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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2058/2024
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 24.09.2025
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2058/2024 promossa da:
P.I. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Donata Luani;
PARTE APPELLANTE
contro
, C.F. , assistita e difesa dall'avv. Maria Teresa CP_1 C.F._1 Lepore;
PARTE APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “premesso ogni accertamento del caso ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e respinta,
in via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso dell'Avvocato CP_1 presentato nel Giudizio di primo grado stante il decorso del termine perentorio stabilito dalla legge per il deposito;
nel merito: in riforma della sentenza impugnata n 737/2023 depositata dal Giudice di Pace di Mantova in data 25.05.2024 nell'ambito del procedimento n 2224/2022 RG, per le motivazioni indicate nel ricorso in appello, confermare il verbale n. V/1050S/2022 Prot 2160/2022 del 21.06.2022
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
Per parte appellata: CONCLUDE per il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
e per il consequenziale accoglimento del ricorso in opposizione dell'avv. Parte_1
. CP_1
Con la condanna dell'Ente al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello contro la sentenza civile n. Parte_1
737/2023 depositata dal Giudice di pace di Mantova il 25.05.2024 e mai notificata, emessa a definizione del primo grado del giudizio nella causa intentata dall'odierna appellata
. CP_1
Con la sentenza appellata, in particolare, è stato disposto l'annullamento del verbale di infrazione n. V/1050S/2022, Prot. 2160/2022, redatto il 21.06.2022 dagli Ufficiali di Polizia Locale del Comune di con il quale è stata contestata Parte_1 all'odierna parte appellata la violazione di cui all'art 146 c. 3 C.d.S., perché alle ore 13.20 del giorno 21.06.2022 la medesima appellata, conducente del veicolo Jeep MP JHHPFP MN 1BBH1 targato GH802RF, superava la linea d'arresto all'intersezione semaforica esistente in Località Mottella, via Legnaghese, intersezione con via Marconi, direzione Mantova, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nel senso di marcia.
In particolare, parte appellante ha proposto impugnazione eccependo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, e la mancanza dell'indicazione dell'iter logico e giuridico posto a fondamento della determinazione del Giudice di pace.
Nel merito, ha dunque chiesto la conferma del verbale oggetto di opposizione, in particolare:
a. insistendo sull'eccezione preliminare, già svolta nel corso del giudizio di primo grado, e relativa all'inammissibilità del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa per decorso del termine di trenta giorni tra la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione e il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace;
pagina 3 di 10 b. rivendicando la validità della notifica del verbale di accertamento all'odierna appellata tramite PEC;
c. contestando l'eccezione di decadenza dalla prova formulata da controparte nel corso del giudizio di prime cure a fronte della tardiva costituzione dell'amministrazione. Sul punto, parte appellante ha precisato che, anche ove si ritenesse la Pubblica Amministrazione sia incorsa in decadenza, i documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione sarebbero tutti pubblici e facilmente rinvenibili su Internet, dunque “visionabili senza che vi sia la necessità di una produzione specifica da parte della Pubblica Amministrazione”;
d. allegando come l'art. 201 comma 1 bis lett b) c.d.s. preveda l'esclusione della contestazione immediata nell'eventualità in cui si verifichi un attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, per garantire la sicurezza della circolazione stradale contro le condotte di guida gravemente imprudenti e potenzialmente idonee a costituire fonte di serio pericolo per l'incolumità di automobilisti e pedoni, e come, secondo l'art. 201 comma 1 ter c.d.s., nell'eventualità di attraversamento dell'incrocio in costanza di rosso semaforico, non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Dunque, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e usati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e ripresa delle infrazioni, sono del tutto idonei a funzionare in modalità automatica, senza la presenza di agenti di polizia;
e. contestando le doglianze della controparte circa la necessaria autorizzazione prefettizia per l'installazione di strumenti automatici di accertamento delle violazioni di cui è causa;
f. allegando che il rilevamento dell'infrazione, nel caso di specie, è avvenuto col mezzo
“Velocar Red&Speed EVO-R” a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso matricola 484, regolarmente approvato dal Controparte_2 con decreto n. 4708 allegato al fascicolo del grado precedente, e altresì
[...] precisando come non vi sia di fatto distinzione tra le procedure di omologazione o approvazione;
g. allegando, ancora, come, pur essendo la Pubblica Amministrazione tenuta al collaudo dell'apparecchio, non sia invece tenuta alla sua taratura, tanto più che nel caso di specie il dispositivo non esegue alcuna misurazione, limitandosi a scattare fotogrammi nell'eventualità in cui un veicolo prosegua nella marcia, trascorso il tempo stabilito dall'accensione della luce rossa;
h. contestando l'allegazione di controparte circa presunte violazioni dell'art. 13 Codice della Privacy, peraltro abrogato;
i. contestando la supposta genericità del verbale eccepita pure, in sede di ricorso in opposizione, dall'odierna appellante;
j. contestando le allegazioni di controparte circa il supposto erroneo utilizzo dell'apparecchiatura;
k. contestando, infine, le allegazioni di controparte circa la presunta insufficiente durata pagina 4 di 10 della luce gialla.
2. Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto in opposizione al verbale di accertamento n. V/1050S/2022.
In particolare, l'appellata:
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione formulata da controparte, già nel corso del giudizio di primo grado, di tardività dell'opposizione avverso il verbale di cui è causa, notificato a mezzo PEC il 26.07.2022, dal momento che, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, il ricorso in opposizione veniva spedito tramite posta alla cancelleria del Giudice di Pace di Mantova in data 23.09.2022, dunque entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 c. 3 D.LGS. 150/2011;
b. ha eccepito come la mancanza di esaustiva motivazione da parte del Giudice di Pace non abbia impedito all'appellante di comprendere le ragioni sottostanti all'accoglimento del ricorso, ossia il fatto che la tardività della costituzione in giudizio dell'Ente pubblico ne abbia determinato la decadenza dalla produzione documentale (oltre che dall'articolazione dei mezzi di prova);
c. ha eccepito come la sentenza di primo grado sia dunque corretta, dal momento che: l'amministrazione pubblica si è costituita, nel corso del giudizio di prime cure, oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza; i procedimenti di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del D.LGS. 30 aprile 1992 n. 28, sono sottoposti al rito lavoro e la produzione di documenti da parte dell'amministrazione pubblica è soggetta a un doppio regime preclusivo, per cui mentre la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notifica della violazione, possono essere depositati senza violazioni temporali, essendo il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011 meramente ordinatorio, per il deposito degli altri documenti, opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione, da intendersi quale termine perentorio fissato a pena decadenza;
dunque, l'amministrazione pubblica, costituendosi tardivamente ed essendo decaduta dalla prova, non ha fornito prova della legittimità del processo sanzionatorio e della pretesa punitiva contestata dall'opponente nel ricorso introduttivo.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa a seguito della discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti e indicate in epigrafe.
***
4. Sulla nullità della sentenza di primo grado
5. Ciò premesso, appare fondato il motivo di appello relativo all'omessa motivazione della sentenza impugnata.
6. La motivazione del giudice di pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e pagina 5 di 10 giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
7. In merito, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass. 22928/2014).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass. 9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
8. Così è caso di specie, in cui non sono indicate dal Giudice di prime cure, né in fatto, né in diritto, le ragioni del proprio convincimento e le ragioni quindi dell'eventuale implicito rigetto delle molteplici eccezioni avanzate dall'allora resistente Parte_1
, sulle quali il Giudice di Pace non si è in alcun modo pronunciato.
[...]
9.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
10. La pronuncia della nullità della sentenza per omessa motivazione non comporta comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito dalle parti in primo grado, e in questa sede riproposte.
11. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa per presunta violazione del termine di legge tra la notifica del verbale e il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace
12. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa per presunta violazione del termine di legge tra la notifica del verbale e il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace.
pagina 6 di 10 13. E' infatti documentato in atti che il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada sia stato notificato all'odierna appellata il 26.07.2022 via PEC (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo – verbale notificato e ricevuta di consegna della relativa PEC).
Tenuto conto del fatto che, in ragione della materia, deve ritenersi applicabile la sospensione feriale (cfr. Cass. 11478/2017), il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace deve essere indicato nel 26.09.2022.
E' parimenti documentato che il ricorso sia stato spedito tramite raccomandata alla Cancelleria del Giudice di Pace di Mantova il 23.09.2022 (cfr. plico postale agli atti del fascicolo di primo grado), pur essendo materialmente pervenuto alla Cancelleria solo in data 30.09.2025.
Il ricorso è dunque tempestivo, dal momento che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui l'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative si considera tempestiva quando il plico viene consegnato all'agente postale e non alla data in cui il ricorso giunge in Cancelleria del Giudice di Pace (cfr. Cass. 39388/2021).
14. Per queste ragioni, l'eccezione preliminare formulata dal Parte_1
è infondata e va rigettata.
[...]
15. Sulla validità della notifica del verbale di accertamento tramite PEC
16. Quanto alla questione - sollevata già in primo grado dall'allora ricorrente CP_1 e contestata in appello dal - della regolarità o
[...] Parte_1 meno della notifica del verbale di accertamento della violazione tramite PEC, si osserva come la difesa non sia stata reiterata, esplicitamente, nel corso nel giudizio d'appello, dall'odierna appellata.
La stessa deve dunque ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
17. Sull'eccezione di tardiva costituzione del nel giudizio di primo grado e, Pt_1 conseguentemente, di decadenza dalla prova dell'amministrazione
18. Appare, invece, fondata l'eccezione già sollevata dall'odierna parte appellata nel corso del giudizio di primo grado, circa la tardiva costituzione in giudizio del con Pt_1 conseguente decadenza dalla facoltà di indicazione di mezzi di prova e produzione documentale, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., salvo che per la produzione di copia del rapporto, degli atti relativi all'accertamento e di quelli relativi alla contestazione o alla notifica della violazione, ai sensi dell'art. 7 c. 7 D. Lgs. 150/2011.
19. Si ritiene, infatti, di aderire all'orientamento consolidato in giurisprudenza per cui, nel giudizio in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta sia soggetta ad un doppio regime preclusivo.
La copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può infatti essere depositata senza limitazioni temporali, non pagina 7 di 10 avendo natura perentoria, in mancanza di espressa previsione normativa, il termine contemplato dal comma 7 dell'art. 7 D.lgs. 150/2011 citato.
Diversamente, quanto agli altri documenti che l'amministrazione intenda produrre in giudizio, opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., che si applica in virtù del richiamo operato dal c. 1 del medesimo art. 7 D.lgs. 150/2011, con la conseguenza che la loro produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (cfr. Cass. 16853/2016, Cass. 9545/2018, Cass. 15887/2019, Cass. 14266/2021, Cass. 32226/2022).
20. Nel caso di specie, è pacifico che l'amministrazione, nel corso del Giudizio di prime cure, si sia costituita tardivamente in giudizio, depositando comparsa di costituzione solo in data 20.10.2023, dunque ben oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, fissata per il giorno 25.10.2023, di cui all'art. 416 c.p.c.
Deve dunque affermarsi la decadenza del dal deposito della documentazione Pt_1 diversa da quella espressamente indicata dall'art. 7 c. 7 D.lgs. 150/2011, con conseguente inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione sub 2 (verbale di omologazione dell'apparecchio di rilevazione automatica del passaggio con il semaforo rosso), sub 3 (verbale di installazione dell'apparecchio e certificato di controllo periodico), sub 4 (documentazione segnaletica e cartellonistica) e sub 6 (decreto prefettizio).
21. Per l'effetto, deve rilevarsi come, nonostante le contestazioni sollevate dall'opponente in sede di ricorso in opposizione, l'amministrazione non abbia provato la legittimità della sanzione differita.
In particolare, non ha provato che l'apparecchio di rilevazione automatica del passaggio con il semaforo rosso utilizzato, nel caso di specie, fosse omologato ovvero approvato per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi dell'art. 201 c. 1 ter (introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151) e c. 1 bis lett. g-bis (introdotto dall'art. 36 L 29/07/2010 n. 120) del D.lgs. 258/1992.
Inoltre, non ha provando che vi fosse stata la previa autorizzazione della Giunta Comunale
o del Prefetto, in relazione alle rispettive competenze, all'installazione del sistema di rilevazione automatica o che vi fosse idonea cartellonistica stradale (ai sensi degli artt. 201 c. 1 quater D.lgs.258/1992 introdotto dall'art. 36 L. 120/2010, e 5 c. 3 D.lgs.258/1992, che prevede che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali) (cfr. Cass. 21894/2024 in merito al fatto che, in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non sia legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell'ente proprietario).
22. A fronte di ciò, appare del tutto irrilevante che, come eccepito dal appellante, i Pt_1 documenti tardivamente prodotti in giudizio fossero pubblici e facilmente rinvenibili su Internet, dunque “visionabili senza che vi sia la necessità di una produzione specifica da parte della Pubblica Amministrazione”, dal momento che era specifico onere dell'Amministrazione provare, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la correttezza dell'iter sanzionatorio, fornendone in giudizio adeguata prova. pagina 8 di 10 23. Dal rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'ente pubblico nei termini indicati, a fronte delle puntuali contestazioni e allegazioni dell'opponente, deriva la fondatezza del ricorso in opposizione a verbale di violazione del Codice della Strada, con conseguente assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni formulate dalle parti e con conseguente superfluità della disamina degli ulteriori motivi di opposizione.
24. Sulle spese
25. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
26. Ciò posto, considerata l'integrale soccombenza del Parte_1 nei confronti di , parte appellante deve essere condannata alla rifusione nei CP_1 confronti dell'appellata delle spese relative al giudizio di primo grado.
27. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta nel giudizio di primo grado attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione orale).
28. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere invece interamente compensate in ragione del parziale accoglimento dell'appello, in punto di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, dal momento che l'omessa motivazione della sentenza del Giudice di Pace ha ingenerato una ragionevole necessità di procedere all'impugnazione, al fine di comprendere le ragioni di una decisione non motivata e dunque oggettivamente incomprensibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dal , Parte_1 dichiara la nullità della sentenza n. 737/2023 emessa il 25.05.2024 dal Giudice di Pace di Mantova;
2) nel merito, accoglie l'opposizione di avverso il verbale di accertamento CP_1 di violazione del Codice della Strada n. , Prot. 2160/2022, redatto il NumeroDiC_1 21.06.2022 dagli Ufficiali di Polizia Locale del Comune di Parte_1 dichiarandone la nullità;
3) condanna il a rimborsare ad le spese Parte_1 CP_1 di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 241,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
4) compensa integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio di appello.
pagina 9 di 10 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 24 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2058/2024
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 24.09.2025
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2058/2024 promossa da:
P.I. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Donata Luani;
PARTE APPELLANTE
contro
, C.F. , assistita e difesa dall'avv. Maria Teresa CP_1 C.F._1 Lepore;
PARTE APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Per parte appellante: “premesso ogni accertamento del caso ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e respinta,
in via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso dell'Avvocato CP_1 presentato nel Giudizio di primo grado stante il decorso del termine perentorio stabilito dalla legge per il deposito;
nel merito: in riforma della sentenza impugnata n 737/2023 depositata dal Giudice di Pace di Mantova in data 25.05.2024 nell'ambito del procedimento n 2224/2022 RG, per le motivazioni indicate nel ricorso in appello, confermare il verbale n. V/1050S/2022 Prot 2160/2022 del 21.06.2022
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
Per parte appellata: CONCLUDE per il rigetto dell'appello proposto dal
[...]
e per il consequenziale accoglimento del ricorso in opposizione dell'avv. Parte_1
. CP_1
Con la condanna dell'Ente al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello contro la sentenza civile n. Parte_1
737/2023 depositata dal Giudice di pace di Mantova il 25.05.2024 e mai notificata, emessa a definizione del primo grado del giudizio nella causa intentata dall'odierna appellata
. CP_1
Con la sentenza appellata, in particolare, è stato disposto l'annullamento del verbale di infrazione n. V/1050S/2022, Prot. 2160/2022, redatto il 21.06.2022 dagli Ufficiali di Polizia Locale del Comune di con il quale è stata contestata Parte_1 all'odierna parte appellata la violazione di cui all'art 146 c. 3 C.d.S., perché alle ore 13.20 del giorno 21.06.2022 la medesima appellata, conducente del veicolo Jeep MP JHHPFP MN 1BBH1 targato GH802RF, superava la linea d'arresto all'intersezione semaforica esistente in Località Mottella, via Legnaghese, intersezione con via Marconi, direzione Mantova, proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nel senso di marcia.
In particolare, parte appellante ha proposto impugnazione eccependo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza appellata, e la mancanza dell'indicazione dell'iter logico e giuridico posto a fondamento della determinazione del Giudice di pace.
Nel merito, ha dunque chiesto la conferma del verbale oggetto di opposizione, in particolare:
a. insistendo sull'eccezione preliminare, già svolta nel corso del giudizio di primo grado, e relativa all'inammissibilità del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa per decorso del termine di trenta giorni tra la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione e il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace;
pagina 3 di 10 b. rivendicando la validità della notifica del verbale di accertamento all'odierna appellata tramite PEC;
c. contestando l'eccezione di decadenza dalla prova formulata da controparte nel corso del giudizio di prime cure a fronte della tardiva costituzione dell'amministrazione. Sul punto, parte appellante ha precisato che, anche ove si ritenesse la Pubblica Amministrazione sia incorsa in decadenza, i documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione sarebbero tutti pubblici e facilmente rinvenibili su Internet, dunque “visionabili senza che vi sia la necessità di una produzione specifica da parte della Pubblica Amministrazione”;
d. allegando come l'art. 201 comma 1 bis lett b) c.d.s. preveda l'esclusione della contestazione immediata nell'eventualità in cui si verifichi un attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, per garantire la sicurezza della circolazione stradale contro le condotte di guida gravemente imprudenti e potenzialmente idonee a costituire fonte di serio pericolo per l'incolumità di automobilisti e pedoni, e come, secondo l'art. 201 comma 1 ter c.d.s., nell'eventualità di attraversamento dell'incrocio in costanza di rosso semaforico, non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Dunque, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati e usati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e ripresa delle infrazioni, sono del tutto idonei a funzionare in modalità automatica, senza la presenza di agenti di polizia;
e. contestando le doglianze della controparte circa la necessaria autorizzazione prefettizia per l'installazione di strumenti automatici di accertamento delle violazioni di cui è causa;
f. allegando che il rilevamento dell'infrazione, nel caso di specie, è avvenuto col mezzo
“Velocar Red&Speed EVO-R” a posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso matricola 484, regolarmente approvato dal Controparte_2 con decreto n. 4708 allegato al fascicolo del grado precedente, e altresì
[...] precisando come non vi sia di fatto distinzione tra le procedure di omologazione o approvazione;
g. allegando, ancora, come, pur essendo la Pubblica Amministrazione tenuta al collaudo dell'apparecchio, non sia invece tenuta alla sua taratura, tanto più che nel caso di specie il dispositivo non esegue alcuna misurazione, limitandosi a scattare fotogrammi nell'eventualità in cui un veicolo prosegua nella marcia, trascorso il tempo stabilito dall'accensione della luce rossa;
h. contestando l'allegazione di controparte circa presunte violazioni dell'art. 13 Codice della Privacy, peraltro abrogato;
i. contestando la supposta genericità del verbale eccepita pure, in sede di ricorso in opposizione, dall'odierna appellante;
j. contestando le allegazioni di controparte circa il supposto erroneo utilizzo dell'apparecchiatura;
k. contestando, infine, le allegazioni di controparte circa la presunta insufficiente durata pagina 4 di 10 della luce gialla.
2. Si è costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1 insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto in opposizione al verbale di accertamento n. V/1050S/2022.
In particolare, l'appellata:
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione formulata da controparte, già nel corso del giudizio di primo grado, di tardività dell'opposizione avverso il verbale di cui è causa, notificato a mezzo PEC il 26.07.2022, dal momento che, tenendo conto del periodo di sospensione feriale, il ricorso in opposizione veniva spedito tramite posta alla cancelleria del Giudice di Pace di Mantova in data 23.09.2022, dunque entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 7 c. 3 D.LGS. 150/2011;
b. ha eccepito come la mancanza di esaustiva motivazione da parte del Giudice di Pace non abbia impedito all'appellante di comprendere le ragioni sottostanti all'accoglimento del ricorso, ossia il fatto che la tardività della costituzione in giudizio dell'Ente pubblico ne abbia determinato la decadenza dalla produzione documentale (oltre che dall'articolazione dei mezzi di prova);
c. ha eccepito come la sentenza di primo grado sia dunque corretta, dal momento che: l'amministrazione pubblica si è costituita, nel corso del giudizio di prime cure, oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza; i procedimenti di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del D.LGS. 30 aprile 1992 n. 28, sono sottoposti al rito lavoro e la produzione di documenti da parte dell'amministrazione pubblica è soggetta a un doppio regime preclusivo, per cui mentre la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notifica della violazione, possono essere depositati senza violazioni temporali, essendo il termine di 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 7 D.Lgs. 150/2011 meramente ordinatorio, per il deposito degli altri documenti, opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione, da intendersi quale termine perentorio fissato a pena decadenza;
dunque, l'amministrazione pubblica, costituendosi tardivamente ed essendo decaduta dalla prova, non ha fornito prova della legittimità del processo sanzionatorio e della pretesa punitiva contestata dall'opponente nel ricorso introduttivo.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa a seguito della discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti e indicate in epigrafe.
***
4. Sulla nullità della sentenza di primo grado
5. Ciò premesso, appare fondato il motivo di appello relativo all'omessa motivazione della sentenza impugnata.
6. La motivazione del giudice di pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e pagina 5 di 10 giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
7. In merito, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass. 22928/2014).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass. 9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
8. Così è caso di specie, in cui non sono indicate dal Giudice di prime cure, né in fatto, né in diritto, le ragioni del proprio convincimento e le ragioni quindi dell'eventuale implicito rigetto delle molteplici eccezioni avanzate dall'allora resistente Parte_1
, sulle quali il Giudice di Pace non si è in alcun modo pronunciato.
[...]
9.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata.
10. La pronuncia della nullità della sentenza per omessa motivazione non comporta comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito dalle parti in primo grado, e in questa sede riproposte.
11. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa per presunta violazione del termine di legge tra la notifica del verbale e il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace
12. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa per presunta violazione del termine di legge tra la notifica del verbale e il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace.
pagina 6 di 10 13. E' infatti documentato in atti che il verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada sia stato notificato all'odierna appellata il 26.07.2022 via PEC (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo – verbale notificato e ricevuta di consegna della relativa PEC).
Tenuto conto del fatto che, in ragione della materia, deve ritenersi applicabile la sospensione feriale (cfr. Cass. 11478/2017), il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso avanti al Giudice di Pace deve essere indicato nel 26.09.2022.
E' parimenti documentato che il ricorso sia stato spedito tramite raccomandata alla Cancelleria del Giudice di Pace di Mantova il 23.09.2022 (cfr. plico postale agli atti del fascicolo di primo grado), pur essendo materialmente pervenuto alla Cancelleria solo in data 30.09.2025.
Il ricorso è dunque tempestivo, dal momento che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui l'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative si considera tempestiva quando il plico viene consegnato all'agente postale e non alla data in cui il ricorso giunge in Cancelleria del Giudice di Pace (cfr. Cass. 39388/2021).
14. Per queste ragioni, l'eccezione preliminare formulata dal Parte_1
è infondata e va rigettata.
[...]
15. Sulla validità della notifica del verbale di accertamento tramite PEC
16. Quanto alla questione - sollevata già in primo grado dall'allora ricorrente CP_1 e contestata in appello dal - della regolarità o
[...] Parte_1 meno della notifica del verbale di accertamento della violazione tramite PEC, si osserva come la difesa non sia stata reiterata, esplicitamente, nel corso nel giudizio d'appello, dall'odierna appellata.
La stessa deve dunque ritenersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
17. Sull'eccezione di tardiva costituzione del nel giudizio di primo grado e, Pt_1 conseguentemente, di decadenza dalla prova dell'amministrazione
18. Appare, invece, fondata l'eccezione già sollevata dall'odierna parte appellata nel corso del giudizio di primo grado, circa la tardiva costituzione in giudizio del con Pt_1 conseguente decadenza dalla facoltà di indicazione di mezzi di prova e produzione documentale, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., salvo che per la produzione di copia del rapporto, degli atti relativi all'accertamento e di quelli relativi alla contestazione o alla notifica della violazione, ai sensi dell'art. 7 c. 7 D. Lgs. 150/2011.
19. Si ritiene, infatti, di aderire all'orientamento consolidato in giurisprudenza per cui, nel giudizio in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta sia soggetta ad un doppio regime preclusivo.
La copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può infatti essere depositata senza limitazioni temporali, non pagina 7 di 10 avendo natura perentoria, in mancanza di espressa previsione normativa, il termine contemplato dal comma 7 dell'art. 7 D.lgs. 150/2011 citato.
Diversamente, quanto agli altri documenti che l'amministrazione intenda produrre in giudizio, opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., che si applica in virtù del richiamo operato dal c. 1 del medesimo art. 7 D.lgs. 150/2011, con la conseguenza che la loro produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (cfr. Cass. 16853/2016, Cass. 9545/2018, Cass. 15887/2019, Cass. 14266/2021, Cass. 32226/2022).
20. Nel caso di specie, è pacifico che l'amministrazione, nel corso del Giudizio di prime cure, si sia costituita tardivamente in giudizio, depositando comparsa di costituzione solo in data 20.10.2023, dunque ben oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, fissata per il giorno 25.10.2023, di cui all'art. 416 c.p.c.
Deve dunque affermarsi la decadenza del dal deposito della documentazione Pt_1 diversa da quella espressamente indicata dall'art. 7 c. 7 D.lgs. 150/2011, con conseguente inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti prodotti in allegato alla comparsa di costituzione sub 2 (verbale di omologazione dell'apparecchio di rilevazione automatica del passaggio con il semaforo rosso), sub 3 (verbale di installazione dell'apparecchio e certificato di controllo periodico), sub 4 (documentazione segnaletica e cartellonistica) e sub 6 (decreto prefettizio).
21. Per l'effetto, deve rilevarsi come, nonostante le contestazioni sollevate dall'opponente in sede di ricorso in opposizione, l'amministrazione non abbia provato la legittimità della sanzione differita.
In particolare, non ha provato che l'apparecchio di rilevazione automatica del passaggio con il semaforo rosso utilizzato, nel caso di specie, fosse omologato ovvero approvato per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi dell'art. 201 c. 1 ter (introdotto dall'art. 4, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151) e c. 1 bis lett. g-bis (introdotto dall'art. 36 L 29/07/2010 n. 120) del D.lgs. 258/1992.
Inoltre, non ha provando che vi fosse stata la previa autorizzazione della Giunta Comunale
o del Prefetto, in relazione alle rispettive competenze, all'installazione del sistema di rilevazione automatica o che vi fosse idonea cartellonistica stradale (ai sensi degli artt. 201 c. 1 quater D.lgs.258/1992 introdotto dall'art. 36 L. 120/2010, e 5 c. 3 D.lgs.258/1992, che prevede che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali) (cfr. Cass. 21894/2024 in merito al fatto che, in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell'apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non sia legittima, perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell'ente proprietario).
22. A fronte di ciò, appare del tutto irrilevante che, come eccepito dal appellante, i Pt_1 documenti tardivamente prodotti in giudizio fossero pubblici e facilmente rinvenibili su Internet, dunque “visionabili senza che vi sia la necessità di una produzione specifica da parte della Pubblica Amministrazione”, dal momento che era specifico onere dell'Amministrazione provare, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la correttezza dell'iter sanzionatorio, fornendone in giudizio adeguata prova. pagina 8 di 10 23. Dal rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'ente pubblico nei termini indicati, a fronte delle puntuali contestazioni e allegazioni dell'opponente, deriva la fondatezza del ricorso in opposizione a verbale di violazione del Codice della Strada, con conseguente assorbimento delle ulteriori difese ed eccezioni formulate dalle parti e con conseguente superfluità della disamina degli ulteriori motivi di opposizione.
24. Sulle spese
25. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
26. Ciò posto, considerata l'integrale soccombenza del Parte_1 nei confronti di , parte appellante deve essere condannata alla rifusione nei CP_1 confronti dell'appellata delle spese relative al giudizio di primo grado.
27. Esse sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta nel giudizio di primo grado attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione orale).
28. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere invece interamente compensate in ragione del parziale accoglimento dell'appello, in punto di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, dal momento che l'omessa motivazione della sentenza del Giudice di Pace ha ingenerato una ragionevole necessità di procedere all'impugnazione, al fine di comprendere le ragioni di una decisione non motivata e dunque oggettivamente incomprensibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dal , Parte_1 dichiara la nullità della sentenza n. 737/2023 emessa il 25.05.2024 dal Giudice di Pace di Mantova;
2) nel merito, accoglie l'opposizione di avverso il verbale di accertamento CP_1 di violazione del Codice della Strada n. , Prot. 2160/2022, redatto il NumeroDiC_1 21.06.2022 dagli Ufficiali di Polizia Locale del Comune di Parte_1 dichiarandone la nullità;
3) condanna il a rimborsare ad le spese Parte_1 CP_1 di lite relative al primo grado di giudizio, che si liquidano in € 70,00 per spese ed € 241,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
4) compensa integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio di appello.
pagina 9 di 10 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Mantova, 24 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
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