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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13980/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13980 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5
CP_5 Controparte_6 minorenne 6 Persona_1 CP_4
[...] 7
Controparte_7 minorenne 8
Controparte_8 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
1. , nata in [...] il [...] e ivi residente in [...] Helàdio Simões n. 250, Minas Gerais
2. , nato in [...] il [...] e ivi residente in [...] Helàdio Simões n. 250, Minas Gerais
3. , nato in [...] il [...] e ivi residente in [...] Engenheiro Helàdio Simões n. 250, Minas Gerais;
4. , nata il [...], in Brasile, in [...] CP_4 Controparte_4 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
5. , nato il [...], in [...], entrambi ivi Persona_2 residenti in [...], Paranà;
6. , nato il [...], in Brasile, in [...] Controparte_10 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
7. , nato il [...], in [...] Controparte_7
8. , nato il [...], in [...] tutti ivi residenti Controparte_8 in Via Uberaba n. 162, Paranà;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Signori , Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , Persona_2 Controparte_10 [...]
, , sono cittadini Controparte_7 Controparte_8 italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al dell'Interno, CP_9 in persona del Ministro pro tempore, e per 13 Firmato Da: Emesso Da: CP_1
Namirial CA Firma Qualificata Serial#: esso, all'Ufficiale di Stato Civile C.F._1 competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei Signori , Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Persona_2 Controparte_10
,
[...] Controparte_7 Controparte_8
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti
[...] ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] Persona_3 nel Comune di Correzzo (VR) emigrato, agli inizi del 1900, in Brasile ove si univa in matrimonio con a Sig.ra e dall'unione nasceva: Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 2
• in data 25.05.1902 il quale in data 17.10.1925 in Brasile, il Sig. Parte_1 si univa in matrimonio con la Sig.ra e dall'unione Parte_1 Controparte_11 nasceva:
➢ in data 19.10.1929, la quale, in data 19.11.1949, si univa in Persona_5 matrimonio con il Sig. e dall'unione nascevano: Controparte_12
✓ a) in data 18.11.1950, che, in data 06.09.1969, si univa Parte_2 in matrimonio con il Sig. e dall'unione nasceva: CP_13
❖ in data 06.05.1972 che, in data Controparte_1 26.12.1992, si univa in matrimonio con il Sig.
[...]
e dall'unione matrimoniale nascevano: Parte_3
▪ 1) in data 18.09.1995 Controparte_2
▪ 2) In data 28.06.1999, Controparte_3
✓ b) in data 21.11.1959, che in data Parte_4
24.09.1983, si univa in matrimonio con il Sig. e Persona_6 dall'unione matrimoniale nascevano:
❖ In data 14.04.1986, in Brasile, Controparte_4
. Dalla relazione della Sig.ra
[...] Controparte_4 con il Sig. ,
[...] Parte_5 nasceva :
▪ In data 19.12.2007, in Brasile il Sig.
[...]
Persona_2
❖ In data 07.12.1987 Controparte_10 Parte_6 In data 18.11.2011, si univa in matrimonio con la Sig.ra e dall'unione nascevano: Per_7 Parte_7
▪ 1) in data 22.02.2017 Controparte_7
[...]
▪ 2) In data 22.10.2018 Parte_8
[...]
[...]
[...]
[..
ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha
Dott. Giovanni Calasso 3
determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in Persona_3 data 19.03.1872 nel Comune di Correzzo (VR)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Venezia, 22.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13980 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5
CP_5 Controparte_6 minorenne 6 Persona_1 CP_4
[...] 7
Controparte_7 minorenne 8
Controparte_8 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
I. Con ricorso depositato in data 03.10.2023
1. , nata in [...] il [...] e ivi residente in [...] Helàdio Simões n. 250, Minas Gerais
2. , nato in [...] il [...] e ivi residente in [...] Helàdio Simões n. 250, Minas Gerais
3. , nato in [...] il [...] e ivi residente in [...] Engenheiro Helàdio Simões n. 250, Minas Gerais;
4. , nata il [...], in Brasile, in [...] CP_4 Controparte_4 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
5. , nato il [...], in [...], entrambi ivi Persona_2 residenti in [...], Paranà;
6. , nato il [...], in Brasile, in [...] Controparte_10 ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
7. , nato il [...], in [...] Controparte_7
8. , nato il [...], in [...] tutti ivi residenti Controparte_8 in Via Uberaba n. 162, Paranà;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Signori , Controparte_1 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , Persona_2 Controparte_10 [...]
, , sono cittadini Controparte_7 Controparte_8 italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al dell'Interno, CP_9 in persona del Ministro pro tempore, e per 13 Firmato Da: Emesso Da: CP_1
Namirial CA Firma Qualificata Serial#: esso, all'Ufficiale di Stato Civile C.F._1 competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana dei Signori , Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Persona_2 Controparte_10
,
[...] Controparte_7 Controparte_8
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti
[...] ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] Persona_3 nel Comune di Correzzo (VR) emigrato, agli inizi del 1900, in Brasile ove si univa in matrimonio con a Sig.ra e dall'unione nasceva: Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 2
• in data 25.05.1902 il quale in data 17.10.1925 in Brasile, il Sig. Parte_1 si univa in matrimonio con la Sig.ra e dall'unione Parte_1 Controparte_11 nasceva:
➢ in data 19.10.1929, la quale, in data 19.11.1949, si univa in Persona_5 matrimonio con il Sig. e dall'unione nascevano: Controparte_12
✓ a) in data 18.11.1950, che, in data 06.09.1969, si univa Parte_2 in matrimonio con il Sig. e dall'unione nasceva: CP_13
❖ in data 06.05.1972 che, in data Controparte_1 26.12.1992, si univa in matrimonio con il Sig.
[...]
e dall'unione matrimoniale nascevano: Parte_3
▪ 1) in data 18.09.1995 Controparte_2
▪ 2) In data 28.06.1999, Controparte_3
✓ b) in data 21.11.1959, che in data Parte_4
24.09.1983, si univa in matrimonio con il Sig. e Persona_6 dall'unione matrimoniale nascevano:
❖ In data 14.04.1986, in Brasile, Controparte_4
. Dalla relazione della Sig.ra
[...] Controparte_4 con il Sig. ,
[...] Parte_5 nasceva :
▪ In data 19.12.2007, in Brasile il Sig.
[...]
Persona_2
❖ In data 07.12.1987 Controparte_10 Parte_6 In data 18.11.2011, si univa in matrimonio con la Sig.ra e dall'unione nascevano: Per_7 Parte_7
▪ 1) in data 22.02.2017 Controparte_7
[...]
▪ 2) In data 22.10.2018 Parte_8
[...]
[...]
[...]
[..
ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha
Dott. Giovanni Calasso 3
determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in Persona_3 data 19.03.1872 nel Comune di Correzzo (VR)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Venezia, 22.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5