credito, senza individuare alcuna specifica operazione effettuata dal correntista, quest'ultimo può soltanto negare l'esistenza dello stesso, giacché non è logicamente possibile contestare l'esecuzione di un'operazione sconosciuta.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore è manifestamente infondata. In primo luogo, l'eccezione è generica, giacché la parte neppure ha allegato il giorno di inizio della decorrenza del termine prescrizionale. In secondo luogo, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, il diritto di credito relativo agli interessi concordati con la mutuante si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. n. 4232 del 10.2.2023 secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc”).
È manifestamente infondata anche l'eccezione attorea connessa all'intervenuta stipulazione di un contratto di assicurazione “nel rapporto bancario originario – n. 7956145”, poiché siffatto negozio non è posto a fondamento di alcuna pretesa avanzata dalla convenuta. Nel presente giudizio le pretese della convenuta sono riconducibili ai contratti di mutuo nn. 8764580, 9391056 e 10036101.
In conclusione, in decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e il sig.
[...] deve essere condannato a corrispondere alla convenuta la somma di euro Parte_1
42.553,58, oltre interessi, calcolati, come richiesto nel procedimento monitorio, sulla sola sorte capitale (euro 39.466,65), nella misura del tasso legale, dalla data di deposito del ricorso (26.7.2023) sino al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il sig. a corrispondere alla convenuta la somma di euro Parte_1
42.553,58, oltre interessi come precisati in parte motivazionale;
- condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta che si liquidano in euro in euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 20/11/2025
Il giudice
AN RO